CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 gennaio 2016
579.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 9 FEBBRAIO 2016

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SEDE REFERENTE

  Lunedì 25 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 16.15.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che sono state presentate proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 210 del 2015 (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Con riferimento al provvedimento in esame la Presidenza si è attenuta ai criteri Pag. 4di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti «milleproroghe», «sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento».
  Alla luce di tali criteri, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:
   Burtone 1.5 e 1.27 che attribuiscono agli enti locali territoriali delle Regioni a Statuto speciale la facoltà di prorogare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013;
   Cozzolino 1.133 che proroga il termine di validità di una graduatoria di una procedura selettiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   Nesci 1.29 che incrementa le unità di vice ispettore della Polizia di Stato da reclutare con un concorso bandito nel 2013;
   Borghi 1.148 che, a decorrere dal 1o luglio 2016, sopprime le sezioni ASSI, Monopoli e Dogane dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
   Naccarato 1.33 che proroga un termine scaduto;
   Terrosi 1.18 che sospende fino al 31 dicembre 2016 l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 420, lettera f) della legge n. 190 del 2014;
   Donati 1.40 che reca una proroga retroattiva in materia di insegnamento di discipline musicali;
   Vacca 1.140 che modifica la disciplina dettata da un decreto del Presidente della Repubblica;
   Parrini 1.64 che proroga all'anno scolastico 2016/2017 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015;
   Giampaolo Galli 1.101 che amplia l'arco temporale per il quale non è prevista l'applicazione del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012;
   Taglialatela 1.116 che, nel modificare il comma 563 della legge n. 147 del 2013, non contiene alcuna proroga;
   Carrescia 1.12 e 1.13 che estendono l'applicazione del Fondo per le emergenze nazionali a tutti gli eventi calamitosi dell'anno 2016;
   Oliverio 1.6 che interviene sul rapporto di lavoro di dipendenti di pubbliche amministrazioni assunti in esito a superamento di concorsi annullati in sede giurisdizionale;
   Currò 1.8, che prevede la proroga dei contratti di collaborazione stipulati con la commissione permanente per le gallerie stradali;
   Gadda 1.9 che interviene sulla disciplina volta a limitare le spese dirette all'acquisto di arredi da parte dei comuni;
   gli identici emendamenti Simoni 1.10, Centemero 1.30, Giorgis 1.39, Tancredi 1.99 e Fassina 1.158, che intervengono sulla disciplina del recupero delle somme per la contrattazione integrativa indebitamente erogate da regioni ed enti locali;
   Martella 1.19 e 1.20, che dispongono, a decorrere dal 1o gennaio 2016, limiti al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni;
   Centemero 1.21, che proroga la durata delle graduatorie in essere concernenti il concorso per la scuola per l'infanzia;
   Malpezzi 1.65, che autorizza l'assunzione dei soggetti inseriti nelle graduatorie della scuola dell'infanzia in regioni diverse Pag. 5da quella per cui hanno concorso e con ulteriori modalità disciplinate dall'emendamento;
   Centemero 1.23, che rinvia ad un decreto ministeriale l'introduzione di una nuova disciplina del conferimento di incarichi di supplenza del personale docente;
   Roberta Agostini 1.25, che abroga una disposizione relativa al numero di laureati del settore sanitario iscrivibili ai corsi di specializzazione;
   Sgambato 1.26, che autorizza, in via straordinaria, l'assunzione di figure professionali appartenenti ai carabinieri e alla guardia di finanza in deroga alla normativa vigente, attingendo tra gli idonei di specifiche graduatorie concorsuali;
   gli identici emendamenti Fassina 1.159, Tancredi 1.100 e Centemero 1.31, che dispongono in ordine alla costituzione di uno specifico fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma capitale;
   Giorgis 1.41 e 1.42, che intervengono sulla possibilità di attribuire, senza alcun vincolo di esclusività, gli incarichi all'avvocatura civica;
   Capone 1.44, 1.46 e 1.48 e Ventricelli 1.47, che intervengono, sotto vari profili, sulla disciplina relativa al personale scolastico;
   Ventricelli 1.45, che prevede che, in attesa della definizione degli ambiti territoriali relativi ai ruoli del personale docente, la loro delimitazione coincida con quella dei distretti scolastici;
   Fanucci 1.50, che reca la proroga di un termine già scaduto, relativo agli organi delle casse professionali;
   gli identici emendamenti Coppola 1.51 e Coscia 1.75 che recano proroga di un termine scaduto per l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi per la programmazione triennale del personale universitario ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012. Il termine è stabilito in 6 mesi prima della scadenza di ciascun triennio per la programmazione del triennio successivo; nel caso di specie la scadenza era a metà 2015;
   Ginefra 1.53 che interviene sulla disciplina della chiamata dei professori universitari;
   Ginefra 1.54 che trasforma da temporanea a disciplina a regime la procedura di chiamata dei professori universitari di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010;
   Carrescia 1.58 che estende da tre a sei anni la durata degli anni finanziari del piano di rateizzazione del debito dell'ente locale ai sensi dell'articolo 194 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
   Melilli 1.91 volto a consentire alle regioni di accedere, fino al 31 dicembre 2016, alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2015 per il pagamento dei debiti regionali riferiti al periodo 1o gennaio –19 giugno 2015;
   Carrescia 1.59 che, nell'ambito della disciplina della prima applicazione delle inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, prevede che gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza della carica nell'organo e negli enti, anziché fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti;
   Ghizzoni 1.60, che autorizza le università a prorogare il termine dei contratti triennali dei ricercatori a tempo determinato che siano già scaduti o in scadenza prima del 31 dicembre 2016;
   Burtone 1.61 che riguarda la disciplina dei requisiti di accesso al ruolo di dirigente scolastico di cui alla legge n. 107 del 2015;Pag. 6
   Carocci 1.62, che riguarda la disciplina del trattenimento in servizio del dirigente scolastico;
   Gribaudo 1.66, che reca proroga di termine per l'esercizio di una delega legislativa correttiva;
   De Menech 1.69, che prevede l'applicazione fino al 31 dicembre 2016 di una particolare disciplina dei rapporti di lavoro per specifiche figure tecnico-professionali;
   Carloni 1.70, che modifica la disciplina della mobilità del personale delle società partecipate di cui all'articolo 1, comma 563, della legge n.  147 del 2013;
   Giulietti 1.73, che estende all'anno 2016 l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 12, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevista limitatamente all'anno 2010;
   gli identici emendamenti Rampelli 1.113 e Tancredi 1.90, che recano proroga di un termine scaduto il 1o dicembre 2015;
   Taglialatela 1.115 che autorizza la regione Campania a prorogare i contratti del personale precario nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento in materia idrogeologica e di tutela delle acque;
   Taglialatela 1.116 che reca una serie di modifiche all'articolo 1, comma 563, della legge n. 147 del 2013 in relazione alla disciplina in materia di mobilità di personale nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e negli enti strumentali;
   Tancredi 1.118 che interviene sulla disciplina dell'inquadramento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;
   Giulietti 1.72 che destina risorse per le regioni Umbria e Marche con la finalità di prorogare le attività tecnico-amministrative in favore delle zone terremotate;
   Castricone 1.128 che attribuisce un contributo a regime per la prosecuzione delle attività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale (Gran Sasso Science Institute» (GSSI);
   gli identici emendamenti Pastorelli 1.121, Marcon 1.156, Borghi 1.146, Melilli 1.1 e Centemero 1.37 che consentono alla province ed alle città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per lo svolgimento di funzioni fondamentali di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016 per ricoprire posizioni infungibili;
   gli identici emendamenti Melilli 1.3, Centemero 1.38, Pastorelli 1.122, Borghi 1.147, Pastorino 1.153 e Melilla 1.157, che prevedono che, a regime, l'esercizio delle funzioni di direzione generale negli enti di area vasta possa essere conferito anche ai dirigenti di ruolo dell'ente senza vincolo di esclusività;
   Rizzetto 1.123 che consente la destinazione delle risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 al ricollocamento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta che svolgono funzioni non fondamentali;
   Melilli 1.71 che interviene sulla disciplina delle facoltà assunzionali delle regioni e degli enti locali per il triennio 2016-2018, previste dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015), al fine di mantenere confermate le percentuali stabilite dalla normativa non solo per definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta, ma anche per concludere i processi di stabilizzazione del personale precario;
   Capodicasa 1.77 volto a consentire la frequenza di un ulteriore anno per gli allievi ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio presso il Corpo delle capitanerie di porto, vincitori del concorso bandito con decreto interdirigenziale del ministero della difesa del 24 agosto 2011, n. 170;
   Ribaudo 1.78 che proroga il termine di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni Pag. 7facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, termine attualmente riferito ai diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (quindi prima del 1o gennaio 2013, termine che risulta quindi scaduto);
   Gutgeld 1.79 che estende la possibilità di assumere personale per lo svolgimento del ruolo di aggregatore, oltre che alle regioni, anche ad altri soggetti;
   Marchetti 1.80 che reca proroga di termine scaduto, riferito all'anno 2014;
   Tartaglione 1.81 che sospende l'efficacia del pignoramento su somme dei consorzi di bacino in Campania;
   Malpezzi 1.83 che riassegna al bilancio 2016 del Ministero dell'istruzione, Università e della ricerca le somme per l'erogazione del bonus formativo già impegnate nel 2015 e non ancora pagate;
   Tancredi 1.86 che integra le finalità del Piano nazionale contro la povertà;
   Dorina Bianchi 1.89 che prevede la corresponsione del trattamento economico del personale della pubblica amministrazione cui sono affidate mansioni sulla base di contratti collettivi oggetto di annullamento;
   Binetti 1.88 che dispone – a decorrere dall'anno 2016 – l'applicazione della disciplina in materia di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 al personale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;
   Capodicasa 1.76 limitatamente ai capoversi 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies che autorizzano la stabilizzazione del personale in servizio delle regioni a statuto speciale e prevedono che possa essere istituita un'agenzia del lavoro con il compito tra l'altro di destinare il personale assunto;
   Borghesi 1.111, limitatamente alle lettere b) e c), che reca proroga di termini scaduti al 1o settembre 2015;
   Causi 1.102, 1.103 e 1.104, che intervengono sulla disposizione che prevede la non applicazione di alcune previsioni normative recate dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata facendo riferimento a quelli adottati anziché anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 per il comparto regioni ed autonomie locali) anteriormente alla data – come propone l'emendamento – del 31 dicembre 2014. Inoltre gli emendamenti Causi 1.104 lettera a), e 1.102, secondo periodo, che modificano la previsione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014 che impone alle regioni e agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli comunque – come proposto dalle disposizioni delle citate proposte emendative – in un numero massimo non superiore a 10.
   Tancredi 1.92 che aggiunge la figura del personale medico ed infermieristico al personale della Croce rossa italiana che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento;
   Tancredi 1.97 che consente il trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in grave carenza di organico che ne facciano richiesta, compresi coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;
   Tancredi 1.94 e 1.95 che riducono – per l'anno 2016 – la percentuale della Pag. 8valutazione dei crediti formativi dello studente acquisiti a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori;
   Lupi 1.96, limitatamente alla lettera b), che prevede che per l'anno 2016 siano accolte le domande di riammissione in servizio respinte per inammissibilità di posti per i lavoratori che entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato i requisiti per il pensionamento in base alle disposizioni vigenti prima del decreto-legge n. 201 del 2011;
   Marchi, 1.105, che interviene sulla disciplina delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni al fine di esonerare le società che abbiano emesso prestiti obbligazionari dall'obbligo, previsto attualmente per tutti gli enti controllati, di adeguamento alle politiche assunzionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;
   gli identici emendamenti Borghesi 1.108, Tancredi 1.93 e Rampelli 1.117, nonché l'emendamento Rampelli 1.114, che prevedono la possibilità per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 di inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento;
   Castelli 1.130 che estende al personale della scuola che ha maturato i requisiti nell'anno scolastico 2011/2012 l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 previste per soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
   Terzoni 1.135, volto a prorogare il termine previsto per l'adozione del decreto legislativo relativo alla riorganizzazione del corpo forestale dello Stato di cui alla legge n. 124 del 2015 recante le deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   Tullo 1.149, volto a riaprire i termini per la presentazione delle richieste di «ricompensa al valore militare» di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945 (termine scaduto sei mesi dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 518 del 1945);
   Cominardi 1.141, che sopprime il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015 che limitatamente agli anni 2016 e 2017 vieta all'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro di procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale avvenute nei precedenti anni 2015 – 2016;
   Borghi 1.148, che modificando la data relativa alla soppressione delle sezioni ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) e disponendo in merito all'inquadramento del relativo personale, interviene su materia attualmente regolata da fonte secondaria (Determinazione n. 29329 del 22 dicembre 2015 – relativa alla soppressione della sezione ASSI e del conseguente transito del relativo personale nella sezione Monopoli del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicata il 28 dicembre 2015);
   Piccione 1.56, Rocchi 1.63 e Palladino 1.143, che prorogano il termine di validità della graduatorie di un concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011;
   Palladino 1.142 volto a limitare l'ambito di applicazione temporale e soggettivo di talune disposizioni della legge n. 107 del 2015 (riforma del sistema di istruzione) con particolare riferimento alle modalità assunzionali relative al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011;
   Duranti 1.162, che proroga un termine già scaduto in materie di competenza del Ministero del lavoro;
   Pes 1.164 e 1.165, che non prorogano un termine bensì prevedono il finanziamento Pag. 9anche per il 2016 di un fondo per le università della Sardegna, per il quale risultano stanziamenti nel 2015;
   Palese 1.167, che differisce il termine a decorrere dal quale sono ridotte le risorse per il trattamento accessorio del personale delle regioni. Modifica altresì i presupposti in base a cui la riduzione delle risorse non opera fino a tutto il 2016;
   Plangger 1.169, Schullian 1.170 e 1.172, che non prorogano un termine bensì anticipano, rispetto a quanto attualmente previsto, il termine entro il quale l'atto di scioglimento di società partecipate da pubbliche amministrazioni è esente da imposizione fiscale;
   Alberto Giorgetti 1.171, che non proroga un termine bensì estende ai membri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione l'ambito applicativo della disciplina sulla permanenza in carica delle autorità amministrative indipendenti nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle stesse autorità;
   Rotta 1.173, che non proroga un termine bensì reca una norma ordinamentale che deroga al divieto di reclutamento, negli enti locali, di personale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale;
   D'Arienzo 1.174, che non proroga un termine bensì reca una norma ordinamentale che consente, nelle regioni e negli enti locali, di cumulare gli incarichi dirigenziali già ricoperti con le funzioni di direttore generale;
   Gli identici emendamenti Burtone 1.68 e Tancredi 1.178, che prorogano la validità della graduatoria provvisoria prevista da atto di rango non legislativo di un concorso per dirigente scolastico della Regione Sicilia, introducendo una specifica disciplina sul reclutamento di personale scolastico;
   Gigli 1.04, che estende ai ricercatori che siano professori aggregati, la disciplina previdenziale prevista per i professori ordinari;
   Gigli 1.05, che interviene sulla validità della durata dell'abilitazione scientifica nazionale per il personale accademico;
   gli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06, Vico 1.07 e articolo aggiuntivo Ginefra 1.09, che intervengono sulla misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà, prorogando un termine già scaduto;
   Maestri 1.011, che interviene, in deroga alla normativa vigente, sulla concessione della mobilità in deroga in favore dei lavoratori titolari di trattamento di mobilità ordinaria;
    Maestri 1.010, limitatamente ai commi 2 e 3, che non recano alcuna proroga;
   gli identici emendamenti Centemero 2.2, Rubinato 2.8, Tancredi 2.11 e D'Attorre 2.14, che non prorogano termini ma estendono l'ambito applicativo di una disposizione già vigente che prevede un termine per l'avvalimento di personale comunale per la manutenzione degli uffici giudiziari;
   Carbone 2.4, che non proroga termini ma detta disposizioni ordinamentali relative al processo amministrativo digitale;
   Verini 2.6, che non proroga termini ma modifica il circondario di alcuni uffici giudiziari;
   Pellegrino 2.15, che non proroga termini ma modifica la disciplina dell'opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato;
   De Mita 2.16, che non proroga termini ma prevede la facoltà, per ulteriori tipologie di enti pubblici, di procedere alla ristrutturazione del personale prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
   Melilla 2.02, che non proroga termini ma introduce disposizioni di natura ordinamentale relative all'efficienza del sistema giudiziario;
   Taglialatela 2.04, che non proroga termini bensì detta una disposizione di Pag. 10interpretazione autentica di una norma della legge di stabilità per il 2016 relativa alla proroga nelle funzioni dei magistrati onorari;
   gli identici emendamenti Melilli 3.6, Centemero 3.9, Tancredi 3.23 Quaranta 3.50 e Rubinato 3.27, che operano una proroga di termini già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 luglio 2015), e peraltro previsti da normativa di rango secondario, relativamente ai bandi di gara per l'affidamento della distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali minimi, nonché intervengono sulla normativa sostanziale in materia;
   Misuraca 3.10, che interviene su un termine legislativo già scaduto (30 settembre 2015) inerente all'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state riconosciute colpite da eventi calamitosi.
   Losacco 3.13, che interviene su un termine legislativo già scaduto (21 dicembre 2015) per il versamento da parte delle imprese fornitrici di ILVA dei tributi erariali non versati per effetto della sospensione a loro favore disposta dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 1 del 2015;
   Calabrò 3.18, finalizzato nella sostanza a rifinanziare il Fondo istituito dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 a favore del centro di ricerca CEINGE;
   gli identici Vignali 3.19, Marco Di Maio 3.26, Rizzetto 3.34, Braga 3.42, Abrignani 3.44, che recano una proroga di un termine scaduto (31 dicembre 2013), relativo all'attivazione da parte delle regioni del programma di formazione degli installatori degli impianti da fonti rinnovabili;
   Tancredi 3.20 e Schullian 3.48, che non recano norme di proroga legislativa, bensì intervengono sulla modalità di fruizione dell'incentivo per impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili;
   Tancredi 3.21, che reca riapertura dei termini per assunzione di personale altamente qualificato già scaduti nel 2013;
   Gianluca Pini 3.32 e Gianluca Pini 3.33, che prorogano termini già scaduti (15 ottobre 2014 e 28 febbraio 2014) inerenti a concessioni demaniali marittime;
   Sammarco 3.35, che interviene su termini già scaduti inerenti il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili;
   Zolezzi 3.37, che reca una concessione di benefici ai lavori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano e non una proroga di termini legislativi;
   Abrignani 3.43 e l'analogo Abrignani 3.47, che introducono una norma di interpretazione autentica in materia di disciplina di riscossione per scommesse con vincite in denaro, nonché di apparecchi da gioco;
   Dorina Bianchi 3.51, che proroga termini non legislativi per la connessione di impianti di generazione elettrica a fonti rinnovabili non fotovoltaiche, previsti dal decreto ministeriale del 6 luglio 2012;
   Dorina Bianchi 3.52, che interviene sulle modalità sostanziali di fruizione degli incentivi per impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili;
   gli emendamenti Pili 3.63 e 3.64, che recano una proroga dell'efficacia di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) attuativi di norme legislative, concernenti gli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
   gli identici emendamenti Losacco 3.2, Palese 3.55 e Pisicchio 3.59, gli identici emendamenti Losacco 3.4, Pisicchio 3.61 e Palese 3.53, gli identici emendamenti Losacco 3.5, Pisicchio 3.62 e Palese 3.56, nonché gli emendamenti Caparini 3.28, Caparini 3.30, Caparini 3.31, Caparini 3.29, nonché gli identici emendamenti Palese 3.54, Losacco 3.3, Pisicchio 3.60 e Matarrese 3.39, finalizzati a rifinanziare Pag. 11l'autorizzazione di spesa di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sull'emittenza radiotelevisiva locale;
   gli identici Melilli 4.1, Centemero 4.10, Pastorelli 4.65, Borghi 4.70, Pastorino 4.73, Quaranta 4.75, che differiscono al 1o luglio 2016 la decorrenza dell'obbligo per gli enti locali di ricorrere ai soggetti aggregatori, estendendo agli enti locali la possibilità, prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1 comma 512) per le regioni, di assumere a tal fine personale;
   gli identici Melilli 4.2, Centemero 4.19, Tancredi 4.44, Rubinato 4.45, Dieni 4.69, per la parte in cui prorogano il termine relativo all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, scaduto il 31 marzo 2013 (da ultimo prorogato dal comma 421, articolo 1, della legge n. 228 del 2012);
   gli identici Melilli 4.3, Centemero 4.17, Marcon 4.81 e Cenni 4.96, che riguardano le violazioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015;
   gli identici Melilli 4.4, Centemero 4.14, Tancredi 4.42, Costantino 4.76, che estendono da 3 a 10 anni i termini entro i quali i comuni inclusi nell'elenco degli enti dissestati possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio;
   Fabbri 4.5, che modifica la norma riguardante le elezioni del consiglio metropolitano, nella parte in cui si stabilisce il termine entro il quale, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni. Tale termine, da sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo, viene spostato a 120 giorni;
   Fabbri 4.6, che interviene sulla proroga degli organi provinciali, in caso di sovrapposizione con le elezioni di uno o più comuni del territorio;
   gli identici Squeri 4.8, Dorina Bianchi 4.41, Pini 4.56, nonché gli identici Biasotti 4.21, Rubinato 4.27, Pizzolante 4.39, Arlotti 4.52, Abrignani 4.72, Latronico 4.85, Prataviera 4.88, De Mita 4.89, Alfreider 4.92, nonché gli identici Lattuca 4.32, Pini 4.57, Alfreider 4.91, nonché De Menech 4.71, Pizzolante 4.37, volti a prorogare il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, scaduto il 31 ottobre 2015;
   gli identici Giorgis 4.11, Centemero 4.12, Marcon 4.78 e Cenni 4.95, che disapplicano le sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità per violazioni accertate dal 2014 in poi;
   gli identici Centemero 4.13, Rubinato 4.31, Costantino 4.79 e Tancredi 4.97, che intervengono per lo scorporo – nel triennio 2016-2018 – delle spese sostenute dagli enti locali risultanti da fusione, per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito;
   gli identici Centemero 4.15, Tancredi 4.43, Melilla 4.77, in materia di bilancio degli enti dissestati;
   Carbone 4.20, che differisce al 15 giugno 2016 il termine entro il quale i partiti sono tenuti a trasmettere alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici il rendiconto e i relativi allegati per gli anni 2013 e 2014. Tali termini sono scaduti, rispettivamente, il 30 giugno 2014 e 2015. Il capoverso comma 1-ter prevede inoltre l'applicazione di una sanzione per i partiti inadempienti;
   Miotto 4.22 e Miotto 4.23, volti ad estendere (al 2017, 2018 e 2019 il 4.22 e a decorrere dal 2017 il 4.23) il beneficio dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Si segnala inoltre che le norme sembrano lasciare scoperto l'esercizio 2016;
   Melilli 4.29, che istituisce il Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti. Oltretutto la norma sostituisce l'articolo 54 della legge n. 549 del 1995, in materia di servizi di Pag. 12guardia medica per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   Sereni 4.30, volto ad applicare al comune di Marsciano per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, una norma (prevista dal decreto-legge n. 74 del 2012) di deroga dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2011;
   Rostellato 4.33, che integra la legge di stabilità per il 2016 al fine di scorporare, per l'anno 2016, le spese degli enti locali per il rimborso dei mutui ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
   Marchetti 4.36, nonché gli identici, D'Attorre 4.02, Tancredi 4.04 e Centemero 4.07, che estendono al periodo 2012-2017 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012 riguardanti la destinazione delle somme disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate e non utilizzate nei richiamati esercizi. La disciplina attualmente vigente si riferisce agli anni 2012, 2013 e 2014;
   Berretta 4.46, che proroga al 31 dicembre 2015 il termine di trasmissione della documentazione per la procedura di rinegoziazione dei mutui delle province e delle città metropolitane;
   Busin 4.47, che modifica termini previsti da un decreto interministeriale in materia di prevenzione incendi;
   Albanella 4.49, Albanella 4.50, Albanella 4.51, in materia di determinazione della consistenza demografica dei comuni, che dispone che si debba tener conto anche dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero;
   Guidesi 4.53, in materia di validità delle deliberazioni in materia di IMU, TASI, TARI e addizionale comunale all'IRPEF adottate dai comuni;
   gli identici Invernizzi 4.60 e 4.61, volti a sopprimere dal 1o gennaio 2016 le Prefetture-Uffici territoriali del governo, assegnando ai questori le funzioni esercitate dai prefetti;
   Invernizzi 4.62, che interviene sull'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale, che transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. In particolare l'emendamento vieta agli enti locali di reclutare personale per funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale;
   Frusone 4.68, che proroga al 30 giugno 2016 il termine, già scaduto il 30 settembre 2014, per l'emanazione dei regolamenti che definiscano i criteri, le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari;
   Fassina 4.84, che consente a Roma Capitale di istituire un Fondo per la retribuzione accessoria del personale, con finalità di contrasto al terrorismo, in occasione del Giubileo della Misericordia;
   Galperti 4.86, che demanda a provvedimento secondario l'adozione del regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali;
   Palese 4.87, che introduce una procedura di definizione agevolata delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità;
   Romanini 4.94, che proroga al 31 marzo 2016 il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica nei comuni interessati da dichiarazioni di stato di calamità, scaduto il 28 febbraio 2015 (articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 2014);
   Galperti 4.01, che reca una complessiva disciplina ordinamentale in tema di Pag. 13ricorso al banco nazionale di prova e di semplificazione delle procedure telematiche in materia di armi;
   gli identici Melilla 4.03 e Centemero 4.08, che attribuiscono ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario anticipazioni di somme da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti con le procedure semplificate previste dal Testo Unico degli Enti locali;
   Crimì 4.05, che istituisce presso l'ente strumentale alla Croce Rossa italiana uno speciale contingente di pronto impiego e soccorso sanitario ove transita il personale del corpo militare della Croce rossa italiana;
   Fregolent 5.2, che reca disposizioni sostanziali, e non di proroga legislativa, volte a rifinanziare per 2 milioni di euro per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 77 del 2006, destinata ai siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO;
   Manzi 5.0.1, sostanzialmente volto a rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 91 del 2013 a favore del Museo tattile statale «Omero»;
   Francesco Sanna 5.0.2, che reca non già una proroga di termini legislativi, bensì dei termini per l'avvio degli interventi finanziati dal Fondo di sviluppo isole minori;
   gli identici Sbrollini 6.1 e Gregori 6.31, che modificano la disciplina delle votazioni per l'elezione dei consigli territoriali dell'ordine degli psicologi;
   gli identici Sbrollini 6.2 e Gregori 6.30, che sopprimono la norma riguardante la determinazione del numero di laureati veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea;
   Fossati 6.3, che sopprime la limitazione alle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche dell'obbligo relativo alla dotazione ed all'impiego di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita;
   Fossati 6.4, Sbrollini 6.5, Brignone 6.19 e Simone Valente 6.20, che prorogano il termine previsto nel decreto ministeriale 24 aprile 2013 relativo all'obbligo per le società sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita;
   gli identici Fucci 6.6, Dorina Bianchi 6.16 e Nicchi 6.29, nonché Fanucci 6.12, che estendono ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 l'indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide;
   Di Stefano 6.8, che proroga l'entrata in vigore di un provvedimento previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.70;
   gli identici Gelli 6.9 e Marazziti 6.34, che introducono una norma transitoria per consentire l'utilizzo del plasma umano raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati nell'ambito di una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ad esclusiva valenza nazionale;
   Burtone 6.11, che disciplina i requisiti ed i titoli che devono essere posseduti dal direttore sanitario della ASL;
   Sbrollini 6.13, che sospende fino al 2020 l'applicazione della norma riguardante la determinazione del numero di laureati veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea;
   Gigli 6.14, che apporta modifiche ad un regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale;
   Tancredi 6.15, che consente ai soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie di certificare la prestazione resa mediante il rilascio della ricevuta fiscale;Pag. 14
   Rizzetto 6.18, che istituisce il Fondo per i farmaci innovativi in oncologia stabilendo una copertura finanziaria dei conseguenti oneri;
   Dallai 6.32, riguardante la quantificazione delle spese per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale al fine della realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica;
   Tancredi 6.01, che interviene sulla disciplina dell'efficienza degli usi finali dell'energia nel caso in cui l'impianto di produzione di energia elettrica sia a servizio di un'attività socio-sanitaria o socio-assistenziale;
   Tancredi 6.03, riguardante il riconoscimento, con effetto retroattivo, ai medici ex condotti di emolumenti retributivi in ottemperanza ad alcune sentenze del TAR del Lazio;
   Crimì 6.04, disciplinante la semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica;
   Covello 7.4, che prevede l'istituzione di uno specifico Osservatorio sulla mobilità ferroviaria in Mezzogiorno;
   Carra 7.7, che consente l'accesso a bandi di finanziamento in deroga alla normativa vigente;
   Centemero 7.9 e Quaranta 7.81, volti a modificare i contenuti dell'articolo 1, comma 512, della legge di stabilità per il 2016, riguardante assunzioni di personale e non contenente proroghe di termini legislativi;
   Donati 7.16, volto ad intervenire sui termini di validità delle convenzioni e sui termini di inizio e fine lavori concernenti la realizzazione di interventi per edilizia sovvenzionata e agevolata per dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
   gli identici Alberto Giorgetti 7.19, Marchi 7.31 e Tancredi 7.40, volti ad intervenire sulla durata del permesso di costruire, sui termini delle autorizzazioni paesaggistiche e sull'ambito delle convenzioni di lottizzazione;
   Grimoldi 7.56, volto a sostituire il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 69 del 2013 al fine di prolungare da due a quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che disciplina la durata temporale e l'efficacia del permesso di costruire;
   Ghizzoni 7.26, volto a prorogare le competenze delle province per la realizzazione e manutenzione degli edifici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM), che fanno parte del sistema terziario;
   Melilli 7.28, volto ad introdurre una modifica all'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, decreto-legge n. 192 del 2014 al fine di finalizzare l'utilizzo di risorse per le regioni;
   Centemero 7.12 e 7.11, che intervengono sulla disciplina sostanziale prevista dagli articoli 5 e 17 del decreto-legge n. 185 del 2015, riguardante la revoca delle risorse alla tranvia extraurbana Milano-Limbiate;
   Paola Boldrini 7.36, volto a integrare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 49 del 2012, modificando i criteri di calcolo dell'indicatore dei debiti degli atenei;
   Melilli 7.38, volto a modificare il comma 12-sexiesdecies dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014, indicando le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dalla disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   Guidesi 7.46, volto a modificare il contenuto dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, relativo a programmi di edilizia residenziale pubblica;Pag. 15
   Marco Di Maio 7.47, volto a modificare il regime di esenzione previsto dall'articolo 32 dell'allegato 25 del codice delle comunicazioni elettroniche;
   Guidesi 7.48, che assegna 150 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza antisismica delle scuole;
   Marchi 7.49, volto a prorogare la durata, stabilita per legge, della convenzione Anas prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2002, con una disposizione che riproduce il contenuto di un'altra già vigente;
   Guidesi 7.52 e Palese 7.92 volti a destinare al finanziamento del trasporto pubblico locale le risorse derivanti dalle decurtazioni fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni;
   Busin 7.57, che proroga il termine quinquennale, fissato dalla legge n. 266 del 2005, per l'utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili, previste dalle disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, purché tale edificazione, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione. Il termine in questione era stato prorogato dal comma 8-ter dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed elevato a 10 anni;
   Catalano 7.69, volto a prorogare il termine, previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, relativo alla sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, scaduto il 31 dicembre 2010;
   Schullian 7.79, limitatamente al comma 11-ter, volto ad introdurre una ulteriore disposizione sostanziale in tema di formazione dei lavoratori del settore agricolo all'articolo 45-bis del decreto-legge n. 69 del 2013;
   Schullian 7.80, limitatamente alla lettera a), diretta a prorogare il termine, scaduto il 30 giugno 2015, per l'emanazione del decreto interministeriale, previsto dall'articolo 111 del codice della strada, concernente le revisioni delle macchine agricole in circolazione;
   Fassina 7.83 e 7.85 e Melilla 7.84, volti a differire al 31 dicembre 2016 gli adeguamenti delle tariffe autostradali derivanti dall'attuazione delle convenzioni tra Stato e concessionarie autostradali;
   Scotto 7.86, volto a prorogare il termine, scaduto il 31 dicembre 2014, in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008, introducendo altresì ulteriori disposizioni di carattere sostanziale sulla materia;
   Zaratti 7.87, volto a prorogare il termine, scaduto il 31 dicembre 2014, in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008;
   Fassina 7.90, volto a modificare l'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, ampliando la categoria dei soggetti ammessi ai benefici per i lavoratori c.d. «esodati»;
   Matteo Bragantini 7.91, volto a mantenere la competenza delle province in materia di conservatori, accademie, istituti superiori fino al completamento dell'attuazione della riforma dell'alta formazione artistica e musicale;
   Bruno Bossio 7.96, limitatamente alle lettere a) e b), in quanto volte a modificare alcune disposizioni sostanziali di cui all'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015;Pag. 16
   gli identici Bargero 7.97 e Fanucci 7.13, volti a modificare il soggetto incaricato del commissariamento per le opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari (da Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane a Rete Ferroviaria Italiana), prolungando anche la durata del mandato (da due a tre anni) per il nuovo soggetto (Amministratore di RFI);
   Franco Bordo 7.01, volto a introdurre un'agevolazione fiscale per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale mediante una modifica all'articolo 15 del TUIR. L'emendamento contiene anche la copertura finanziaria della misura e l'abrogazione dell'articolo 1, comma 234, della legge 190 del 2014;
   Tancredi 7.02, che introduce un meccanismo di rateizzazione per le addizionali non ancora versate al 31 dicembre 2015 a favore delle Società di gestione di taluni aeroporti italiani;
   Lombardi 7.03, che aggiunge un articolo aggiuntivo volto a prevedere la sospensione degli sfratti per morosità e per finita locazione a far data dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;
   gli identici Squeri 8.1, Dorina Bianchi 8.15 e Librandi 8.34, nonché Grimoldi 8.17 volti a sospendere per sei mesi l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le imprese che si iscrivono al CONAI o regolarizzano la propria posizione con i consorzi di filiera;
   Centemero 8.5, che proroga termini, scaduti il 31 dicembre 2007, per il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica e per la presentazione delle denunce di pozzi;
   gli identici Squeri 8.7, Dorina Bianchi 8.14, Grimoldi 8.16 e Librandi 8.33, gli identici Schullian 8.35 e Grimoldi 8.18, nonché Carrescia 8.10, Coppola 8.9 e Schullian 8.36, che differiscono il termine, scaduto il 1o aprile 2015, a decorrere dal quale si applicano le sanzioni per l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione medesima;
   Misuraca 8.8, limitatamente alla lettera a) del capoverso 3-bis, volto a consentire al Presidente della regione di delegare il dipartimento competente in materia di rischio idrogeologico per l'attuazione degli interventi;
   Carrescia 8.11, volto a ridurre dal 2016 i contributi annuali per l'iscrizione al SISTRI;
   Boccadutri 8.13, che interviene sulla disciplina riguardante la modifica del contenuto e della durata del contratto con Selex Service Management S.p.A.;
   Grimoldi 8.19, volto a prevedere l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei provvedimenti per la restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI da parte di taluni soggetti successivamente esclusi dal sistema medesimo;
   Palladino 8.28, volto a consentire la condonabilità di taluni manufatti edilizi oggetto di istanze di condono edilizio;
   Dorina Bianchi 8.38, che interviene sulla modalità di fruizione dell'incentivo per impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili;
   Carrescia 8.12, che differisce l'applicazione di disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, in vigore dall'11 aprile 2014;
   Palese 9.1, che non reca disposizioni di proroga di termini legislativi;
   gli identici emendamenti Latronico 9.2, Tancredi 9.3, Faenzi 9.4 e Abrignani 9.5, che recano proroga di un termine già scaduto;
   gli articoli aggiuntivi Carra 9.01 e 9.02 e Palese 9.03, che non recano una proroga di termini legislativi;
   Simonetti 9.04, che reca la proroga di un termine scaduto il 23 novembre 2015;Pag. 17
   Berretta 10.5 e Zappulla 10.4, che estendono rispettivamente fino al 31 marzo 2012 e fino al 31 marzo 2014 il termine biennale, scaduto nel 2010, per la presentazione dell'istanza, ai fini del rimborso di quanto indebitamente versato, con riferimento ai benefici concessi in relazione ai danni del sisma del 1990 in alcune province della Regione siciliana;
   gli identici Ginato 10.1 e Palese 10.2, i quali consentono agli enti territoriali di utilizzare nel 2016, anche per ulteriori interventi, le risorse stanziate nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio per il 2015;
   Sammarco 10.7 e Massa 10.159, che prevedono l'applicazione per i primi tre mesi dell'anno 2016 di una normativa relativa al calcolo dell'aggio per la vendita dei valori bollati prevista da una disposizione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, non convertita in legge;
   Vignali 10.11, che sospende l'applicazione, fino al 1o gennaio 2017, di una disposizione in materia di esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili (articolo 5 del decreto legislativo n. 151 del 2015). Conseguentemente è posticipato il termine per l'adozione del relativo decreto ministeriale attuativo;
   Vignali 10.12, che posticipa l'applicazione della norma che individua i componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro alla scadenza del mandato dei componenti dell'attuale Commissione in carica;
   Piccone 10.15, che reca norme di deroga ai limiti massimi di indebitamento vigenti per gli enti locali;
   gli identici Melilli 10.18, Centemero 10.72, Cenni 10.196, Pastorelli 10.134, Borghi 10.156, Pastorino 10.166, Marcon 10.173, Tancredi 10.106, Simonetti 10.124, che consentono per il solo anno 2016 alle province, in deroga al TUEL, di far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato gli importi non ancora aggiudicati entro l'anno 2015 delle gare, qualora si tratti di effettuare interventi o lavori particolarmente urgenti;
   gli identici Melilli 10.19, Centemero 10.71, Marcon 10.181, Pastorelli 10.133, Borghi 10.155, Pastorino 10.165, nonché Cenni 10.195 e Simonetti 10.121, che escludono per il 2016 l'applicazione dei limiti di indebitamento agli enti di area vasta che procedono alla rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti;
   gli identici Melilli 10.20, Dieni 10.48, Centemero 10.70, Melilla 10.180, Pastorelli 10.132, Borghi 10.154 e Pastorino 10.164, nonché Simonetti 10.120, che prevedono la riduzione della penale per gli enti di area vasta in caso di estinzione anticipata dei mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti;
   gli identici Melilli 10.21, Centemero 10.69, Pastorelli 10.131, Borghi 10.153, Pastorino 10.170, 10.179 e Simonetti 10.119, che consentono per il 2016 alle province di utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazioni di beni e di partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione;
   Sbrollini 10.24, che abroga la norma che stabilisce il limite all'uso del contante per i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche;
   Marco Meloni 10.30, che dispone che entro il 30 settembre 2016 l'Associazione italiana della Croce Rossa possa richiedere le anticipazioni di liquidità per l'anno 2016, prorogando a tal fine il vigente termine del 30 settembre 2013, relativo alle anticipazioni per l'anno 2014. Contestualmente, sostituisce l'espressione Associazione italiana della Croce Rossa con Ente strumentale alla Croce Rossa;
   Tartaglione 10.31, che interviene sulla norma di copertura del decreto-legge n. 185 del 2015, riducendo i tagli delle dotazioni finanziarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   Pisano 10.37 e Villarosa 10.45, che consentono di definire, con modalità agevolate, le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, richiamando la procedura prevista per il 2014 dall'articolo 1, commi 618 e 622, della legge n. 147 del 2013;Pag. 18
   Villarosa 10.38 e Pesco 10.39, che consentono la rateazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2015, anche nei casi in cui su tali somme siano già in corso procedure esecutive;
   Villarosa 10.42, Gadda 10.53 e 10.54, gli identici Centemero 10.73, Melilla 10.184, Paglia 10.189, Latronico 10.202 e Tancredi 10.208, nonché Rubinato 10.86, Misiani 10.89, Fragomeli 10.93 e Latronico 10.200, che prevedono una sanatoria per l'anno 2015 per le deliberazioni comunali relative ad aliquote e tariffe di tributi adottate successivamente al termine ordinario;
   gli identici D'Incà 10.49, Sandra Savino 10.57 Rubinato 10.87 e Busin 10.111, nonché gli identici D'Incà 10.50, Sandra Savino 10.58, Rubinato 10.88, Guidesi 10.110, che recano norme in tema di detrazioni IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi a favore degli organismi di formazione professionale;
   Gregorio Fontana 10.51, che posticipa al 31 dicembre 2016 la decorrenza della norma che prevede l'obbligo dei POS per gli studi professionali e per gli esercizi commerciali, già vigente a decorrere dal 30 giugno 2014;
   Roberta Agostini 10.52, che sospende fino al 31 dicembre 2020 gli effetti applicativi della norma in materia di numero chiuso delle scuole di specializzazione post-laurea nel settore sanitario;
   Gregorio Fontana 10.59, che sopprime la norma che prevede un decreto ministeriale, da adottare entro il 1o febbraio 2016, in materia di pagamenti attraverso carte di debito o di credito;
   Gregorio Fontana 10.60, che sopprime la norma che prevede l'obbligo dei POS per gli studi professionali e per gli esercizi commerciali;
   gli identici Centemero 10.64, Melilli 10.80, Pastorelli 10.126, Borghi 10.148, Pastorino 10.167 e Costantino 10.174, nonché Cenni 10.194, che escludono l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti, per le province e le città metropolitane interessate dalla legge n. 56 del 2014;
   gli identici Centemero 10.65, Pastorelli 10.127, Borghi 10.149, Pastorino 10.168 e Marcon 10.175, nonché Melilli 10.79 e Simonetti 10.122, che escludono gli enti di area vasta dalla norma della legge di stabilità per il 2016, che ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere degli enti territoriali che aumentano i tributi;
   gli identici Centemero 10.66, Pastorelli 10.128, Borghi 10.150, Pastorino 10.171 e Melilla 10.176, nonché Simonetti 10.123, che escludono le province e le città metropolitane dalla norma della legge di stabilità per il 2016 che ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere degli enti territoriali che aumentano i tributi, nel caso in cui tali enti siano impossibilitati a conseguire l'equilibrio di bilancio;
   Lenzi 10.76, che reca modalità per l'adozione dello statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana;
   Crimì 10.77 e Vignali 10.100, che recano norme dirette a consentire alle province di mantenere le proprie competenze in materia di fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi di conservatori, accademie ed altri, sino alla completa attuazione della riforma del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
   Lenzi 10.78, che interviene su disposizioni concernenti il trattamento economico e la liquidazione del trattamento di fine servizio del personale civile e militare della Croce rossa italiana assunto da altre amministrazioni;
   Melilli 10.83 che estende i vigenti limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nell'ambito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle regioni, a tutte le tipologie di debito in luogo dei soli debiti derivanti da sentenze esecutive;Pag. 19
   Melilli 10.84, che affida alle regioni il compito di istituire e gestire i conti di tesoreria unica intestati alla sanità, a decorrere dal 1o gennaio 2016;
   Taricco 10.85, che interviene sulle modalità di calcolo del saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio per gli enti territoriali per l'anno 2016, con particolare riguardo alla composizione del fondo pluriennale vincolato;
   Melilli 10.90, che posticipa l'applicazione delle norme in tema di individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, ai periodi di imposta successivi al 20 giugno 2015;
   Melilli 10.91, che consente di utilizzare le economie derivanti dalle attività di centralizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi per incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali sono costituiti i soggetti aggregatori;
   Piccone 10.95, che reca deroghe alla disciplina del pareggio di bilancio degli enti locali, escludendo dal calcolo del saldo le entrate derivanti da canoni pagati da privati per la produzione da fonti rinnovabili;
   Fragomeli 10.112, che reca disposizioni concernenti le modalità di accertamento del gettito dell'addizionale comunale IRPEF per il 2016;
   Guidesi 10.113, che reca disposizioni in tema di regole contabili che gli Organismi pagatori regionali devono applicare relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della PAC;
   Guerra 10.125, che apporta una modifica ordinamentale alle disposizioni in materia di programmi straordinari di edilizia residenziale, di cui al decreto-legge n. 83 del 2012. In particolare, si eliminano alcuni limiti alla rilocalizzazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata;
   Roccella 10.141, che riapre i termini per l'accesso alla rateazione dei debiti tributari derivanti da somme iscritte a ruolo per i contribuenti decaduti dal beneficio della dilazione, scaduti prima del 31 dicembre 2015;
   Bechis 10.143 e 10.144, che recano norme ordinamentali in tema di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
   Maestri 10.145, che estende l'ambito applicativo delle misure previste dalla legge di stabilità per il 2016 in materia di «art bonus» (articolo 1, commi 318 e 319);
   De Menech 10.146 e 10.147, che estendono al 2016 l'applicazione delle norme in materia di imposta di soggiorno, in deroga alle disposizioni della legge di stabilità per il 2016, che ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere degli enti territoriali che aumentano i tributi;
   Burtone 10.17, Oliverio 10.157 e Tancredi 10.207 che recano una disposizione interpretativa in tema di accordi provinciali concernenti il riallineamento retributivo per le imprese operanti nelle zone svantaggiate ai sensi delle disposizioni europee;
   Abrignani 10.158, che consente ai comuni di istituire nel 2016 l'imposta di soggiorno, in deroga alle disposizioni della legge di stabilità per il 2016 che ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere degli enti territoriali che aumentano i tributi;
   Pastorino 10.172, che dispone la validità delle delibere relative ai tributi comunali, anche se pubblicate oltre i termini di legge, ove ciò sia dovuto a malfunzionamenti telematici certificati dal Segretario generale dell'ente, a specifiche condizioni;
   Franco Bordo 10.185, riferito ad una proroga scaduta, relativa alla detrazione dalle imposte sul reddito di parte delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti Pag. 20di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e infraregionale; detrazione che è stata prevista per le spese sostenute nel 2008 e 2009 e di cui l'emendamento prevede ora l'applicazione per il triennio 2016-2018;
   Melilla 10.186 e Marcon 10.187, che dispongono che i termini di integrazione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli enti pubblici retroagiscano per tutto il periodo per il quale la Corte dei Conti può richiedere il risarcimento per danno nei confronti dei soggetti coinvolti;
   Paglia 10.191, che dispone che sia prorogata per le imprese del Mezzogiorno, per il triennio 2016-2018, una norma agevolativa sulla tassazione degli utili di esercizio prevista dall'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge n. 78 del 2012, fino al periodo di imposta 2012;
   Sani 10.192, che reca una norma interpretativa in tema di soppressione delle esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli immobili pubblici;
   Ribaudo 10.193, che detta una disposizione volta ad ampliare il periodo utile per i CAF e i professionisti abilitati per gli adempimenti relativi al modello 730, modificando a tal fine un decreto ministeriale;
    gli identici Palese 10.198 e Guidesi 10.209, che dettano disposizioni in ordine al pagamento della tassa automobilistica regionale nei confronti degli utilizzatori del veicolo in leasing;
   Palese 10.199 e Guidesi 10.114, che prevedono che le disposizioni dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 – secondo cui, a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa – sono valide anche per l'esercizio 2016 con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati;
   Latronico 10.201, che pospone al 31 dicembre 2016 il termine, scaduto il 30 novembre 2013, previsto per l'attivazione presso l'Agenzia del demanio delle procedure di acquisizione di immobili pubblici da parte degli enti territoriali;
   Lombardi 10.04, che detta disposizioni riguardo la composizione, dal 2015, del Fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale;
   Tancredi 10.05, che detta disposizioni volte a consentire una anticipazione finanziaria per gli anni dal 2015 al 2017 per i comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario entro il 30 giugno 2015, ed una analoga anticipazione finanziaria per gli anni dal 2018 al 2020 qualora il dissesto sia stato deliberato entro il 31 dicembre 2019;
   Tancredi 10.08, che reca una modifica all'articolo 1, comma 265, della legge di stabilità 2016, in materia di possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina previgente a quella introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta «riforma Fornero»);
   Airaudo 10.09, che proroga all'anno 2020 l'innalzamento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà relativi a talune categorie di lavoratori, stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009 ed ivi previsto limitatamente al biennio 2009-2010;
   Nicchi 10.010, volto a prevedere che la possibilità di accedere, da parte delle lavoratrici in possesso di determinati requisiti, al trattamento pensionistico anticipato liquidato con il solo metodo contributivo, attualmente prevista dall'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità 2016, per chi abbia maturato i requisiti suddetti entro il 31 dicembre 2015, sia estesa alla maturazione dei medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2018;
   Marcon 10.011, che detta disposizioni relative alla maturazione dei requisiti pensionistici per il personale della scuola;Pag. 21
   Ghizzoni 11.1, limitatamente al capoverso 2-ter, che amplia il novero dei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Emilia;
   gli identici Laffranco 11.3 e Palese 11.25, volti a modificare l'allegato 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 (sisma Emilia 2012) che elenca i comuni beneficiari di interventi a favore di attività produttive colpite dagli eventi sismici;
   Sammarco 11.4, limitatamente alla parte dell'emendamento che modifica l'articolo 112, comma 7, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 385 del 1993, relativa ai soggetti che erogano finanziamenti;
   Fanucci 11.5, 11.7, 11.6, 11.8, 11.9 e 11.10, volti a recare norme sostanziali relative alle imprese esercenti impianti di trasporto a fune e ai loro dipendenti, agli immobili adibiti a stazione di impianti funiviari, al rifinanziamento del Fondo per l'innovazione degli impianti a fune, nonché al trasporto con impianti a fune;
   Squeri 11.11 e 11.12, volti a sospendere i termini dei versamenti tributari per le imprese di autotrasporto che vantano crediti da ILVA S.p.A.;
   Lupo 11.13, volto all'incremento del Fondo per far fronte all'accoglienza di minori non accompagnati;
   Lombardi 11.14, volto ad intervenire sulla esecuzione degli sfratti a Roma in connessione all'uso della forza pubblica in relazione alle esigenze legate all'ordine pubblico per il Giubileo di Roma 2016;
   Tartaglione 11.18, volto ad introdurre una norma per lo smaltimento dei sedimi accumulati a causa degli eventi meteorologici avvenuti in Campania nel mese di ottobre 2015;
   Tartaglione 11.20, che introduce disposizioni in materia di personale impiegato, presso l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, nelle attività di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania relative all'attuazione degli interventi di bonifica;
   Garofalo 11.21, che, al fine del completamento della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri, proroga gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007, relativa all'emergenza ambientale nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;
   Marchi 11.22, che modifica l'articolo 1, comma 875, della legge di stabilità 2016, al fine di estendere la possibilità per l'ANAS, in tutti i territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, non solo sulle strade provinciali, ma anche su quelle comunali;
   Pelillo 11.23, volto all'istituzione di un Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti;
   Iori 11.24, finalizzato alla copertura delle spese sostenute dai comuni per l'esecuzione di indagini di vulnerabilità sismica;
   Fanucci 11.26, che riscrive la disciplina, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, dei risarcimenti ai familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno;
   Amato 11.27, che differisce un termine per l'affidamento di lavori di edilizia scolastica;
   gli identici Laffranco 12.03 e Palese 12.014, che modificano la disciplina in tema di scioglimento degli istituti di patronato;
   Cenni 12.04, che modifica la disciplina delle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica;
   Palese 12.06, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze relative a calamità o cedimenti, disponendone contestualmente la dotazione finanziaria per il triennio 2016-2018;
   Simonetti 12.08 e Rizzetto 1.124, che intervengono sulla lettera a) dell'articolo 1 Pag. 22del comma 265 della legge di stabilità 2016, prolungando da dodici a trentasei mesi il periodo entro il quale devono essere perfezionati i requisiti previsti ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente a quella introdotta in materia dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta «riforma Fornero»);
   Malpezzi 12.011, che estende da 10 a 20 anni il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento dei riconoscimenti per le vittime delle foibe, di cui alla legge n. 92 del 2004, termine scaduto nel corso del 2014;
   Saltamartini 12.012, che detta disposizioni relative alla maturazione dei requisiti pensionistici per il personale della scuola;
    D'Arienzo 12.016, che reca disposizioni volte ad estendere l'efficacia temporale dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché delle denunce di inizio attività e delle segnalazioni certificate di inizio attività, previsti dall'articolo 15 del Testo unico dell'edilizia;
   Squeri 12.017, che sospende l'applicazione di sanzioni relative alla vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari nocivi.
   Avverte, inoltre, che la Presidenza si riserva di pronunciare eventuali ulteriori dichiarazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 25 gennaio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

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