CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2016
668.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.
Atto n. 309.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2016.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, deposita una proposta di parere con tre condizioni e cinque osservazioni (vedi allegato 1) che illustra. Osserva preliminarmente che nelle premesse sono riportate in particolare le valutazioni positive espresse nel proprio parere dal Consiglio di Stato in merito alla peculiarità del fattore tempo alla base dello schema di un decreto legislativo che si pone l'obiettivo dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Riguardo alle condizioni poste, rileva che la prima recepisce una proposta formulata dalla Conferenza unificata, volta a prevedere che, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri e determinata una griglia per la selezione dei progetti, in relazione alla loro rilevanza strategica. Sempre recependo una proposta della Conferenza unificata, la seconda condizione prevede la consultazione dei Presidenti delle Regioni interessate ai progetti. La terza condizione, infine, dispone che i poteri sostitutivi previsti dallo schema sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio dei ministri.
  Riguardo alle osservazioni, sottolinea come la prima di carattere generale, sia volta ad invitare il Governo ad armonizzare le norme dello schema con le disposizioni del Codice degli appalti e dei conseguenti decreti attuativi, successivi alla stesura dello schema medesimo. La seconda osservazione va nel senso di un coordinamento delle norme riguardanti il personale, mentre la terza invita a valutare l'opportunità di prevedere un monitoraggio successivo. La quarta osservazione è volta alla valutazione dell'opportunità di sopprimere il riferimento alla sussistenza di un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera o, in alternativa, all'individuazione di forme di raccordo alternative tra Stato e le Regioni e gli enti locali per la definizione dei poteri sostitutivi. Infine la quinta osservazione riprende quella che è ormai una prassi consolidata, vale a dire l'inserimento di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.
  Ribadisce, infine, che la proposta da lui formulata va nel senso di inquadrare in modo specifico gli interventi del provvedimento, tenendo in considerazione l'importanza fondamentale del fattore tempo.

  Federica DIENI (M5S) osserva che il provvedimento pone innanzitutto problemi di legittimità costituzionale in riferimento alla possibile violazione dell'articolo 120 della Costituzione. Tale articolo prevede ai commi secondo e terzo che: «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria Pag. 107oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».
  Osserva che la legge delega e lo schema di decreto in esame prevedono innanzitutto un potere sostitutivo del Presidente del Consiglio in «materie/ambiti» differenti rispetto a quelli costituzionalmente previsti.
  Fa notare in proposito che l'articolo 4 della legge n. 124 del 2015 e, conseguentemente, lo schema in esame hanno ad oggetto procedimenti amministrativo, relativi a «rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali».
  Osserva che nel senso di ritenere che il potere sostitutivo non trovi copertura costituzionale, perché attivato su materie/ambiti differenti rispetto all'articolo 120 della Costituzione, si è espressa la Conferenza delle Regioni e Province autonome che ha ritenuto quantomeno forzata una giustificazione del potere sostituivo per ragioni legate all'unità giuridica o economica.
  Fa altresì presente che lo schema in esame sembrerebbe poter violare l'articolo 120, comma 3, della Costituzione che specifica che «la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».
  In particolare, rileva che, in fase di individuazione dei singoli progetti, all'articolo 2, comma 2, vi è una individuazione unilaterale ed ultronea rispetto a quella di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio senza il coinvolgimento di Regioni, enti di area vasta, enti locali interessati; ciò in violazione del principio di leale collaborazione. Fa presente inoltre che sembrerebbe violata anche la legge n. 124 del 2015, laddove l'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge n. 124 del 2015 richiede che vi sia la «previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d).
  Per quanto riguarda la fase di esercizio del potere sostitutivo, osserva che all'articolo 4, comma 1, dello schema in esame si prevede un potere sostitutivo diretto del Presidente del Consiglio (comma 1) fuori dalle materie di cui all'articolo 120 della Costituzione, in violazione del medesimo articolo 120, comma terzo della Costituzione e dell'articolo 5 della Costituzione, in quanto non è prevista una specifica procedura da seguire per l'esercizio del potere sostitutivo, non è indicato un termine per la diffida ad adempiere al soggetto titolare del potere amministrativo e si esercita il potere sostitutivo senza neanche avvisare l'ente locale o la Regione.
  Ferma restando l'osservazione relativa all'ambito di operatività rispetto alle materie di cui all'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, occorrerebbe inserire nella normativa un procedimento di garanzia verso i Soggetti sostituiti (ad esempio un termine di diffida ad adempiere e solo successivamente, l'intervento sostitutivo).
  Fa notare che sulla modalità attuativa che il legislatore deve utilizzare per l'esercizio del potere sostitutivo si è espressa da ultima la Corte Costituzionale nella sentenza n. 171 del 2015, stabilendo che il legislatore statale è tenuto a rispettare i principi desumibili dall'articolo 120 della Costituzione. In particolare, anche in conformità ad una costante giurisprudenza di questa Corte, i poteri sostitutivi devono essere previsti e disciplinati dalla legge, che ne deve definire i presupposti sostanziali e procedurali, in ossequio al principio di legalità; devono essere attivati solo in caso di accertata inerzia della Regione o dell'ente locale sostituito; devono riguardare solo atti o Pag. 108attività privi di discrezionalità; devono essere affidati ad organi di Governo; devono rispettare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni; devono conformarsi al principio di sussidiarietà.
  Fa notare che in senso conforme si esprime anche il Consiglio di Stato.
  Rileva quindi che l'articolo 4, comma 1, dello schema viola la legge n. 124 del 2015 che non prevede che il Presidente del Consiglio possa intervenire in via diretta, ma prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera b), l'individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Fa notare che anche il Consiglio di Stato si esprime in senso conforme a quanto testé espresso.
  Fa notare, dunque, che occorrerebbe modificare la disposizione regolamentare inserendo la previsione per cui il Presidente del Consiglio esercita il potere sostitutivo solo previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  Fa notare che l'articolo 5 indica quale sarà il coinvolgimento di regioni ed enti locali nei casi in cui il potere sostitutivo sia esercitato ove «non sussista preminente interesse nazionale». Rileva, dunque, che ove «si ritenga» che ci sia un interesse nazionale, non si seguirà neanche questa flebile procedura di garanzia, e ci sarà invece un intervento sostitutivo diretto dello Stato nei confronti di Regioni ed enti locali, in violazione degli articoli 118, 120, comma 3, 5 della Costituzione.
  Rileva, in proposito, che si esprime in senso conforme anche il Consiglio di Stato.
  Fa notare che per allineare dal punto di vista dei vincoli costituzionali il provvedimento, occorre dunque garantire la presenza della intesa in sede di Conferenza unificata anche in presenza di un preminente interesse nazionale.
  Osserva, dunque, che non si tiene in alcuna considerazione la competenza delle Ragioni a Statuto speciale e Province autonome, che hanno una autonomia costituzionalmente garantita.
  Rileva che la legge n. 124 del 2015 e conseguentemente lo schema in esame non tengono conto dell'attuale riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. In particolare l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione attribuisce alle materie di legislazione concorrente delle Regioni: «porti e aeroporti civili» «grandi reti di trasporto e di navigazione»; «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Sul punto invita ad approfondire l'analisi di impatto della regolamentazione che accompagna lo schema in esame, che evidenzia come la disposizione possa essere oggetto di impugnativa già in via diretta da parte delle Regioni per violazione della loro competenza legislativa.
  Formula quindi ulteriori osservazioni sul piano della formulazione della normativa.
  Fa notare, anzitutto, che la legge n. 124 del 2015 – articolo 4, comma 1, lettera a) – richiede l'individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti. Rileva quindi che lo schema in esame non individua i tipi di procedimento, riproponendo le categorie generali previste nella legge delega. Ciò, oltre alla violazione della legge n. 124 del 2015, pone, a suo avviso, anche problemi di garanzia (e violazione principio di leale collaborazione) per chi subisce il potere sostitutivo.
  Ritiene, quindi, che la formulazione della disposizione deve essere aggiornata facendo riferimento al nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016 (eliminando i riferimenti all'abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006).
  Evidenzia, quindi, che l'articolo 6 dello schema non è in linea con l'articolo 4, della legge n. 124 del 2015, che alla lettera f) specifica che si debba procedere alla: «definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative». Pag. 109
  Osserva che l'articolo 6 dello schema limita la previsione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (mentre va estesa a personale delle amministrazioni pubbliche, comprese dunque quelle degli enti che subiscono il potere sostitutivo). Inoltre, evidenzia che l'articolo 6 ha una ulteriore previsione irragionevole, non realistica e non prevista dalla legge n. 124 del 2015, laddove specifica che il personale individuato per il supporto tecnico-amministrativo al potere sostitutivo «non avrà alcuna riduzione del carico di lavoro nell'amministrazione di appartenenza».
  Fa notare che l'articolo 6, nella parte in cui non prevede una retribuzione o un qualunque riconoscimento per il carico di lavoro aggiuntivo, senza una riduzione dell'ordinario carico di lavoro, potrebbe così violare l'articolo 36 della Costituzione, che stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
  Ritiene poi che vi sia una mancata indicazione e mancato coordinamento con altre disposizioni che prevedono un potere sostitutivo del Governo. Non ci sono indicazioni né previsioni di coordinamenti con ulteriori forme di poteri sostitutivi già presenti nell'ordinamento (cita, ad esempio: l'articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990; l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; l'articolo 14-ter, della legge n. 241 del 1990 con potere sostitutivo in conferenza si servizi in corso di revisione). Occorre specificare, a suo avviso, se queste norme coesistono e quali rapporti temporali sono da seguire nell’iter procedimentale.

  Andrea CECCONI (M5S) osserva che dal parere espresso dal Consiglio di Stato appare chiaro come nello schema di decreto sussistano problemi riguardo all'autonomia degli enti locali. È un aspetto di costituzionalità che la I Commissione non può ignorare. Nella proposta di parere del relatore quest'aspetto è posto come osservazione, mentre, a suo avviso, andrebbe posto come condizione.
  Rileva poi come l'attribuzione del potere sostitutivo al Presidente del Consiglio dei ministri sia in contrasto con la legge n. 124 del 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, osserva in proposito che si tratta della terza condizione della proposta di parere del relatore.

  Andrea CECCONI (M5S) rileva come nello schema di decreto siano poste sullo stesso piano piccole e grandi attività imprenditoriali. Ritiene invece indispensabile una specificazione in tal senso.

  Danilo TONINELLI (M5S), nel riservarsi di approfondire i contenuti della proposta di parere formulata dal relatore, esprime alcune valutazioni generali sul provvedimento, non condividendo la sua impronta centralista. Ritiene, infatti, che il testo in esame, andando oltre ai criteri dalla legge n. 124 del 2015, conferisca un potere diretto al Presidente del Consiglio, senza alcuna previa deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri, con l'intenzione di imporre dall'altro regole in ambiti di competenza riservati agli enti locali. Fa notare che ciò può alimentare un futuro contenzioso costituzionale tra i diversi livello istituzionali, alla luce di determinazioni amministrative assunte dal vertice di Governo ai danni degli enti territoriali, esclusi da qualsiasi forma di partecipazione anche laddove entrino in gioco interessi rilevanti per i territori.

  Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia sia il relatore per la sua proposta di parere che il gruppo del Movimento 5 Stelle per le osservazioni formulate. Rileva come, dopo l'approvazione in via preliminare dello schema di decreto nel Consiglio dei ministri, siano intervenuti il parere del Consiglio di Stato e l'intesa in sede di Conferenza unificata, tutti nel senso di una leale collaborazione tra enti istituzionali per conseguire l'obiettivo comune di accelerare i tempi delle procedure amministrative di carattere strategico.Pag. 110
  Condivide la necessità, evidenziata sia dalla proposta di parere del relatore che dalle osservazioni del gruppo del Movimento 5 Stelle, di stabilire con un'intesa in sede di Conferenza unificata i criteri per l'adozione di una procedura speciale. Trova altresì condivisibili i rilievi formulati dal Consiglio di Stato. Riguardo al potere sostitutivo, osserva come questo nello schema sia delineato nel rispetto delle competenze e come non si tratti di un silenzio – assenso. Le Regioni possono infatti bloccare la messa in moto del procedimento se sono contrarie e il potere sostitutivo sorge proprio dopo l'avvio del procedimento medesimo, in caso di inadempimento da parte delle Regioni.
  Sottolinea la sostanziale omogeneità del gruppo tra la proposta di parere del relatore e le osservazioni del Movimento 5 Stelle, che si impegna, a nome del Governo, a tenere in considerazione nella stesura finale del decreto legislativo.

  Maurizio BIANCONI (Misto-CR) fa notare che il provvedimento sembra recare una tipizzazione dei procedimenti amministrativi senza tuttavia specificarne le fattispecie, con il rischio di attribuire al vertice di Governo una discrezionalità ai limiti dell'arbitrio. Ritiene che ciò possa mettere a rischio l'autonomia degli enti locali, senza peraltro attuare una reale semplificazione delle procedure.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, desidera fare alcune considerazioni. Per prima cosa, osserva come la prima condizione della proposta di parere del relatore dica esattamente che dopo l'emanazione del decreto vanno stabiliti i criteri con un'intesa in sede di conferenza unificata.
  Riguardo al potere sostitutivo, rileva come questo scatti solo in caso di inerzia da parte delle Regioni e che, quindi, non modifica il sistema di competenze attualmente vigenti.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, fa notare che il provvedimento mira ad una accelerazione temporale dei procedimenti amministrativi, senza incidere sugli ambiti di competenza dei diversi livelli istituzionali. Evidenzia, peraltro, che la sua proposta di parere tende ad un miglioramento del testo, in armonia con le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato, prevedendo tre condizioni che mirano a favorire una partecipazione degli enti locali nonché a garantire forme di decisione governative di carattere collegiale. Nel far notare che nella sua proposta di parere ha tenuto conto delle osservazioni formulate dai gruppi nel corso del dibattito, auspica che su di essa possa registrarsi un ampio consenso.

  Danilo TONINELLI (M5S) non ritiene esaustivi i chiarimenti forniti dal relatore e dal Presidente. Sottolinea come i criteri definiti dalla legge n. 124 del 2015 fossero precisi, nel senso di chiarire in sede di regolamento gli ambiti di attuazione della procedura speciale. Ribadisce come la soppressione del riferimento al preminente interesse nazionale vada posta come condizione e non come osservazione. Si tratta infatti di una formulazione che rende totale la discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 5 luglio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.40.

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DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il disegno di legge C. 3953, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Si prevede, inoltre, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 4, comma 11).
  Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge «è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche».
  Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Al riguardo si osserva, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra. Le disposizioni di cui agli articoli 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla guerra internazionale, intesa in senso classico. Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi delle strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all'estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro.
  Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento Pag. 112economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via.
  Il disegno di legge in esame, nell'autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, come detto, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame. In particolare, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 20011.
  Al riguardo, si segnala che, proprio per porre rimedio a questa sistematico ricorso al decreto-legge per il finanziamento delle missioni e la disciplina dei profili ad esse connessi, nel corso della legislatura la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge A.C. 45 ed abb. recante disposizioni in materia di missioni internazionali.
  Il provvedimento approvato con alcune modifiche dal Senato (seduta del 9 marzo 2016) e quindi, nuovamente all'esame della Camera in seconda lettura per l'esame in seconda lettura, disciplina i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento.
  Sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2016, retroagendo dunque di oltre quattro mesi rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 17 maggio 2016, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16 maggio) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nel le missioni internazionali dal 1o gennaio 2016 circostanza che, come rilevato in situazioni analoghe dal Comitato per la legislazione della Camera, non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Del resto, si osserva come in passato vi siano diversi precedenti di decreti-legge di proroga delle missioni internazionali adottati in tempi successivi alla scadenza delle missioni (da ultimo il decreto-legge n. 174 del 2015, adottato trenta giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 7 del 2015 e, in precedenza, il decreto-legge n. 109 del 2014 adottato cinquanta giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 2 del 2014).
  Nello specifico il provvedimento, composto da 12 articoli, è suddiviso in tre capi.
  Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2015 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Le richiamate autorizzazioni di spesa sono raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici: Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano); Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).
  Il capo II del decreto-legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8, come detto, modificato in sede referente) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. Pag. 113
  Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto-legge n. 174 del 2015) che aveva disposto le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2015 (e quindi per tre mesi) il decreto-legge in esame ne prevede il rinnovo annuale, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. È invece autorizzato da maggio a dicembre 2016 il contributo italiano a missioni in ambito NATO quali: Active Fence; potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza dello spazio aereo; potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza navale di cui ai commi 8, 9, 10 dell'articolo 4 del presente provvedimento.
  Si segnala, inoltre, che il comma 11 dell'articolo 4 ha autorizzato: la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate congiuntamente alle Forze di Polizia nell'operazione Strade Sicure per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale; l'incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili di ulteriori 750 unità dal 9 maggio al 31 dicembre 2016. Il comma 7 dell'articolo 4 autorizza, invece, la proroga dell'operazione nazionale Mare Sicuro, già autorizzata dai due precedenti decreti missioni.
  Per quanto concerne le modifiche introdotte dal Senato le medesime sono volte, anzitutto, a ampliare da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che comprende il riordino delle carriere delle Forze di polizia (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).
  In proposito, si ricorda che l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali. Il termine per l'attuazione della delega è fissato al 28 agosto 2016. Allo stato, l'Esecutivo ha presentato uno schema di decreto legislativo – in corso di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 306) – sulle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della predetta legge n. 124 del 2015. Riguardo alla previsione, nell'ambito del disegno di legge di conversione, di una disposizione che interviene su una delega legislativa, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988 prevede che il Governo non possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 (legge di conversione n. 148 del 2011 – Delega sulla «geografia giudiziaria»), si è pronunciata in merito all'inserimento di disposizioni di delega nell'ambito della legge di conversione. Riprendendo la precedente sentenza n. 63 del 1998, la Corte ha rilevato la completa autonomia delle disposizioni di delega inserite nella legge di conversione rispetto al decreto-legge e alla sua conversione. La Corte ha riconosciuto alla legge di conversione un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno di conversione del decreto-legge, con le modificazioni introdotte, adottato in base alla previsione dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione; l'altro, di legge di delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. La sentenza conclude dunque nel senso che «il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012)».
   Quanto alle restanti parti modificate dal Senato, esse sono volte a: modificare, aumentandolo, lo stanziamento previsto Pag. 114dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge e relativo alla partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minacci a terroristica del Daesh, anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile; escludere per l'anno 2016 la cessione a titolo gratuito di materiali di ricambio per velivoli F – 16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto, attualmente prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge; differire, dal 30 giugno 2016, al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione di spesa di 90.243.262 euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale (cosiddetta Operazione Mare Sicuro) in relazione a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali; incrementare l'autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, comprendendovi, altresì, le attività di addestramento della Guardia costiera libica; prevedere che nell'ambito delle missioni internazionali, le Forze armate applichino le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico – operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti; prorogare fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico – pratici, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria; stanziare ulteriori 117 mila euro per la cessione alla Repubblica d'Iraq di materiale d'armamento leggero, destinato ai peshmerga curdi impegnati nella lotta all'Isis; prorogare anche per il 2016 la cessione, a titolo gratuito, di materiale ferroviario dichiarato fuori servizio all'Eritrea; ricomprendere, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 (90 milioni di euro) gli interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale «Donne, pace e sicurezza – WPS 2014 – 2016», con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata con tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia.
  Infine, rileva che il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.
C. 3766 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, osserva che l'Accordo con il Vietnam per la cooperazione nella lotta alla criminalità è finalizzato ad intensificare la collaborazione bilaterale per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope ed ai loro precursori, alla tratta Pag. 115di esseri umani, al traffico di migranti, al terrorismo e ad altri reati, in un contesto internazionale che ne richiede l'intensificazione, anche alla luce degli sviluppi del terrorismo internazionale.
  Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Intesa appare necessaria per la realizzazione di una cooperazione bilaterale di polizia che meglio aderisca alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.
  Il testo è configurato sulla base del modello utilizzato dal Dipartimento della Pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei.
  L'Accordo, composto da un preambolo e da tredici articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della Pubblica sicurezza vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione (articolo 2). Esso definisce le forme della cooperazione, prevedendo, fra l'altro, misure come lo scambio d'informazioni e di prassi operative, e la formazione delle Forze di polizia. I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione (articoli 5 e 7) e i casi in cui si può opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6, nel caso di possibili pregiudizi per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti).
  L'articolo 8 è dedicato alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra le autorità delle due Parti.
  Evidenzia, altresì che gli oneri finanziari per l'Italia sono stimati in circa 60 mila euro annui.
  Segnala, poi, che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.
  Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.
C. 3768 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, osserva che l'Accordo, al pari di altri già vagliati dalla stessa, è fondato sui più aggiornati standard OCSE in quanto conforme al modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA), predisposto nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.
  Rileva, quindi, che l'intesa raggiunta è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE – Global Forum on Taxation; Unione europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno Pag. 116della evasione fiscale internazionale. L'Accordo ha, infatti, lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due Parti, attraverso uno scambio di informazioni necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. In tal senso, essa s'inserisce nel quadro di quelle intese negoziate, previste come strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità adottati dall'Unione europea (articolo 1). Rilevato che l'articolo 2 riguarda la giurisdizione, evidenzia, quindi, che le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono – per l'Italia – l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, l'IVA, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive (articolo 3).
  Rileva che l'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative nell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, che di fatto limitano fortemente il segreto bancario, conformemente agli standard dell'OCSE in materia. Rileva anche che i successivi articoli 6 e 7 dispongono la possibilità per le Parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni. Osserva, ancora, che gli articoli conclusivi dell'Accordo dispongono l'obbligo per le Parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10), stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11), e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).
  Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, evidenzia che nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, rientrando il testo fra quelli che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.
  Segnala, conclusivamente, che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi, altresì, a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che l'Accordo rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme.
  Di tutela brevettuale e della necessità di istituire un regime comune si è iniziato a discutere sin dagli anni Settanta. Il TFUE ha riconosciuto all'UE competenza in materia. In particolare, l'articolo 118 prevede che «nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa Pag. 117ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l’ istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo». Con le Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del 4 dicembre 2009, il Consiglio ha confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla «creazione di un brevetto dell'Unione europea (...) e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti». Il 17 dicembre 2012 sono stati adottati il Regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e il Regolamento n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile. Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, qui in esame. Insieme con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, l'Accordo costituisce dunque parte di un regime armonizzato di tutela. I regolamenti in questione, infatti, entrati in vigore dal 20 gennaio 2013, si applicano solo dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18, par. 2 del Reg.(UE) n. 1257/2012 e articolo 7, par. 2 del Reg. UE n. 1260/2012). La Relazione illustrativa ricorda che l'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno dell'UE. Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE (sentenza della corte di giustizia, del 16 aprile 2013 (cause C-274/11 e C-295/11), il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva, che è stato anche stimolato da atti di indirizzo adottati in sede parlamentare.
  La relazione governativa al disegno di legge in esame mette in evidenza che, attualmente, la protezione brevettuale è dunque assicurata oggi da sistemi esterni all'UE. Vi è la protezione nazionale e accordi internazionali che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi (la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, che offre un diritto di priorità, e il Trattato di cooperazione in materia di brevetti gestito dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, che consente di presentare un'unica domanda internazionale valida per più Paesi e di ottenere un solo esame del contenuto innovativo del brevetto), ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio. Attualmente, a livello europeo vi è il sistema creato con la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973, il quale consente un'unica procedura centralizzata di concessione (cosiddetto Brevetto europeo) riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi. Il sistema permette dunque di avanzare una domanda unica all'Ufficio europeo dei brevetti (per tramite degli uffici brevetti nazionali), redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco), accompagnata da una traduzione in italiano, al fine di ottenere nei 38 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione – una volta espletata la procedura di convalida nazionale – i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. In sostanza, tale sistema offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, senza ulteriori estensioni: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centralizzata Pag. 118di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale. Invece, secondo il nuovo sistema delineato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo, un operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario. Un brevetto europeo con effetto unitario dunque è considerato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1257/2012, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro e riceve protezione unitaria.
  La ratio principale del pacchetto brevettuale europeo è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria, in seno al territorio dell'Unione europea, dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973, ma dando vita anche un tribunale comune per una rapida risoluzione delle controversie.
  Tutto ciò mira ad accompagnare la nuova dimensione sovranazionale dei mercati, consentendo agli operatori che desiderano avvalersi del pacchetto europeo di ottenere una protezione brevettuale consonante con l'integrazione delle singole economie nazionali nel Mercato Unico Europeo.
  Passando ad illustrare il contenuto specifico dell'Accordo in esame, esso si compone di un preambolo di ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera.
  Illustrando, poi, gli aspetti salienti dell'articolato, rileva che la parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35: in particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti, con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.
  Dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo. Lo status giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. L'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale. L'articolo 6 disciplina i vari gradi del tribunale, che si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.
  L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, mentre gli articoli da 15 a 19 riguardano i giudici del tribunale.
  Gli articoli 20-23 riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti. L'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, mentre gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento UE 1215 del 2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la cosiddetta Convenzione di Lugano. L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. L'articolo 35 riguarda l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame.
  Passando a trattare della parte seconda, essa riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), mentre l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il Pag. 119tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82).
  Osserva, quindi, che è previsto lo statuto del tribunale (articolo 40), che fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento di esso, ed è contenuto nell'allegato I all'Accordo in esame. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, ma senza alterare in profondità il contenuto dell'Accordo.
  L'articolo 41 è dedicato al regolamento procedurale, che fissa i dettagli dei procedimenti innanzi al tribunale in conformità all'Accordo e allo statuto.
  I rimanenti articoli da 42 a 48 concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie da parte del tribunale unificato, nonché la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti e la capacità giuridica nei confronti del tribunale, che appartiene a qualsiasi persona fisica o giuridica, od organismo equivalente, autorizzata ad avviare procedimenti in base al proprio diritto nazionale.
  Gli articoli 49-51 sono di grande rilevanza in ragione di quanto in precedenza esposto sulle obiezioni sollevate dall'Italia e dalla Spagna nei confronti del regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato: salvo una serie di disposizioni derogatorie, di norma è stabilito che la lingua del procedimento (articolo 49) innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale è una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata, ovvero una delle lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividano una divisione regionale. Essendo previste al momento solo la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, ne deriva il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese. Nei procedimenti innanzi al tribunale (articoli 52-55) sono previste procedure scritte, procedure provvisorie e procedure orali, e l'articolo 53 elenca non esaustivamente i mezzi di prova nei procedimenti del tribunale, che vanno dall'audizione di parti e testimoni alle perizie e alle ispezioni, fino alla produzione di documenti e alla domanda di informazioni, nonché a prove o esperimenti comparativi.
  La forma delle decisioni del tribunale unificato è oggetto degli articoli da 76 a 82: il tribunale si attiene alle richieste presentate dalle parti, agendo pienamente nel campo del diritto civile. Le decisioni le ordinanze del tribunale sono motivate e formulate per iscritto, ed emesse nella lingua del procedimento. Le decisioni e le ordinanze (articolo 78) sono adottate a maggioranza dei membri del collegio, e in caso di parità prevale il voto del presidente. Qualsiasi giudice del collegio può eccezionalmente esprimere una dissenting opinion. In qualsiasi momento dello svolgimento del procedimento le parti possono porre fine alla controversia mediante transazione tra di loro, convalidata da una decisione del tribunale. Ciò trova però un limite nel fatto che la revoca o la limitazione di un brevetto non possono avvenire mediante una tale transazione (articolo 79).
  L'articolo 81 prevede casi eccezionali di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale. L'articolo 82 prevede che le decisioni e le ordinanze del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. La parte quarta, che reca disposizioni transitorie, consta del solo articolo 83, in base al quale dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e per un periodo transitorio di sette anni potrà ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo. Infine la parte quinta, recante disposizioni finali, si compone degli articoli 84-89.
  Passando ad esaminare il disegno di legge in esame, esso consta di sei articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. Gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. In Pag. 120particolare, l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello. In particolare, la norma modifica la lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso.
  Pertanto, ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali – le Sezioni in questione – rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato. Viene fatto salvo il regime transitorio – previsto dall'articolo 83 dell'Accordo – per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali. L'articolo 83 dell'Accorso disciplina il periodo transitorio di sette anni (dalla data di entrata in vigore), prolungabile di ulteriori sette anni, nel quale può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Lo stesso articolo dispone che il titolare o il richiedente un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. In proposito, appare opportuno valutare se l'attivazione della procedura relativa al brevetto europeo sia compatibile con l'analoga procedura per il brevetto nazionale, da fare valere in sede giurisdizionale nazionale.
  L'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). L'articolo 66, al comma 1, del Codice attualmente dispone che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso. Ai sensi del successivo comma 2, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
  In particolare, il disegno di legge inserisce nel citato articolo 66 del Codice della proprietà industriale tre nuovi commi da 2-bis a 2-quater.
  Il nuovo comma 2-bis dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta. Ciò qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
  Ai sensi del nuovo comma 2-ter, quanto sopra previsto non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1.
  Tali nuovi commi disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, Pag. 121prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme dell'Accordo. In proposito si rileva che sarebbe opportuno chiarire il riferimento agli atti vietati ai sensi dell'articolo 66, comma 1, considerato che tali atti a cui si intende fare riferimento sembrerebbero essere quelli contemplati al precedente comma 2-bis del nuovo articolo 66, non prevedendo il comma 1 dell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale alcun divieto.
  Evidenzia che il comma 2-quater dispone che – ai fini di cui al comma 2-bis – non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti (consentiti in ambito privato o per fini sperimentali) di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice.
  La relazione afferma che il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione è al momento riconosciuto nel nostro ordinamento solo dalla giurisprudenza, che offre una interpretazione estensiva dell'articolo 124, comma 4, del Codice. Secondo la relazione governativa, la previsione nel codice di una norma che consolidi la citata giurisprudenza è necessaria per evitare il rischio che interpretazioni discordanti determinino disparità di trattamento in sede di giudizio nazionale in materia di brevetti italiani, rispetto alla protezione assicurata ai brevetti europei (con o senza effetto unitario) con riferimento all'utilizzazione indiretta dell'invenzione. L'articolo 68 del Codice disciplina le limitazioni del diritto di brevetto.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, autorizzando la ratifica di un accordo internazionale e dettando disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, è riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l)), della Costituzione), attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Si riserva di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

  Alessandro NACCARATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.
Emendamenti C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
Emendamenti C. 3084-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
Emendamenti C. 2800-A Governo.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1o aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1o aprile 2014.
Emendamenti C. 3458 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.
Emendamenti C. 3462 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.
Emendamenti C. 3199 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.
Emendamenti C. 3529 Governo.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
Emendamenti C. 3269-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

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