CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 153

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Edoardo PATRIARCA (PD), relatore, ricorda che la Commissione XII è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa recante «disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione. Il testo consta di 17 articoli.
  Fa presente che l'articolo 1 indica oggetto e finalità della presente proposta di legge, riconoscendo al commercio equo e solidale – in ossequio ai principi costituzionali di solidarietà, utilità sociale e sussidiarietà – una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello partecipato fondato sulla giustizia sociale, sui diritti umani, sulla cooperazione internazionale. Si vuole altresì favorire un più ampio accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso la filiera del commercio equo e solidale (CES) favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.
  L'articolo 2 fornisce nel dettaglio le definizioni in uso nel presente testo (commercio equo e solidale, produttore, accordo di commercio equo e solidale, prezzo equo, filiera del commercio equo e Pag. 154solidale, prodotto del commercio equo e solidale, regolamento), mentre l'articolo 3 definisce le organizzazioni del CES: cooperative, consorzi e associazioni, costituite senza fini di lucro, con un ordinamento interno a base democratica, che in via prevalente stipulano accordi di CES, adottano programmi di educazione, formazione, informazione e divulgazioni sulle filiere del CES. Sono esclusi i partiti, movimenti politici, sindacati e enti istituiti o da essi diretti.
  Negli articolo 4 e 5 sono definiti, rispettivamente, gli enti rappresentativi del CES (essi svolgono compiti di controllo per il mantenimento dei requisiti delle organizzazioni affiliate) e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del CES i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del CES, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionali è verificata da organismi di certificazione accreditati.
  Con l'articolo 6 è istituito l'Elenco nazionale del CES con le seguenti sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. L'elenco nazionale è tenuto dalla Commissione di cui al successivo articolo 7. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per una più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese. Con l'iscrizione nel registro imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale».
   Ricorda, poi, che presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 7) è istituita la Commissione per il commercio equo e solidale. La Commissione cura la tenuta dell'Elenco nazionale procedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni; esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere; emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale; sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale garantendo la piena consultabilità dell'Elenco nazionale.
  L'articolo 8 dispone che le tutele e i benefìci previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti.
  L'articolo 9 riguarda la «Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura», mentre nell'articolo 10 sono descritti gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale in capo a Stato e Regioni. Sono previste iniziative divulgative e di sensibilizzazione mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo; come pure specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse da enti e organizzazioni del CES.
  Inoltre Stato e regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale, concedono contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili; altresì sono concessi contributi in conto capitale a termine, al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo.
  Fa presente, quindi, che con l'articolo 11 lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie Pag. 155strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovano l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.
   Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale (articolo 12) da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale.
  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato (articolo 13) il regolamento di attuazione che stabilisce: la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 10; le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 12; le modalità attuative del regime transitorio.
  Fa presente, infine, che l'articolo 14 stabilisce i compiti delle regioni mentre l'articolo 15 istituisce il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016. Gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, disposizioni finanziarie e disposizioni transitorie e finali.
  Ringrazia, quindi, i colleghi per l'attenzione e nell'esprimere sin d'ora un giudizio ampiamente favorevole sul contenuto delle norme testé illustrate, si riserva tuttavia di formulare una proposta di parere più articolata al termine del dibattito.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 12.35.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2016.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che alle ore 12 di lunedì 29 febbraio è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 9.10 e 12.10 della relatrice, presentati nella seduta del 25 febbraio scorso.
  Al riguardo, avverte che sono stati presentati quattro subemendamenti riferiti all'emendamento 9.10 della relatrice (vedi allegato 1). Dà la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sui subemendamenti presentati.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, esprime parere favorevole sul subemendamento Fiorio 0.9.10.3. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dei restanti subemendamenti riferiti al proprio emendamento 9.10.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Matteo MANTERO (M5S) precisa che con la prima parte del subemendamento a sua prima firma 0.9.10.4 si propone di utilizzare tutte le risorse previste dall'articolo in discussione esclusivamente per il finanziamento dei progetti innovativi sulla Pag. 156base della considerazione che il Fondo previsto dalla legge n. 83 del 2012, che il comma 1, di cui propone la soppressione, vuole rifinanziare, è utilizzato per finalità, seppure meritorie, differenti da quelle del provvedimento in esame. Invita in ogni caso la relatrice a rivedere il parere sull'ultima parte del proprio subemendamento.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, segnala che la legge n. 83 del 2012, che prevede l'acquisto di derrate alimentari da distribuire agli indigenti, è stata frequentemente utilizzata anche con il fine di evitare sprechi alimentari, come nel caso delle forme di formaggio dopo il recente sisma che ha colpito l'Emilia. Quanto all'ultima parte del subemendamento, precisa che la contrarietà è determinata essenzialmente dal timore di un eccessivo appesantimento del testo. Si riserva pertanto di approfondire la questione.

  Donata LENZI (PD) esprime dubbi sulla formulazione del subemendamento Fiorio 0.9.10.3, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con il Servizio civile nazionale.

  Massimo FIORIO (PD), evidenziando l'opportunità di accogliere il subemendamento da lui proposto, manifesta la propria disponibilità rispetto ad un'eventuale proposta di riformulazione.

  Mario MARAZZITI, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire alla relatrice di svolgere gli approfondimenti in ordine ai subemendamenti Mantero 0.9.10.4 e Fiorio 0.9.10.3.

  La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 12.55.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, precisa che il parere favorevole sul subemendamento Fiorio 0.9.10.3 è condizionato al fatto che riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
  Rivede inoltre il proprio parere sul subemendamento 0.9.10.4, in senso favorevole, limitatamente all'ultima parte dello stesso.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento 0.9.10.4, a sua prima firma, proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva il subemendamento Mantero.0.9.10.4 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Mario MARAZZITI, presidente, sottoscrive il subemendamento Fiorio 0.9.10.3 e ne accetta la riformulazione.

  La Commissione approva il subemendamento Fiorio 0.9.10.3 (Nuova formulazione) sottoscritto dal presidente Marazziti (vedi allegato 2).

  Marisa NICCHI (SI-SEL) insiste per la votazione dei subemendamenti a sua prima firma.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Nicchi 0.9.10.1 e 0.9.10.2 ed approva l'emendamento 9.10 del relatore nel testo risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato 2).

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.10 della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo 9, i restanti emendamenti riferiti a tale articolo risultano preclusi e, pertanto, non saranno posti in votazione.

  La Commissione approva l'emendamento 12.10 del relatore (vedi allegato 2).

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  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 12.10 della relatrice, interamente soppressivo degli articoli 12 e 13, i restanti emendamenti riferiti a tali articoli risultano preclusi e, pertanto, non saranno posti in votazione.
  Avverte altresì che, essendosi concluso l'esame di tutti gli emendamenti, il testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, verrà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

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