CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 NOVEMBRE 2016

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
C. 3767 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Enrico BORGHI (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
  Segnala quindi che, come evidenziato nella relazione introduttiva al disegno di legge, l'Accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico. Ricorda Pag. 180che, nella medesima materia, è già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l'intesa attualmente all'esame del Parlamento intende superare e aggiornare. I legami storici e, soprattutto, la continuità territoriale tra Italia e Svizzera rendono l'Accordo in esame oltremodo necessario.
  Rileva, inoltre, che l'Accordo in esame si compone di 43 articoli, raggruppati in 8 titoli. Il Titolo I, che contiene gli articoli da 1 a 4, è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della cooperazione: si prevede, in particolare, l'attuazione tra le Parti della cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche definendo nuove modalità di cooperazione di polizia, in particolare mediante le attività del centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra Svizzera e Italia, denominato «centro comune». Le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo sono individuate, per l'Italia, nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, limitatamente ai profili doganali, nelle rispettive articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; per la Confederazione svizzera, nelle autorità federali in materia di polizia, immigrazione e dogana – soprattutto il Corpo delle guardie di confine –, nonché nelle polizie cantonali e nelle locali autorità in materia di immigrazione. Il Titolo II, che comprende gli articoli da 5 a 10, contiene disposizioni generali sulla cooperazione. Sono enumerati, in particolare, i settori nell'ambito dei quali le Parti assumono l'impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi – la lotta a molteplici forme di criminalità e il contrasto alle reti terroristiche – e sono delineate le modalità per l'attuazione concreta della collaborazione (scambi di informazioni a livello bilaterale, nonché di esperienze maturate dagli organi competenti delle due Parti). Il Titolo III, comprensivo degli articoli da 11 a 22, concerne particolari modalità della cooperazione di polizia, a partire dall'osservazione transfrontaliera, che prevede che gli agenti di una delle Parti possano, previa autorizzazione se non nei casi di particolare urgenza, proseguire nel territorio dell'altra Parte contraente l'osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Convenzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa condurre all'identificazione o localizzazione di detto soggetto. È altresì prevista la possibilità dell'inseguimento transfrontaliero di uno dei soggetti colti in flagranza di reato passibile di estradizione, ovvero di persone evase. È previsto, inoltre, che le Parti cooperino in base alle rispettive normative nazionali per la protezione dei testimoni e dei loro familiari, soprattutto mediante lo scambio delle necessarie informazioni. Qualora sussista un pericolo grave ed imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone, gli agenti di una Parte potranno attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente, per adottare le più opportune misure. È anche previsto che in caso di eventi catastrofici dovuti alla natura o all'attività dell'uomo o di sinistri gravi, le autorità competenti si assistano reciprocamente con lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure da adottare. È prevista, inoltre, la possibilità che agenti di una Parte inviati nel territorio dell'altra Parte contraente possano a tali scopi esercitare compiti esecutivi. Tale facoltà vale anche nel caso in cui le autorità di una Parte contraente, in presenza di un reato valutato come pericolo imminente o reale per le persone, le proprietà, le infrastrutture o le istituzioni della Parte interessata, richiedano il sostegno di unità speciali dell'altra Parte contraente. Il Titolo IV, che contiene gli articoli da 23 a 26, concerne la specifica cooperazione nella zona frontaliera tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti, ma gli agenti italiani in Svizzera o gli agenti elvetici in Italia non potranno eseguire autonomamente misure di polizia, dovendosi Pag. 181limitare ai ruoli di osservazione e consultazione. Sono altresì previste, dall'articolo 25, misure di carattere transfrontaliero in ambito ferroviario e lacustre, particolarmente rilevante quest'ultimo proprio per la zona frontaliera italo-elvetica. Strettamente correlati appaiono il Titolo V (articoli da 27 e 28) e il Titolo VI (articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l'organizzazione e il funzionamento del centro comune di cooperazione di polizia e doganale italo-elvetico – con particolare riguardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell'ambito della cooperazione bilaterale. È previsto, in particolare, che le autorità competenti dei due Paesi si impegnino a garantire un livello di protezione dei dati personali conforme a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 in materia. Il Titolo VII, comprendente gli articoli da 31 a 36, concerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell'altra Parte contraente, e comprende previsioni sull'entrata, l'uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all'utilizzazione di mezzi terrestri, navali ed aerei. Infine, il Titolo VIII, che comprende gli articoli da 37 a 43, contiene le disposizioni finali, tra le quali si prevede che la Parte richiesta di cooperazione sostenga le spese relative, salvo diversa intesa scritta tra le Parti. È altresì prevista la possibilità di concludere altri accordi esecutivi per gli aspetti amministrativi e tecnici derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, con l'eventuale designazione di punti di contatto incaricati della stessa. Vi è poi una clausola di salvaguardia degli obblighi derivanti all'Italia e alla Svizzera da altri accordi internazionali nella materia, sui quali non influisce l'Accordo in esame. Viene istituito un Comitato misto per la valutazione periodica dell'Accordo e l'eventuale formulazione di proposte di sviluppo della cooperazione bilaterale, il quale si riunirà una volta all'anno alternativamente in Italia e Svizzera e potrà avvalersi della presenza di esperti o di rappresentanti degli agenti di polizia, a seconda delle contingenti necessità operative.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria dell'Accordo: si prevedono dall'attuazione del medesimo oneri complessivamente valutati in 100.295 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto per il triennio 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, non ravvisando profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 182

Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Nomina n. 72.
(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 22 giugno 2016.

  Tino IANNUZZI, presidente, ricorda che il relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina. Nell'avvertire che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, precisa che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove conseguirà la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e le proposte di parere vengano dunque respinte, si intenderà espresso parere contrario.
  Comunica poi le sostituzioni pervenute.

  La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina in esame.

  Tino IANNUZZI, presidente, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottore Italo Cerise a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

   Presenti:  34   
   Votanti:  34   
   Maggioranza:  18   
    Hanno votato  26    
    Hanno votato no  8    

  La Commissione approva.

  Hanno preso parte alla votazione: Baradello, Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Gribaudo in sostituzione dell'on. Braga, Busto, Carrescia, Cera, Covello, Daga, D'Agostino, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Cristian Iannuzzi, Tino Iannuzzi, D'Ottavio in sostituzione dell'on. Manfredi, Mariani, Marroni, Vico in sostituzione dell'on. Massa, Matarrese, Mazzoli, Micillo, Morassut, Pastorelli, Pellegrino, Giovanna Sanna, Segoni, Terzoni, Valiante, Vella, Zaratti, Zardini.

  Tino IANNUZZI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Sull'ordine dei lavori.

  Tino IANNUZZI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, alla riunione dell'ufficio di presidenza e, successivamente, all'esame in sede referente.

  La Commissione consente.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 giugno 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30. alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 15.

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Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.
Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2016.

  Tino IANNUZZI, presidente, ricorda che la Commissione aveva esaminato tutti gli emendamenti presentati al nuovo testo unificato, accantonando l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, sulle quali il relatore aveva già espresso il parere. Ricorda quindi che all'articolo 7 sono riferiti gli emendamenti 7.500, 7.501 e 7.502 del relatore presentati nella precedente seduta e che agli emendamenti 7.500 e 7.501 del relatore sono stati presentati alcuni subemendamenti (vedi allegato 1), sui quali invita il relatore a esprimere il parere.

  Mirko BUSTO (M5S), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Cristian Iannuzzi 0.7.500.1 e parere contrario sul subemendamento Pili 0.7.500.2, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 7.500 del relatore. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti Cristian Iannuzzi 0.7.501.1 e Pili 0.7.501.2, raccomandando l'approvazione degli emendamenti 7.501 e 7.502 del relatore.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello testé espresso dal relatore, fatta eccezione per il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.7.500.1, sul quale esprime parere contrario.

  Tino IANNUZZI, presidente, constata l'esistenza di un parere difforme tra relatore e rappresentante del Governo relativamente al subemendamento Cristian Iannuzzi 0.7.500.1. Propone di sospendere brevemente la seduta per consentire un ulteriore approfondimento al riguardo.

  La Commissione consente.

  La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.10.

  Tino IANNUZZI, presidente, prospetta al deputato Cristian Iannuzzi l'opportunità di ritirare il subemendamento 0.7.500.1, in vista di un supplemento di istruttoria per l'esame in Assemblea.

  Cristian IANNUZZI (Misto) ritira il subemendamento 0.7.500.1 a sua firma.

  Tino IANNUZZI, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pili 0.7.500.2: s'intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 7.500 del relatore e Cristian Iannuzzi 7.1 (vedi allegato 2).

  Samuele SEGONI (Misto-AL-P) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 7.4 a sua prima firma.

  La Commissione approva l'emendamento Segoni 7.4 (nuova formulazione)(vedi allegato 2); respinge quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Cristian Iannuzzi 7.2 e il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.7.501.1.

  Tino IANNUZZI, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pili 0.7.501.2: s'intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 7.501 e 7.502 del relatore (vedi allegato 2).

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  Tino IANNUZZI, presidente, avverte che la votazione dell'emendamento Mannino 7.3 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 7.502 del relatore.
  Avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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