CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 180

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
Atto n. 317.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – reca l'attuazione della direttiva 2013/Pag. 18148/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).
  Ricorda innanzitutto che la direttiva 2013/48/UE, qui oggetto di recepimento, stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, nonché nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
  La direttiva si inserisce all'interno della «Tabella di marcia» predisposta con la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009 e volta all'introduzione di misure in grado di fissare specifici diritti processuali nei confronti del destinatario di procedure penali. Questa Tabella si pone, a sua volta, nel solco del Consiglio europeo di Tampere del 1999, che ha affermato che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie deve costituire il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea in materia civile e penale.
  La road map è stata, poi, ripresa nel «Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, il quale, delineando le priorità dell'Unione europea per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali.
  Nell'ambito del percorso così tracciato si inseriscono la Direttiva 2010/64/UE sulla traduzione e interpretazione (attuata con il decreto legislativo n. 32 del 2014) e la Direttiva 2012/13/UE relativa al diritto all'informazione nel procedimento penale (decreto legislativo n. 101 del 2014) – i cui schemi di decreto sono stati oggetto di esame da parte della nostra Commissione – nonché la presente Direttiva 2013/48/UE.
  Tali atti costituiscono quindi un pacchetto unico di misure che intende rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, contribuendo a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.
  In particolare, la direttiva 2013/48/UE si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento.
  Si applica, inoltre, alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo a partire dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione. In ogni caso, la direttiva dovrà essere integralmente applicata se l'indagato o imputato è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale.
  La direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano:
   assicurare che, nel procedimento penale, indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo;
   rispettare la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il loro difensore;
   riconoscere a indagati o imputati privati della libertà personale in un altro Stato membro il diritto di informare le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza.

  Gli Stati membri potranno autorizzare deroghe temporanee ai diritti conferiti dalla direttiva in circostanze eccezionali e sulla base di uno dei «motivi imperativi» definiti dalla direttiva stessa.Pag. 182
  Gli Stati membri dovranno infine garantire che, nell'applicazione della direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili.
  Il termine ultimo per il recepimento della direttiva è fissato al 27 novembre 2016.
  Quanto allo schema di decreto in esame, si compone di cinque articoli.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, ovvero l'attuazione della direttiva 2013/48/UE.
  L'articolo 2 novella l'articolo 364 del codice di procedura penale, in tema di nomina e assistenza di un difensore, per estendere anche alla individuazione di persone svolta dal PM (e disciplinata dall'articolo 361 c.p.p.), le garanzie difensionali già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.
  La disposizione dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore agli atti di ricognizione di persone, ove secondo il diritto nazionale sia richiesto o permesso all'indagato o all'imputato di essere presente.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., recante la disciplina degli elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio, così da prevedere espressamente la reperibilità di difensori che tutelino detenuti o arrestati all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione.
  Lo schema intende così dare attuazione all'articolo 10 della direttiva, che impone che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, senza indebito ritardo dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, fornisca informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina.
  Sempre in attuazione di quanto specificamente disposto dall'articolo 10 della direttiva e dal considerando n. 46, il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 9 e 12 della legge n. 69 del 2005, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Si pone a carico dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria l'obbligo di informare la persona della quale è richiesta la consegna della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione.
  L'articolo 5, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.
C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario SBERNA (DeS-CD), relatore, ricorda che la XIV Commissione esamina, in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani del 24 ottobre 2011 (atto Camera n. 3940).Pag. 183
  L'Accordo tra Italia e Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011, è finalizzato a predisporre un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali. Dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale, in quanto la più corretta applicazione delle rispettive legislazioni di settore dovrebbe consentire di contrastare il traffico illecito di stupefacenti, e comunque di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse alle transazioni legittime, rendendo più trasparente e meno oneroso il compito degli operatori addetti all'interscambio commerciale tra i due Paesi.
  L'Accordo italo-messicano si compone di un breve Preambolo, 23 articoli e un Allegato.
  Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.
  Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 5, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie. Il comma 3, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.
  Nell'articolo 3 e nell'articolo 9 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. Ai sensi dell'articolo 4 si prevede la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
  Con gli articoli 5, 7 e 8 si prevedono le tipologie di informazioni che possono essere scambiate tra le Amministrazioni doganali: tra queste, rilevano particolarmente quelle concernenti i traffici illeciti di opere d'arte o specie animali e vegetali. L'articolo 6 e l'articolo 11 prevedono lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali, oltre che su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale. L'articolo 10 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'Accordo in esame. Nell'articolo 13 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.
  L'articolo 14 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.
  L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo: l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano senz'altro trasmettere (comma 5) le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2 – ovvero limitazioni di ambito di utilizzazione (per cui le informazioni Pag. 184e i documenti sono utilizzabili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell'Accordo) e subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo in esame. Tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti (comma 4).
  La disciplina sulla riservatezza dei dati personali è contenuta nell'Allegato all'Accordo, che ne costituisce parte integrante, come stabilito dall'articolo 17.
  L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali: il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati.
  L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.
  L'articolo 21 detta le procedure per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo – qualora non si pervenga a una soluzione amichevole si perseguirà una composizione per la via diplomatica –, mentre l'articolo 22 istituisce una Commissione mista italomessicana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dall'Amministratore generale delle Dogane del Messico, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.
  L'articolo 23 contiene le clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata, ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, e le modifiche o aggiunte verranno apportate mediante Protocolli separati all'Accordo.
  Il provvedimento di ratifica – già approvato dal Senato il 28 giugno scorso – si compone di quattro articoli.
  L'articolo 1 e l'articolo 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto.
  L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri che l'attuazione dell'Accordo comporta, valutati in 17.805 euro a decorrere dal 2016. Con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisce alle Camere sulle cause degli eventuali scostamenti e sull'adozione delle opportune misure.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Rileva che l'Accordo in esame non pone problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, poiché il medesimo disciplina aspetti della materia doganale non coperti dal Protocollo di mutua assistenza amministrativa siglato dalla Comunità europea e dagli Stati Uniti messicani nel dicembre 2004.
  Segnala altresì come accordi dello stesso tipo siano stati firmati anche da altri Stati membri dell'Unione europea con gli Stati Uniti messicani.
  Ritenuto che dal provvedimento non emergono criticità in merito alla compatibilità con la disciplina dell'Unione europea delle norme che si intende introdurre nell'ordinamento nazionale, propone alla Commissione di esprimere, sin da ora, un parere favorevole sul disegno di legge in esame.Pag. 185
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
C 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, rileva che la XIV Commissione avvia l'esame – in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – del disegno di legge A.C. 3944, recante l'autorizzazione alla ratifica di due Accordi: l'Accordo di partenariato e cooperazione tra UE e Iraq, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012 e l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra UE e Filippine, fatto a Phnom Panh l'11 luglio 2012.
  L'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti. Dalla caduta del regime di Saddam Hussein nel 2003 l'Unione europea ha fornito un sostegno finanziario complessivo di circa un miliardo di euro all'Iraq, con le finalità primarie della ricostruzione e dell'assistenza umanitaria. L'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito un'evoluzione – soprattutto per impulso della Parte irachena – portando ad un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico. In questo senso l'Accordo delinea un quadro giuridico di ampio spettro. Concluso per un periodo iniziale di 10 anni, si prevede l'istituzione di un consesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere prioritariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale.
  Dal punto di vista commerciale l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso di costituire un accordo non specificamente preferenziale, e tuttavia inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio – e qui risiede l'importanza commerciale dell'intesa, in quanto l'Iraq non fa ancora parte dell'OMC. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.
  L'Accordo si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali e ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Non meno importanti nell'economia dell'Accordo sono le questioni del rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, come anche il riconoscimento del ruolo della società civile.
  Sotto il profilo della struttura, l'Accordo tra Unione europea e Iraq si suddivide in 124 articoli raggruppati in cinque titoli. Fanno parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.
  Il Titolo I (articoli 3-7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza.
  Il Titolo II riguarda gli scambi e gli investimenti, e comprende gli articoli 8-80. L'insieme di queste disposizioni facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque Pag. 186al trattamento della nazione più favorita. Nel settore degli appalti le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. Non manca un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali si prevede la costituzione di un apposito collegio arbitrale.
  Il Titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea (assistenza finanziaria e tecnica, cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, piccole e medie imprese, sviluppo agricolo e rurale, trasporti, ambiente e cooperazione doganale. Particolare importanza riveste il settore dell'energia, nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si cercherà inoltre di favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo.
  Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli 102-110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistratura, nonché del diritto ad un equo processo. In questa sezione sono ricomprese la cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, la lotta alla corruzione e al crimine organizzato – incluso il riciclaggio di denaro –, il contrasto ai traffici illegali di stupefacenti. Particolarmente importante è la cooperazione nell'ambito culturale, per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale.
  Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 111-124). Segnalato in particolare l'articolo 111, con il quale è istituito il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo in esame. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti, ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione da eventuali sottocomitati ad hoc. L'articolo 113 istituisce peraltro il comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.
  L'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (Partnership and Cooperation Agreement – PCA) è il secondo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia e consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica.
  Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico. Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN.
  L'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il volet economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la Pag. 187criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo dedica, per la prima volta, disposizioni rigorose alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in materia fiscale. L'Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.
  Quanto alla struttura del testo, esso è organizzato in 58 articoli suddivisi in titoli.
  Il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.
  Di rilievo anche il Titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, ed il successivo Titolo VI che disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale.
  Quanto al disegno di legge all'esame della Commissione ha ad oggetto la ratifica dei due distinti Accordi e si compone di cinque articoli.
  L'articolo 1 e l'articolo 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.
  L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra UE e Filippine, in particolare dall'articolo 38, comma 2, lettera e) di detto accordo. Si ipotizzano infatti oneri seppur modesti, per il minore introito della tassa di ancoraggio nei porti italiani, per effetto dell'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di nazione più favorita per le navi gestite da cittadini e imprese riconducibili alle Filippine. Tali oneri sono valutati in 105.883 euro a decorrere dal 2015.
  Per quanto concerne l'Accordo UE-Iraq non sono rilevati costi inerenti alla relativa attuazione, in quanto la gestione è demandata a strutture e personale di livello comunitario.
  L'articolo 3, comma 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame. In caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del Programma «sviluppo e sicurezza e per vie d'acqua interne» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 3, comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare (comma 1) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Pag. 188pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).
  L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ritiene che il disegno di legge non presenti profili problematici in ordine alla compatibilità con la disciplina dell'Unione europea, e propone dunque alla Commissione di esprimere, sin da ora, un parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2016.

  Maria IACONO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

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