CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2016
607.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. – Intervengono i viceministri dell'economia e delle finanze Enrico Morando ed Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.55.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Atto n. 256.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, informa che il relatore, Sanga, ha riformulato la sua proposta di parere (vedi allegato 1), già presentata nella seduta di ieri, integrando il contenuto della lettera c) del numero 3) delle condizioni.
  Ricorda quindi che sono state presentate diverse proposte di parere alternative a quelle del relatore, rispettivamente da parte del gruppo M5S (vedi allegato 2), del gruppo FI-PdL (vedi allegato 3), del gruppo SI-SEL (vedi allegato 4), del gruppo MISTO-AL-P (vedi allegato 5) e del deputato Pili (vedi allegato 6), le quali sarebbero poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.
  Avverte quindi che nella seduta odierna, dopo gli interventi dei deputati e del Viceministro Morando, sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

  Filippo BUSIN (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come la maggioranza, facendo proprie le posizioni populistiche assunte da talune forze politiche nei confronti del provvedimento, le abbia recepite nella proposta di parere del relatore, così vanificando gli obiettivi propri dello schema di decreto.
  Con particolare riferimento alla clausola contrattuale relativa alla procedura da porre in essere in caso di inadempimento del debitore, introdotta dal comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB, ritiene infatti che, qualora il provvedimento venisse adottato con le integrazioni e le modifiche contenute nelle condizioni e nelle osservazioni inserite nella proposta di parere del relatore, le banche non avranno alcun interesse ad avvalersi di tale clausola, la quale non produrrebbe alcun vantaggio per le banche stesse.
  Sottolinea quindi il pressappochismo dimostrato dal Governo nell'affrontare questioni dagli effetti complessi e articolati, le quali richiederebbero maggiore serietà e approfondimento, posto che interessano ampie fasce di popolazione, in un momento di grave difficoltà economica.
  Auspica quindi che il Governo ritiri lo schema di decreto in esame e prenda atto che le questioni affrontate andrebbero regolate, attraverso un diverso atto normativo, ai fini di un effettivo riequilibrio dell'asimmetria che caratterizza i rapporti tra banche e cittadini.

  Ferdinando ALBERTI (M5S) sottolinea come, anche in tale occasione, la maggioranza ed il Governo giustifichino un intervento normativo a suo giudizio del tutto sciagurato affermando che l'intervento stesso viene imposto dall'Unione europea, segnalando la contraddittorietà di tale posizione rispetto alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale sostiene, al contrario, l'esigenza di maggiore integrazione europea.
  Al di là di tali affermazioni, del tutto speciose, della maggioranza, evidenzia come, nella realtà, lo schema di decreto legislativo in esame non recepisca uno degli aspetti fondamentali della direttiva 2014/17/UE che si intende attuare nell'ordinamento italiano, segnatamente per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 28 della medesima direttiva, il quale chiede agli Stati membri di adottare «misure per incoraggiare i creditori ad esercitare Pag. 48un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia».
  Evidenzia, inoltre, come lo stesso schema di decreto non recepisca correttamente il comma 4 del medesimo articolo 28, il quale prevede che gli Stati membri non possano impedire alle parti di convenire che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della stessa è sufficiente a rimborsare il credito, senza peraltro imporre in alcun modo che tale clausola debba essere necessariamente inserita nel contratto. Ritiene, del resto, che il comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB, inserito dallo schema di decreto, risulti inutile, in quanto la citata previsione della direttiva risulta sostanzialmente già attuata nell'ordinamento italiano, atteso che la giurisprudenza ammette tale possibilità, nella forma del cosiddetto «patto marciano». In tale contesto occorrerebbe interrogarsi seriamente sulla necessità di introdurre una nuova norma in materia, verificando con la Commissione europea se ciò sia effettivamente necessario e valutando se ciò corrisponda alle reali esigenze del Paese, le quali devono essere tutelate anche qualora ciò dovesse comportare l'avvio di una procedura di infrazione.
  Stigmatizza quindi i veri e propri insulti diretti da alcuni esponenti del PD nei confronti del gruppo M5S, i quali evidenziano incontrovertibilmente il comportamento inaccettabile dello stesso PD, che evidentemente non dispone di argomenti sufficienti per controbattere alle considerazioni critiche espresse civilmente dal MoVimento 5 Stelle.
  Passando a specifici aspetti di merito, considera del tutto infondata l'affermazione secondo la quale la procedura prevista dal comma 3 del predetto articolo 120-quinquiesdecies risulti meno costosa e più rapida del ricorso alle ordinarie procedure esecutive giudiziali, in quanto ciò non ha alcuna corrispondenza con il contenuto della direttiva europea. Qualora, infatti, si intendesse incidere sulle procedure esecutive, occorrerebbe procedere attraverso uno specifico, diverso provvedimento legislativo, che dovrebbe essere adeguatamente esaminato dal Parlamento, evitando di procedere in questa materia attraverso uno strumento improprio quale il decreto legislativo.
  In tale contesto evidenzia come la proposta di parere formulata dal relatore complichi ancora di più il quadro ed aumenti la confusione in materia, rischiando di generare un vasto contenzioso. Ciò testimonia come le accuse mosse dal PD, secondo le quali il gruppo M5S fomenterebbe il caos mediatico su questi aspetti, siano completamente infondate, in quanto in realtà proprio l'azione del MoVimento 5 Stelle ha costretto la maggioranza a riscrivere completamente lo schema di decreto, nella consapevolezza di come il testo attuale rischi di determinare gravissimi problemi. In ogni caso anche i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore non colgono il punto fondamentale della questione: in particolare, non è sufficiente innalzare il numero delle rate non pagate che comportano l'applicazione della clausola prevista dal comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies, in quanto è inaccettabile eliminare il passaggio giudiziale ai fini dell'esecuzione forzata dell'immobile in garanzia. Sottolinea infatti come tale passaggio non possa essere sostituito ricorrendo ad un meccanismo privatistico che, peraltro, prevedendo le figure del consulente e del perito, vorrebbe ricalcare le procedure giudiziarie senza tuttavia prevedere la figura terza e imparziale del giudice e lasciando quindi campo libero alle banche.
  In tale quadro, se è vero, come affermato nel corso della precedente seduta dal deputato Pelillo, che le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore indurranno le banche a non avvalersi della clausola contemplata dal citato comma 3, sarebbe preferibile ritirare lo schema di decreto ed avviare una discussione seria sulla materia.
  Esprime inoltre forti critiche rispetto alla condizione, contenuta nella proposta di parere del relatore, secondo la quale l'eventuale trasferimento alla banca del Pag. 49bene oggetto di garanzia, nel caso di inadempimento, avverrà mediante separato atto di disposizione da parte del debitore, rilevando come tale previsione risulti del tutto sbagliata ed inutile, attesa la sproporzione di forze tra la banca e il consumatore, nonché in quanto la banca stessa, laddove il debitore si rifiutasse di sottoscrivere l'atto di trasferimento del bene, immediatamente converrebbe in giudizio il debitore stesso per inadempimento.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ricorda che l'ABI, in occasione della recente audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante disposizioni in materia di banche di credito cooperativo, abbia stimato in misura pari al 5 per cento l'effetto sul prezzo di cessione dei crediti in sofferenza determinato dalla garanzia statale prevista dallo stesso decreto-legge sui crediti ceduti, e in misura pari al 10 per cento l'effetto sul medesimo prezzo di cessione di una riduzione di un anno della durata delle procedure esecutive per recuperare i predetti crediti.
  Contesta quindi il fatto che, a fronte di tale situazione, il Governo, attraverso lo schema di decreto legislativo, introduca una previsione che, anche qualora non peggiorasse la posizione del debitore, costituirà un vantaggio per le sole banche. Al contrario, l'intervento legislativo avrebbe dovuto tener presente il fatto che il rapporto tra beni oggetto di garanzia e banca erogante il mutuo non è determinato dalle norme di legge, ma dal concreto atteggiarsi delle procedure giudiziarie di esecuzione coattiva.
  In tale contesto sarebbe stato opportuno riflettere su come accelerare tali procedure esecutive, nonché valutare con attenzione tutti gli aspetti derivanti dall'introduzione dalla possibilità, per le parti di un contratto di credito, di scegliere di avvalersi, nel caso di inadempimento del debitore, di una procedura diversa dall'esecuzione forzata.
  A fronte di tali esigenze la proposta di parere formulata dal relatore si limita invece a chiedere al Governo di riscrivere completamente le norme del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB, rendendo in tal modo impossibile, per il Parlamento, esaminare realmente la formulazione normativa che entrerà effettivamente in vigore.
  Ribadisce inoltre come non sia ancora chiaro se le norme previste dallo schema di decreto legislativo si applichino solo ai mutui relativi agli immobili residenziali, considerando inoltre importante approfondire l'aspetto, indicato dalla proposta di parere, che prevede un separato atto di disposizione da parte del debitore per trasferire l'immobile alla banca nel caso di inadempimento.
  Ritiene infatti assai improbabile che la banca accetti di sottoscrivere una clausola in base alla quale è tollerata una morosità di ben 18 rate, sapendo che, in ogni caso, il debitore potrebbe rifiutarsi di trasferire l'immobile a suo favore successivamente all'inadempimento.
  Considera inoltre del tutto generica l'integrazione apportata oggi dal relatore alla sua proposta di parere, laddove si prevede che la banca si impegni a valorizzare l'immobile al miglior prezzo di realizzo possibile. Sottolinea, infatti, come, in tale ipotesi, sussista un evidente conflitto di interessi tra la banca stessa e il debitore, in quanto una parte potrebbe avere interesse a vendere quanto prima l'immobile, mentre l'altra avrebbe maggiore interesse a realizzare la maggior somma possibile dalla vendita del bene, anche a costo di procrastinarla. Sarebbe pertanto necessario specificare, nel parere, quale dei due interessi confliggenti si intenda tutelare.
  In conclusione ritiene che la proposta di parere del relatore, sebbene piena di buone intenzioni, risulti sostanzialmente vuota, in quanto si demanda al Governo la riscrittura del provvedimento, rendendo pertanto privo di senso il dibattito odierno, che si sta svolgendo su un testo molto diverso da quello che sarà successivamente definito dal Governo.

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  Carla RUOCCO (M5S), nel criticare aspramente il complesso delle misure previste dallo schema di decreto, evidenzia come esse non diano attuazione agli obiettivi indicati nella direttiva 2014/17/UE, la quale è finalizzata all'introduzione di meccanismi di tutela per i consumatori in merito ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Nel sottolineare come tale atto di recepimento possa, per tale ragione, causare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia, richiama in particolare il contenuto del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB: fa presente come esso, anziché prevedere, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva, una maggiore tolleranza del creditore nell'escussione della garanzia immobiliare, introduca nell'ordinamento la possibilità per le banche di privare i cittadini del possesso del bene immobile, attraverso il trasferimento o la vendita dello stesso, senza che sia necessario l'intervento dell'organo giurisdizionale. Evidenzia quindi come, ancora una volta, il Governo si dimostri preoccupato di adottare un provvedimento a esclusivo vantaggio degli istituti bancari, invece di predisporre misure di maggior tutela per i consumatori.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, ribadisce innanzitutto come la predisposizione dello schema di decreto legislativo corrisponda all'obbligo, per l'Italia, di recepire le cogenti previsioni in materia della direttiva 2014/17/UE.
  In tale contesto la proposta di parere da lui formulata contiene una serie molto articolata e precisa di considerazioni e osservazioni, volte a precisare e migliorare il testo dello schema di decreto, nel rispetto delle previsioni comunitarie, compiendo in tal modo il massimo sforzo per rendere quanto più possibile incisivo l'esame parlamentare del testo.
  Fatte tali premesse, evidenzia come l'impianto normativo della direttiva e dello schema di decreto sia volto a favorire il consumatore ed assicurare la massima trasparenza rispetto alle clausole contrattuali che egli decide di sottoscrivere.
  Per quanto riguarda quindi il dubbio posto dal deputato Paglia, evidenzia come la direttiva recepita dallo schema di decreto si riferisca chiaramente ai contratti di credito relativi agli immobili residenziali.
  Rileva inoltre come il primo elemento di vantaggio per il debitore insito nelle previsioni di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB risieda nel fatto che, nel caso di stipula della clausola contrattuale ivi prevista, il debitore si libera del suo debito anche se il valore dell'immobile trasferito alla banca, o il valore dei frutti della vendita del bene stesso riconosciuti alla banca, risulti inferiore all'ammontare del debito residuo. In ogni caso, per precisare gli aspetti applicativi di tale meccanismo, la sua proposta di parere chiede che il trasferimento dell'immobile avvenga mediante separato atto di disposizione, di escludere che la clausola possa essere applicata ai contratti di mutuo in corso, nonché di vietare alla banca di condizionare l'erogazione di un mutuo alla sottoscrizione della clausola stessa. Inoltre si chiede che il contribuente, qualora intenda stipulare la clausola, sia assistito da un consulente e che il perito chiamato a stimare il valore del bene successivamente all'inadempimento sia nominato dal Presidente del tribunale, al fine di assicurare la massima trasparenza della figura peritale.
  Rileva, peraltro, come la sua proposta di parere non intenda modificare l'impostazione delle previsioni contenute nello schema di decreto, ma intenda integrarle e rafforzarle, fornendo al Governo una serie puntuale di indicazioni in merito.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rileva come essa contenga indicazioni e integrazioni fortemente migliorative dello schema di decreto. Ritiene quindi che il provvedimento, nel suo complesso, introduca misure di tutela per i consumatori, tanto da potersi ipotizzare che le banche decideranno di non avvalersi della clausola contrattuale prevista dal comma 3 Pag. 51del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB, ovvero di concedere crediti per importi inferiori a quelli attuali, rispetto al valore dell'immobile posto in garanzia.
  Con specifico riferimento al contenuto della condizione contenuta al numero 3), lettera a), della proposta di parere, la quale chiede al Governo di specificare, nell'atto di normativa secondaria attuativo del comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies, che l'entità dell'inadempimento non dovrà essere inferiore ad una morosità di 18 rate, rileva come tale previsione, molto ampia dal punto di vista temporale, introduca una misura di vantaggio per i consumatori, i quali vedranno di molto ritardato l'avvio delle procedure esecutive sui propri beni immobili, atteso anche il fatto che non sempre le rate dei muti hanno cadenza mensile, ma possono avere anche cadenza semestrale o addirittura annuale.

  Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alle considerazioni del relatore, ritiene che il tema centrale da affrontare riguardi le modalità con cui il Governo ha recepito la direttiva comunitaria. Ricorda infatti che la cogenza nell'attuazione di tale specie di atti normativi va riferita agli obiettivi definiti dagli atti stessi e che gli obiettivi della direttiva 17/2014/UE consistono nella maggiore stabilità del settore creditizio e nello stimolo alla fiducia da parte dei consumatori. Ritiene che entrambi tali obiettivi non vengano in alcun modo raggiunti dallo schema di decreto in esame, il quale contiene misure che probabilmente non saranno attuate dagli istituti bancari.
  Nel rammentare che il suo gruppo ha più volte chiesto al Governo di introdurre misure per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto di immobili ad uso abitativo, evidenzia come l'Esecutivo si sia totalmente disinteressato di tale richiesta, nonostante le forti critiche manifestate dalle associazioni dei consumatori, rappresentative delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo.
  Ribadisce quindi il giudizio fortemente contrario sul provvedimento, facendo presente come esso non rechi concreti vantaggi nemmeno agli istituti bancari, i quali hanno interesse alla remunerazione degli interessi sui crediti concessi e non al trasferimento dei beni immobili oggetto di garanzia, come testimoniato dal fatto che le banche rifiutano di solito al debitore la possibilità di procedere al preammortamento del mutuo concesso, obbligando il debitore stesso ad attendere un periodo minimo prima di cominciare a restituire la sorte capitale del mutuo stesso.
  Auspica quindi che il Governo ritiri lo schema di decreto.

   Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che darà la parola al deputato Villarosa e, quindi, al Viceministro Morando e che, dopo l'intervento del rappresentante del Governo, si passerà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alle riflessioni del deputato Paglia, condivide il dubbio che il testo del provvedimento non individui chiaramente nei soli immobili a uso residenziale, quelli oggetto di trasferimento, ovvero di vendita, in caso di morosità da parte del consumatore debitore. Ricorda inoltre, in linea generale, che il suo gruppo ha più volte chiesto un confronto con il Governo sulle questioni di merito affrontate dallo schema di decreto. Con particolare riferimento alla proposta di parere del relatore, segnala come la soppressione delle parole «o successivamente» dal comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB non garantisca un'integrale tutela per i clienti delle banche i quali, a causa della dinamica dei rapporti con gli istituti, costituiscono la parte più debole nel rapporto contrattuale e, in caso di necessità di credito, si troveranno obbligate ad accettare l'inserimento di tale clausola.
  Con riferimento alla figura del consulente, che dovrà assistere il consumatore in caso di stipula della clausola contemplata dal citato comma 3, sottolinea inoltre come il provvedimento non rechi alcuna Pag. 52indicazione circa il soggetto obbligato a remunerare l'attività del consulente stesso.
  Nel richiamare il contenuto dell'articolo 28, comma 4, della direttiva oggetto di recepimento, la quale prevede che gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione della garanzia reale o dei proventi della vendita è sufficiente a rimborsare il credito, fa presente inoltre come il nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB non risulti conforme a tale previsione, ponendo quindi l'Italia a rischio di una procedura di infrazione comunitaria.
  Analogamente, ritiene siano state distorte le finalità di miglioramento delle procedure esecutive immobiliari indicate dalla direttiva e ritiene, anzi, che il nuovo assetto delineato dal provvedimento del Governo, sottraendo la gestione delle procedure stesse al controllo statuale, attribuisca un grandissimo vantaggio per gli istituti bancari, con conseguente rischio di violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. Nell'evidenziare come la legge n. 3 del 2012 già contenga un'ampia disciplina in materia, attraverso la previsione del piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, rileva inoltre le numerose lacune dello schema di decreto in relazione allo svolgersi della nuova procedura esecutiva.
  In particolare reputa, infatti, poco chiaro l'ambito di discrezionalità della banca creditrice nell'applicare la procedura stessa; essa, così come configurata, non prevede inoltre meccanismi correttivi del conflitto di interessi tra creditore e debitore, che si verifica in tutte le procedure di vendita dei beni immobili esecutati e, in particolare, nella fissazione del livello del prezzo. Anche in considerazione delle diverse normative applicate in materia negli altri Paesi membri dell'UE, ritiene quindi che tale sistema di favore, a esclusivo vantaggio delle banche creditrici, possa configurare un aiuto di Stato, censurabile in sede comunitaria. Ritiene inoltre debba essere chiarito il rapporto tra i diversi creditori nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, sottolineando come non possa essere tenuto in considerazione esclusivamente l'interesse delle banche, ma vadano altresì considerati i diritti di tutti gli altri creditori a intervenire sul bene.
  Nel ribadire i dubbi esposti e le richieste di chiarimento sottoposte al Governo sulle numerose questioni lasciate aperte dallo schema di decreto, ritiene quindi indispensabile che l'Esecutivo risolva tali questioni nell'ambito dello schema stesso, anziché affidarle a successivi atti normativi secondari, come invece appare prospettato nella proposta di parere del relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO apprezza il clima con cui si sta svolgendo quest'ultima parte dell'esame del provvedimento, mentre non ha potuto certamente apprezzare il ben diverso clima che ha caratterizzato altre fasi dell'esame stesso. Ricorda, infatti, l'episodio che lo ha personalmente riguardato la scorsa settimana, quando gli è stato fisicamente impedito di accedere all'aula della Commissione, esprimendo il suo sconcerto per un fatto di cui non aveva mai avuto esperienza in 23 anni di vita parlamentare, sia per il fatto in sé, sia per la totale assenza di reazioni che l'ha seguito.
  Sul merito del provvedimento ricorda come la direttiva 2014/17/UE preveda espressamente, al numero 27 dei considerando, che «gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito»; inoltre l'articolo 28, comma 4, della medesima direttiva stabilisce, in termini cogenti, che «gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito».
  Sottolinea quindi come tali prescrizioni agiscano evidentemente a tutela del debitore, come dimostrato da quanti hanno sostenuto che, proprio per tale motivo, le Pag. 53banche difficilmente accetteranno di sottoscrivere tale clausola. In particolare, le norme vogliono attribuire al mutuatario, per i contratti di mutuo di futura stipulazione, la possibilità di difendere meglio i propri interessi nel caso di perdita di valore dell'immobile posto a garanzia del mutuo. Si tratta infatti di un'ipotesi che si sta verificando in tutta Europa a seguito della grande recessione iniziata nel 2007/2008, la quale, in altri Paesi ha determinato lo scoppio di una vera e propria bolla immobiliare, mentre, in Italia, ha causato una caduta del valore di mercato degli immobili residenziali. In tale contesto economico la disciplina attualmente vigente in Italia prevede, qualora il valore dell'immobile ipotecato non sia sufficiente a ripagare il debito residuo, che la banca, dopo aver incamerato tale valore, possa legittimamente chiedere al debitore di versare la differenza tra il predetto valore di realizzo ed il debito residuo. Le previsioni della direttiva e dello schema di decreto legislativo stabiliscono invece che il trasferimento dell'immobile alla banca, ovvero il versamento alla banca stessa dei frutti della vendita, estingua comunque il debito residuo anche se il valore dell'immobile è inferiore al debito stesso. Inoltre tali ultime previsioni tutelano il debitore anche nell'ipotesi opposta, stabilendo che il maggior valore dell'immobile rispetto al debito residuo debba essere riconosciuto al debitore. Pertanto le previsioni della direttiva e dello schema di decreto intervengono a sanare la simmetria di diritti a favore della banca mutuante attualmente vigente nell'ordinamento, consentendo invece di riequilibrare tale posizione a favore del debitore, su base volontaria.
  Sottolinea quindi come l'intervento normativo appaia necessario per apprestare specifiche cautele, volte ad evitare squilibri tra le parti del contratto, dovute al fatto che il soggetto mutuante si trova in una condizione di maggior forza rispetto al soggetto mutuatario.
  Rileva quindi come la proposta di parere formulata dal relatore sia orientata pienamente in tale direzione, mantenendo fermi gli obiettivi dello schema di decreto ma richiedendo al Governo di precisare taluni aspetti e di adottare ulteriori cautele a favore del mutuatario.
  Esprime pertanto una valutazione favorevole sulla predetta proposta di parere, esplicitando la volontà del Governo di seguire le indicazioni in essa contenute, in quanto non contrastano con le finalità dell'intervento legislativo e con l'impianto dello schema di decreto.
  Ad esempio, per quanto riguarda l'eliminazione, richiesta dalla condizione di cui al numero 3), lettera d), della proposta di parere, della possibilità di inserire la clausola di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB anche successivamente alla stipula del contratto di credito, rileva come tale condizione sia utile per eliminare alcuni equivoci sorti rispetto a tale previsione, che pure era stata introdotta dal Governo a favore del debitore, chiarendo in modo definitivo che la norma non riguarda in nessun caso i mutui già in essere.
  Rispetto ai dubbi sollevati dal deputato Paglia, sottolinea come l'Esecutivo non abbia nessuna contrarietà rispetto all'ipotesi di specificare, nel parere, che le norme dello schema di decreto si applicano solo ai mutui relativi a immobili residenziali, pur rilevando come ciò appaia già ovvio.
  Considera altresì particolarmente rilevante la condizione di cui al numero 3), lettera g), della proposta di parere del relatore, la quale chiede di stabilire che il perito chiamato a stimare l'immobile successivamente all'inadempimento deve essere nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, evidenziando come tale richiesta sia anch'essa volta a rafforzare ulteriormente la posizione del debitore.
  Nel complesso ritiene quindi che le preoccupazioni espresse in questi giorni su taluni aspetti dello schema di decreto, quando non ispirate a meri motivi di polemica politica strumentale, possano essere ampiamente fugate dalla proposta di parere del relatore, esprimendo in tale prospettiva l'impegno del Governo a valutare con estrema attenzione sia le condizioni Pag. 54sia le osservazioni di carattere più generale contenute nella stessa proposta di parere.

  Girolamo PISANO (M5S) chiede di intervenire.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda come fosse già stato chiarito in precedenza che, dopo l'intervento del Viceministro, si sarebbe passati al voto sulla proposta di parere del relatore.

  Girolamo PISANO (M5S) evidenzia come le affermazioni compiute dal Viceministro siano tutte da verificare e debbano pertanto essere oggetto di ulteriore approfondimento. Sottolinea quindi come passare ora alla votazione della proposta di parere del relatore costituisca una forzatura inaccettabile volta a impedire il dibattito, di cui la maggioranza dovrà rispondere.

  Daniele PESCO (M5S) considera vergognosa la forzatura che la maggioranza sta compiendo imponendo di votare ora la proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come le affermazioni del Viceministro abbiano portato ulteriori elementi che tutti i gruppi hanno diritto di poter discutere liberamente.
  Ritiene quindi che la maggioranza sarà chiamata a rispondere di tale insopportabile comportamento, che svilisce le prerogative della Commissione e del Parlamento.

  Paolo PETRINI, presidente, nel ribadire come fosse già stato specificato che, dopo l'intervento del Viceministro, si sarebbe passati al voto della proposta di parere del relatore, evidenzia come l'organizzazione dei lavori fosse chiara anche al gruppo M5S, il quale è già intervenuto nel dibattito odierno con numerosi suoi esponenti.
  Sottolinea, inoltre, come non si possa assumere che la discussione debba continuare fino a quando non si raggiunga l'unanimità tra tutti i gruppi, ma come invece le regole della democrazia prevedano che, dopo aver consentito a tutti di esprimere la propria posizione, si debba passare alle decisioni.
  Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata, risultando pertanto precluse le proposte alternative di parere.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale.
C. 3511 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Carella, ha illustrato il contenuto del provvedimento, formulando su di esso una proposta di parere favorevole, la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, Moretto, ha illustrato il contenuto del provvedimento, formulando su di esso una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 7), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.20.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 24 febbraio scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che nel corso della precedente seduta il deputato Paglia ha illustrato il contenuto della sua risoluzione.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), rileva come sia in attesa di una proposta di riformulazione della sua risoluzione da parte del Governo, ritenendo quindi che la discussione sulla stessa debba essere rinviata ad altra seduta.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra la sua risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione del reimpiego, presso le Agenzie fiscali, del personale del Corpo della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.
  Al riguardo rammenta innanzitutto che le vigenti normative dispongono che il personale I.S.A.F della Guardia di finanza in servizio debba possedere l'idoneità psico-fisica incondizionata al servizio per poter essere impiegato in ogni contesto. In ottemperanza all'articolo 14 della legge n. 266 del 1999, il quale disciplina l'istituto del transito per il comparto sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato nel 2002 un decreto ministeriale, che, per il Corpo della Guardia di finanza, regolamenta le procedure di definizione del transito del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato Pag. 56nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In tale ambito, ricorda che, nel decreto è, tra l'altro, prevista, all'articolo 4, comma 2, una specifica forma di aspettativa per la quale il militare non idoneo al servizio e reimpiegabile nelle corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, in attesa della definizione del transito, gode del trattamento economico percepito all'atto del giudizio di non idoneità.
  Sottolinea come la ratio della disposizione sia quella di tutelare il personale da collocare in congedo per riforma che, mantenendo una residua capacità lavorativa, ha la possibilità di proseguire il rapporto con la pubblica amministrazione, assegnando prioritariamente lo stesso personale anche alle sedi provinciali delle Ragionerie territoriali, ovvero delle commissioni provinciali tributarie.
  Evidenzia quindi come la suddetta disposizione sia finalizzata a evitare un ulteriore grave travaglio e danno psico-fisico, oltre che economico, spesso insostenibile, derivante da un eventuale spostamento del riformato e della famiglia dalla provincia di ultima assegnazione ad altra.
  In tale contesto, la sua risoluzione impegna il Governo a consentire un miglior reimpiego del personale suddetto, con minor impatto sulla grave situazione personale ed economica che lo stesso è chiamato ad affrontare dopo essere stato giudicato inidoneo a proseguire il servizio, nonché ad adottare iniziative per definire uno specifico dispositivo regolamentare, che consenta la collocazione degli stessi soggetti anche presso le sedi delle agenzie fiscali in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione sulla risoluzione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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