CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

  La seduta comincia alle 13.20.

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Parere alla Commissione XIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, illustra il provvedimento, evidenziando che in generale lo stesso è redatto secondo una buona tecnica legislativa. Rileva che è indice di cura nell'istruttoria legislativa l'aver acquisito un parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato; dà quindi conto di alcuni elementi di qualità della legislazione che formano oggetto di appositi rilievi nella proposta di parere che sottopone al Comitato. In risposta a richieste di chiarimenti, rende ulteriori precisazioni.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 3104 e rilevato che:
    il decreto-legge si compone di sette articoli, dei quali sei di contenuto sostanziale e uno relativo all'entrata in vigore;
    la relazione illustrativa evidenzia che in relazione agli articoli 2 e 3 è stato acquisito il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990: ciò è indice di cura nell'istruttoria legislativa;
    in due punti il preambolo del decreto, in modo inusuale, non evidenzia il carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge, come invece richiede l'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano «l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione»; il sesto capoverso, infatti, fa Pag. 4riferimento alla sola «necessità» e il settimo capoverso richiama «la necessità e l'urgenza»;

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il decreto-legge presenta un contenuto omogeneo, intervenendo, come si evince dal paragrafo relativo al contenuto, su taluni settori di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: il passaggio dalle quote di produzione alla libera concorrenza nel settore lattiero-caseario; i requisiti per la costituzione delle organizzazioni interprofessionali; interventi a favore del settore olivicolo-oleario; l'accesso al fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali; soppressione della gestione commissariale ad acta relativa alle attività svolte dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD); del complesso delle misure si dà conto sia nel titolo sia nel preambolo del decreto;

  sul piano dei rapporti con la normativa vigente:
   l'articolo 2, commi 2 e 3, nell'introdurre disposizioni sui rapporti contrattuali nel settore lattiero-caseario, innova in modo permanente le previsioni dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale reca una disciplina generale dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari; tale intervento modificativo avviene:
   al comma 3, correttamente, sotto forma di novelle,
   al comma 2, invece, in maniera non testuale: sarebbe opportuno formulare anche le disposizioni del comma 2 sotto forma di novelle legislative al predetto articolo 62;
   l'articolo 2, comma 4, nell'estendere le finalità del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, modifica la legge n. 190 del 31 dicembre 2014; l'intervento su norme di recente approvazione è una circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
   l'articolo 2, comma 10, abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, senza intervenire sull'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005, il quale dispone che le intese di filiera possano «essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
   l'articolo 5, comma 2, «anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004» (che fissa «il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso»), consente alle Regioni di deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi:
    a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per gli eventi atmosferici verificatisi «nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» (comma 1), e
    b) nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente all'entrata in vigore del decreto, «entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee»;
   in questo modo, da un lato, il decreto retroagisce, riaprendo i termini per avversità atmosferiche verificatesi fin dal 1o gennaio 2014, dall'altro, con riguardo alle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali, detta una norma a regime integrando in via non testuale la disciplina dettata dal citato articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sulla quale invece si dovrebbe intervenire mediante novelle;

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  sul piano della correttezza della formulazione:
   l'articolo 2, comma 1, reca una previsione di dubbia portata normativa in quanto indica le finalità per le quali si introduce una modificazione al decreto-legge n. 49 del 2003;

  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   all'articolo 2, il comma 2, che incide in modo non testuale sull'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, dovrebbe essere riformulato in termini di novella;
   con riferimento all'articolo 2, comma 10, che abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005;
   all'articolo 5, con riferimento al comma 2 (che – relativamente alle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali – incide in modo permanente sull'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004), si dovrebbe effettuare un coordinamento esplicito, anche mediante modificazioni testuali, con la disposizione del 2004;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa delle dichiarazioni di finalità di cui all'articolo 2, comma 1.»

  Aniello FORMISANO, presidente, ringrazia il relatore per il proficuo lavoro istruttorio.

  Nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.35.