CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 maggio 2017
818.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 55

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 22 maggio prossimo, la Commissione è chiamata ad esprimersi entro questa settimana.

  Elisa SIMONI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame costituisce il risultato della scelta operata al Senato di unificare, con alcune integrazioni, tre progetti di legge approvati dalla Camera, uno di iniziativa governativa e due di iniziativa parlamentare: il disegno di legge C. 2798 (sulla durata ragionevole dei processi e l'effettività rieducativa della pena), la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (in materia di prescrizione) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (in materia di giudizio abbreviato). Nessuno dei tre atti è stato esaminato in sede consultiva dalla IX Commissione.
  Venendo al merito, esso reca – soprattutto mediante il conferimento di deleghe legislative – una ampia riforma dell'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché dell'ordinamento penitenziario. Per i profili di interesse di Pag. 56quest'organo, rilevano in particolare le deleghe oggetto dei commi da 82 a 91, ovvero in tema di disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, da esercitare entro 3 mesi, previo esperimento del meccanismo del «doppio parere parlamentare» sugli schemi di decreto legislativo.
  Merita evidenziare come, tra i principi e i criteri direttivi della delega ne siano dettati alcuni riferiti ai limiti di liceità delle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. trojan). La problematica è stata recentemente oggetto di una importante pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 28 aprile 2016 n. 26889) che, nell'affrontare la questione sull'uso in private dimore di un «captatore informatico» in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.) ha dato risposta affermativa «limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato».
  In particolare la lettera e), nel disciplinare la materia fissa alcuni principi, imponendo che l'attivazione avvenga con apposito comando inviato da remoto e non in modo automatico, che la registrazione venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato), che l'attivazione del dispositivo avvenga quando si proceda per gravi delitti e purché il giudice motivi la necessità di ricorrere a tale forma di intercettazione e, ancora, che il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantirne originalità ed integrità. Da ultimo, si richiede che la nuova disciplina imponga, al termine della registrazione, che il captatore informatico sia disattivato e reso definitivamente inutilizzabile. Al riguardo, rileva che la norma non sembra peraltro specificare che la definitiva inutilizzabilità avvenga anche per i captatori che si sono «posizionati» (ad esempio attraverso reti wi-fi o similari) su dispositivi di soggetti estranei ai fatti per cui si procede; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con un decreto ministeriale di cui si prevede l'emanazione.
  Il comma 88 prevede misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. Esso novella l'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) ricalcando, sostanzialmente, il contenuto di quanto già disposto con una delega che era stata conferita dalla legge 124 del 2015, ma non è stata attuata.
  La disposizione in commento prescrive l'adozione di un decreto ministeriale per la revisione delle voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001, che disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate.
  Il medesimo decreto dovrà individuare i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione ne definisce gli obblighi e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.
  Sul punto, dopo aver richiamato la disciplina vigente – evidenziando come la realizzazione di un «sistema unico» nazionale sia ancora in corso di attuazione inattuato e la delega per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni non sia stata tempestivamente esercitata – conclude ricordando che il comma 89 affida ad un decreto ministeriale – da adottare entro un anno e da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi – la definizione di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle corrispondenti tariffe.Pag. 57
  Il decreto individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, la tariffa per ogni tipo di prestazione secondo criteri prestabiliti e specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.
  Infine, il comma 91 conferisce al Governo una delega per armonizzare la normativa in materia di razionalizzazione delle spese per le intercettazioni e di quelle funzionali al loro utilizzo, finalizzata alla accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; natura esecutiva del provvedimento di liquidazione; modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.
  Conclusivamente osserva come i profili di interesse per la Commissione siano del tutto peculiari, seppure di portata limitata. Pertanto, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso della discussione.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso Genoese e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 22 maggio prossimo, la Commissione è chiamata ad esprimersi entro questa settimana.

  Alberto PAGANI (PD), relatore, evidenzia che il provvedimento in esame è da molto tempo all'esame della Commissione Agricoltura ed ha subìto, nel corso dell'esame, numerose modificazioni.
  Nella versione trasmessa per il parere, il testo unificato si compone di 18 articoli finalizzati a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività della pesca, anche attraverso un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni.
  A tal fine sono previste quattro deleghe, rispettivamente aventi ad oggetto il settore della pesca e acquacoltura, le politiche sociali nel settore della pesca professionale, l'abito della pesca sportiva, nonché le concessioni demaniali per pesca, acquacoltura, le licenze della pesca e dell'energia elettrica da acquacoltura.
  Il provvedimento prevede inoltre l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica e di Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, nonché disposizioni di riordino dei distretti di pesca. Vengono promosse la cooperazione e l'associazionismo nel settore ittico e si prevedono certificazioni specifiche dei prodotti della pesca, comprovabili attraverso la lettura di un QR code, da apporre a cura degli operatori, volto a identificare il prodotto e le informazioni ad esso relative.
  Per l'attività di pescaturismo, il testo prevede che le imbarcazioni siano dotate di telefono satellitare a bordo, di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF. Per l'esercizio della suddetta attività, le imbarcazioni devono rispettare i limiti di distanza dalla costa previsti nell'autorizzazione della Capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza.
  L'articolato inoltre promuove la vendita diretta dei prodotti della pesca al consumatore finale, e prevede una rappresentanza delle associazioni di pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine Pag. 58protette; al riguardo, si regolamenta la pesca non professionale; specifiche disposizioni riguardano la pesca del tonno rosso.
  Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno dal dibattito.

  Sandro BIASOTTI (FI-PdL) ritiene particolarmente grave la disposizione che colpisce coloro che intendano praticare la pesca sportiva a mare, introducendo a loro carico un obbligo di preventiva comunicazione nonché di versamento di un contributo da 10 e 100 euro. Per di più, i proventi di questo contributo sono destinati ad alimentare il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica le cui finalità non sembrano del tutto chiare, suscitando il dubbio che si vogliano favorire enti e associazioni non meritevoli.
  Si tratta, a suo avviso, di una ulteriore forma di inasprimento della pressione fiscale, che assume la forma di un ennesimo balzello posto nel settore della fruizione dell'ambiente marino.

  Michele Pompeo META, presidente, evidenziando che il collega Biasotti si riferisce alle disposizioni di cui all'articolo 12, concernente la pesca sportiva, segnala che l'ultimo comma del medesimo articolo configura l'esenzione dal contributo per la «pesca occasionale», di cui si chiede se sia possibile definire compiutamente i contorni.

  Sandro BIASOTTI (FI-PdL), a conferma delle valutazioni del presidente, precisa che l'esenzione riguarderebbe la sola «pesca occasionale effettuata con canna da pesca», quindi di portata molto limitata rispetto alla pratica della pesca effettuata da dilettanti, che si qualifica come «sportiva» e che riguarda una fascia molto ampia di popolazione. Peraltro, segnala che l'esenzione appare anche di difficile comprensione, non aiutando in questo senso il testo della norma né il rinvio all'articolo 3 della proposta di legge.
  Chiede quindi al relatore di valutare la possibilità di sollevare tale problematica nella sua proposta.

  Michele Pompeo META, presidente, prendendo atto della disponibilità del relatore ad approfondire la problematica testè sollevata ai fini della formulazione della sua proposta, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che nella giornata di ieri è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392-bis), approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio scorso.
  Ricorda che ai sensi della norma di delega, di cui alla cosiddetta «legge Madia» (L. 124/2015), qualora il Governo non si conformi pienamente ai pareri parlamentari espressi sullo schema originario, è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. In questa fase il termine per le Commissioni per esprimersi sulle osservazioni del Governo è fissato in dieci giorni dall'assegnazione (la scadenza è pertanto giovedì 25 maggio 2017).
  Atteso che il termine di scadenza della delega di cui alla legge Madia è fissato al 29 maggio 2017, si riserva di integrare il calendario dei lavori per consentire il tempestivo esame del citato provvedimento.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.25.