CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892 Molteni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge in esame (vedi allegato 1). Invita, pertanto, il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, rileva che alcuni degli emendamenti presentati alla proposta di legge a sua firma offrono importanti spunti di riflessione, sui quali Pag. 51ritiene opportuno effettuare un approfondimento. Anche tenuto conto del fatto che è stato richiesto al Primo Presidente della Corte di Cassazione di far conoscere alla Commissione le sue valutazioni in merito all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in relazione all'istituto della legittima difesa, con particolare riferimento agli articoli 52, secondo comma, 55 e 59 del codice penale, nonché alla luce dei rilievi emersi nel corso delle audizioni, rappresenta, pertanto, la necessità che la Commissione disponga di un congruo lasso di tempo per valutare le predette proposte emendative, richiedendo il differimento dell'avvio dell'esame in Assemblea.

  Daniele FARINA (SI-SEL), nel ricordare che il suo gruppo parlamentare ha presentato numerose proposte emendative al provvedimento in titolo, molte delle quali soppressive, concorda con la richiesta del relatore, rilevando l'opportunità che l'esame in Assemblea sia differito di sei od otto mesi.

  Walter VERINI (PD), nel concordare con la richiesta del relatore, ritiene che l'esame del provvedimento in Assemblea debba essere differito di dieci o quindici giorni, per consentire alla Commissione di effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

  Piero LONGO (FI-PdL), nel sottolineare la particolare delicatezza del tema in discussione, relativamente al quale è necessario individuare un punto di equilibrio tra beni giuridici contrapposti non omogenei, si associa alle considerazioni dei colleghi ritenendo opportuna una ulteriore riflessione.

  Antonio MAROTTA (AP), nell'auspicare che si possa addivenire all'approvazione di un testo il più possibile condiviso, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, dichiara di condividere la richiesta del relatore.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) si associa alle osservazioni dei colleghi circa l'opportunità di chiedere un breve differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), a nome del suo gruppo parlamentare, ritiene condivisibile la richiesta di differimento formulata dal relatore.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel ringraziare la Commissione per il proficuo lavoro svolto nel corso delle audizioni, che hanno consentito di individuare i più rilevanti profili di criticità dell'attuale formulazione dell'articolo 52 del codice penale, concorda con il relatore in merito all'opportunità di effettuare sulla materia i necessari approfondimenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, preso atto della richiesta del relatore Molteni, condivisa all'unanimità dai gruppi parlamentari, comunica che sarà inviata alla Presidenza della Camera dei deputati una richiesta di differimento dell'inizio dell'esame del provvedimento in titolo in Assemblea di almeno due settimane, al fine di poter meglio approfondire le tematiche poste dagli emendamenti presentati, nonché di valutare le osservazioni che saranno trasmesse dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in merito all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di legittima difesa.
  Nessuno chiedendo di intervenire rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.15.

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Programma di lavoro della Commissione per il 2016. (COM(2015)610 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017).
(15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2016.

  Michela MARZANO (PD) propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Movimento 5 Stelle (vedi allegato 2). Avverte, altresì, che in caso di approvazione della proposta della relatrice, la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle non sarà posta in votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di Delegazione europea 2015)».
  Al riguardo, fa presente che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Quest'ultima ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, procedendo allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale, precedentemente prevista, in due distinti provvedimenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
  Ricorda che il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540). Il disegno di legge consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. In particolare, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive Pag. 53europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, sono previsti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con legge di delegazione europea 2014 (legge. N.114 del 2015, articolo 1 e allegato B) – per il recepimento di una direttiva. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive.
  Segnala che la direttiva 2011/91/UE non risulta inserita negli allegati A e B, in quanto la disposizione di delega legislativa è contenuta all'articolo 4 del disegno di legge.
  Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, fa presente che l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, per i quali non sono già previste sanzioni. La necessità della disposizione, analoga a quella contenuta nelle precedenti leggi di delegazione europea, discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell'Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), la disciplina sanzionatoria deve essere prevista da una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi. La necessità della disposizione, analoga a quella contenuta nelle precedenti leggi di delegazione europea, discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell'Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), la disciplina sanzionatoria deve essere prevista da una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi. Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù della delega conferita dal richiamato articolo 2 è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 33 della legge n. 234 del 2012.
  Rammenta che l'articolo 3 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, con le procedure previste all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. Nella relazione illustrativa si fa presente che per l'attuazione delle disposizioni del regolamento, in vigore dal 1o gennaio 2015, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste consistenti nel rilascio di autorizzazioni, nei controlli doganali, nell'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, nella stesura di piani di azione sui vettori nonché nella definizione di disposizioni procedurali. Inoltre, il regolamento n. 1143/2014 prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.Pag. 54
  Fa presente che l'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio. La disposizione di delega è volta all'adeguamento della normativa nazionale ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il comma 2 dell'articolo 4 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega. In particolare, la lettera a) dispone la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti. Quanto alla lettera b), vi si prevede la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che uniformerà a livello statale l'irrogazione delle sanzioni, evitando le difformità interregionali attualmente lamentate.
  Segnala che l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che – nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990 – provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Per quanto concerne i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati dal Governo in sede di attuazione della delega, il comma 2 (lettere a)-g)) indica una serie di ulteriori principi direttivi specifici. In particolare, le lettere a) e b) del comma 2 fanno riferimento alla necessità di adeguare la normativa nazionale a taluni regolamenti CE/UE concernenti i prodotti e le tecnologie a duplice uso, le sanzioni in materia di embarghi commerciali, l'esportazione di materiali proliferanti. Nello specifico la lettera a) prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, per i quali si intendono i prodotti (inclusi il software e le tecnologie) che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. La medesima lettera a) richiama poi la necessità di adeguamento della normativa nazionale agli ulteriori regolamenti (UE) n. 599/2014 e n. 1382/2014 – che modificano entrambi il regolamento (CE) n. 428/2009. La successiva lettera b) dispone che la delega sia esercitata al fine di adeguare l'ordinamento nazionale anche al regolamento (CE) n.1236/2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e al successivo regolamento di esecuzione (UE) n.1352/2011. Per quanto concerne, poi, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, del commercio di determinati merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, il criterio direttivo di cui alla lettera f), oltre a precisare che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, stabilisce, altresì, il rispetto dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96. Reca, infine, disposizioni di carattere sanzionatorio anche l'ultimo dei criteri direttivi previsto dalla Pag. 55lettera g) del comma 2 dell'articolo 6. Tale lettera prevede, infatti, l'adozione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive (embarghi commerciali), adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Rammenta che l'articolo 8 prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Tra i principi e i criteri direttivi specifici di delega previsti dalla disposizione in esame segnala, in particolare, la previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento. Nell'operare la scelta tra il tipo di sanzione, e nel determinarne l'entità, il Governo dovrà tener conto dei principi generali in tema di sanzioni per violazione della disciplina dell'Unione europea, dettati dall'articolo 32, comma 1, lettera d) e dall'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012.
  Segnala che l'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di delegazione europea 2015, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali. Agli Stati membri è richiesto di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macroprudenziale come obiettivo, di cui la raccomandazione fissa finalità e caratteri fondamentali, nonché di istituire un'autorità nazionale responsabile per tale attività. Con la disposizione in esame, in particolare, si dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati. Il comma 2, lettere a) - m), contiene i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che riflettono – come indicato nella relazione illustrativa – i principi concordati nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con le autorità di vigilanza nazionali (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP). In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo deve prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalle autorità rappresentate nel Comitato, ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore. Negli altri casi, si chiarisce che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi informativi una sanzione amministrativa pecuniaria, tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a euro cinquemila e un massimo non superiore a cinque milioni di euro.
  Ricorda che l'articolo 10 del disegno di legge individua i princìpi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Al comma 2, lettere a) - g), si prescrive che il Governo emani a tal fine un decreto legislativo, secondo principi e criteri direttivi specifici, tra cui:
   - individuare la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quali autorità competenti a svolgere i compiti e le funzioni (anche di indagine e vigilanza regolamentare) individuati dal regolamento n. 751 del 2015;
   - razionalizzare l'impianto sanzionatorio in tema di servizi di pagamento al dettaglio, anche omogeneizzandolo con quanto previsto dal testo unico bancario, alla luce della riforma del sistema sanzionatorio apportata dal decreto legislativo Pag. 56n. 72 del 2015 e in particolare differenziando il trattamento di persone giuridiche e persone fisiche.
   In particolare, la lettera f) del comma 2 chiarisce che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: la sanzione applicabile alle società o agli enti deve essere compresa tra un minimo di 30 mila euro e un massimo del 10 per cento del fatturato; la sanzione applicabile alle persone fisiche deve essere compresa tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.
  La lettera g) prescrive l'introduzione di procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti.
  Fa presente, infine, che l'articolo 14 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della «quarta direttiva antiriciclaggio» – direttiva UE 2015/849 – e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017. Il comma 1 prevede che il Governo eserciti la delega, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, emanando uno o più decreti legislativi per attuare organicamente la direttiva (UE) 2015/849 e per adeguare il quadro normativo italiano al regolamento UE 2015/847. Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega, tra i quali segnalo, in particolare, quello contenuto alla lettera h). La predetta lettera contiene, nel rispetto del principio del ne bis in idem e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva, una serie di principi e criteri direttivi diretti a introdurre modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 (di attuazione della precedente direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e a ogni altra disposizione in materia. La lettera i) prevede, inoltre, che, per non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo, – sentito il Garante dei dati personali, possano essere stabilite limitazioni al diritto di accesso ai dati personali garantito dall'articolo 7 del Codice della privacy, il decreto legislativo n. 196 del 2003.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono il Ministro della giustizia Andrea Orlando ed i sottosegretari di Stato alla giustizia Gennaro Migliore e Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, sugli Stati generali dell'esecuzione penale.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
   Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

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  Il Ministro Andrea ORLANDO svolge una relazione sugli Stati generali dell'esecuzione penale.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S), Walter VERINI (PD), Nicola MOLTENI (LNA), Gaetano PIEPOLI (DeS-CD), Antonio MAROTTA (AP), Stefano DAMBRUOSO (SCpI) e Donatella FERRANTI, presidente.

  Risponde ai quesiti posti il Ministro Andrea ORLANDO.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringraziando il Ministro gli consegna una nota relativa ai progetti di legge esaminati dalla Commissione Giustizia ed approvati dalla Camera, che si trovano all'esame del Senato (vedi allegato 3), e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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