CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2016
621.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 202

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
Nuovo testo C. 3084 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001), riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Osserva che è oggetto dell'esame il testo elaborato dalle Commissioni di merito (II Giustizia e III Affari Esteri), come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame svolto in sede referente.
  Esaminando i contenuti del Protocollo che presentano profili di carattere finanziario, nonché gli elementi e le richieste di chiarimento rilevanti ai fini di una analisi degli effetti finanziari, evidenzia quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione relativi agli articoli da 1 a 16 del Protocollo, tenuto conto che il Protocollo, all'articolo 8, estende modalità di cooperazione ed obblighi previsti dalla Convenzione di Budapest alle fattispecie di reato individuate dagli articoli da 2 a 7 del Protocollo medesimo, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che le amministrazioni interessate possano svolgere i compiti derivanti dal Protocollo con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che il provvedimento in esame non prevede nuove attività rispetto a quelle già svolte istituzionalmente dalle amministrazioni interessate e che gli eventuali adempimenti direttamente connessi al Protocollo in oggetto, ivi compresi quelli derivanti dalle forme di cooperazione ed obblighi previsti dalla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3084 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il provvedimento non prevede nuove attività rispetto a quelle già svolte istituzionalmente dalle amministrazioni interessate;
    gli eventuali adempimenti direttamente connessi al Protocollo in oggetto, ivi compresi quelli derivanti dalle forme di Pag. 203cooperazione ed obblighi previsti dalla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
C. 3269 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con il Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
  Esaminando i profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione relativi al Trattato di estradizione e al Protocollo addizionale, ritiene utile acquisire conferma che le eventuali spese connesse al transito su territorio cileno di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, che l'articolo XVIII del Trattato pone esplicitamente a carico del Paese richiedente, siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Considerando poi i profili di quantificazione riferiti all'Accordo doganale, con riferimento all'articolo 10 (reciproca assistenza tecnica) non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che – come indicato dalla relazione tecnica – la modalità di assistenza indicata dalla stessa relazione tecnica, rispetto alla quale sono quantificati i relativi oneri, sia alternativa alle altre modalità previste dal medesimo articolo 10. Osserva inoltre che l'articolo 19 dell'Accordo, nel definire i criteri generali di imputazione delle spese, dispone che siano comunque a carico dell'Amministrazione doganale richiedente i rimborsi e le indennità versate agli esperti e testimoni (articolo 15) nonché i costi per interpreti e traduttori che non siano funzionari dello Stato. Poiché la relazione tecnica con riferimento all'articolo 15 non quantifica spese per traduzioni ed interpretariato, ritiene che andrebbe confermato che a tali esigenze possa farsi fronte con le risorse già esistenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, considera necessario posticipare al Pag. 2042016 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei due atti internazionali oggetto del disegno di legge di ratifica, complessivamente determinati in euro 38.285 annui, provvedendo al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Tanto premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, osserva che essa prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate, per quanto riguarda il Trattato di estradizione, alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e, per quanto riguarda invece l'Accordo di mutua assistenza, a quelle destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  A tale riguardo, con riferimento alla clausola di salvaguardia relativa al Trattato di estradizione considera necessario integrare la disposizione, specificando che le dotazioni finanziarie interessate siano quelle di parte corrente aventi natura rimodulabile, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia relativa all'Accordo di mutua assistenza, andrebbe valutata l'opportunità, da un lato, di esplicitare che all'eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provveda attraverso apposito decreto, dall'altro, di puntualizzare che il programma e la missione di spesa ivi richiamati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ciò posto, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri, ai fini dell'attuazione di entrambi gli atti internazionali, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, nei termini testé descritti, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia (vedi allegato), assicura che gli adempimenti connessi al transito su territorio cileno di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, che l'articolo XVIII del Trattato di estradizione pone esplicitamente a carico del Paese richiedente, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che all'articolo 19 dell'Accordo doganale, che dispone che siano comunque a carico dell'Amministrazione doganale richiedente i rimborsi e le indennità versate agli esperti e testimoni nonché i costi per interpreti e traduttori che non siano funzionari dello Stato, potrà farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia che, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei due atti internazionali oggetto del disegno di legge di ratifica, complessivamente determinati in euro 38.285 annui, provvedendo al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria.Pag. 205
  Segnala poi la necessità di integrare l'articolo 4, comma 2, contenente la clausola di salvaguardia relativa al Trattato di estradizione, specificando che le dotazioni finanziarie interessate sono quelle di parte corrente aventi natura rimodulabile, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica.
  Al medesimo articolo 4, comma 2, ritiene necessario riformulare la clausola di salvaguardia relativa all'Accordo di mutua assistenza doganale, al fine di precisarne più puntualmente l'ambito di applicazione, eliminando in primo luogo il riferimento agli scostamenti relativi alle spese di missione, posto che gli oneri «valutati» di cui citato Accordo sono solo quelli relativi alle spese di missione e, in secondo luogo, esplicitando che all'eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvede attraverso apposito decreto. Evidenzia inoltre la necessità di specificare che il programma e la missione di spesa ivi richiamati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Assicura infine che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3269 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli adempimenti connessi al transito su territorio cileno di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, che l'articolo XVIII del Trattato di estradizione pone esplicitamente a carico del Paese richiedente, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 19 dell'Accordo doganale, che dispone che siano comunque a carico dell'Amministrazione doganale richiedente i rimborsi e le indennità versate agli esperti e testimoni nonché i costi per interpreti e traduttori che non siano funzionari dello Stato, potrà farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei due atti internazionali oggetto del disegno di legge di ratifica, complessivamente determinati in euro 38.285 annui, provvedendo al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria;
    all'articolo 4, comma 2, con riferimento alla clausola di salvaguardia relativa al Trattato di estradizione appare necessario integrare la disposizione, specificando che le dotazioni finanziarie interessate sono quelle di parte corrente aventi natura rimodulabile, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica;
    al medesimo articolo 4, comma 2, appare necessario riformulare la clausola di salvaguardia relativa all'Accordo di mutua assistenza doganale, al fine di precisarne più puntualmente l'ambito di applicazione;Pag. 206
    in primo luogo, appare necessario, infatti, eliminare il riferimento agli scostamenti relativi alle spese di missione, posto che gli oneri «valutati» di cui citato Accordo sono solo quelli relativi alle spese di missione;
    in secondo luogo, appare necessario esplicitare che all'eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvede attraverso apposito decreto;
    infine appare necessario specificare che il programma e la missione di spesa ivi richiamati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  All'articolo 4, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Ulteriore nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alla Commissioni VIII e XIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha iniziato l'esame del provvedimento in data 10 marzo 2016 e che in quella sede il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti che erano stati richiesti. Successivamente, nella seduta del 31 marzo 2016, le Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura hanno apportato ulteriori modifiche al testo.
  Con riferimento alle modifiche da ultimo apportate dalle Commissioni di merito, osserva che all'articolo 5, comma 1 (Delega per la rigenerazione della aree urbanizzate degradate) è stato aggiunto un nuovo criterio direttivo, in base al quale la delega dovrebbe essere esercitata individuando «misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione con particolare riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse e soggette a bonifica» (articolo 5, comma 1, lettera c-bis)).
  Segnala inoltre che al medesimo articolo 5 è stata integrata la norma procedurale che disciplina l'esame degli schemi di decreto legislativo da parte delle Camere: mentre nella precedente formulazione la norma prevedeva genericamente «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari» (articolo 5, comma 2), nel nuovo testo in esame viene espressamente richiamato l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale i decreti legislativi recanti effetti onerosi privi di compensazione al loro interno possono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Al riguardo, osserva che l'ulteriore criterio direttivo inserito dalle Commissioni di merito nella norma di delega di cui all'articolo 5, comma 1 (»misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione») sembra prefigurare interventi di contenuto non predeterminabile, ma di carattere non facoltativo. Circa i possibili effetti finanziari della norma ritiene quindi necessario acquisire una valutazione del Governo, sia pure tenendo conto dell'integrazione del medesimo articolo 5 in base alla quale l'emanazione dei decreti legislativi sarà subordinata – ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – al contestuale o previo reperimento dei mezzi necessari a fare fronte agli eventuali effetti onerosi.
  Non evidenzia infine profili problematici di carattere finanziario con riferimento alle restanti modifiche apportate al testo dalle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura nella seduta del 31 marzo 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, osserva che il testo unificato all'esame, elaborato dalla Commissione agricoltura, reca norme riferite alla gestione delle risorse ittiche, alle attività di pesca commerciale e Pag. 208non commerciale e all'acquacoltura. Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  In merito all'articolo 2, che prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, osserva che dai criteri di delega non è possibile desumere il potenziale impatto finanziario delle disposizioni da adottare nell'esercizio della delega. Pur considerando il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, contenuto nella norma, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle possibili linee di intervento e ai relativi riflessi finanziari.
  Riguardo all'articolo 3, che reca disposizioni sul Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, rileva che la norma istituisce un Fondo, precisando che esso sarà alimentato da una quota delle risorse provenienti dal contributo sulla pesca sportiva e ricreativa di cui all'articolo 22, comma 4; l'ammontare complessivo del gettito derivante da tale contributo non sembra predeterminabile. Non sono, inoltre, individuate le modalità di erogazione delle risorse del Fondo. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla compatibilità di tale forma di finanziamento rispetto ad alcune delle finalità del Fondo, che sembrano richiedere impegni di spesa a carattere pluriennale, quali gli interventi per favorire l'accesso al credito.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede interventi a favore della filiera ittica, evidenzia in primo luogo la necessità di chiarimenti in merito all'attuale destinazione delle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 226 del 2001, tenuto conto che le stesse erano espressamente finalizzate all'attuazione degli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, successivamente abrogati. Premesso tale chiarimento, ritiene che andrebbe altresì precisato se la destinazione prevista dalla disposizione in esame sia suscettibile di incidere sulla realizzazione di interventi il cui finanziamento sia stato già avviato o programmato in base alla legislazione vigente. In proposito rinvia altresì alle osservazioni riferite alla copertura finanziaria. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, le quali estendono all'imprenditore ittico – cui si applica a normativa vigente il regime previsto per l'imprenditore agricolo – le disposizioni concernenti l'impresa familiare «in quanto compatibili», ritiene che andrebbero precisate le possibili conseguenze sotto il profilo fiscale di tali previsioni. Inoltre, andrebbe chiarito se l'applicazione delle medesime costituisca o meno oggetto di opzione da parte dell'interessato. In tale ipotesi infatti è presumibile che la relativa facoltà sia esercitata soltanto qualora si determini un vantaggio fiscale per il contribuente. Rileva altresì che la disposizione recata dal comma 2-bis prevede che l'assicurazione presso l'INPS e presso l'INAIL, prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, sia estesa ai familiari dell'imprenditore ittico che svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato. Ricorda in proposito che la misura dei contributi corrisposti all'INPS e all'INAIL ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge è determinata sulla base di un salario convenzionale. Pur tenendo conto del possibile effetto di emersione derivante dalle disposizioni, ritiene opportuno verificare se l'estensione della predetta disciplina ai familiari dell'imprenditore ittico possa determinare oneri connessi alle prestazioni da erogare agli interessati a fronte di una contribuzione di carattere agevolato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 destina in favore degli imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura le risorse di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 226 del 2001. Al riguardo, segnala che le risorse di cui al citato articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 226 Pag. 209del 2001 sono allocate sul capitolo 1482 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, nel bilancio triennale 2016-2018, reca esclusivamente uno stanziamento di cassa di 100.000 euro per l'anno 2016, relativo a residui passivi, che non appare utilizzabile per nuove finalità. Sul punto considera necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Riguardo all'articolo 5, che reca norme in materia di programmazione negoziata, osserva che le disposizioni appaiono volte a destinare a determinate finalità di spesa somme già stanziate a legislazione vigente. In proposito ritiene utile acquisire dal Governo una conferma che le previsioni in esame non pregiudichino la realizzazione di eventuali piani di spesa già avviati o finanziati a valere sulle risorse in questione.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2, in materia di programmazione negoziata, in merito ai profili di copertura finanziaria rileva che il comma 2 prevede che il CIPE individui le risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi strategici nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità. Al riguardo, ritiene necessario indicare nell'ambito di quali fondi, stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il CIPE possa individuare le risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi strategici nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come previsto dalla disposizione in commento. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni sui centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, ritiene che andrebbe confermato che la convenzione stipulata dal Ministero delle politiche agricole non determini oneri per la finanza pubblica.
  Quanto ai centri di assistenza, prende atto che, ai sensi del comma 4, l'attività degli stessi è esercitata senza oneri per l'erario. Andrebbe peraltro confermato che la costituzione e il funzionamento dei medesimi Centri non comporti oneri anche con riferimento agli enti territoriali, al fine di garantire la complessiva neutralità per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 stabilisce che i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) esercitino la loro attività senza oneri per l'erario. Al riguardo, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al secondo periodo del comma 4 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione dell'articolo 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 9, che prevede un riparto di risorse per funzioni conferite alle regioni e alle province autonome, osserva che la norma individua un vincolo di destinazione per una quota delle risorse destinate all'esercizio di funzioni conferite alle regioni e alle province autonome. Ritiene quindi che andrebbe verificato se detta destinazione sia suscettibile di incidere su iniziative già avviate dagli enti interessati a valere sulle risorse in questione. In proposito considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 10, in materia di licenza di pesca, rileva che la disposizione prevede il pagamento ogni otto anni della tassa di concessione governativa indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Inoltre, la tassa è dovuta prima della scadenza in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca. Non viene peraltro considerata come variazione sostanziale il cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa.
  Alla luce di quanto evidenziato, ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo riguardo alla neutralità degli effetti di gettito della disposizione, anche con riferimento alle previste ipotesi di cambio di armatore dalle quali non discenderebbe una modifica sostanziale e, quindi, un obbligo di pagamento della tassa indipendentemente dalla scadenza del titolo.Pag. 210
  In merito all'articolo 11, concernente i prodotti della pesca, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, della conformità delle previsioni alla normativa europea.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, che prevede agevolazioni in favore del lavoro autonomo, rileva che la disposizione estende le iniziative previste dalla legge n. 144 del 1999 ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura. In proposito rileva che la citata legge n. 144, composta da 72 articoli, reca norme in materia di investimenti, occupazione, previdenza e trattamento di fine rapporto. Tenuto conto che alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 144 del 1999 comportano oneri espressamente quantificati e coperti, ritiene che andrebbero acquisite precisazioni in merito alle specifiche previsioni della medesima legge, oggetto di estensione ai suddetti settori, al fine di verificare la portata applicativa delle disposizioni in esame ed i relativi profili finanziari.
  Con riferimento all'articolo 13, recante disposizioni in materia di Cassa integrazione, evidenzia che l'estensione delle agevolazioni previdenziali e assistenziali e degli interventi di integrazione salariale, ora previsti in favore dei lavoratori agricoli, al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima appare suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari con conseguente aggravio di spesa a carico dell'INPS. Andrebbero quindi acquisiti dati relativi al numero dei potenziali beneficiari nonché i parametri utili alla stima dei possibili effetti a carico della finanza pubblica.
  In merito all'articolo 14, recante misure di razionalizzazione fiscale e tributaria, segnala che le disposizioni, introducendo agevolazioni fiscali in favore delle imprese indicate nel comma 1, appaiono suscettibili di determinare effetti negativi di gettito: andrebbero quindi acquisti i dati e gli elementi di valutazione necessari per una quantificazione dei relativi effetti di gettito.
  Per quanto riguarda l'articolo 15, recante agevolazioni fiscali per arresto delle attività di pesca e di acquacoltura, segnala che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito che andrebbero opportunamente quantificati: appare quindi necessario acquisire gli elementi necessari ai fini di tale stima.
  Con riferimento all'articolo 16, recante esenzione dall'imposta di bollo, rileva che le disposizioni, estendendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai settori della pesca e dell'acquacoltura, appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito. In proposito andrebbero, pertanto, acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di valutare i relativi effetti di gettito.
  In merito all'articolo 17, recante disposizioni in materia di attività di pesca-turismo e itti-turismo, evidenzia che la disposizione è volta a modificare la normativa regolamentare sulla pesca-turismo per adeguarla ad una serie di definizioni ed indirizzi espressamente indicati: detti criteri non sembrerebbero peraltro determinare innovazioni sostanziali rispetto alla vigente normativa in materia, tali da comportare riflessi di natura finanziari. In proposito appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di misure di semplificazione e di collaudo, non ha nulla da osservare al riguardo.
  Per quanto riguarda l'articolo 19, recante disposizioni in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, rileva che andrebbero esclusi oneri a carico di soggetti pubblici in relazione alle previsioni di cui al comma 1. In merito al comma 1-bis, andrebbero forniti elementi riguardo ai progetti sperimentali ivi previsti, al fine di verificare la possibilità per le amministrazioni competenti di far fronte a tali attività nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri.
  In merito all'articolo 20, in materia di vendita diretta, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo nel presupposto Pag. 211– sul quale appare opportuna una conferma – della compatibilità delle disposizioni con l'ordinamento europeo.
  Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni in materia di riserva delle aree marine protetta, ritiene che andrebbe chiarito se la prevista partecipazione alla Commissione dei tre esperti determini oneri aggiuntivi per la corresponsione di compensi e/o rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma stabilisce che la composizione delle Commissioni di riserva delle aree marittime protette sia integrata da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale. Al riguardo, evidenzia l'opportunità di prevedere espressamente che la partecipazione di tre ulteriori componenti alle Commissioni di riserva non dia luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 22, recante disposizioni in materia di pesca non professionale, evidenzia che la norma prevede che le risorse derivanti dal contributo per l'esercizio della pesca sportiva siano destinate ad una serie di finalità: non si rinvia peraltro ad appositi provvedimenti per la disciplina applicativa delle disposizioni in esame. In proposito, rileva che le prime due destinazioni sono volte ad incrementare disponibilità già previste a legislazione vigente o da costituire in attuazione del provvedimento in esame. Per quanto attiene invece alla destinazione di una quota di risorse al CONI, osserva che la stessa sembra posta in relazione all'attribuzione al medesimo ente di attività di gestione della pesca sportiva, non ulteriormente precisate. Andrebbero quindi forniti ulteriori elementi al fine di verificare se detti compiti assumano portata innovativa e, in tal caso, la congruità delle risorse assegnate rispetto ai medesimi compiti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 individua la destinazione dei proventi derivanti dal pagamento del contributo annuo dovuto dai soggetti che intendono esercitare la pesca sportiva. Al riguardo, segnala che la disposizione dovrebbe prevedere, oltre al versamento dei contributi all'entrata del bilancio dello Stato, anche la loro successiva riassegnazione, nelle percentuali fissate, alle sopra menzionate finalità. Inoltre, con specifico riferimento all'ultima di tali finalità, ritiene opportuno stabilire che le somme siano assegnate al CONI, per essere destinate alla gestione della pesca sportiva. Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 23, recante delega per il riordino degli attrezzi per la pesca ricreativa e sportiva, non ha nulla da osservare al riguardo, atteso che la delega pare assumere portata ordinamentale.
  Con riferimento all'articolo 24, recante rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura, pur considerando il carattere procedurale delle disposizioni, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere agli adempimenti di competenza, entro i termini previsti, con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 25, recante disposizioni in materia di scarico degli impianti di acquacoltura, fa presente che, anche in considerazione della prevista fattispecie di «silenzio-assenso», andrebbe confermato che le amministrazioni competenti possano far fronte ai richiesti adempimenti, nei termini indicati dalle disposizioni in esame, con le risorse già esistenti a legislazione vigente. Andrebbe altresì confermata la compatibilità delle previsioni con al normativa europea.
  Con riferimento all'articolo 26, recante disposizioni in materia di energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore, rileva che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a verificare se gli effetti delle disposizioni in esame – volte ad ampliare l'ambito delle imprese a forte consumo di energia che beneficiano delle agevolazioni connesse all'applicazione dell'articolo 39 Pag. 212del decreto-legge n. 83 del 2012 in tema di rideterminazione delle aliquote di accisa – siano sostenibili sulla base dei criteri individuati dal medesimo decreto n. 83, che escludono la possibilità di oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 consente ai concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza alcun onere aggiuntivo. Al riguardo, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente. In particolare, si potrebbe sostituire il citato comma 1 con il seguente: «1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 27, recante disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura, evidenzia che la norma appare suscettibile di determinare riduzioni delle entrate per canoni di concessioni in quanto dispone l'applicazione del canone agevolato fissato dal decreto ministeriale 15 novembre 1995, previsto attualmente per le sole società cooperative, a tutte le società del settore indipendentemente dalla loro natura giuridica. In proposito, andrebbero acquisiti dati riferiti al numero dei potenziali beneficiari delle disposizioni in esame, nonché i parametri utili alla stima della possibile riduzione di entrate per il bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, che la norma prevede l'applicazione dei canoni fissati dal citato decreto ministeriale del 14 novembre 1995 rivalutati sulla base degli indici ISTAT, senza specificare la tipologia di indici da utilizzare ai fini della rivalutazione né le relative modalità di calcolo. A tal fine andrebbero acquisiti chiarimenti precisando se ai fini della procedura di calcolo debba applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rivalutazione di canoni.
  Con riferimento all'articolo 28, recante disposizioni in materia di Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in merito alla portata normativa delle disposizioni al fine di individuare i profili innovativi rispetto alle attuali modalità di funzionamento della Commissione. Ciò con particolare riguardo ad eventuali oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della stessa. Tali chiarimenti appaiono necessari anche al fine di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'integrazione della composizione della Commissione con i rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, della quale dovranno far parte anche due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute, continui a svolgere le sue attività senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al nuovo comma 20-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 29, recante disposizioni in materia di pesca del tonno rosso, fa presente di non avere nulla da osservare per i profili di quantificazione.
  In considerazione delle numerose richieste di chiarimento formulate, rileva la necessità di richiedere sul provvedimento in oggetto la predisposizione di un'apposita relazione tecnica.

Pag. 213

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con proposta di richiesta di relazione tecnica formulata dalla relatrice.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015, è stata trasmessa alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che fissa al Governo un termine di presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno. In merito a tale documento, articolato in cinque parti, fa presente quanto segue.
  La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Il primo capitolo illustra brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2015 (Lettonia e Lussemburgo); il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento all'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», al negoziato UE-Regno Unito sul cd. BREXIT, alla riforma del Tribunale UE, alla Rule of Law e Adesione dell'UE alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; nel terzo capitolo, intitolato «il coordinamento delle politiche macroeconomiche», si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio, al Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) e all'Unione bancaria e servizi finanziari.
  La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  La parte terza della relazione è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea ed illustra, l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.
  La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.
  La parte quinta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.
  In materia di politiche di coesione, la relazione evidenzia come nel corso del 2015 siano stati completati i lavori di definizione della legislazione secondaria in attuazione dei Regolamenti sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, e dà Pag. 214conto delle riunioni organizzate dalle presidenze lettone e lussemburghese per discutere aspetti rilevanti del nuovo ciclo di programmazione (contributo della politica di coesione a un'economia a basse emissioni di carbonio; valore aggiunto della cooperazione territoriale europea; priorità degli Stati membri in tema di semplificazione delle regole di accesso ai fondi e di utilizzo degli stessi).
  Ricorda altresì come nel gennaio del 2015 la Commissione europea abbia adottato la comunicazione «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e crescita» (COM (2015) 12), nella quale vengono ribadite le condizioni in base alle quali gli Stati membri non soggetti al braccio correttivo del Patto di stabilità possono beneficiare della «clausola di investimento». Proprio in base ai contenuti chiarificatori della comunicazione, l'Italia ha richiesto, con il Documento programmatico di bilancio presentato lo scorso ottobre, l'attivazione della clausola per gli investimenti pubblici, con deviazione temporanea dal percorso di convergenza verso l'Obiettivo di medio periodo di 0,3 punti percentuali del PIL, pari a 5,1 miliardi (corrispondenti a investimenti per 11,3 miliardi). Tale flessibilità è volta a facilitare il cofinanziamento nazionale di programmi e progetti finanziati dall'UE, che, per 2,2 miliardi di euro, riguarda i programmi dei Fondi strutturali.
  Per quanto concerne i negoziati con la Commissione europea per il completamento della programmazione 2014-2020, essi si sono sostanzialmente conclusi con l'adozione di 51 programmi operativi (12 nazionali – PON – e 39 regionali – POR, di cui tre pluri-fondo delle regioni Calabria, Puglia e Molise). Il Governo inoltre, dando seguito a una specifica sollecitazione rivolta dalla Commissione agli Stati membri, ha predisposto un programma apposito per le PMI, dotato di 100 milioni di risorse comunitarie a valere sul FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale). Con il completamento della programmazione FESR e FSE (Fondo sociale europeo), sono disponibili risorse complessive per 51,7 miliardi, di cui 31,6 di risorse comunitarie.
  Nel 2015 è stata inoltre completata la pianificazione dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (CTE): l'Italia partecipa a 19 di questi programmi, per un totale di risorse assegnate pari a 1,136 miliardi.
  Per quanto concerne il precedente periodo di programmazione 2007-2013, sono proseguite anche nel 2015 le attività di accelerazione della spesa sia attraverso un'intensificazione dell'azione delle Task Force operanti in tre regioni dell'obiettivo convergenza, sia con l'adozione di ulteriori decisioni di riduzione del cofinanziamento nazionale in favore di azioni coerenti con quelle previste nell'ambito del Piano di azione coesione, per un ammontare di 980 milioni di euro circa. Tali misure hanno consentito di raggiungere buoni risultati in termini di utilizzo delle risorse, in vista della certificazione finale delle spese, che andrà presentata entro marzo 2017, data in cui sarà possibile trarre un bilancio definitivo del ciclo di programmazione.
  Alla data del 31 dicembre 2015, e a fronte di una dotazione complessiva di 45,8 miliardi, i Programmi operativi degli Obiettivi convergenza e competitività hanno certificato alla Commissione spese per un totale di 36,9 miliardi, 3,8 in più rispetto al livello raggiunto a fine 2014. In valore percentuale, sono state certificate spese pari all'80,6 per cento delle risorse a livello nazionale (77,1 per cento nelle regioni della Convergenza e 87,7 per cento nelle regioni Competitività). La spesa residua da certificare ammonta a poco più di 9 miliardi di euro.
  La relazione sottolinea infine come, a seguito della riprogrammazione delle risorse ai sensi della legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 118, 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), il Piano di azione coesione (PAC) ha visto ridurre la propria dotazione finanziaria da 11,6 a 8,1 miliardi di euro. Durante il 2015 diversi programmi operativi, aderendo al PAC, hanno ridotto la quota di cofinanziamento statale, per un importo complessivo Pag. 215di circa 844 milioni di euro: con l'adozione delle relative decisioni comunitarie, la dotazione del PAC dovrebbe pertanto attestarsi a circa 9 miliardi. Il Piano di azione coesione ha contribuito allo sviluppo di progetti di rilievo con particolare riguardo alla Società dell'informazione (diffusione della banda larga e ultra-larga), ai trasporti e alla mobilità (progetti infrastrutturali in ambito ferroviario e statale), all'occupazione (promozione di misure di politiche attive e passive del lavoro e di incentivi all'occupazione) e all'energia (efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici). Infine, come previsto dalla legge di stabilità 2016, talune specifiche risorse PAC potranno essere destinate all'estensione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia. Puglia, Calabria e Sardegna.
  In conclusione propone di esprimere parere favorevole sul documento in esame.

  Rocco PALESE (Misto-CR) pone l'attenzione sulla lentezza dell'assunzione degli impegni di spesa relativi ai Fondi strutturali 2014-2020, segnalando inoltre la necessità che la quota di cofinanziamento nazionale collegata all'utilizzo di tali fondi sia svincolato dai limiti posti dal Patto di stabilità interno. Rappresenta altresì l'esigenza di provvedere tempestivamente alla ricognizione delle risorse non utilizzate nel precedente ciclo di programmazione finanziaria, posto che le stesse come previsto dalla legge di stabilità 2016, dovrebbero essere destinate alla decontribuzione per i nuovi assunti.
  Ricorda poi che 4,5 miliardi di euro relativi alla programmazione 2007-2013 furono destinati, in prossimità della loro scadenza, ad altre finalità, per evitare che andassero perduti. Per scongiurare tale pericolo chiede quindi che si provveda rapidamente all'impegno dei fondi della programmazione 2014-2020.
  Sollecita infine l'emanazione dei provvedimenti attuativi della legge di stabilità 2016 per rendere finalmente operativo il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e sottolinea la necessità che l'Agenzia per la coesione territoriale svolga efficacemente i compiti che le sono assegnati.

  Francesco CARIELLO (M5S) sottolinea, come già fatto in occasione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea (C. 3540), il rilevante numero di procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese, che hanno raggiunto, secondo quanto riportato nella Relazione, il totale di ottantanove. Fa presente al riguardo la contraddizione tra questo elevatissimo numero di procedure di infrazione e quanto costantemente affermato dalla maggioranza in ordine alla necessità di rispettare la normativa europea.
  Lamenta inoltre la mancanza nel documento in esame dell'indicazione del totale delle sanzioni pecuniarie che l'Italia dovrà versare in conseguenza delle suddette procedure di infrazione, rilevando che con una adeguata programmazione, anche di carattere finanziario, il nostro Paese, investendo risorse di pari importo, avrebbe potuto adeguare il diritto interno alla normativa europea senza incorrere in tali procedure.

  Maino MARCHI (PD) osserva che – anche in relazione a taluni dei temi richiamati dai colleghi precedentemente intervenuti, incluse le questioni, a suo giudizio fondamentali, degli investimenti, della decontribuzione e dell'entità ed utilizzo dei fondi per la coesione – potrebbe essere valutata l'opportunità di procedere, eventualmente nell'ambito dell'esame del Documento di economia e finanza 2016 di prossima presentazione alle Camere, alla audizione dell'Agenzia per la coesione territoriale, proprio al fine di acquisire un quadro aggiornato sulle predette linee di intervento.

  Francesco BOCCIA, presidente, assicura che della richiesta di audizione testé avanzata dal deputato Marchi sarà interessato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della seduta odierna.

Pag. 216

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel manifestare la piena disponibilità del Governo in merito alla richiesta di audizione proposta dal deputato Marchi, concorda con la proposta di parere sul documento in esame formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA comunica che la relazione tecnica sul provvedimento – la cui trasmissione è stata deliberata dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 marzo scorso – dovrebbe presumibilmente pervenire entro la giornata di domani o, al più tardi, in quella successiva. In considerazione di ciò, chiede pertanto un breve rinvio dell'esame della proposta di legge.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 265.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreti legislativi all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2016.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, riservandosi in quella sede di formulare – anche alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri – una proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 283.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del Pag. 217giorno, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento poste dalla relatrice nella seduta del 30 marzo scorso, fa presente quanto segue.
  L'articolo 22, che prevede forme di «dibattito pubblico» per le grandi opere infrastrutturali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività consultative e partecipative già svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza e al cui adempimento, in ogni caso, le amministrazioni medesime provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 25, che disciplina la verifica preventiva dell'interesse archeologico, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la relativa procedura non prevede di fatto nuovi adempimenti per le amministrazioni interessate rispetto a quanto previsto dai vigenti articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Le procedure di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 52 e seguenti, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, giacché le procedure predette rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle medesime amministrazioni con particolare riferimento alle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini.
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'attuazione dell'articolo 81, che prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero di una banca dati volta all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alle gare, e dell'articolo 102, che prevede l'istituzione presso lo stesso Ministero di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  I compiti attribuiti, dagli articoli da 210 a 214, ad una serie di soggetti pubblici, tra cui l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in materia di vigilanza, ispezione, coordinamento, supervisione e controllo, verranno svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'ANAC potrà provvedere inoltre ai compiti previsti dagli articoli 78 e 84, relativi, rispettivamente, all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e alla ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti dei soggetti (società organismi di attestazione – SOA) attualmente operanti in materia di attestazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Le disposizioni relative alla redazione dei bandi di gara di cui all'articolo 50, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 95 e dei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144, che prevedono la prevalenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'inclusione di specifiche clausole sociali, presentano un carattere prettamente ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  I commi 2 e 4 dell'articolo 178, che disciplinano la fase di transizione tra una concessione autostradale scaduta, o in scadenza, e il nuovo rapporto concessorio da individuarsi secondo le regole di evidenza pubblica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'atto previsto per la regolamentazione di tale fase transitoria concerne l'obbligo alla prosecuzione dell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione senza alcun diritto di riequilibrio del piano economico finanziario Pag. 218(PEF) e di rinnovo delle condizioni preesistenti a favore del concessionario uscente.
  Lo schema contrattuale previsto dagli articoli 179 e seguenti, in materia di partenariato pubblico-privato, nonché dall'articolo 65, relativo, in particolare, al partenariato per l'innovazione, comporta una maggiore tutela per la finanza pubblica, poiché, in adempimento della normativa europea, è disposto il trasferimento in capo al concessionario del rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi dal lato della domanda o dell'offerta ovvero di entrambi.
  La nuova disciplina relativa al sistema delle garanzie, di cui agli articoli 103 e 104, non contiene innovazioni sostanziali rispetto alla disciplina vigente, confermando gli elementi a garanzia dell'esecuzione dei contratti, e pertanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 83, comma 9, che prevede la riduzione dell'importo massimo della sanzione a carico del concorrente e a favore della stazione appaltante nel caso di irregolarità relative al documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, appare privo di effetti per la finanza pubblica, giacché le entrate derivanti dalle citate sanzioni sono entrate eventuali.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (atto n. 283);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 22, che prevede forme di «dibattito pubblico» per le grandi opere infrastrutturali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività consultative e partecipative già svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza e al cui adempimento, in ogni caso, le amministrazioni medesime provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 25, che disciplina la verifica preventiva dell'interesse archeologico, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la relativa procedura non prevede di fatto nuovi adempimenti per le amministrazioni interessate rispetto a quanto previsto dai vigenti articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
    le procedure di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 52 e seguenti, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, giacché le procedure predette rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle medesime amministrazioni con particolare riferimento alle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini;
    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'attuazione dell'articolo 81, che prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero di una banca dati volta all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alle gare, e dell'articolo 102, che prevede l'istituzione presso lo stesso Ministero di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e Pag. 219finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    i compiti attribuiti, dagli articoli da 210 a 214, ad una serie di soggetti pubblici, tra cui l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in materia di vigilanza, ispezione, coordinamento, supervisione e controllo, verranno svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'ANAC potrà provvedere inoltre ai compiti previsti dagli articoli 78 e 84, relativi, rispettivamente, all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e alla ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti dei soggetti (società organismi di attestazione – SOA) attualmente operanti in materia di attestazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    le disposizioni relative alla redazione dei bandi di gara di cui all'articolo 50, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 95 e dei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144, che prevedono la prevalenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'inclusione di specifiche clausole sociali, presentano un carattere prettamente ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    i commi 2 e 4 dell'articolo 178, che disciplinano la fase di transizione tra una concessione autostradale scaduta, o in scadenza, e il nuovo rapporto concessorio da individuarsi secondo le regole di evidenza pubblica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'atto previsto per la regolamentazione di tale fase transitoria concerne l'obbligo alla prosecuzione dell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione senza alcun diritto di riequilibrio del piano economico finanziario (PEF) e di rinnovo delle condizioni preesistenti a favore del concessionario uscente;
    lo schema contrattuale previsto dagli articoli 179 e seguenti, in materia di partenariato pubblico-privato, nonché dall'articolo 65, relativo, in particolare, al partenariato per l'innovazione, comporta una maggiore tutela per la finanza pubblica, poiché, in adempimento della normativa europea, è disposto il trasferimento in capo al concessionario del rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi dal lato della domanda o dell'offerta ovvero di entrambi;
    la nuova disciplina relativa al sistema delle garanzie, di cui agli articoli 103 e 104, non contiene innovazioni sostanziali rispetto alla disciplina vigente, confermando gli elementi a garanzia dell'esecuzione dei contratti, e pertanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 83, comma 9, che prevede la riduzione dell'importo massimo della sanzione a carico del concorrente e a favore della stazione appaltante nel caso di irregolarità relative al documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, appare privo di effetti per la finanza pubblica, giacché le entrate derivanti dalle citate sanzioni sono entrate eventuali;
   ritenuto che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 219 comma 2, debba essere formulata più correttamente, secondo la vigente prassi contabile, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente condizione:
   All'articolo 219, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

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