CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) C. 3444 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

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Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti ai provvedimenti in esame è scaduto ieri alle ore 15 e che sono stati presentati emendamenti solo al disegno di legge di stabilità (vedi allegato 1). Ricorda che il gruppo Movimento 5 Stelle ha preannunciato che avrebbe presentato direttamente alla Commissione Bilancio gli emendamenti ai disegni di legge di stabilità e bilancio. Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Greco 3444/II/1.17, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Greco 3444/II/1.18 e 3444/II/1.19. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3444/II/1.12 e 3444/II/1.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Quartapelle 3444/II/1.50, Turco 3444/II/1.120. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3444/II/1.13, esprime parere contrario sugli emendamenti Turco 3444/II/1.21 e 3444/II/1.22 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3444/II/1.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti Dambruoso 3444/II/1.23 e 3444/II/1.24 e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3444/II/1.2, 3444/II/1.3, 3444/II/1.7, 3444/II/1.8, 3444/II/1.14, 3444/II/1.15, 3444/II/1.11, 3444/II/1.5 e 3444/II/1.4. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Turco 3444/II/1.25, 3444/II/1.26, 3444/II/1.27, 3444/II/1.28, 3444/II/1.29 e 3444/II/1.30, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3444/II/1.1. Esprime, in fine, parere favorevole sugli emendamenti Rossomando 3444/II/1.32 e Giuliani 3444/II/1.31, mentre raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3444/II/1.6 e 3444/II/1.9.

  Il viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore, esprimendo, invece, parere contrario su tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Turco e sugli emendamenti Dambruoso 3444/II/1.23 e 3444/II/1.24. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Giuliani 3444/II/1.31. Sulle restanti proposte emendative non ritiene di dover esprimere un parere nel merito in quanto presentano profili di carattere finanziario che dovranno essere valutati sia dalla Commissione Bilancio che dal dicastero dell'economia e finanza, per cui su tali proposte emendative, tra le quali qualla presentata dalla deputato Rossomando ha un contenuto identico ad una proposta di legge da lui presentata prima di assumere incarichi di Governo, si rimette alla valutazione della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, sottoscrive l'emendamento Giuliani 3444/II/1.31, avvertendo che lo stesso è stato, altresì, sottoscritto dagli onorevoli Ermini, Rostan, Guerini, Morani, Pini e Campana.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Greco 3444/II/1.17, gli emendamenti 3444/II/1.12, 3444/II/1.10, 3444/II/1.13, 3444/II/1.16, 3444/II/1.2, 3444/II/1.3, 3444/II/1.7, 3444/II/1.8, 3444/II/1.14, 3444/II/1.15, 3444/II/1.11, Pag. 383444/II/1.5, 3444/II/1.4 e 3444/II/1.1, del relatore, gli emendamenti Rossomando 3444/II/1.32 e Giuliani 3444/II/1.31, nonché gli emendamenti 3444/II/1.6 e 3444/II/1.9 del relatore (vedi allegato 2). Respinge, quindi, con distinte votazioni, le restanti proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità per l'anno 2016.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio (per le parti di competenza della II Commissione) e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 3).
  Presenta ed illustra una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 5 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 4).
  Presenta una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 8 (per le parti di competenza della II Commissione) del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 5).
  Presenta, in fine, una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 10 (per le parti di competenza della II Commissione) del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 6).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il gruppo SEL ha presentato una proposta alternativa di relazione alla tabella 5, che verrà posta in votazione qualora dovesse essere respinta la proposta di relazione alla tabella 5 del relatore (vedi allegato 7).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione del relatore sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio (per le parti di competenza della II Commissione) e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, sulla Tabella 5 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, sulla Tabella 8 del disegno di legge di bilancio (per le parti di competenza della II Commissione) e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità e sulla Tabella 10 del disegno di legge di bilancio (per le parti di competenza della II Commissione) e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.
  Nomina, altresì, il deputato Beretta relatore presso la Commissione Bilancio.

  Donatella FERRANTI, presidente avverte che le relazioni e gli emendamenti approvati dalla Commissione saranno trasmessi alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese).
  Rileva che il predetto testo unificato, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi e di assicurarne un elevato livello di protezione, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti (articolo 1).Pag. 39
  In particolare, osserva che è prevista l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione i codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una adeguata informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti (articolo 2, comma 1). Più, in particolare, si prevede (articolo 2, comma 2) che i codici forniscano informazioni relative ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.
  Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala le disposizioni di cui all'articolo 4, laddove è previsto che «Per le sanzioni in caso di false informazioni recate dai codici non replicabili di cui alla presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 517 del codice penale». Osserva che, in sostanza, le false informazioni relative contenute nei codici sono punite alla stregua di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
  Al riguardo, rammenta che l'articolo 517 del codice penale punisce – salvo che il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge – con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. La Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. IIIo, 24 maggio 2012, no 19650) ha affermato che attualmente costituiscono infrazioni penalmente irrilevanti (integranti solo un illecito amministrativo) le condotte di «indicazioni fallaci» da cui possono derivare situazioni di incertezza indotte dalla «carenza di indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto». Costituiscono delitto, invece, le sole ipotesi di uso del marchio e della denominazione di provenienza o di origine con «false indicazioni» idonee da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. Ciò perché mentre «fallace» e ciò che può illudere e/o ingannare, «falso» è ciò che risulta contrario al vero per contraffazione o alterazione dolosa. In sostanza, oggi risulta configurabile una fattispecie di reato solo quando oltre al proprio marchio o all'indicazione della località in cui l'azienda ha sede, l'imprenditore apponga anche una dicitura con cui attesti espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia o comunque in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione.
  Rileva che l'articolo 4, quindi, estende l'applicazione dell'articolo 517 al caso in cui il codice contenga delle informazioni false, presumendo ex lege che queste siano in grado di indurre in inganno il compratore. Per ragioni di chiarezza la disposizione sanzionatoria potrebbe essere così formulata: «È punito, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, chiunque appone a prodotti codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero ovvero pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i predetti prodotti».
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in ragione della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori sui contenuti del disegno di legge sulla riforma del processo civile (C. 2953), il termine per la presentazione di proposte emendative, già fissato per lunedì 30 novembre 2015 alle ore 14, è differito a lunedì 14 dicembre 2015, alla medesima ora.

  La seduta termina alle 15.40.

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