CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Testo unificato C. 275 ed abbinate.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, rammenta che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il parere sul testo unificato in materia di conflitti di interesse, così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione.
  In primo luogo, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle sole parti di competenza, per cui invita a soffermarsi su questi. In secondo luogo, faccio presente che il provvedimento è in Aula a partire da lunedì prossimo, per cui il parere deve essere dato entro questa seduta.
  Per quanto attiene al testo, fa presente che le disposizioni in esso contenute si applicano ai a titolari di cariche politiche, quali:
   i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo; Pag. 26
   i titolari di cariche di governo regionali: i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome;
   i membri del Parlamento;
   i consiglieri regionali.

  Ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata individuata come autorità competente per l'attuazione delle disposizioni del testo.
  Fa presente che l'articolo 4 considera sussistente un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  Segnala che l'articolo 5 prevede, a carico dei titolari di organi di governo, una serie di obblighi dichiarativi, anche a carico del coniuge, del convivente e di parenti, al momento di assunzione della carica, nel corso della stessa e della cessazione, dai quali si possano desumere elementi di natura anche patrimoniale e finanziari. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali e di una specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate. Il comma 7, lettera a), prevede che qualora le dichiarazioni siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, l'autorità applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. La lettera b) stabilisce che in caso di omesse dichiarazioni ovvero di dichiarazioni incomplete, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Il comma 7-bis prevede che nel caso in cui le dichiarazioni previste dall'articolo 5 non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale. Il comma 7-ter prevede che fuori dai casi di cui al comma 7-bis, alle dichiarazioni di cui al presente articolo si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. I commi 7-bis e 7-ter, pertanto, costituiscono disposizioni di natura penale, volte a punire attraverso il rinvio all'articolo 328 del codice penale ed all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'omessa presentazione nei termini fissati dall'Autorità delle integrazioni o delle correzioni delle dichiarazioni previste dall'articolo 5 nonché la presentazione di dichiarazioni non veritiere o incomplete. Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo sull'esatta portata delle due disposizioni potrebbe essere opportuno riunirle in un unico comma prevedendo espressamente che si applichi l'articolo 328, secondo comma, del codice penale nel caso di violazione del termine entro il quale integrare o correggere le dichiarazioni e che, invece, si applichi l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete.
  Rammenta che l'articolo 6 prevede che la titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:
   qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
   qualunque impiego pubblico o privato;Pag. 27
   l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
   l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
   qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

  Fa presente che, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.
  Segnala che i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. Ai sensi del comma 6-bis, l'accertamento della violazione di tali divieti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di Governo.
  Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari o determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente l'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione di quanto previsto al precedente periodo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Il comma 13 dell'articolo 6 prevede che nel caso di mancato esercizio dell'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli. Considerato che si prevede la pubblicazione della notizia del mancato esercizio dell'opzione nella Gazzetta Ufficiale, oltre che informazione ad una serie si soggetti istituzionali ed all'interessato, prevedendo conseguenze giuridiche estremamente gravi, quali la nullità, per gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale, segnala come appaia opportuno prevedere che l'Autorità attesti con un provvedimento il mancato esercizio dell'opzione e che tale provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Osserva che l'articolo 7 disciplina l'obbligo di astensione dal compimento di atti in conflitto di interessi. Tale situazione sussisterebbe ogni volta in cui il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, possa prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, siano tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o del coniuge, del convivente o di parenti entro il secondo grado un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. In questi casi l'Autorità informa il medesimo Pag. 28soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione.
  Fa presente che l'obbligo di astensione non sussiste nel caso in cui l'Autorità, su richiesta dell'interessato, disponga che i beni e le attività patrimoniali interessati dal conflitto di interessi siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione fiduciaria (articolo 9). Il comma 3 prevede che indipendentemente dalle comunicazioni dell'Autorità, il titolare della carica di governo nazionale soggiaccia comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi. Per quanto attiene alle conseguenze della violazione dell'obbligo di astensione, il comma 8 prevede, fatto salvo che il fatto costituisca reato, che l'Autorità applichi una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Inoltre, ai sensi del comma 9, si prevede che, nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri possa revocare l'atto o procedere l'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, dell'atto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988.
  Segnala che l'articolo 8 ha per oggetto le situazioni di conflitto di interessi patrimoniale, che ricorrono:
   quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti (sulla base dei criteri stabiliti dal comma 2) nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;
   quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

  In tali casi, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione della gestione fiduciaria di cui all'articolo 9. L'autorità, esaminate le eventuali osservazioni e rilievi o proposte di misure alternative e sentito l'interessato, adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.
  Fa presente che l'articolo 9 disciplina le misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi ed il contratto di gestione fiduciaria, stabilendo che l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali rilevanti per il conflitto di interessi siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, denominato «gestore» (banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare inseriti in un elenco), scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione. Il contratto di gestione è sottoposto all'approvazione dell'Autorità. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, Pag. 29salvo diverso accordo tra le parti. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.
  Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore di cui al comma 2, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. Ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o al coniuge, al convivente o al parente di secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
  Osserva che gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, avendo ad oggetto rispettivamente il regime fiscale, le Regioni e province autonome, l'ineleggibilità dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali nonché la composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non attengono alla competenza della Commissione Giustizia.
  Fa presente che rientra, invece, in tale competenza l'articolo 15, in materia di giurisdizione, secondo cui i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi del provvedimento in esame sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario ed, in particolare, alle sezioni specializzate in materia di impresa. A tale proposito, esprime dubbi sull'attribuzione alle sezioni specializzate della competenza a decidere su atti e sanzioni che esulano dai settori di specifica competenza, anche alla luce dei principi e criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di delega di riforma Pag. 30del processo civile (C. 2953) all'esame della Commissione Giustizia, oltre che in ragione della circostanza che tali attengono più propriamente all'esercizio di funzioni pubbliche da parte di titolari di cariche politiche.
  In ragione di tale attinenza, ritiene che sarebbe opportuno prendere a modello di riferimento il procedimento di impugnazione disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, secondo cui le controversie in materia di in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo sono di competenza della corte di appello e regolate dal rito sommario di cognizione con alcune specificazioni e con la previsione di due gradi di giudizio, essendo previsto unicamente il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che definisce il giudizio.
  Segnala, quindi, l'opportunità di modificare l'articolo 15 attribuendo la competenza alla Corte di appello, prevedendo il rito sommario e due gradi di giudizio.
  Fa presente, infine, che l'articolo 16 ha per oggetto le abrogazioni.
  Ciò premesso, propone di esprimere, sul provvedimento in esame, parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato).

  Carlo SARRO (FI-PdL) esprime perplessità in merito alla disposizione di cui all'articolo 15 del testo in esame, dove è stabilito che i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti e le sanzioni applicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, e, in particolare, al cosiddetto Tribunale delle imprese. Non ritiene, parimenti, condivisibile la soluzione prospettata dalla relatrice nella proposta di parere testé illustrata, dove si attribuisce la competenza alla Corte d'appello, prevedendo il rito sommario e due gradi di giudizio.

  La Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, nella seduta odierna, della proposta di legge AC 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di «priorità per l'esecuzione di demolizione di manufatti abusivi».
  Data la particolare rilevanza della materia, ritiene opportuno, preliminarmente, soffermarmi sul quadro normativo di riferimento.
  Al riguardo, rammenta che il fenomeno delle demolizioni conseguenti ad abusi edilizi costituisce questione particolarmente sentita nel Sud del Paese, con particolare riferimento alla Campania dove la diffusione del fenomeno dei manufatti abusivi ha assunto il carattere di emergenza sociale.
  Per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, ricorda che il testo unico edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 308 del 2001) prevede attualmente un sistema a doppio binario che vede la competenza: sia delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture) che procedono con le forme del procedimento amministrativo; sia dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo Pag. 31edilizio (articolo 31, comma 9, del testo unico) ove la demolizione non sia stata ancora eseguita.
  Fa presente che i reati conseguenti ad interventi edilizi sono quelli commessi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nonché interventi realizzati mediante denuncia di inizio attività (articolo 31 del testo unico). Gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
  Segnala che le variazioni essenziali ricorrono esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard inderogabili per gli strumenti urbanistici, previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968; aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
  Fa presente che, sostanzialmente, l'attuale sistema della classificazione degli illeciti edilizi riserva all'autorità giudiziaria la titolarità dell'esecuzione della demolizione solo quando queste conseguano al giudicato penale. L'articolo 31, comma 9, del testo unico edilizia stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44 (inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal testo unico, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio; interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso), ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. La competenza per le demolizioni di manufatti abusivi è ordinariamente affidata agli uffici comunali. Mentre nei casi di maggior gravità – come abusi edilizi su aree non edificabili, destinate a edilizia residenziale pubblica, sottoposte a vincolo storico o ambientale – il dirigente comunale può direttamente procedere alla demolizione (articolo 27 testo unico), la procedura ordinaria prevede che la demolizione sia preceduta da una ingiunzione al responsabile dell'abuso. Il procedimento amministrativo di demolizione passa attraverso le seguenti fasi:
   il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto;
   se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune; l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente;
   l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso (è fatta salva, tuttavia, la possibilità che la demolizione Pag. 32contrasti con prevalenti interessi pubblici o con rilevanti interessi urbanistici o ambientali).

  Rammenta che il legislatore ha previsto poteri suppletivi in capo alle regioni e al prefetto, in caso di inadempimento dei comuni. Infatti, il testo unico edilizia prevede che ove il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, possa essere la regione a disporre la demolizione delle opere eseguite (articolo 40). Analogamente, alla demolizione, può in via residuale provvedere il prefetto. Tale potere è esercitato sulla base di un elenco di opere non sanabili (trasmesso dal dirigente comunale entro il mese di dicembre di ogni anno) per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto, nel termine, alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi; nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, il prefetto provvede sia all'acquisizione della proprietà dei beni e delle aree che alla demolizione, con possibilità di avvalersi, per gli abbattimenti, sia di strutture operative dello Stato che di imprese private (articolo 41). L'articolo 41, comma 3, del testo unico prevede che i lavori di demolizione siano affidati anche a trattativa privata, ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
  Nel passare all'esame del contenuto della proposta di legge in discussione, segnala che la stessa interviene sul testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001) con l'intento di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi.
  Ricorda che nel corso del dibattito è stata più volte sottolineata la gravità della situazione, con particolare riferimento alla regione Campania, a forte tensione abitativa e che vive una situazione particolarmente delicata a seguito delle due leggi regionali, dichiarate successivamente incostituzionali, che non hanno consentito di fruire, come nel resto d'Italia, del condono edilizio. Questo ha comportato la necessità di procedere, dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, all'esecuzione delle sentenze di condanna in relazione all'abbattimento dei manufatti costruiti. Già nell'ottobre 2013, al momento della discussione in Assemblea del provvedimento in esame presso l'altro ramo del Parlamento, il relatore del provvedimento, senatore. Falanga, riferiva di circa 70.000 ordini di demolizione già pronunciati in Campania e di circa il triplo di procedimenti in corso.
  Rammenta, tuttavia, che la sentenza n. 117 del 2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità della legge regione Campania n. 16 del 2014 con cui la regione ha prorogato da dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 il termine assegnato ai Comuni per definire le domande di condono ancora pendenti presentate ai sensi delle due leggi sul condono edilizio (leggi n. 47 del 1985 e n.724 del 1994).
  Secondo il Governo, che nell'ottobre 2014 aveva impugnato la legge regionale, la riapertura dei termini avrebbe comportato «il rischio di condonare attività edilizie svoltesi successivamente alla chiusura dei termini del condono stesso (.....), e comunque ampliando l'area del condono». La sentenza della Corte Costituzionale ha quindi, di fatto, riaperto i termini ottenere la sanatoria edilizia, permettendo l'esame delle domande non esaminate. Si legge nella sentenza della Consulta che la norma regionale si limita a sollecitare i Comuni a definire le domande pendenti «ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate. In particolare, il termine indicato....per inoltrare la documentazione è oramai spirato e non viene riaperto per effetto della disposizione impugnata.
  Fa presente che per quanto riguarda la possibilità di sanare gli interventi effettuati nelle aree a inedificabilità relativa, la Corte ha sottolineato che i condoni di cui Pag. 33alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 escludono la sanatoria solo in presenza del vincolo di inedificabilità assoluta.
  La versione iniziale del provvedimento (A.S. 580, d'iniziativa del senatore Falanga) proponeva la modifica del citato articolo 31, comma 9, del testo unico sull'edilizia, superando il sistema del «doppio binario» mediante la concentrazione in capo al Prefetto delle competenze in materia di demolizioni.
  Segnala che l'articolo 1 del richiamato provvedimento, sostituendo il citato comma 9 dell'articolo 31 del testo unico edilizia prevedeva, infatti, che il giudice con la sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 44 dello stesso testo unico avrebbe dovuto disporne la trasmissione di una copia al Prefetto del luogo dove il manufatto è stato realizzato, affinché questi provvedesse ex articolo 41 testo unico alla demolizione dell'opera abusiva, qualora non fosse già stata altrimenti eseguita, assicurando l'ordine pubblico. Per le procedure in corso, nel caso in cui il giudice avesse già pronunciato l'ordine di demolizione e fossero già state attivate a cura del P.M. competente le procedure dirette ad eseguirlo, l'articolo 2 stabiliva in capo allo stesso giudice l'obbligo di «trasmissione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli atti relativi alle suddette procedure al prefetto del luogo in cui è stato realizzato l'immobile».
  Rammenta che, nel corso del dibattito al Senato, sono emerse differenti valutazioni in merito all'idoneità della concentrazione di competenze in materia di demolizioni in capo al prefetto. Il nodo principale è consistito nell'eccessiva discrezionalità che sembrava riconoscersi al prefetto in relazione alle demolizioni da eseguire, soprattutto in assenza di un meccanismo di controllo nella fissazione dell'ordine di priorità nell'esecuzione delle stesse. Stante la difficoltà di trovare un adeguato punto d'incontro sulla questione, il Senato ha optato per un altro tipo di intervento che, lasciando intatto il descritto sistema del doppio binario (amministrativo e giudiziario) ha portato – in relazione all'esecuzione di sentenze penali disposte ex articolo 44 testo unico edilizia – alla previsione di una serie di criteri di priorità da seguire negli ordini di demolizione delle opere abusive disposti sulla base dell'articolo 31, comma 9, testo unico edilizia. Tali criteri – come risulta dalla discussione al Senato – sono riconducibili a quelli previsti nei protocolli operativi già adottati da alcune procure della Repubblica dei distretti di Napoli e Salerno e di Santa Maria Capua Vetere. L'adozione di tali protocolli avviene, tuttavia, in modo non omogeneo e l'adozione di criteri di priorità delle demolizioni per via legislativa sanerebbe una situazione che ad oggi presenta fortissime disuguaglianze.
  Fa presente che nell'articolo unico del testo all'esame della Camera, pertanto, è previsto al comma 1 l'inserimento dell'articolo 44-bis nel testo unico sull'edilizia, che individua – per l'ordine di esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 44 testo unico ben 11 criteri di priorità, calibrati su parametri di varia natura cui deve attenersi il pubblico ministero (l'articolo 655 del codice di procedura penale prevede, che – salvo che sia diversamente disposto – spetta al pubblico ministero presso il giudice che ha deliberato il provvedimento curare d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali). Tali criteri, enunciati dalle lettere da a) ad m), sono ispirati al modello degli standard operativi in materia, adottati da alcune procure della Repubblica che avevano già stabilito protocolli d'intesa (come Santa Maria Capua Vetere con la prefettura di Caserta) o di disciplina (come nel caso della procura di Nola) che individuavano un ordine di priorità nelle demolizioni.
  In caso di pluralità di demolizioni osserva che si dovrà, quindi, procedere secondo le seguenti priorità: a) gli immobili che costituiscono pericolo già accertato per la pubblica o privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o utilizzato; b) quelli in costruzione o comunque non ultimati; c) quelli anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali; d) quelli Pag. 34nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale) o colpiti da misure irrevocabili di prevenzione, anche se nella disponibilità di componenti della famiglia, purché non acquisibili al patrimonio dello Stato; e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o archeologico; f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva; g) seconde case o case vacanza; h) immobili adibiti ad attività produttive industriali o commerciali; i) immobili abitati la cui titolarità sia in capo a soggetti appartenenti ad altri nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa; l) altri immobili non compresi nelle precedenti categorie, ad eccezione di quelli di cui alla lettera m); m) immobili abitati, la cui titolarità sia riconducibile a soggetti che non dispongono di altre soluzioni abitative, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali, in caso si tratti di soggetti indigenti.
  Segnala che il nuovo articolo 44-bis prevede poi che, in caso di pluralità di procedure di demolizione aventi ad oggetto una medesima categoria di immobili, la priorità deve essere valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato (comma 2).
  Fa presente, infine, che si prevede la possibilità per il pubblico ministero di derogare all'ordine dei criteri di priorità indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), l) ed m), con riferimento al singolo caso e motivandone specificamente le ragioni (comma 3).
  Ciò premesso, in ragione della particolare rilevanza della materia sulla quale interviene il provvedimento in discussione, ritiene opportuno che la Commissione proceda ad un articolato ciclo di audizioni, anche in relazione agli aspetti di carattere finanziario, con il coinvolgimento degli amministratori locali. Auspica, infine, che il Parlamento dia una efficace e definitiva risposta alle problematiche relative all'esecuzione delle procedure di demolizione di manufatti abusivi, che rappresentano, come già evidenziato, una vera e propria emergenza a livello nazionale.

  Donatella FERRANTI, presidente, concorda con il relatore circa l'opportunità che la Commissione proceda all'espletamento di un'indagine conoscitiva sulla materia in questione e invita, pertanto, i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste di audizione entro la fine della prossima settimana.
  Nessuno chiedendo di intervenire rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.
Atto n. 257.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, nella seduta odierna, dello schema di decreto legislativo AG. 257 che attua nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/62/UE, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro, come Pag. 35richiesto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).
  Al riguardo, rammenta che la direttiva 2014/62/UE, del 15 maggio 2014, che riprende e integra la decisione quadro 2000/383/GAI (attuata in Italia con il decreto-legge n. 350 del 2001), stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute; introduce, quindi, disposizioni uniformi relative alla lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea.
  Fa presente che nel preambolo della Direttiva si legge, infatti, che, dalla sua introduzione nel 2002, la contraffazione dell'euro ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni di euro, imputabili prevalentemente all'attività di gruppi della criminalità organizzata che operano nel settore della falsificazione monetaria. Quanto al profilo della definizione dei reati e delle relative pene per la falsificazione delle monete:
   l'articolo 3 della direttiva individua le condotte che gli Stati dovranno qualificare come reati;
   l'articolo 4 invita gli Stati a punire anche l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione alle suddette condotte, così come il tentativo, limitatamente ad alcune di tali condotte;
   l'articolo 5 stabilisce i requisiti minimi delle pene da applicare, che dovranno garantire di essere effettive, proporzionate e dissuasive.

  Segnala che l'ordinamento italiano già qualifica come illecito penale la falsificazione di monete, prevedendo pene edittali già aderenti alle indicazioni dell'Unione europea.
  Ricorda, inoltre, che anche la perseguibilità dell'induzione, del favoreggiamento, del concorso e del tentativo – come richiesto dall'articolo 4 della direttiva – sono già assicurate nel nostro ordinamento attraverso l'applicazione di istituti generali del codice penale: articoli 56 (tentativo), 110 (pena per coloro che concorrono nel reato), 378 (favoreggiamento personale) e 379 (favoreggiamento reale) del codice penale. La direttiva contiene, poi, due disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche (articoli 6 e 7), prevedendo sanzioni di natura interdittiva, di vigilanza o liquidazione giudiziaria, di esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici nonché di chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere i reati.
  In merito, ricorda che il decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati, già prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente a seguito della commissione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis). La direttiva richiede, inoltre, agli Stati membri di affermare la propria competenza giurisdizionale sui reati di falsificazione delle monete e di predisporre «efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità» (articolo 9).
  Gli Stati devono inoltre assicurare che durante il procedimento penale sia consentito senza indugio, da parte del centro nazionale di analisi e del centro nazionale di analisi delle monete metalliche, l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi (articolo 10).
  Osserva che nel nostro ordinamento, la perseguibilità del delitto di falsità in monete, anche se commesso all'estero da cittadino straniero, è pienamente affermata (articoli 7, 9 e 10 del codice penale); gli strumenti di indagine, invece, devono essere parzialmente potenziati in quanto – nonostante i limiti edittali elevati previsti dall'articolo 453 del codice – non è prevista una assimilazione ai delitti commessi dalla criminalità organizzata. Almeno ogni due anni, gli Stati membri devono trasmettere Pag. 36alla Commissione dati relativi al numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e al numero di persone perseguite e condannate per tali reati.
  Rammenta che il termine per il recepimento della direttiva è il 23 maggio 2016.
  Nel passare all'esame dei contenuti dello schema di decreto legislativo in discussione, segnala che lo stesso, nell'attuare nel nostro ordinamento la richiamata direttiva 2014/62/UE:
   modifica il codice penale, per punire anche le condotte di fabbricazione indebita di monete da parte di soggetti autorizzati;
   estende ai più gravi delitti di falsità in monete, commessi anche attraverso associazioni a delinquere, l'applicazione degli istituti della confisca obbligatoria, della confisca per equivalente e della confisca allargata;
   inserisce tali gravi delitti tra quelli per i quali può essere limitato l'accesso ai benefici penitenziari, possono essere effettuate dalla polizia operazioni sotto copertura e possono essere applicate agli indiziati misure di prevenzione, personali e patrimoniali.

  Segnala che il quadro normativo vigente consente al Governo di dare attuazione alla direttiva con limitati interventi sul codice penale.
  A tal fine, osserva che l'articolo 1, comma 1, modifica gli articoli 453 e 461 del codice e inserisce il nuovo articolo 466-bis. In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 453 del codice penale., relativo al delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
  Fa presente che la riforma:
   estende l'applicazione della fattispecie penale anche alla fabbricazione indebita di monete da parte di soggetti autorizzati. Si tratta della condotta di colui che, pur essendo autorizzato a fabbricare monete, vi proceda in violazione delle disposizioni impartite, abusando degli strumenti legittimamente a sua disposizione; in sostanza, è l'eccesso – consapevole e volontario – di produzione di banconote o monete rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea;
   introduce un'attenuante quando il delitto ha ad oggetto monete non aventi ancora corso legale.

  Rammenta che la relazione illustrativa chiarisce che occorre tutelare la moneta destinata ad avere corso legale quando non è stata ancora messa in circolazione: «È in questo lasso temporale, infatti che le organizzazioni criminali si attivano con la produzione finalizzata alla contraffazione, per sorprendere il mercato all'atto della immissione del nuovo conio nel corso legale. Non è irragionevole, pertanto, prevedere la punibilità, in misura ridotta fino ad un terzo rispetto alla pena prevista per reati di cui ai precedenti commi, di condotte che manifestano il medesimo disvalore penale quanto ad intenzione e che attingono ad un oggetto materiale della «imitazione» già formato nella struttura, ma non ancora «legalizzato» nella forma. La misura ridotta della sanzione si giustifica in ragione della anticipazione della soglia di punibilità ad un momento in cui l'offesa riguarda un bene non ancora compiutamente rivestito di forma legale».
  Ricorda che la lettera b) modifica l'articolo 461 del codice penale, che punisce il delitto di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Si tratta di interventi di natura lessicale, volti a dare attuazione all'articolo 3 della direttiva, nella parte in cui chiede agli Stati di prevedere la punibilità delle condotte di falsificazione che abbiano ad oggetto anche «dati informatici». L'eliminazione dell'avverbio «esclusivamente» vale ad ampliare il campo d'applicazione della fattispecie.
  Fa presente che la lettera c) inserisce nel codice penale l'articolo 466-bis, con il quale è disciplinata la confisca obbligatoria Pag. 37delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei seguenti delitti:
   articolo 453, Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
   articolo 454, Alterazione di monete;
   articolo 455, Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
   articolo 460, Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
   articolo 461, Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

  Osserva che, se tale confisca non è possibile, il giudice deve ordinare la confisca per equivalente, ovvero la confisca di beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
  Segnala che il comma 2 modifica l'articolo 74 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla perizia nummaria. Si tratta della disposizione che prevede, nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete, la nomina come perito di un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o di un tecnico della direzione generale del tesoro. La riforma aggiunge alla figura del perito quella del consulente tecnico.
  Ricorda che la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo precisa che «il nostro ordinamento giuridico già consente all'autorità giudiziaria, anche in fase di indagini, di trasmettere le monete al Centro nazionale di analisi, costituito nel 2001 presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e operante parallelamente al Centro nazionale di analisi delle banconote con sede presso la Banca d'Italia [...]. Tale organismo ha il compito di esaminare le banconote e le monete metalliche in euro di cui si sospetti la falsità nonché di individuare e rinvenire altri falsi. Occorre, dunque, solo estendere al pubblico ministero, che disponga la consulenza tecnica in materia di falso nummario nel corso delle indagini preliminari, l'obbligo, già previsto per il giudice per le indagini preliminari dall'articolo 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, di nominare un tecnico della competente direzione generale della Banca d'Italia».
  Fa presente che l'articolo 9 della direttiva, che richiede agli Stati di rafforzare gli strumenti di indagine, assimilandoli a quelli previsti per il contrasto alla criminalità organizzata, è alla base degli interventi previsti dallo schema di decreto legislativo con riguardo alla confisca, all'ordinamento penitenziario e alle indagini sotto copertura. In particolare, il comma 3 interviene sul cosiddetto decreto Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992) per estendere l'applicabilità dell'istituto della confisca allargata (o per sproporzione), prevista dall'articolo 12-sexies, anche al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di alcuni delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale).
  Rammenta che la confisca allargata riguarda denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In questa fattispecie, non è richiesta la provenienza illecita del bene, che è invece alla base della confisca disciplinata dall'articolo 240 del codice penale; viene invece in risalto la sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni ed è posto a carico del soggetto Pag. 38interessato l'onere di fornire la documentazione attestante la legittima provenienza del bene stesso. In base al comma 2-ter dell'articolo 12-sexies, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro e dei beni sopra individuati, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona (cosiddetta confisca per equivalente). Il comma 4 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei suddetti delitti di falsità in monete tra quelli per i quali l'accesso dei condannati ai benefici penitenziari è subordinato alla verifica dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (articolo 4-bis, comma 1-ter). Il comma 5 consente agli ufficiali di polizia giudiziaria e alla direzione investigativa antimafia di svolgere operazioni sotto copertura, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale. A tal fine viene modificato l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. Il comma 6 modifica il Codice antimafia per inserire gli indiziati dei reati di falsità in monete previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale tra i soggetti ai quali possono essere applicate le misure di prevenzione, tanto personali quanto patrimoniali (articolo 4, comma 1, decreto legislativo, n. 159 del 2011).
  Fa presente che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo introduce una disposizione transitoria relativa alla modifica dell'ordinamento penitenziario: le limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari, previste dalla nuova formulazione dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, potranno infatti applicarsi solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della riforma.
  Ricorda, infine, che l'articolo 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

  Giulia SARTI (M5S) richiama l'attenzione su quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in discussione, nell'ambito del quale sono apportate modificazioni all'articolo 461, primo comma, del codice penale. In particolare, manifesta perplessità sulla prevista soppressione dell'avverbio «esclusivamente», con la quale sembrerebbe allargarsi l'ambito di applicazione della fattispecie delittuosa in questione. Chiede, pertanto, chiarimenti in ordine alla ratio di tale disposizione.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che l'intervento in parola, come evidenziato nella stessa relazione illustrativa del provvedimento in discussione, include nella norma, che già anticipa la soglia della punibilità per i fatti di contraffazione nummaria, al momento preparatorio, costituito dalla predisposizione dei materiali atti alla contraffazione, un nuovo oggetto, il dato informatico, prima assente, ed espunge l'avverbio «esclusivamente», che appare troppo restrittivo. Rileva, infatti, che se la punibilità della condotta dovesse restare ancorata alla predisposizione di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, sarebbe ben difficile individuare condotte punibili.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare le osservazioni testé espresse dalla presidente Ferranti, sottolinea come l'obiettivo della norma sia quello di anticipare la soglia della punibilità.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che nel corso della prossima settimana possa essere calendarizzata una seduta dedicata Pag. 39allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Sollecita, altresì, la calendarizzazione delle audizioni relative al provvedimento A.C. 3235, in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis, assegnato alle Commissioni riunite II e XII.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che una seduta di interrogazioni a risposta immediata potrebbe essere calendarizzata nella giornata di giovedì 25 febbraio prossimo.

  La seduta termina alle 15.20.

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