CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2016
607.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 140

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015.
S. 2228 Governo.

(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 2228, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015.
  Preliminarmente, ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento Pag. 141dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  In particolare, nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Sul disegno di legge di delegazione europea, attualmente all'esame della Camera, la Commissione per le questioni regionali si è già espressa con un parere favorevole lo scorso 18 febbraio.
  Il disegno di legge europea è stato invece presentato al Senato. Esso si compone di 22 articoli suddivisi in 8 capi, ciascuno riferito ad uno specifico ambito di intervento (l'ultimo è dedicato a disposizioni finali).
  Con il provvedimento in esame il Governo intende chiudere due procedure di infrazione, nove casi EU Pilot, nonché una procedura in materia di aiuti.
  L'articolo 1 modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, al fine di tener conto delle contestazioni mosse dalla Commissione europea (caso EU Pilot 4632/13/AGRI), con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo (che attualmente la legge italiana fissa in 18 mesi) di conservazione degli oli d'oliva.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, di attuazione della direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, al fine di tener conto dei rilievi mossi dalla Commissione nel caso EU Pilot 7400/15/AGRI alla disciplina italiana. Il caso è originato da alcuni sequestri amministrativi in Italia di confezioni di miele provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura «miscela di mieli originari e non originari della CE». L'articolo in esame esclude dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza «i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE».
  L'articolo 3 sostituisce il comma 49-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che consente di far venir meno la definizione, ivi introdotta, di «effettiva origine» di un prodotto alimentare trasformato e di limitare la comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore. L'intervento legislativo è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO.
  L'articolo 4 elimina l'obbligo per le società organismi di attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, al fine di superare la procedura di infrazione 2013/4212, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA tale obbligo.
  L'articolo 5 adegua all'ordinamento dell'Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite da gioco. La normativa italiana, che la Corte ha ritenuto lesiva del principio di libera circolazione dei servizi, attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro.
  L'articolo 6, comma 1, ribadisce con fonte primaria quanto già attualmente riconosciuto per via amministrativa, ovvero che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia è l'autorità centrale del nostro Paese per la cooperazione prevista dagli atti europei e internazionali relativi all'adempimento degli obblighi alimentari. Il comma 2 consente la trasmissione delle Pag. 142informazioni acquisite attraverso l'accesso alle suddette banche dati, all'ufficiale giudiziario competente nel procedimento di esecuzione forzata. La trasmissione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
  L'articolo 7 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari (comma 1) e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori (comma 2). Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito (comma 3).
  L'articolo 8 modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) al fine di renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE ed evitare l'incorrere del nostro Paese nella procedura di infrazione. Le modifiche esentano gli studenti da imposte e tasse per l'utilizzo in Italia di veicoli immatricolati in altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo in cui risiedono abitualmente, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni.
  L'articolo 9 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi. Tali oneri sono infatti considerati incompatibili con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, concluso a Lussemburgo il 12 giugno 2006, e ratificato in Italia con legge 7 gennaio 2008, n. 10.
  L'articolo 10 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione. L'intervento normativo è finalizzato alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU.
  L'articolo 11 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti). La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU.
  L'articolo 12 è volto a sanare la procedura di infrazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In particolare, il comma 1 innalza dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale percentuale corrisponderebbe sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del de minimis. Il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
  L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime forfetario di determinazione della base imponibile per la determinazione dell'imposta sul tonnellaggio che alcune imprese (la disciplina è opzionale) operanti il trasporto marino sono tenute a corrispondere (c.d. tonnage tax) ai sensi del capo VI del titolo II del TUIR.
  L'articolo 14 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione della Decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale.
  L'articolo 15 estende la facoltà di iscrizione nel registro internazionale italiano Pag. 143delle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera anche alle navi che appartengono a soggetti comunitari, con la finalità di evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime.
  L'articolo 16 introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore. Si stabilisce in particolare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 a 20.000 euro) per gli operatori ferroviari nel caso di inosservanza di prescrizioni dell'ANSF relative a gestione della circolazione ferroviaria, funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario; requisiti e qualificazione del personale impiegato nella sicurezza della circolazione ferroviaria; certificati di sicurezza richiesti alle imprese per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e le autorizzazioni di sicurezza richieste ai gestori dell'infrastruttura; obblighi di fornire assistenza tecnica, informazione e documentazione.
  L'articolo 17 modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, introducendo l'obbligo per ciascun cacciatore di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. La finalità dell'intervento è di tener conto dei rilievi mossi dalla Commissione europea (caso EU Pilot 6955/14/ENVI), riguardanti l'esercizio dell'attività venatoria in Italia e l'impatto sulle specie in cattivo stato di conservazione.
  L'articolo 18 modifica la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di assicurare il pieno recepimento della normativa comunitaria in materia e superare così i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. L'articolo interviene sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (prevedendo, fra l'altro, che per ogni unità idraulica l'autorizzazione allo stoccaggio può essere rilasciata ad un solo operatore), nonché sulla disciplina del riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sentita la Regione interessata, e delle attività sottoposte a vigilanza e controllo.
  L'articolo 19 reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia», al fine di assicurare il pieno recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale, e conseguentemente supera la procedura di infrazione 2014/ 2286. Nonostante le modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 – introdotte dalla legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015) – la relazione introduttiva al disegno di legge in esame sottolinea che «in ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea» è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia», al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione 2014/ 2286.
  L'articolo 20 modifica l'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai commi 1, 4 e 5, al solo fine di assicurare un coordinamento normativo con l'articolo 2, comma 9-bis della stessa legge, relativamente alla figura del Segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE).
  L'articolo 21 modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese, introducendo una procedura unica e centralizzata di notifica delle misure con le quali le amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. La normativa vigente prevede invece che la Pag. 144comunicazione sia trasmessa alla Commissione europea direttamente dalle singole amministrazioni interessate, con contestuale informativa al Dipartimento per le politiche europee. L'articolo in esame intende affidare al Dipartimento il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e di procedere all'inoltro alla Commissione conformemente alla normativa europea. La disomogeneità delle procedure di notifica ha determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea. Per questo motivo il comma 1, lettera a), dell'articolo 21 in esame riformula il comma 1 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 ed aggiunge un nuovo comma 1-bis. Il nuovo comma 1 modifica la procedura di notifica mediante la previsione di una «cabina di regia» unica che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea. È quindi stabilito che tutte le amministrazioni, centrali o territoriali, che intendano concedere aiuti di Stato soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE, «predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica». Per espressa previsione normativa, l'esame svolto dal Dipartimento per le politiche europee ha funzione esclusiva di verificare la completezza della documentazione contenuta nella notifica. L'esame dovrà, inoltre, essere concluso entro tempi certi, stabiliti in un apposito decreto attuativo. Per i soli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'Amministrazione competente per materia (nuovo comma 1-bis). Il comma 1, lettera b), rimanda le modalità di attuazione dell'articolo 45 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per la sua adozione è previsto il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
  Segnala che nella stesura finale dell'articolo 21 sono state integralmente recepite le condizioni a cui la Conferenza Stato-regioni ha subordinato il parere favorevole, reso il 17 dicembre 2015, sul disegno di legge. La Conferenza ha convenuto di chiedere le seguenti modifiche: che la notifica da parte delle amministrazioni intenzionate a concedere aiuti di Stato sia trasmessa al Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica; che il Dipartimento stesso sia tenuto a concludere l'esame in ordine alla completezza della documentazione contenuta nella notifica entro determinati termini stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui saranno disciplinate le modalità di attuazione della normativa; che la medesima Conferenza sia chiamata ad esprimersi in sede di adozione del decreto.
  L'articolo 22 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, sul testo unificato delle proposte di Pag. 145legge C. 3057 Gadda e abbinate, recante «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo si compone di IV Capi e di 17 articoli.
  Il Capo I (artt.1-2) reca le finalità e le definizioni. L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento, che è volto alla riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano, e di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili; contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.
  L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento.
  Il Capo II (artt. 3-11) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi.
  In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale.
  L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse.
  L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita.
  L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca.
  L'articolo 7, con una modifica alla legge di stabilità 2014, prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze. Il tavolo è composto di 25 membri, tra cui un rappresentante delle Regioni e Province autonome e un rappresentante dell'ANCI. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  L'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per sensibilizzare il pubblico a comportamenti idonei a ridurre gli sprechi. È poi prevista la promozione di campagne Pag. 146nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione alle Regioni è consentita la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. Infine è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti.
  L'articolo 10 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti – di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018.
  L'articolo 11 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio – istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007 – alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari e in relazione a tali finalità ne incrementa la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  Il Capo III (artt. 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
  L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. Con una modifica all'articolo 1, viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle ONLUS, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-bis, che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento, purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita.
  L'articolo 13 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie. Alle ONLUS è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario.
  L'articolo 14 reca disposizioni di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
  L'articolo 15 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute, previa Pag. 147intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
  L'articolo 16 conferisce ai comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.
  Infine il Capo IV (Misure in materia di appalti), composto dal solo articolo 17, con una modifica codice dei contratti pubblici, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.
  Presenta e illustra quindi un parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Ivan CATALANO (Misto), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari costituzionali della Camera il proprio parere sulla proposta di legge n. 3220 (Sorial ed altri).
  Ricorda che la Commissione ha già espresso parere sul testo in data 11 novembre 2015.
  Dopo un passaggio in Assemblea il provvedimento è stato peraltro rinviato in Commissione sulla base di un'intesa politica tra i gruppi.
  Per il contenuto del provvedimento, richiama la relazione già svolta in data 11 novembre 2015.
  Ricorda che il parere espresso rilevava che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario». Veniva conseguentemente formulata una condizione che richiedeva, in luogo dell'applicazione diretta alle Regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta a recepire i principi della normativa statale in materia, ferme restando le normative regionali che prevedano misure più restrittive.
  Fa presente che sul punto è stato successivamente sancito, in data 17 dicembre 2015, un accordo in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.
  Rileva inoltre che in data 3 marzo 2016 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per le auto di servizio, contenuta nell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alle Regioni. La Corte infatti, ribadendo la propria precedente giurisprudenza, ha rilevato come la disposizione censurata non lasci «alla Regione alcun margine di sviluppo dell'analitico precetto» e non possa pertanto essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica.
  Alla luce di questi ulteriori elementi, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (vedi allegato 3).

Pag. 148

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione dei professori Massimo Carli, Guido Carpani e Antonio D'Atena.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che il professor Antonio D'Atena ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Massimo CARLI, professore di diritto regionale presso l'Università cattolica di Milano e Guido CARPANI, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esperto della materia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi il presidente Gianpiero D'ALIA, la senatrice Maria Grazia GATTI (PD) e la deputata Martina NARDI (PD).

  Massimo CARLI, professore di diritto regionale presso l'Università cattolica di Milano e Guido CARPANI, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esperto della materia, forniscono ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia i professori Massimo Carli e Guido Carpani per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 603 del 2 marzo 2016, a pagina 142, prima colonna, diciassettesima riga, i numeri: «8.40» sono sostituiti dai seguenti: «8.35».

Pag. 149