CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato.
C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3940, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.
  Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia finalizzato Pag. 76a predisporre un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali. Pertanto dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale, in quanto la più corretta applicazione delle rispettive legislazioni di settore dovrebbe consentire, tra l'altro, di contrastare il traffico illecito di stupefacenti, e comunque di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse alle transazioni legittime, rendendo più trasparente e meno oneroso il compito degli operatori addetti all'interscambio commerciale tra i due Paesi.
  Passando quindi al contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve Preambolo, 23 articoli e un Allegato, l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.
  L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo stesso, che è volto, ai sensi del comma 1, ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione.
  In tale ambito il comma 2 specifica che le Parti forniranno tutta l'assistenza richiesta in conformità alle proprie disposizioni nazionali e nei limiti della competenza e delle risorse della propria Autorità doganale, mentre il comma 3 limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.
  Il comma 5 salvaguarda inoltre gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie.
  Illustra gli articoli 3 e 9, i quali indicano le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza e nello svolgimento dell'assistenza stessa, che è fornita direttamente dalle rispettive Autorità doganali.
  L'articolo 4 prevede la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un pericolo o un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
  Gli articoli 5, 7 e 8 prevedono le tipologie di informazioni che possono essere scambiate tra le Amministrazioni doganali.
  Tra queste l'articolo 5 richiama lo scambio di informazioni relative: all'autenticità delle dichiarazioni doganali; all'autenticità dei documenti presentati da esportatori o importatori; alla corretta classificazione tariffaria delle merci; al trasferimento di valuta, titoli o valori; al traffico illecito di merci sensibili o sostanze pericolose; alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale; al traffico di opere d'arte; al traffico illecito di specie animali o vegetali.
  L'articolo 7 riguarda invece lo scambio di informazioni su attività, panificate, in corso o già realizzate, volte alla commissione di un'infrazione doganale, mentre l'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni circa la legale esportazione e importazione di merci e sulle misure di controllo doganale delle merci, nonché la cooperazione circa il controllo del traffico di pezzi di antiquariato e di beni archeologici.
  L'articolo 6 contempla lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali, nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali, oltre che su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
  L'articolo 10 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti (in originale o in copia) contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'Accordo.
  L'articolo 11 riguarda la possibilità che un'Autorità doganale chieda all'altra di svolgere una particolare sorveglianza su merci, persone o locali utilizzati o coinvolti, Pag. 77ovvero sospettati di essere utilizzati o coinvolti nella commissione di infrazioni doganali.
  L'articolo 12 prevede che un'Autorità doganale chieda all'altra di notificare a persona residente o domiciliata nel territorio di quest'ultima qualsiasi decisione che la riguardi adottata dall'Autorità richiedente.
  L'articolo 13 indica i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione e specializzazione dei medesimi, nello scambio di esperti in materie doganali e nello scambio di informazioni sulle procedure e sulla semplificazione dei controlli doganali.
  L'articolo 14 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale, con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, estrarne copia o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio. In tale ambito il comma 5 specifica che tali funzionari godranno della stessa protezione giuridica accordata ai funzionari dell'Amministrazione dell'altra Parte.
  L'articolo 15 regola la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre, previa autorizzazione della Parte adita, in qualità di esperti o testimoni davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte, in merito a fatti da essi accertati durante il loro servizio.
  L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.
  In tale ambito i commi da 1 a 3 specificano che le informazioni e i documenti sono utilizzabili solo dalle Autorità doganali delle Parti e solo per gli scopi dell'Accordo, salvo consenso dell'Autorità che le ha fornite a comunicarli a organi diversi.
  Inoltre il comma 5 precisa che l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano senz'altro trasmettere le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea.
  Il comma 4 indica altresì che tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti.
  Il comma 6 specifica che le informazioni comunicate godranno di un livello di protezione e riservatezza equivalente a quello accordato dalle disposizioni nazionali vigenti nella Parte che le ha ricevute.
  A tale ultimo riguardo la disciplina dettagliata sulla riservatezza dei dati personali è contenuta nell'Allegato all'Accordo, che ne costituisce parte integrante, come stabilito dall'articolo 17.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 18, il quale disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o fornita solo in parte, richiamando in particolare, al comma 1, l'eventualità in cui essa pregiudichi l'ordine pubblico, la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali.
  Il comma 3 contempla invece la possibilità di differire l'assistenza nel caso in cui la richiesta interferisca con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso.
  In tale ambito il comma 4 precisa che il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono comunque essere motivati.
  L'articolo 19 riguarda le spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, prevedendo che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicarne il rimborso, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
  Tuttavia, in caso di spese straordinarie o di entità considerevole il comma 2 stabilisce che le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.
  L'articolo 20 precisa che l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo è quello costituito dai territori nazionali delle Parti.Pag. 78
  L'articolo 21 detta le procedure per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo, prevedendo che, qualora non si pervenga a una soluzione amichevole, si perseguirà una composizione per la via diplomatica.
  L'articolo 22, oltre a prevedere, ai commi 1 e 2, che le Autorità doganali agevolino l'attuazione dell'Accordo, anche mediante un contatto personale e diretto dei funzionari incaricati di individuare o perseguire le infrazioni doganali, istituisce al comma 3 una Commissione mista italo-messicana, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dall'Amministratore generale delle Dogane del Messico, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.
  L'articolo 23 contiene le consuete clausole finali, disciplinando, al comma 1, l'entrata in vigore dell'Accordo, il quale, ai sensi del comma 3, ha durata illimitata, ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi.
  Viene stabilito inoltre, al comma 2, che le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, e che le eventuali modifiche o aggiunte verranno apportate mediante Protocolli separati all'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3, al comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'Accordo, valutati in 17.805 euro a decorrere dal 2016, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  In merito rileva come la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge specifichi che gli oneri collegati all'attuazione dell'Accordo riguardano sostanzialmente le spese di viaggio e di missione di funzionari dell'Amministrazione delle dogane italiana che dovranno recarsi in Messico per assolvere alcuni dei compiti previsti nell'Accordo, tra i quali la partecipazione alle riunioni della Commissione mista istituita dall'articolo 22.
  Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze monitori gli oneri dell'Accordo, e, in caso di scostamenti, provveda alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel pertinente Programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dal 2011, le spese per missioni delle pubbliche amministrazioni non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
  Il comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle opportune misure.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra.
C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, in sostituzione del relatore, Ragosta, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3944, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
  Per quanto riguarda l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq, rileva preliminarmente come esso costituisca la prima relazione pattizia tra le due Parti, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro.
  Infatti l'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione – soprattutto per impulso della Parte irachena – portando ad un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico. In questo senso l'Accordo, concluso per un periodo iniziale di 10 anni, prevede l'istituzione di un consesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere prioritariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale.
  Dal punto di vista commerciale l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso di costituire un accordo non specificamente preferenziale, e tuttavia inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio, in quanto l'Iraq non fa ancora parte dell'OMC. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.
  In ordine alle caratteristiche precipue dell'Accordo, va ricordato che esso si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali. L'Accordo ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Non meno importante nell'economia dell'Accordo sono le questioni del rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, come anche il riconoscimento del ruolo della società civile.
  Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 124 articoli raggruppati in cinque titoli; fanno inoltre parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.
  Il Titolo I, comprendente gli articoli da 3 a 7, concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza.
  Il Titolo II, costituito dagli articoli da 8 a 80, riguarda gli scambi e gli investimenti. Rileva quindi che, come già ricordato, l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra UE e Iraq, ma facilita i molteplici profili degli scambi di beni e Pag. 80servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita.
  In particolare segnala, per le materie di competenza della Commissione Finanze, gli articoli da 9 a 19.
  L'articolo 9 reca la definizione di «dazio doganale», ai fini dell'Accordo, ricomprendendovi qualsiasi tipo di dazio o onere imposto all'importazione di una merce o ad essa connesso, compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere aggiuntivo ed elencando oneri, dazi o diritti non ricompresi da tale definizione.
  L'articolo 10 stabilisce che le Parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, ai sensi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994).
  L'articolo 11 prevede che ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale, in conformità con l'articolo III del predetto Accordo GATT 1994, stabilendo altresì che tale articolo è costituisce parte dell'Accordo.
  L'articolo 12, intervenendo in materia di politica tariffaria, prevede, al comma 1, che ai prodotti originari dell'Iraq e importati dall'Unione si applica la tariffa della nazione più favorita (NPF) dell'Unione e che, ai medesimi prodotti, non si applicano dazi doganali che eccedano quelli applicati alle importazioni provenienti dai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il comma 2 stabilisce che i prodotti UE importati in Iraq non possono essere gravati da dazi doganali superiori all'imposta dell'8 per cento per la ricostruzione, cui sono soggette le importazioni. In base al comma 3, le Parti convengono che, fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, il livello dei dazi doganali sulle importazioni potrà essere modificato previa consultazione reciproca; in tale ambito il comma 4 specifica che eventuali riduzioni tariffarie erga omnes sulle importazioni decise dall'Iraq dopo la firma dell'Accordo sostituiranno il dazio di base su tali prodotti ovvero la predetta imposta sulla ricostruzione applicabile alle importazioni.
  L'articolo 13 prevede che si applichino, mutatis mutandis, e siano incorporate nell'Accordo, alcune disposizioni contenute nell'Accordo GATT 1994, mentre l'articolo 14 dispone che la classificazione delle merci oggetto di scambi è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna Parte, in conformità con il sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci di cui alla Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles nel 1983.
  L'articolo 15 reca disposizioni in materia di ammissione temporanea di merci, stabilendo che ciascuna Parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni internazionali a cui entrambe le Parti hanno aderito.
  In base all'articolo 16, le Parti aboliscono, negli scambi tra di loro, restrizioni alle importazioni o alle esportazioni, conformemente all'articolo XI dell'Accordo GATT, il quale diviene parte integrante dell'Accordo.
  L'articolo 17 prevede che nessuna delle due Parti possa mantenere in vigore o introdurre dazi, tasse o oneri doganali sulle esportazioni di merci dell'altra Parte, ovvero esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.
  In materia di misure antidumping, l'articolo 18, al comma 1, consente alle Parti di adottare dazi o misure compensative, mentre al comma 2 esclude le misure previste dall'articolo stesso dall'ambito di applicazione della sezione VI del Titolo II dell'Accordo, relativo alle modalità di composizione delle controversie.
  L'articolo 19 consente comunque alle Parti di adottare misure di salvaguardia in conformità all'articolo XIX del predetto Accordo GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC in materia di misure di salvaguardia.
  Ancora con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 26 precisa, al comma 1, che il trattamento di nazione più favorita non si applica alle agevolazioni fiscali che le Parti Pag. 81concedano in forza di accordi per evitare le doppie imposizioni. I commi 2 e 3 escludono che le disposizioni dell'Accordo possano intendersi come divieto per le Parti di adottare misure di prevenzione dell'elusione fiscale, né come divieto di operare distinzioni tra contribuenti in situazione non identica, in forza della propria normativa tributaria. L'articolo 29 esclude altresì, al comma 1, lettere d) ed e), che le disposizioni dell'Accordo possano intendersi come divieto per le Parti di adottare misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa e efficace di imposte dirette, ovvero a prevenire l'elusione o l'evasione di imposte.
  Segnala inoltre, sempre per gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, gli articoli da 34 a 39, relativi ai pagamenti correnti e i movimenti di capitale.
  In particolare, l'articolo 34 prevede che le Parti si adoperino per liberalizzare le predette operazioni, conformemente agli impegni assunti nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali, mentre gli articoli 35 e 36 contengono disposizioni volte a liberalizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti e i trasferimenti su conto corrente e a consentire la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti e la liquidazione o il rimpatrio dei suddetti capitali.
  L'articolo 37 contiene la clausola di standstill, in base alla quale le Parti si astengono dall'introdurre restrizioni ai movimenti correnti e ai movimenti di capitale tra i rispettivi residenti, mentre l'articolo 38 contiene una clausola di salvaguardia per la quale se, in circostanze eccezionali, tali movimenti tra UE e Iraq possono causare serie difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio delle Parti, le Parti stesse possono adottare, per un periodo massimo di sei mesi, le misure di salvaguardia necessarie.
  L'articolo 39 reca le disposizioni finali in materia, stabilendo che le norme contenute negli articoli da 34 a 38 non possono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi sottoscritti dalle Parti.
  Altre norme del Titolo II riguardano le imprese commerciali di Stato, il settore degli appalti, nell'ambito del quale le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati, nonché la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Segnala inoltre un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali è prevista la costituzione di un apposito collegio arbitrale.
  Il Titolo III, che comprende gli articoli da 81 a 101, concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea – quindi in particolare l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale.
  In merito ai profili di interesse della Commissione Finanze, per quanto riguarda la cooperazione in materia di investimenti, l'articolo 88 stabilisce che le Parti cooperino per creare un clima favorevole agli investimenti e per tutelare gli investimenti stessi, nonché i trasferimenti di capitali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e reciprocità.
  Con particolare riferimento al settore della cooperazione doganale, anch'esso rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 96, il quale, al comma 1, stabilisce che le Parti istituiscono una cooperazione doganale, soprattutto in materia di formazione, semplificazione delle formalità doganali, documentazione, procedure, prevenzione, indagine e repressione delle violazioni, finalizzata a garantire la conformità con tutte le disposizioni di cui è prevista l'adozione in relazione agli scambi e l'avvicinamento del sistema doganale iracheno a quello dell'Unione.
  In base al comma 2, al fine di sviluppare le attività economiche le Parti si Pag. 82impegnano ad applicare i principi del buon governo in ambito tributario, segnatamente la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale, anche attraverso l'impegno a migliorare la cooperazione internazionale in materia tributaria.
  Sempre con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 101, il quale disciplina i servizi finanziari, prevedendo che le Parti cooperano al fine di avvicinare le rispettive norme e standard, e, in particolare, di potenziare il settore finanziario iracheno e di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari iracheni.
  Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli da 102 a 110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistratura, nonché del diritto ad un equo processo. In questa sezione sono anche ricomprese le questioni della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla corruzione e al crimine organizzato – incluso il riciclaggio di denaro –, di contrasto ai traffici illegali di stupefacenti. Particolarmente importante è inoltre la prevista cooperazione nell'ambito culturale, soprattutto in relazione alle misure per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale.
  In tale ambito, con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 107, il quale reca misure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, finalizzate a sviluppare la cooperazione tecnica e amministrativa volta a impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite. In tale quadro segnala in particolare il comma 3, il quale dispone che la cooperazione consente lo scambio di informazioni e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dall'Unione e dagli organismi internazionali attivi nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
  Il Titolo V comprende gli articoli 111 a 124 e riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali. Segnala al riguardo l'articolo 111, il quale istituisce il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti, ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione e da eventuali sottocomitati ad hoc. L'articolo 113 istituisce peraltro anche il Comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.
  Passando a illustrare l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (Partnership and Cooperation Agreement – PCA), rileva innanzitutto come esso sia il secondo Accordo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia e consentirà di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica.
  Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico. Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN.
  In tale ambito rileva inoltre come l'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il volet economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari Pag. 83interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo dedica, per la prima volta, disposizioni rigorose alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in materia fiscale.
  L'Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 58 articoli, suddivisi in 8 titoli.
  Il Titolo I, che si compone degli articoli da 1 a 4, definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'Accordo, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui esse appartengono.
  In tale ambito l'articolo 2 specifica, tra l'altro, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, che le Parti si impegnano a istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti, al fine di agevolare gli scambi e i flussi di investimento, a istituire una cooperazione in materia di giustizia e sicurezza che comprenda anche il riciclaggio del denaro, nonché a istituire una cooperazione nel settore dei servizi finanziari.
  Il Titolo II, che si compone degli articoli da 5 a 11, definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale e di lotta al terrorismo.
  Il Titolo III, che si compone degli articoli da 12 a 19, è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato all'intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali.
  In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli articoli 15, 16 e 18.
  L'articolo 15 riguarda il settore doganale e prevede che le Parti vaglino la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali (conciliando l'esigenza di agevolare gli scambi con quella di contrastare le frodi e le irregolarità), di sviluppare la cooperazione doganale, valutando la possibilità di concludere protocolli per l'assistenza reciproca in tale settore, nonché mobilitando in tal senso l'assistenza tecnica.
  L'articolo 16 indica l'impegno delle Parti a incentivare i flussi di investimento favorendo norme stabili, trasparenti e accessibili e non discriminatorie per gli investitori.
  L'articolo 18, in relazione al settore dei servizi, stabilisce che le Parti avviino un dialogo regolare per scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle fonti di capitale.
  Il Titolo IV, che si compone degli articoli da 20 a 25, è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.
  In tale ambito richiama, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 22, il quale impegna le Parti a collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminali, promuovendo assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per attuare le normative e rendere efficiente il funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare attraverso scambi di informazioni e misure appropriate in materia, equivalenti a quelle adottate dalla UE e dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
  Il Titolo V, che si compone degli articoli 26 e 27, riguarda la cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo.
  Il Titolo VI, che si compone degli articoli da 28 a 47, disciplina la cooperazione Pag. 84economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari.
  In tale ambito evidenzia, per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, gli articoli 30, 38, 43 e 44.
  L'articolo 30, nell'ambito del dialogo sulle politiche economiche, al comma 2 prevede che le Parti approfondiscano in particolare il dialogo sulla politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese.
  L'articolo 38, nell'ambito della collaborazione tra le Parti nel settore della politica dei trasporti, al comma 2, lettera e), prevede il dialogo tra le Parti per l'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di nazione più favorita per le navi gestite da cittadini e imprese riconducibili alle Filippine: tale previsione, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge, potrebbe comportare un minore introito della tassa di ancoraggio nei porti italiani.
  L'articolo 43 stabilisce che le Parti rafforzano la cooperazione nel settore dei servizi finanziari, al fine di armonizzare le regole e norme e di migliorare i sistemi contabili, i meccanismi di revisione dei conti e di vigilanza, oltre che la regolamentazione nei settori bancario e assicurativo, nonché negli altri comparti del settore finanziario.
  L'articolo 44 prevede, nell'ambito dell'incentivazione delle attività economiche, l'impegno delle Parti ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità, impegnandosi in particolare a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo, in particolare nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali tra le Filippine e gli Stati membri della UE.
  Il Titolo VII, che si compone dell'articolo 48, definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale, mentre il Titolo VIII, che si compone degli articoli da 49 a 58, reca le disposizioni finali, riguardanti in particolare: la possibilità di ampliare la cooperazione tra le Parti stipulando altri accordi o protocolli su settori specifici; la messa a disposizione delle risorse necessarie per la cooperazione; le agevolazioni in favore di funzionari e esperti nell'ambito della cooperazione tra le Parti; i rapporti con altri Accordi già stipulati dalle Parti o firmati in seguito; l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo; l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, che è modificabile ed è valido per la durata di cinque anni è automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno, salvo denuncia, la quale ha effetto sei mesi dopo la relativa notifica.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.
  L'articolo 3, al comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra UE e Filippine. In particolare, come già accennato in precedenza, la relazione tecnica allegata al disegno di legge rileva come, in conseguenza dell'articolo 38, comma 2, lettera e) dell'Accordo, relativa al dialogo tra le Parti finalizzato all'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di nazione più favorita per le navi gestite da cittadini e imprese riconducibili alle Filippine, sono ipotizzabili oneri per il minore introito della tassa di ancoraggio nei porti italiani. Tali oneri sono valutati in 105.883 euro a decorrere dal 2015, e ad essi si provvede con riduzione della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Per quanto concerne le restanti previsioni dell'Accordo UE-Filippine e l'intero Accordo UE-Iraq la relazione tecnica non Pag. 85rileva costi inerenti alla loro attuazione, in quanto la gestione dei due Accordi è demandata a strutture e personale di livello comunitario. In particolare, nei confronti dell'Iraq, il trattamento della nazione più favorita previsto dall'articolo 10 del relativo Accordo potrebbe determinare minori introiti doganali, tuttavia assolutamente non quantificabili in modo preventivo.
  Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, monitori gli oneri derivanti dall'Accordo. In caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nell'ambito del Programma «sviluppo e sicurezza e per vie d'acqua interne» dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il comma 3 stabilisce che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti degli oneri attesi dal provvedimento e sull'adozione delle opportune misure.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 2), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, avverte che sulla proposta di legge C. 3666, adottata dalla Commissione come testo base, sono state presentate 33 proposte emendative (vedi allegato 3).
  Considerata l'importanza di procedere nell'esame dell'intervento legislativo, ritiene opportuno avviare, nella seduta odierna, l'esame delle proposte emendative, a partire da quelle riferite all'articolo 1. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Busin 1.1, 1.2 e 1.3, soppressivi dell'articolo 1, nonché degli articoli 2 e 3, mentre considera preferibile accantonare le restanti proposte emendative riferite al medesimo articolo 1, le quali apportano al testo una serie articolata di modifiche che si riserva di approfondire ulteriormente.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

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  Filippo BUSIN (LNA), nell'illustrare i propri emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, si domanda se la proposta di legge in esame intenda, nelle intenzioni della maggioranza, dare risposta ai fatti molto gravi che hanno coinvolto il sistema bancario italiano negli ultimi due anni.
  In particolare, al riguardo, ricorda la vicenda delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione, la quale ha comportato l'azzeramento del valore dei titoli detenuti dagli azionisti e dagli obbligazionisti subordinati delle banche stesse, nonché il dissesto che ha coinvolto la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, rendendo necessario l'intervento del fondo Atlante per assicurarne la ricapitalizzazione.
  In tale quadro ritiene che, qualora il provvedimento in esame fosse la soluzione individuata rispetto ai citati drammatici avvenimenti, il Governo e la maggioranza avrebbero intrapreso una strada non solo sbagliata, ma anche offensiva per tutti coloro che hanno subito gravi perdite economiche a causa di tali vicende.
  Ritiene infatti che le cause di quanto avvenuto nel settore bancario non vadano certo ricercate nell'insufficiente educazione finanziaria degli italiani, bensì nelle responsabilità delle Autorità preposte alla vigilanza degli istituti bancari, le quali hanno omesso di esercitare correttamente le loro funzioni, e nell'operato del Governo, il quale ha recepito, senza comprenderne le conseguenze sul sistema italiano, la normativa UE relativa al sistema bancario. Al riguardo cita le disposizioni che hanno introdotto, per gli istituti di credito, i nuovi e più stringenti requisiti di capitalizzazione imposti dalla Banca centrale europea, i quali, per come sono stati definiti, hanno avuto l'effetto di penalizzare eccessivamente le banche italiane e di occultare, viceversa, le forti criticità insite nei sistemi bancari tedeschi e francesi, così tutelando solo gli interessi di quei Paesi.
  Critica inoltre l'Esecutivo per le modalità con le quali ha passivamente recepito la direttiva europea BRRD, con la quale è stato introdotto il cosiddetto bail in, senza valutarne le drammatiche conseguenze per il Paese, salvo poi dover ricorrere a interventi, tardivi quanto impropri, per porre rimedio alla grave situazione venutasi a creare in danno dei cittadini.
  Alla luce di tali considerazioni, esprime quindi la preoccupazione che la proposta di legge in esame possa costituire lo strumento per istituire un'ennesima Autorità, dal carattere autoreferenziale, nella quale creare posti di lavoro, da destinare magari a politici in cerca di un nuovo ruolo. Al riguardo segnala di aver presentato un emendamento volto proprio a scongiurare tale rischio, prevedendo che l'istituzione dell'Agenzia prevista dal provvedimento non comporti maggiori oneri per il bilancio pubblico, né l'ampliamento dell'organico della CONSOB, ma che il funzionamento della predetta Agenzia sia garantito attraverso l'utilizzo delle risorse già previste a legislazione vigente, ricorrendo alle professionalità largamente presenti all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze e della CONSOB, senza aumenti della contribuzione già posta a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa CONSOB.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.1, 1.2 e 1.3.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Busin, sottolinea come la proposta di legge adottata come testo base, la quale risulta sottoscritta da deputati appartenenti a molti gruppi politici, risponda all'esigenza, largamente avvertita, di rafforzare le competenze e l'educazione finanziaria nel nostro Paese, individuando in particolare un organismo che svolga una funzione di regia e di raccordo tra le diverse iniziative e competenze sussistenti in questo fondamentale campo. Sottolinea come tale esigenza costituisca ormai patrimonio di tutto il Parlamento, come testimoniato dal fatto che la Commissione Istruzione del Senato sta esaminando, in sede referente, un'altra proposta di legge attinente a una problematica analoga, sebbene più specificamente Pag. 87orientata sui temi dell'istruzione scolastica dei giovani, nonché su quelli dell'educazione alla cittadinanza economica degli adulti.
  Ribadisce pertanto la rilevanza dell'intervento legislativo, che potrà subire significativi miglioramenti e integrazioni grazie alle proposte emendative presentate, auspicando che si possa giungere, attraverso un dialogo costruttivo, all'obiettivo comune di redigere il miglior testo possibile.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera in merito alla proroga di sei mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, spirato il 14 luglio scorso.
  Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

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