CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 giugno 2017
830.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 90

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 1o giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali.
Testo unificato C. 2352 e abb.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo unificato C. 2352, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali», adottato come testo base nella seduta del 23 maggio 2017.
  Il sistema elettorale prevede l'assegnazione di metà dei seggi nel territorio nazionale in collegi uninominali, in cui Pag. 91vince il candidato più votato, e di metà dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali di limitate dimensioni.
  Nel dettaglio, alla Camera, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e la disciplina speciale prevista per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, ciascuna circoscrizione, coincidente con la regione, è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Sono complessivamente costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
  Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è attribuito al candidato nel collegio uninominale ed alla lista.
  I candidati nei collegi uninominali possono essere collegati con più liste, purché il collegamento sia il medesimo per tutti i candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale.
  In ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali possono quindi essere composte da 1, 2, 3 o – al massimo – 4 candidati, sulla base dei seggi assegnati al collegio. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
  Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre.
  La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. In allegato al testo è presente il modello di scheda.
  Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti.
  Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
  Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Facendo seguito a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 il candidato plurieletto non ha dunque facoltà di opzione ma viene proclamato in base ad un criterio oggettivo fissato dalla legge.
  Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali. I collegi uninominali Pag. 92sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale.
  Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
  Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e dei candidati nei collegi uninominali sono le stesse della Camera.
  L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono al riparto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.
  Sottolinea che, come noto, il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere è destinato ad essere superato, in quanto nella serata precedente il relatore in Commissione Affari costituzionali ha presentato due emendamenti che delineano un diverso sistema elettorale. Rileva che le condizioni contenute nel parere predisposto sono riferibili anche al nuovo sistema.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 1).

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) richiede alcune precisazioni in ordine alla prima condizione, non risultando chiaro se il criterio della parità di genere nelle candidature uninominali debba rilevare a livello nazionale o a livello circoscrizionale o regionale.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la prima condizione reca un principio che potrà poi essere declinato dalla Commissione di merito.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) esprime il proprio biasimo per il clima in cui si sta svolgendo l'esame della riforma elettorale, rilevando come vi sia stata un'improvvisa accelerazione con tempi strettissimi per la presentazione dei subemendamenti alla proposta del relatore e per la discussione sul provvedimento. Critica aspramente il fatto che un emendamento del relatore disponga la ridefinizione dei collegi elettorali, la quale dovrebbe essere invece rimessa ad una commissione indipendente. Rileva infine che la delimitazione dei collegi in Friuli Venezia Giulia non tiene conto della tutela della minoranza friulanofona.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S) critica il fatto che i collegi siano individuati direttamente dalla legge e non in sede di esercizio di una delega. Propone di rinviare l'esame del provvedimento in attesa della trasmissione del testo con la definizione dei collegi.

  La deputata Martina NARDI (PD), pur ritenendo assolutamente condivisibile la richiesta di esprimere il parere dopo la definizione dei collegi, ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea dal 5 giugno e non sussistono dunque i margini per esprimere tempestivamente un parere sul testo emendato. Sottolinea che la previsione, sulla base del nuovo sistema presentato dal relatore, di un quoziente nazionale per il riparto dei seggi alla Camera, anziché di un quoziente regionale, penalizza i partiti nei territori in cui sono più forti, perché in quei territori in diversi collegi uninominali non saranno eletti i vincitori e potrebbero essere invece essere eletti candidati non vincitori del collegio, appartenenti a partiti più deboli a livello territoriale. Ritiene che si tratti di una questione che attiene alla competenza della Commissione per le questioni regionali.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rimarca che l'attuazione della condizione sulla parità di genere potrebbe risultare problematica nella provincia Pag. 93di Bolzano, dove sono costituiti tre collegi uninominali.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul testo unificato adottato come testo base, che non reca la definizione dei collegi. Ricorda comunque che la rideterminazione dei collegi proposta ha natura transitoria e che permane la delega dell'articolo 3, che affida la definizione definitiva ad una commissione ad hoc.

  Il deputato Michele MOGNATO (MDP), dopo avere ricordato la centralità della legge elettorale nel nostro sistema democratico, rileva che il dibattito non può essere strozzato e giudica imbarazzante che la Commissione esprima un parere nell'attuale situazione di incertezza sulla definizione dei collegi. Dichiara quindi il proprio voto contrario.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) concorda sulla necessità che la Commissione sia posta nelle condizioni di esprimere un parere. Sottolinea altresì che la proposta di riforma elettorale in discussione non modifica la disciplina speciale vigente in Trentino-Alto Adige, di fatto disegnata per consegnare la Regione ad un partito di maggioranza. Dichiara dunque il proprio voto contrario.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) ricorda che attiene alla fisiologia dei lavori della Commissione esprimere il proprio parere su testi non definitivi e chiede una breve sospensione dei lavori.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) richiede che sia inserita nel parere un'osservazione volta alla tutela della minoranza friulanofona ai fini della definizione dei collegi e propone che la Commissione esprima il proprio parere direttamente all'Assemblea, come la Commissione Bilancio.

  Albert LANIECE, presidente, ricorda che la Commissione, a differenza della Commissione Bilancio, è tenuta ad esprimere il parere prima del termine dell'esame in sede referente e sottolinea che essa sarà chiamata nuovamente a pronunciarsi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) propone il rinvio dell'esame del provvedimento.

  La Commissione respinge la proposta di rinvio.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ribadisce la richiesta di un'osservazione relativa alla tutela della minoranza friulanofona.

  Albert LANIECE, presidente, dopo avere verificato la presenza del numero legale a seguito della richiesta del senatore Cotti e dei deputati Gigli, Kronbichler e Mognato, pone in votazione la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
S. 2810 e abb., approvato dalla Camera.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Martina NARDI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, sul disegno di legge S. 2810, recante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri», approvato dalla Camera dei deputati.Pag. 94
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 aprile 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.
  Nel prosieguo dell'esame presso la Camera, è stata recepita la condizione contenuta nel parere espresso volta ad assicurare la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito dei tre Comitati nazionali istituiti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. In particolare, all'articolo 3, comma 2, è stato aggiunto un periodo in cui si prevede che un componente di ciascun Comitato nazionale sia designato dalla Conferenza Unificata.
  Anche in considerazione del recepimento della condizione posta dalla Commissione nel parere formulato in prima lettura, propone di esprimere sul provvedimento un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Trasparenza partiti politici.
S. 2439, approvato in un testo unificato dalla Camera.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Albert LANIECE, presidente, in sostituzione del relatore, presidente Gianpiero D'ALIA, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge S. 2439, recante «Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica», già approvato dalla Camera dei deputati.
  Ricorda che la Commissione si era già espressa, in prima lettura, il 25 maggio 2016, sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.
  L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento consistenti nella promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e nel rafforzamento dei loro requisiti di democraticità con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.
  L'articolo 2 disciplina i contenuti dell'attività politica dei partiti, dispone che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti siano improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, e sancisce il diritto degli iscritti a contribuire alla determinazione delle scelte politiche del partito.
  Conseguentemente, viene novellato l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, stabilendo che lo statuto del partito politico: indichi le forme e le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; contempli le modalità di partecipazione alle fasi di formazione della proposta politica, inclusa la selezione dei candidati alle elezioni; regoli l'istituzione di un'anagrafe degli iscritti e il suo accesso, nel rispetto della normativa in materia di dati personali; indichi i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche, apportando alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, fra cui la previsione della contestualità del deposito obbligatorio di contrassegno, liste e statuto o, in alternativa allo statuto, di una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza.
  L'articolo 4 prevede che per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato si proceda alla pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, del contrassegno, dello statuto o della dichiarazione sostitutiva Pag. 95di trasparenza, del programma elettorale, nonché delle liste di candidati presentate in ciascun collegio.
  L'articolo 5 dispone in ordine all'obbligo di pubblicazione di alcuni elementi informativi sul sito internet del singolo partito, movimento o gruppo politico riguardanti la trasparenza, le regole interne e le modalità di selezione delle candidature.
  L'articolo 6 prevede l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari. Per le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro sono previsti obblighi di dichiarazione e di pubblicazione sul sito del partito. L'obbligo di dichiarazione riguarda le erogazioni effettuate a favore del partito, del singolo candidato o parlamentare, sia nazionale sia europeo, del singolo candidato o consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale, del titolare di cariche nel partito a livello nazionale, regionale e locale, nonché a favore di colui che è indicato come capo della forza politica nelle elezioni nazionali. Non si prevede invece analogo obbligo a carico di componenti degli esecutivi, come invece richiesto nella condizione contenuta nel parere che la Commissione per le questioni regionali ha espresso nel corso dell'esame alla Camera. Inoltre, tutti i cittadini elettori hanno diritto di conoscere le erogazioni, previa richiesta alla Commissione di garanzia; nel caso di importi compresi tra 5.000 e 15.000 euro, l'accesso è subordinato al consenso del soggetto erogante.
  L'articolo 7 concerne alcune forme di promozione da parte degli enti territoriali di attività politiche di partiti, quali la fornitura di beni o servizi e la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, convegni o altre iniziative.
  L'articolo 8 reca modifiche alla legge n. 96 del 2012 in materia di revisione dei bilanci; l'articolo 9 introduce alcune sanzioni amministrative pecuniarie, aggiuntive rispetto alle sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci di cui al decreto-legge n. 149 del 2013; l'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 11 introduce norme transitorie e finali, tra le quali, in particolare, la previsione di un termine di diciotto mesi per l'adeguamento degli statuti dei partiti alle prescrizioni poste dal disegno di legge; l'articolo 12, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni vigenti.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione, che riproduce la condizione già posta nel parere precedentemente espresso alla Camera. (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

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