CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale.
C. 3511 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3511, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
  In linea generale evidenzia innanzitutto come l'Accordo impegni le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca Pag. 71assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e come, attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa, l'Accordo sia finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.
  Al riguardo l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al disegno di legge di ratifica evidenzia come l'Accordo risponda alla necessità di disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa in tale settore doganale tra le Amministrazioni dei due Paesi, nonché all'esigenza di facilitare l'attività degli operatori privati che svolgono attività con l'Armenia.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di 23 articoli.
  Nell'evidenziare come il provvedimento rechi misure in materie di interesse della Commissione Finanze, rileva come il preambolo contenga, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, la considerazione della necessità di sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi e la convinzione che le azioni di contrasto alle infrazioni doganali e gli sforzi per assicurare l'esatta riscossione dei diritti e delle altre tasse all'impostazione o all'esportazione può essere resa più efficace attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali.
  Illustra quindi l'articolo 1, il quale reca le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, mentre l'articolo 2 ne delimita il campo di applicazione, che riguarda, ai sensi del paragrafo 1, la mutua assistenza amministrativa tra le Parti per: assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganale; la consegna e notifica di decisioni amministrative e documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale. Il medesimo paragrafo 1 individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione.
  In tale contesto il paragrafo 3 salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 3 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali; la determinazione del valore in dogana di merci; la classificazione delle merci e la loro origine; l'applicazione di misure di divieto e restrizione all'importazione ed esportazione; il traffico illecito di armi, opere d'arte e merci soggette ad aliquote di dazio o imposte elevate; informazioni statistiche.
  L'articolo 4 riguarda invece lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.
  Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.
  L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; in tale contesto il paragrafo 2 prevede che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che gli originali medesimi debbano essere restituiti non appena possibile.
  L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dall'Accordo in esame con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione dei corrispondenti documenti all'Amministrazione eventualmente richiedente.
  Passa quindi a illustrare gli articoli 8, 9 e 10, i quali prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, rispettivamente, a prevenire l'importazione, esportazione e transito illeciti di merci, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne Pag. 72postali e valori monetari; il traffico illecito di merci e di beni artistici, nonché il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.
  Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che, si sospetta, abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.
  L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici.
  L'articolo 13 prescrive, al paragrafo 1, l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, al paragrafo 3, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14; in tale contesto il paragrafo 2 prevede la possibilità che il funzionario si rifiuti di fornire elementi di prova, dichiarazioni o pareri se autorizzato o obbligato a farlo in virtù della normativa del proprio Stato o di quella dello Stato richiedente.
  Illustra quindi l'articolo 15, il quale disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Al riguardo rileva come il paragrafo 2 precisi che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo; tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti. Tuttavia il paragrafo 3 specifica che l'appartenenza dell'Italia alla Unione europea fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel paragrafo 2.
  L'articolo 16 stabilisce che lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce. Inoltre il paragrafo 2 specifica che i dati personali sono forniti unicamente all'amministrazione doganale e che la loro fornitura ad altra autorità è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione doganale che li fornisce.
  L'articolo 17 individua le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste.
  L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi o regolamenti, di segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato. In tali casi l'amministrazione doganale richiesta è tenuta a notificare all'altra i motivi del rifiuto.
  L'articolo 19 stabilisce al paragrafo 1 che ciascuna Amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni e interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi. Peraltro il paragrafo 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime.
  L'articolo 20 detta le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; il paragrafo Pag. 732, in particolare, istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. In tale contesto il paragrafo 3 precisa che la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica o tramite consultazioni.
  L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.
  L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessarietà di tale riesame.
  L'articolo 23 prevede al paragrafo 1 che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica. Il paragrafo 2 precisa che esso ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine. Il paragrafo 3 specifica che i procedimenti in corso al momento della cessazione dell'Accordo saranno comunque portati a termine in conformità all'Accordo stesso.
  Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.
  L'articolo 3 prevede che, dall'attuazione dell'Accordo, derivi un onere di 19.120 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2015 e a 11.380 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2016, interamente riconducibili, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge, a spese di missione di funzionari. A tali oneri, in base al comma 1, si provvede, nella misura di euro 19.120 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri e, a fronte di scostamenti, provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». La norma specifica che, per il medesimo anno in cui si verifica lo scostamento, sarà ridotto di pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12, dal decreto-legge n. 78 del 2010. Ai sensi del comma 3 il Ministro dell'economia e è chiamata a riferire al Parlamento in merito alle cause dei predetti scostamenti e alle misure adottate.
  Il comma 5 precisa che agli oneri eventualmente derivanti dalle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo (riferibili a spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

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Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati, recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 capi: il Capo I (composto dagli articoli 1 e 2) reca le finalità e le definizioni; il Capo II (composto dagli articoli da 3 a 11), reca misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari; il Capo III (composto dagli articoli da 12 a 16), contiene ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; il Capo IV (composto dal solo articolo 17), reca misure in materia di appalti.
  Illustra l'articolo 1, il quale indica le finalità del provvedimento, che intende ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, contribuendo alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, nonché contribuendo ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale reca le definizioni di alcuni termini utilizzati dall'intervento legislativo.
  L'articolo 3 prevede, ai commi 1 e 2, che gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari ai soggetti cessionari (cioè a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, incluse le ONLUS), i quali devono destinare le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, a favore di persone indigenti. Il comma 4 specifica che le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Inoltre il comma 5 consente la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari.
  L'articolo 4 regola le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, prevedendo ai commi 1 e 2 che esse sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e che le medesime eccedenza, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. Il comma 3 specifica che i prodotti finiti della panificazione e i derivati dagli impasti di farina che non necessitano di condizionamento termico, non venduti o non somministrati Pag. 75entro le ventiquattrore successive alla produzione, che risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati ai soggetti cessionari.
  Illustra quindi l'articolo 5, il quale stabilisce i requisiti di conservazione delle eccedenze alimentari oggetto di cessione gratuita, prevedendo al comma 1 che gli operatori del settore alimentare che effettuano tali cessioni, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. In base ai commi 2 e 3 gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti ed adottano le misure necessarie a evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dall'articolo 3.
  L'articolo 6 integra l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982, al fine di prevedere che, qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, il giudice penale ne dispone la cessione gratuita a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, incluse le ONLUS.
  L'articolo 7 modifica il comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il quale prevede attualmente che le ONLUS le quali effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, nonché gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
  In tale contesto viene sostituito il riferimento esclusivo alle ONLUS con quello agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, fermo restando che in tale ambito possono comunque essere comprese anche le medesime ONLUS.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 8, il quale prevede l'istituzione di un Tavolo permanente di coordinamento, con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
  In particolare, ai sensi del comma 2 il Tavolo è chiamato a: a) formulare proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi; b) formulare proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione, al recupero di eccedenze alimentari, e per la promozione e conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in tema di erogazioni liberali; c) formulare proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi; d) svolgere attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari; e) promuovere progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari.
  Il comma 3 regola la composizione del Tavolo, di cui fanno parte: a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; d) un rappresentante del Ministero della salute; Pag. 76e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; f) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione; g) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti all'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari; h) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare; i) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui uno della ristorazione collettiva; l) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; m) un rappresentate designato delle regioni e province autonome; n) un rappresentante dell'ANCI; o) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso; p) un rappresentante della cooperazione agricola.
  L'articolo 9 prevede, al comma 1, che la RAI, nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di messaggi giornalieri di promozione informativa per sensibilizzare il pubblico ad adottare comportamenti e misure volti a ridurre gli sprechi, alimentari e di altro genere. Il comma 2 stabilisce altresì che, sempre al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, promuova campagne nazionali di comunicazione in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi; ai sensi del comma 3 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è chiamato a promuovere campagne informative al fine di incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari; in base al comma 5 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove presso le istituzioni scolastiche percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale sull'accesso al cibo. Ai sensi del comma 4, per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
  L'articolo 10 al comma 1 rifinanzia per 2 milioni di euro nel 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Inoltre il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Il Fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e le sue modalità di utilizzo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a cui si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.Pag. 77
  L'articolo 11 stabilisce al comma 1 che il fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo da parte degli operatori nel settore della ristorazione di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo. Per tali finalità il comma 2 incrementa la dotazione del fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. In base al comma 3 a tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Illustra quindi l'articolo 12 il quale, ai commi 1 e 2, apporta alcune modifiche alla legge n. 155 del 2003, recante la disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. In particolare il comma 1 sostituisce l'articolo 1 della predetta legge n. 155. Rispetto alla formulazione vigente, la quale prevede che le ONLUS, le quali effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, in primo luogo si sostituisce il riferimento esclusivo alle ONLUS con quello agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, fermo restando che in tale ambito possono comunque essere comprese anche le medesime ONLUS. Inoltre viene esteso l'ambito oggettivo di applicazione della previsione, oltre che ai prodotti alimentari, anche ai prodotti farmaceutici e ad altri prodotti.
  Il comma 1-bis introduce altresì nella medesima legge n. 155 un nuovo articolo 1-bis, il quale estende la medesima previsione dell'articolo 1 della legge n. 155 agli enti privati con finalità civiche e solidaristiche, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di articoli e di accessori di abbigliamento usati, equiparandoli anch'essi ai consumatori finali, ai fini del trasporto, deposito e utilizzo degli stessi, a condizione che i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei predetti soggetti. Il comma 2 del nuovo articolo 1-bis precisa che i beni non destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia ambientale.Il comma 3 del nuovo articolo 1-bis, al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento previste dal comma 1 del nuovo articolo 1-bis, modifica, per gli indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo, le modalità di trattamento dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, prevedendo che l'attività di igienizzazione di tali beni sia richiesta solo ove quest'ultima si renda necessaria per la riduzione della carica batterica di taluni agenti patogeni (carica aerobica mesofila; streptococchi fecali; salmonelle).
  Passa quindi a illustrare l'articolo 13, il quale modifica l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. In particolare è previsto che con decreto del Ministro della salute sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a ONLUS e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora Pag. 78nel periodo di validità, esclusi i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e i medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Viene inoltre consentito alle ONLUS la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati, direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, a condizione che dispongano di personale sanitario. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei prodotti. Viene vietata quindi qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 14, il quale reca norme di carattere tributario relativamente alla cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. Nell'evidenziare, in particolare, come tale previsione abbia l'effetto di semplificare gli obblighi documentali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, si riserva di approfondire taluni aspetti, ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento, in particolare verificando se con la disposizione in esame si faccia riferimento all'importo relativo alle singole cessioni o all'importo cumulativo delle stesse. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina delle operazioni esenti dall'IVA ai sensi di dell'articolo 10, comma 1, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede appunto che le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS sono esenti dal tributo.
  In tale contesto normativo la norma del comma 1 specifica che le cessioni sono «provate» secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, delle eccedenze alimentari gratuitamente cedute. La disposizione indica che tale comunicazione deve pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro; sono invece esonerate dall'obbligo di comunicazione preventiva le cessioni di beni alimentari deperibili.
  In merito alla previsione secondo cui «le cessioni sono provate secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria» rileva come si possa ritenere che con tale dizione si intenda che la comunicazione telematica da parte del cedente, ivi prevista, ha valore di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria rispetto al fatto che la cessione presenti i caratteri previsti dalla normativa per godere dell'esenzione IVA.
  Al riguardo ricorda che attualmente l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, prevede che le predette cessioni gratuite sono «provate» con le seguenti modalità: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro 15.000 o si tratti di beni facilmente deperibili; b) emissione della fattura prevista nel caso di cessioni di beni spediti la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, progressivamente numerata; c) dichiarazione Pag. 79sostitutiva di atto notorio, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).
  Pertanto la previsione del comma 1 avrebbe l'effetto di semplificare gli obblighi documentali attualmente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 441 nel caso delle richiamate cessioni gratuite.
  In tale ambito rileva inoltre come, ai sensi del comma 4, la predetta comunicazione sia valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, il quale prevede che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'IVA e quindi non assoggettati al tributo.
  La norma specifica inoltre che alle cessioni di eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale (previste dall'articolo 3 dell'intervento legislativo) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, il quale prevede che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata: a) da comunicazione scritta, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi; b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio; c) dalla fattura prevista nel caso di cessioni di beni spediti la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, progressivamente numerata, relativa al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.
  In base al comma 2 dell'articolo 14 le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 3 dell'articolo 14 reca una norma di coordinamento in base alla quale il Governo è chiamato apportare le modifiche necessarie al citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2, in considerazione del fatto che molte delle previsioni in esso contenute risulterebbero sostanzialmente superate dalle nuove disposizioni. Il comma 5 dell'articolo 14 apporta una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, relativo al regime tributario agevolato delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS.
  In dettaglio, ricorda che tale regime di vantaggio prevede, tra l'altro, al comma 2 del richiamato articolo 13, che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il quale prevede che, nel computo dei ricavi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRES sia compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Osserva come, in sostanza, l'agevolazione permetta di evitare che il Pag. 80valore dei beni ceduti gratuitamente alle ONLUS incrementino la base imponibile IRES delle imprese cedenti.
  In tale contesto normativo le modifiche recate dalla lettera a) del comma 5 estendono tale previsione, sul piano oggettivo, anche ad altri prodotti ceduti gratuitamente destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, nonché, sul piano soggettivo, inserendo tra i soggetti che possono essere destinatari delle cessioni gratuite anche il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.
  Inoltre viene specificato che l'agevolazione si applica a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.
  La lettera b) del comma 5 sostituisce invece il comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 460, il quale reca gli obblighi documentali richiesti per poter fruire delle agevolazione previste dal comma 2 del medesimo articolo 13, nonché dal comma 3 dello stesso articolo (il quale stabilisce parallelamente che i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi del citato articolo 85, comma 2, del TUIR).
  L'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 prevede che le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci fiscali, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini IVA ovvero in apposito prospetto, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.
  Rileva quindi come, in tale contesto normativo, la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 semplifichi tali obblighi documentali, prevedendo che il soggetto beneficiario delle cessioni effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, da conservare agli atti dell'impresa cedente, in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dai benefìci fiscali, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
  In sostanza, le semplificazioni previste riguardano: l'eliminazione della previsione della comunicazione preventiva delle cessioni; l'accorpamento delle dichiarazioni in dichiarazioni trimestrali; l'eliminazione dell'obbligo per il cedente di annotare la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Pag. 81
  Il comma 6 dell'articolo 15 integra il comma 15 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, già richiamato, il quale prevede che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'IVA e quindi non assoggettati al tributo.
  In tale contesto normativo le integrazioni recate dal comma 6 estendono la previsione agevolativa, sotto il profilo oggettivo, anche ai prodotti alimentari che abbiano superato il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, nonché ai prodotti farmaceutici e agli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
  Inoltre, sul piano soggettivo, viene estesa anche in questo caso la previsione al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.
  Il comma 7 dell'articolo 14 prevede che la cessione dei prodotti alimentari trasformati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del provvedimento, in favore dei soggetti cessionari per le finalità di cui all'articolo 1 è considerata come operazione permutativa esente dall'IVA.
  L'articolo 15 prevede che il Ministero della salute emani indicazioni agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
  Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 16, ai sensi del quale i comuni possono applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; tale riduzione viene applicata alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina degli appalti nell'ambito della ristorazione collettiva, prevedendo che, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri di valutazione dell'offerta che il bando di gara deve stabilire, deve essere inserita anche la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel riservarsi di intervenire all'esito del dibattito sul provvedimento in esame, segnala, in particolare, come sia necessario effettuare una riflessione in merito all'articolo 16, ai sensi del quale i comuni possono applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Pur ritenendo infatti condivisibili le finalità di tale previsione, la quale si applicherebbe alle utenze relative ad attività che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni agli indigenti, fa presente come la normativa vigente in materia di tariffa sui rifiuti preveda, in maniera inderogabile, che la copertura dei costi del servizio debba essere integralmente realizzata dai comuni attraverso le tariffe e che, di conseguenza, eventuali riduzioni delle tariffe a favore di taluni soggetti potrebbero determinare la ridistribuzione dei costi del servizio a carico degli altri soggetti.

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  Renzo CARELLA (PD) chiede al Governo di chiarire gli eventuali effetti distorsivi, in termini di aumento della tariffa sui rifiuti, che le esenzioni previste dall'articolo 16 del provvedimento, ove disposte dai comuni, potrebbero comportare a svantaggio di una parte della popolazione dei comuni stessi.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), rileva come, a suo avviso, la normativa vigente in materia di tariffa sui rifiuti impedisca di scaricare su alcuni i soggetti i mancati introiti conseguenti a regimi di esenzione e di riduzione della tariffa medesima.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire le considerazioni svolte nel suo precedente intervento, rileva come sia necessario approfondire adeguatamente gli aspetti relativi alle conseguenze delle misure in materia di agevolazioni sulla tariffa sui rifiuti previste dall'articolo 16 del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, nel rilevare come sarà onere dei comuni calcolare gli effetti di tali agevolazioni in termini di eventuale aumento della tariffa sui rifiuti da applicare ai propri cittadini residenti, si riserva di approfondire gli elementi emersi dalle valutazioni del Governo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Atto n. 256.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Sanga, ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella giornata di ieri.
  Segnala quindi che i gruppi M5S (vedi allegato 2), FI-PdL (vedi allegato 3), SI-SEL (vedi allegato 4), MISTO-AL-P (vedi allegato 5) e il deputato Pili (vedi allegato 6), hanno presentato proposte di parere alternative a quella del relatore, le quali sarebbero poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  Daniele PESCO (M5S) giudica in maniera fortemente negativa l'impianto complessivo del decreto legislativo in esame, nonché della proposta di parere del relatore su di esso. In particolare, nell'evidenziare come la direttiva 2014/17/UE sia diretta all'introduzione di un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili, evidenzia come, al contrario, il nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB contenga una disciplina gravemente svantaggiosa per i consumatori. In particolar modo ricorda che tale articolo prevede che le parti del contratto di credito possono convenire che, in caso di inadempimento del consumatore, possa essere operata la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di Pag. 83garanzia o dei proventi della vendita del medesimo ad estinzione del debito. Sottolinea quindi come l'asserita semplificazione delle procedure nei casi di inadempimento del debitore sia, in realtà, ad esclusivo beneficio delle banche, le quali potranno sottrarre ai cittadini il possesso dei beni immobili utilizzati ad uso abitativo, così eludendo anche la nullità del patto commissorio, prevista dall'articolo 2744 del codice civile. Evidenzia infatti come il mancato riferimento, nell'ambito dello schema di decreto, alla necessità di una proporzione tra il debito residuo dovuto dal consumatore, il valore del bene immobile e il valore del credito inizialmente concesso dalla banca, configuri in sostanza un'ipotesi di patto commissorio, eludendo l'esplicito divieto previsto dal codice civile.
  Ritiene quindi essenziale che venga mantenuto l'obbligo di intervento del giudice nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, a tutela dei consumatori e ai fini di una verifica del corretto svolgimento del rapporto tra creditori e banca nell'accesso al credito.
  Nel sottolineare come sia essenziale garantire un'adeguata partecipazione del Parlamento nella discussione su tematiche tanto delicate e rilevanti per i cittadini italiani, auspica quindi che il Governo decida di ritirare lo schema di decreto, rinviando la disciplina di tale materia a un diverso intervento legislativo, che consenta l'esplicarsi di un più ampio dibattito parlamentare.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel richiamare il contenuto della proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, sottolinea innanzitutto come la proposta di parere del relatore contenga il richiamo ad atti normativi di rango secondario non previsti nello schema di decreto. Ritiene poi paradossale il fatto che la proposta di parere del relatore preveda, nella condizione di cui al numero 1), che, ferma restando la previsione recata dall'articolo 28 della Direttiva 2014/17/UE, che non consente agli Stati membri di impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito, il Governo sia chiamato a formalizzare in norma di rango primario quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di legittimità del cosiddetto «patto marciano».
  Ritiene inoltre che il Governo debba chiarire se le misure in materia di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali non possano ritenersi applicabili anche ai contratti di credito relativi a beni immobili ad uso produttivo, sottolineando come tale eventualità potrebbe avere conseguenze molto gravi. Ritiene quindi auspicabile che la maggioranza riconsideri il contenuto dello schema di decreto, decidendo di sopprimere la parte relativa al nuovo articolo 120-deciesquinquies del TUB.

  Michele PELILLO (PD) stigmatizza in primo luogo la posizione del Movimento 5 Stelle, il quale ha strumentalizzato la discussione sullo schema di decreto, alimentando equivoci e allarmismi sulle misure in esso contenute.
  Nel rammentare che tale provvedimento costituisce un atto dovuto da parte del Governo, chiamato a recepire nell'ordinamento la direttiva 17/2014/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, evidenzia come la maggioranza si sia dichiarata, fin dall'inizio dell'esame sul provvedimento, disponibile a discutere con tutte le forze politiche e ad accogliere eventuali osservazioni e suggerimenti volti ad arricchire il testo del provvedimento stesso. Nel richiamare altresì la disponibilità del Governo, il quale, anche in passato, ha dimostrato la propria attenzione nei confronti degli spunti sollevati nell'ambito della discussione parlamentare, non comprende l'atteggiamento incomprensibilmente ostile del gruppo del MoVimento 5 Stelle relativamente al complesso del provvedimento.
  Evidenzia infatti come, contrariamente a quanto sostenuto dal Movimento 5 Pag. 84Stelle, lo schema di decreto e la proposta di parere su di esso inseriscano nell'ordinamento norme di così estremo favore per il consumatore debitore, tali da far dubitare che le banche decidano di avvalersene nei rapporti contrattuali per l'erogazione di credito ai consumatori.
  Rileva infatti come la procedura prevista dal nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB, la quale non sostituisce le procedure di esecuzione immobiliare vigenti, aggiungendosi ad esse, snellisca e abbrevi le procedure nel caso di inadempimento del debitore nel pagamento delle rate di rimborso del debito e comporti importanti benefici in termini economici per entrambe le parti del contratto: le parti sono infatti esonerate dal sostenere i costi molto elevati relativi alle vigenti procedure esecutive giudiziali e non sopportano il deprezzamento del valore dei beni immobili che, inevitabilmente, interviene nel corso delle procedure stesse. Sottolinea inoltre come il nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB stabilisca che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia dei proventi della vendita del bene medesimo comporti comunque l'estinzione del debito, anche nel caso in cui il valore del bene risulti inferiore al debito residuo a carico del consumatore inadempiente, a differenza di quanto avvenga nel caso di procedura esecutiva giudiziale.
  Alla luce delle considerazioni svolte, critica quindi il «terrorismo psicologico» praticato da talune forze politiche, le quali strumentalizzano argomenti di notevole complessità e delicatezza e ricorda, in particolare che, nella condizione contenuta al numero 3), lettera d), della proposta di parere del relatore, si chiede altresì al Governo di sopprimere le parole «o successivamente» dal comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies del TUB, escludendo quindi la possibilità di inserire la clausola relativa al trasferimento o alla vendita del bene immobile in caso di inadempimento in un momento successivo alla conclusione del contratto.
  Evidenzia inoltre come lo schema di decreto preveda che, per l'attivazione della clausola prevista dal nuovo articolo 120-quinquiesdecies, è necessario un atto di disposizione espresso e separato, da parte del consumatore, per la vendita, ovvero per il trasferimento del bene immobile; in assenza di tale atto, la banca non potrà acquisire il bene o venderlo, dovendo quindi ricorrere alle ordinarie procedure di esecuzione giudiziale.
  Con riferimento al comma 4 del richiamato articolo 120-quinquiesdecies, evidenzia come esso stabilisca un'ipotesi di moratoria della durata di sei mesi, prevedendo che, qualora a seguito di inadempimento e a escussione della garanzia residui un debito del pagatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.
  Ribadisce quindi, conclusivamente, come il quadro normativo risultante dalle misure recate dallo schema di decreto sia, nel suo complesso, molto rassicurante per i cittadini.

  Luca PASTORINO (Misto-AL-P), nel rilevare come la normativa introdotta dallo schema di decreto sia particolarmente complessa e necessiti di grande prudenza da parte delle forze politiche a garanzia dei cittadini consumatori, sottolinea l'esigenza di disporre di ulteriori spazi di riflessione e di dibattito su di essa.
  In particolare ricorda come il suo gruppo, nell'ambito della discussione sull'articolo 12 della legge di delegazione europea 2015, il quale reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, abbia chiesto di affrontare la delicata tematica in oggetto in modo più ordinato, attraverso una discussione in quella sede.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) ritiene che la discussione in atto sul provvedimento eluda il tema centrale del rapporto tra i cittadini e le banche, il quale risulta ormai deteriorato dalla mancanza di fiducia che i consumatori nutrono nei confronti degli istituti bancari.
  Nel sottolineare come il Partito democratico ponga, ancora una volta, al centro Pag. 85dei propri interventi normativi, il ruolo degli istituti di credito, ritiene che ciò determini gravi conseguenze a carico dei cittadini. Rileva infatti come, in un momento di grave crisi economica e occupazionale che colpisce il Paese, le misure recate dallo schema di decreto rischino di aggravare ulteriormente la situazione, in particolare a carico delle fasce di popolazione più deboli, costituite dalle famiglie e dalle giovani coppie, distorcendo il sistema di accesso al credito.
  Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento delle condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori, ritiene quindi che sarebbe importante prevedere il sostegno al credito per i consumatori e le famiglie attraverso un quadro normativo che preveda il rafforzamento degli strumenti volti a tutelare i mutuatari in difficoltà, come l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame sul provvedimento a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si potrà procedere al prosieguo della discussione, nonché, qualora la Commissione lo ritenga, al voto sulla proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

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