CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.10.

5-06690 Dallai: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda florovivaistica Floramiata.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Luigi DALLAI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea la strategicità dell'azienda per il territorio che comprende le province di Siena e Grosseto nella Toscana e quella di Viterbo nel Lazio. Apprezza l'attenzione del Ministero di garantire la continuità produttiva e occupazionale e l'impegno a seguire l'evoluzione della vicenda anche al fine di trovare potenziali investitori che possano favorire il rilancio dell'azienda florovivaistica.

5-07434 Ferraresi: Rischi connessi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza naturale.

  La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Sottolinea che nella zona di Ferrara, come evidenziato nel suo atto ispettivo, vi è una faglia attiva che desta preoccupazione perché vi sono problemi di subsidenza naturale, di abbassamento del terreno e di dissesto idrogeologico. Sollecita quindi il Ministero a valutare con particolare attenzione i rischi connessi alle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

5-07758 Narduolo: Adozione del decreto ministeriale riguardante le aree di crisi industriale non complessa.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giulia NARDUOLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ed auspica una sollecita adozione del decreto ministeriale richiamato nel suo atto ispettivo.

5-08490 Fabbri: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda Stampi Group Monghidoro.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marilena FABBRI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta. Osserva che i lavoratori da alcuni mesi sono privi di qualsiasi copertura economica e che dal 19 marzo sono in presidio permanente di fronte ai cancelli dell'azienda in quanto l'attività non è stata sospesa, ma è del tutto inesistente. Ritiene ingiustificabile l'atteggiamento della proprietà che non partecipa ai tavoli di crisi convocati Pag. 173dalla regione – pur avendo manifestato al prefetto la propria disponibilità – e non mette a disposizione la documentazione necessaria per fare una proposta ad un privato interessato ad acquistare l'azienda. Si tratta di un'azienda che ha ricevuto sgravi fiscali e giudica inaccettabile che la proprietà tenga in una situazione penosa 83 famiglie che non possono ricevere il sostegno degli ammortizzatori previsti a causa dei suoi comportamenti inaccettabili. Auspica quindi che nei provvedimenti di modifica delle procedure concorsuali, che dovrebbero a breve essere esaminati dalla Commissione, siano previste disposizioni rigorose al fine di evitare simili situazioni.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, condivide l'osservazione della collega Fabbri che si debbano individuare strumenti volti a scongiurare episodi di ostinata resistenza di alcune aziende a partecipare ai tavoli istituzionali.

5-08925 Grillo: Questioni inerenti il contratto di sviluppo «ricettività alberghiera» – Sicilia, «Perla Ionica» promosso dalla Società ITEM.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in cui non sono riportate le informazioni comunicate dalla società ITEM a Invitalia. Nell'apprezzare lo svolgimento di un'indagine della procura distrettuale presso il tribunale di Catania, ritiene che il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto vigilare meglio sulle attività di Invitalia e sui finanziamenti concessi alla società ITEM. Stigmatizza il rifiuto di accesso agli atti opposto da Invitalia e preannuncia che si avvarrà delle sue prerogative per venire a conoscenza di informazioni relative a un finanziamento pubblico sul quale è in corso un'indagine della magistratura. Invita quindi il rappresentante del Governo a fare una visita dei luoghi in cui è ubicata la Perla Ionica per verificare direttamente la situazione denunciata nel suo atto ispettivo.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che bisogna tenere alta l'attenzione del Parlamento, del Governo e delle istituzioni territoriali su situazioni analoghe diffuse nel Paese.

5-08973 Becattini: Tracciabilità dei prodotti del settore della moda.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Lorenzo BECATTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta soprattutto nella parte in cui sottolinea che dal 2013 vi è consapevolezza di una questione di difficile regolazione soprattutto sul piano tecnico. Si tratta di un fenomeno dannoso per il made in Italy che viene giocato su piattaforme che presentano proposte ingannevoli relative a beni di lusso contraffatti offerti a prezzi leggermente inferiori a quelli di mercato. Auspica pertanto che vi sia collaborazione tra i vari soggetti istituzionali e le aziende interessate per garantire la tracciabilità dei prodotti e contrastare il fenomeno della contraffazione.

  Guglielmo EPIFANI presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 27 luglio 2016.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.
Audizione informale di rappresentanti di Gnammo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia.
COM(2016)49 final.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio scorso.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra la proposta di documento finale che è stata anticipata ieri per email a tutti i commissari (vedi allegato 7).

  Davide CRIPPA (M5S) ringrazia il relatore per l'articolata proposta di parere presentata, che ha tenuto conto anche degli approfondimenti consentiti dalle audizioni effettuate di importanti attori del mercato di GNL. Evidenzia una remora di fronte alla possibilità che l'Italia possa diventare una sede di stoccaggio strategico per l'Europa. Rileva che negli ultimi vent'anni la Russia è stata considerata il principale fornitore di materie prime energetiche con cui si sono conclusi contratti di tipo take or pay, a suo avviso, del tutto irragionevoli. Sottolinea che nel mercato europeo del GNL vi è una serie di punti di approdo non utilizzati e che per il trasporto marittimo si dovrebbe prevedere uno sviluppo della cantieristica navale volto ad un «upgrade» delle imbarcazioni circolanti, come del resto già accade in altri Paesi europei. Al riguardo, ritiene che alla lettera f), relativa allo sfruttamento delle potenzialità del GNL nel settore dei trasporti, si dovrebbe sostituire la parola «incentivare» che evoca finanziamenti pubblici, con la parola «promuovere». Non ritiene condivisibile quanto si sottolinea nel quarto capoverso delle premesse, dove si legge che «Il GNL offre l'ulteriore vantaggio di produrre minori emissioni inquinanti concorrendo alla lotta ai cambiamenti climatici». Osserva che il GNL non è una risorsa rinnovabile, anche se meno inquinante rispetto ad altre. Sottolinea quindi che alla lettera b) delle osservazioni appare azzardato parlare di «occasione offerta dall'attesa riduzione dei prezzi del GNL», atteso che tutte le proiezioni avanzate sul mercato energetico negli ultimi anni sono state ampiamente disattese. Ritiene che il GNL possa rappresentare un mercato di transizione verso l'obiettivo 100 per cento di energie rinnovabili.
  Preannuncia pertanto l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento presentata.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, ritiene che le modifiche proposte dal collega Crippa possano essere recepite nella proposta di documento finale. Relativamente ai richiamati contratti take or pay, più volte approfonditi dalla Commissione nella passata legislatura, osserva che è si tratta di una modalità molto diffusa anche in altri Paesi europei utilizzata non solo dalle aziende italiane e con Paesi diversi dalla Russia. Rileva che l'osservazione alla lettera a) è volta a sottolineare che la Strategia del GNL dovrebbe avere carattere di flessibilità per evitare contratti con clausole sui prezzi stabilite per tempi eccessivamente prolungati. Riformula quindi la lettera b) delle osservazioni aggiungendo, in fine, le parole «con contratti di natura flessibile».
  Condivide l'osservazione sui punti di approdo non utilizzati che è all'interno della Strategia la quale è ispirata al principio del pieno utilizzo delle infrastrutture esistenti per crearne di nuove solo in caso di effettiva necessità e con adeguate caratteristiche ambientali. Riformula quindi la lettera f) sostituendo la parola «incentivare» con la parola «promuovere» e il Pag. 175quarto capoverso delle premesse sostituendo le parole «concorrendo alla lotta ai cambiamenti climatici» con le seguenti «favorendo la transizione ad un'economia a ridotte emissioni di carbonio». Auspica quindi che con le modifiche introdotte, oggettivamente migliorative del testo, il documento finale possa essere approvato all'unanimità.

  La Commissione approva la proposta di documento finale, come riformulata (vedi allegato 8).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

  La seduta termina alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 16.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.
C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.
  Osserva che l'Accordo tra Italia e Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011, è finalizzato, come rileva l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge S. 1331, approvato dal Senato il 28 giugno 2016, a predisporre un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali. Sempre secondo l'AIR, dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale, in quanto la più corretta applicazione delle rispettive legislazioni di settore dovrebbe consentire di contrastare il traffico illecito di stupefacenti e di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse alle transazioni legittime, rendendo più trasparente e meno oneroso il compito degli operatori addetti all'interscambio commerciale tra i due Paesi.
  L'Accordo italo-messicano in esame si compone di un breve Preambolo, 23 articoli e un Allegato: nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.
  Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 5, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie. Il comma 3, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.
  Nell'articolo 3 e nell'articolo 9 sono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. Ai sensi dell'articolo 4, si prevede la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.Pag. 176
  Con gli articoli 5, 7 e 8 si prevedono le tipologie di informazioni che possono essere scambiate tra le Amministrazioni doganali: tra queste, rilevano particolarmente quelle concernenti i traffici illeciti di opere d'arte o specie animali e vegetali. L'articolo 6 e l'articolo 11 prevedono lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali, oltre che su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
  L'articolo 10 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'Accordo in esame.
  Nell'articolo 13 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali. L'articolo 14 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.
  L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo: l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano senz'altro trasmettere (comma 5) le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2 – ovvero limitazioni di ambito di utilizzazione (per cui le informazioni e i documenti sono utilizzabili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell'Accordo) e subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo in esame. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti (comma 4). La disciplina dettagliata sulla riservatezza dei dati personali è contenuta nell'Allegato all'Accordo, che ne costituisce parte integrante, come stabilito dall'articolo 17.
  L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali: il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati.
  L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.
  L'articolo 21 detta le procedure per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo – qualora non si pervenga a una soluzione amichevole si perseguirà una composizione per la via diplomatica –, mentre l'articolo 22 istituisce una Commissione mista italo-messicana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle dogane italiana e dall'Amministratore generale delle dogane del Messico, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.Pag. 177
  L'articolo 23 contiene le consuete clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata, ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, e le modifiche o aggiunte verranno apportate mediante Protocolli separati all'Accordo.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri che l'attuazione dell'Accordo comporta, valutati in 17.805 euro a decorrere dal 2016, per i quali il Senato ha provveduto ad aggiornare la copertura di due annualità. Queste somme sono rinvenute con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica analiticamente gli oneri collegati all'attuazione dell'Accordo in esame: si tratta sostanzialmente di spese di viaggio e di missione di funzionari dell'Amministrazione delle dogane italiana che dovranno recarsi in Messico per assolvere alcuni dei compiti previsti nell'Accordo, tra i quali la partecipazione alle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 22.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.
C. 3943 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.
  Sottolinea che l'intesa in esame risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, Italia e Armenia, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza.
  L'Armenia è membro del Partenariato euro-Atlantico, un forum di regolare consultazione, coordinamento e dialogo tra la NATO ed i suoi partner esterni, e ha sottoscritto fin dal 1994 il programma della NATO denominato Partenariato per la pace. Segnala, altresì, che, all'interno dell'Assemblea parlamentare della NATO, la delegazione armena è una delegazione molto attiva e molto presente. Riguardo al contenuto l'Accordo italo-armeno in esame si compone di un breve preambolo che richiama la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite e di 11 articoli.
  L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, consistenti nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due paesi.
  L'articolo 2 dell'accordo dispone sui profili attuativi, le aree di intervento e le modalità della cooperazione, precisando che la cooperazione sarà sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali e che l'organizzazione sarà di pertinenza dei rispettivi Ministeri della difesa. Fra gli ambiti di cooperazione si evidenziano i campi della politica di sicurezza e difesa, Pag. 178della formazione militare-legale, della ricerca, sviluppo e acquisto di prodotti e servizi per la difesa e delle operazioni umanitarie.
  Con l'articolo 3 vengono regolati gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo. Si stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del medesimo, con riferimento alle spese di viaggio, salari, oneri assicurativi ed oneri relativi alle indennità previste dai rispettivi ordinamenti, alle spese mediche ed a quelle per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto.
  Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sui proprio territorio, salvo i reati contro la sicurezza interna. Sono poi disciplinati i casi di eventuali risarcimenti per danni in relazione al servizio reso e la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, prevedendo in particolare l'impegno a dare supporto ad iniziative commerciali correlate al comparto.
  L'articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti, salvo il caso in cui tali danni, causati nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio, non siano il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso.
  L'articolo 6, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare. In particolare, il paragrafo 1 prevede la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti i materiali in argomento. Il paragrafo 2 individua le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti, che sono: 1) ricerca scientifica, test e progettazione; 2) scambi di esperienze in campo tecnico; 3) produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalla Parti; 4) approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi comuni e produzione ordinati da una delle Parti, conformemente alla rispettive legislazioni nazionali in materia di import/export di prodotti ad uso militare; 5) supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi per l'avvio della cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare.
  Le Parti porranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame. Il paragrafo 3, infine, prevede che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e da contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.
  L'articolo 7 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, stabilendo che siano trasferite unicamente attraverso i canali governativi designati, disciplinando una corrispondenza delle classifiche di segretezza.
  Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative, e per gli emendamenti al testo dell'accordo.
  Infine, gli articoli 10 e 11 regolano l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata fino a quando una delle Parti, in qualsiasi momento, non lo denunci, in forma scritta da inoltrare attraverso i canali diplomatici e con effetto a 90 giorni dal ricevimento della notifica e senza pregiudizio, se non diversamente concordato, per i programmi e le attività in corso.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore. Gli oneri economici, riferiti a visite ufficiali ed incontri operativi fra le rispettive Pag. 179delegazioni, sono quantificati in 6.400 euro circa ad anni alterni, a decorrere dal 2016.
  Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.
  Osserva che l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti. Dalla caduta del regime di Saddam Hussein nel 2003 l'Unione europea ha fornito un sostegno finanziario complessivo di circa un miliardo di euro all'Iraq, con le finalità primarie della ricostruzione e dell'assistenza umanitaria. L'Accordo in oggetto rappresenta indubbiamente un risultato di grande rilievo politico per l'Iraq, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro. Infatti l'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione – soprattutto per impulso della Parte irachena – portando ad un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico. In questo senso l'Accordo, concluso per un periodo iniziale di 10 anni, prevede l'istituzione di un consesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere prioritariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale.
  Dal punto di vista commerciale l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso di costituire un accordo non specificamente preferenziale, e tuttavia inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio e qui risiede l'importanza commerciale dell'intesa, in quanto l'Iraq non fa ancora parte dell'OMC. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.
  L'accordo si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali. L'Accordo ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo socio-economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Non meno importante nell'impostazione dell'Accordo sono le questioni del rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, come anche il riconoscimento del ruolo della società civile.
  L'Accordo si suddivide in 124 articoli raggruppati in cinque titoli. Fanno parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.
  Il Titolo I (articoli 3-7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza: sono interessati i settori già accennati in sede introduttiva.
  Il Titolo II riguarda gli scambi e gli investimenti, e comprende gli articoli 8-80. Come già ricordato, l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra UE e Iraq, ma facilita i molteplici profili degli Pag. 180scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Nel settore degli appalti le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. Non manca un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali si prevede la costituzione di un apposito collegio arbitrale.
  Il Titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea – quindi in particolare l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale. Particolare importanza riveste il settore dell'energia, nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si cercherà inoltre di favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo.
  Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli 102-110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistratura, nonché del diritto ad un equo processo. In questa sezione sono anche ricomprese le questioni della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla corruzione e al crimine organizzato (incluso il riciclaggio di denaro), di contrasto ai traffici illegali di stupefacenti. Particolarmente importante è inoltre la prevista cooperazione nell'ambito culturale, soprattutto in relazione alle misure per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale.
  Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 111-124). Va qui segnalato in particolare l'articolo 111, con il quale è istituito il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo in esame. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti, ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione da eventuali sottocomitati ad hoc.
  L'articolo 113 istituisce il Comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.
  L'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (Partnership and Cooperation Agreement – PCA) è il secondo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia. L'Accorda, una volta in vigore, consentirà di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud-Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico. Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN.
  L'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda l'aspetto economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento Pag. 181del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo dedica, per la prima volta, disposizioni rigorose alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea in materia fiscale.
  L'Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.
  Il testo si compone di 58 articoli suddivisi in 8 titoli.
  Il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono.
  Il Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo.
  Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.
  Il Titolo V riguarda la cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo.
  Il Titolo VI, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale. Il Titolo VIII reca le disposizioni finali.
  Il disegno di legge di ratifica, che si compone di cinque articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra UE e Iraq, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; e dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra UE e Filippine, fatto a Phnom Panh l'11 luglio 2012. Come di consueto, i primi due articoli dispongono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.
  L'articolo 3 prevede la norma di copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra UE e Filippine, in particolare dall'articolo 38, comma 2, lettera e) di detto accordo. Tali oneri sono valutati in 105.883 euro a decorrere dal 2015, e ad essi si provvede con riduzione della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  La relazione tecnica, in riferimento all'accordo UE-Filippine, rileva come in conseguenza dell'articolo 38, comma 2, lettera e) dell'Accordo – dialogo tra le Parti finalizzato all'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di nazione più favorita per le navi gestite da cittadini e imprese riconducibili alle Filippine – sono ipotizzabili oneri seppur modesti, per il minore introito della tassa di ancoraggio nei porti italiani: detti oneri vengono quantificati in 105.883 euro annui. Per quanto concerne le restanti previsioni dell'Accordo UE-Filippine e l'intero Accordo UE-Iraq la relazione tecnica non rileva costi inerenti alla loro attuazione, in quanto la gestione dei due Accordi è demandata a strutture e personale di livello comunitario. In particolare, nei confronti dell'Iraq, il trattamento della nazione più favorita previsto dall'articolo 10 del relativo Accordo potrebbe determinare minori introiti doganali, tuttavia assolutamente non quantificabili in modo preventivo.
  L'articolo 4 contiene una clausola di varianza finanziaria per la quale dall'attuazione Pag. 182dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare (comma 1) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).
  L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 luglio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.40.

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