CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 146

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 12.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo.

(Alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, evidenzia che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e il conferimento della delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo), come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Al riguardo, fa presente che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento persegue l'obiettivo di disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotando le scuole delle risorse umane, materiali e finanziarie, necessarie a realizzare le proprie scelte organizzative e formative e garantendo la massima flessibilità, diversificazione, efficacia ed efficienza del sistema scolastico, anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio.
  Ciò premesso, avverte che si soffermerà sulle disposizioni di stretto interesse della Commissione, rinviando per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Relativamente all'articolo 2 del disegno di legge, che reca disposizioni in materia Pag. 147di autonomia scolastica ed offerta formativa, segnala che il comma 3, oggetto di modifiche nel corso dell'esame in sede referente, fa riferimento, tra i diversi obiettivi che gli istituti scolastici sono tenuti ad osservare nella determinazione del proprio fabbisogno organico e nella definizione dell'offerta formativa, anche che allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e delle attività culturali, artistiche e musicali (lettera e)), anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
  Segnala inoltre che l'articolo 4, che reca disposizioni volte al rafforzamento della didattica basata sull'alternanza scuola-lavoro prevede, al comma 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, la possibilità per gli istituti scolastici di stipulare convenzioni, oltre che con gli ordini professionali, anche con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, consentendo agli studenti di maturare significative esperienze formative anche in tali specifici ambiti.
  Rileva che di specifico interesse dell'VIII Commissione sono altresì le disposizioni (articoli 20-22) ricomprese nel Capo VI del provvedimento, relativo all'edilizia scolastica.
  In particolare, l'articolo 20 prevede l'emanazione di un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali per la realizzazione di scuole innovative, alla cui realizzazione destina risorse già previste a legislazione vigente. In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni, di scuole altamente innovative al punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento, anche per favorire l'uso delle nuove tecnologie nell'attività didattica. Le proposte pervenute sono sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che le esamina e le coordina, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni. Segnalo che dalla formulazione non del tutto chiara sembrerebbe che debba essere adottata almeno una soluzione progettuale per ogni regione. I beneficiari saranno inoltre individuati sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 2, anch'esso modificato dalla Commissione, prevede che per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte della somma (pari a 300 milioni di euro) che, in base all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'INAIL destina, nel triennio 2014-2016, ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, rispetto alla quale i canoni di locazione, da corrispondere allo stesso, sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  Relativamente all'articolo 20, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di individuare le soluzioni progettuali di scuole altamente innovative attraverso il ricorso agli strumenti previsti dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con particolare riferimento al concorso di progettazione.
  Nel passare alla disamina dell'articolo 21, fa presente che lo stesso reca misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici.
  In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che all'Osservatorio per l'edilizia Pag. 148scolastica, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono assegnati anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizi scolastica e di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l'estensione della composizione alle organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza, sulla base di criteri oggettivi predefiniti e prevedendo l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
  Il comma 2, come modificato in sede referente, prevede che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 del 2013, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015- 2017 ed è aggiornata annualmente. Tale programmazione, per il triennio di riferimento, sostituisce i programmi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza di edifici scolastici, incluse le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico della regione. La medesima programmazione è da ritenersi altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come modificata dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, istituito dall'articolo 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, concernenti interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici. Con riferimento a tali ultime risorse, il testo prevede che termini e modalità di individuazione degli interventi saranno definiti con successivo DPCM, sul proposta del MIUR. A tali fini, il comma 2 prevede, infine, che i poteri derogatori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale 2015-2017.
  Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge, fatte salve quelle concernenti interventi in corso di realizzazione o di cui sono in corso le procedure di appalto dei lavori, relative ai finanziamenti attivati da varie disposizioni normative, sono destinate all'attuazione, nel 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell'ambito della programmazione nazionale – fermi restando i piani di ammortamento in corso e le relative autorizzazioni di spesa –, ovvero necessari a seguito delle indagini diagnostiche di cui al successivo articolo 20 o sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  Con specifico riferimento alla procedura, si prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti locali risultati beneficiari dei finanziamenti attivati sulla base delle disposizioni citate trasmettono al MIUR e alla Cassa Depositi e prestiti il monitoraggio degli interventi realizzati, a pena di revoca delle risorse ancora da erogare. Le economie accertate a seguito del completamento dell'intervento finanziato, ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, agli ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica prima indicati.
  Il comma 4 prevede che, sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni devono fornire al MIUR il monitoraggio dei piani di edilizia scolastica finanziati, per il triennio 2007-2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge n. 296 del 2006, pena la mancata, Pag. 149successiva, assegnazione di ulteriori risorse statali. Le economie accertate all'esito del monitoraggio restano, in tal caso, nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi previsti nella programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, nonché, anche in questo caso, agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui all'articolo 20, ovvero sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al MIUR, che definisce tempi e modalità di attuazione.
  Il comma 5 stabilisce che, a valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007-2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizie scolastica, al netto delle somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio al quale erano destinate e con le medesime finalità. Le risorse in questione sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagine diagnostiche di cui all'articolo 20, nonché a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe degli edifici scolastici. Si dispone infine, che, qualora intervengano decurtazioni di spesa da parte della Commissione europea a seguito di audit sui progetti retrospettivi sopradetti, alle conseguenti restituzioni di risorse si provvede a valere sullo stesso Fondo unico per l'edilizia scolastica.
  Il comma 6, modificato in sede referente, limita l'efficacia delle misure sanzionatorie da applicare agli enti locali nel 2015 in caso di mancato rispetto degli obiettivi finanziari del patto di stabilità 2014, per gli enti che abbiano sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica. Più in particolare, il comma mitiga l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, diminuendo l'entità del taglio delle risorse di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta dagli enti locali nel corso del 2014. La riduzione della sanzione non si applica, tuttavia, qualora le spese da portare in riduzione della sanzione da applicare nel 2015 siano le medesime che l'ente abbia già escluso dal computo del saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per il 2014. Per beneficiare della riduzione della sanzione, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014 devono comunicare le spese sostenute nel 2014 per edilizia scolastica entro il termine del 30 giugno 2015, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 7, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione ed il completamento dei cosiddetti piani straordinari di messa in sicurezza degli edifici scolastici avviati nel corso delle legislature precedenti, sia attraverso il riutilizzo delle risorse non impiegate, sia mediante l'accelerazione delle procedure. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi al primo e al secondo programma stralcio, il comma 7 consente agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Si prevede, inoltre, che le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente Pag. 150vincolanti, anche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono destinate dal CIPE, secondo modalità individuate dallo stesso, alla programmazione nazionale 2015-2017, nonché, anche in tal caso, agli interventi che si rendano necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui all'articolo 20, ovvero sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  Ulteriori disposizioni del comma 7 riguardano il Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 185 del 2008 (L. 2/2009) e alla delibera CIPE 6/2012.
  In particolare, al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi di interventi riconducibili al predetto Piano straordinario stralcio e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011 con la sopracitata delibera CIPE n. 6/2012, è previsto il silenzio-assenso in relazione al parere richiesto ai Provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari. Viene infatti stabilito che il parere si intende positivamente reso entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per quelli presentati precedentemente. Si prevede, inoltre, che gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse revocate sono destinate dal CIPE ad interventi ricompresi nella programmazione nazionale 2015-2017, secondo le modalità definite dal medesimo Comitato.
  I commi 8 e 9 modificano le modalità e i termini di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità (FROP) destinate agli interventi di edilizia scolastica. Viene infatti previsto che tali risorse sono utilizzabili, fino al 31 dicembre 2018, non solo per gli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico», ma per qualsiasi intervento di edilizia scolastica.
  Il comma 9 dispone, altresì, che il Fondo rotativo per la progettualità (FROP) potrà essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni.
  Il comma 10 introduce una disposizione di accelerazione delle procedure, attraverso la previsione di un meccanismo di silenzio-assenso, per la realizzazione degli interventi qualificati come di «estrema urgenza» dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 164 del 2014. Viene, infatti, previsto che per tali interventi, tra cui rientrano quelli, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, le amministrazioni competenti sono tenute a rendere i prescritti pareri, visti e nulla osta entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza dei servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
  Il comma 11 proroga (dal 1o settembre 2015) al 1o novembre 2015 l'entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione.
  Il comma 12 prevede che le risorse per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole stanziate con l'articolo 2, comma 239, della legge n.191 del 2009, destinate alla realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati nella risoluzione parlamentare 8-00143 del 2 agosto 2011, per le quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge, sono destinate alla programmazione nazionale 2015-2017, nonché, anche in tal caso, agli interventi che si rendano necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui all'articolo 20, ovvero sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  Il comma 13 dispone che il monitoraggio degli interventi contemplati dall'articolo Pag. 15119 è effettuato secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011.
  Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti, all'articolo 19, i commi 14 e 15.
  In particolare, il comma 14 prevede che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille relativa all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili come individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  Il comma 15 novella l'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante disposizioni in tema di mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria, attraverso l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter. Nello specifico, il comma 2-bis dispone che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Il comma 2-ter, nel novellare anch'esso l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, incrementa, da 40 a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, lo stanziamento di contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria.
  Con riferimento all'articolo 21, osserva che è necessario prevedere un raccordo tra le varie amministrazioni competenti ai fini della programmazione e della gestione degli interventi di edilizia scolastica, anche in un'ottica di maggiore trasparenza ed efficacia.
  Nel passare, infine, all'esame dell'articolo 22, fa presente che lo stesso autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici, al fine di prevenire crolli. In particolare, il comma 1, oltre ad autorizzare la spesa suddetta, dispone che le indagini diagnostiche possono essere cofinanziate dagli enti locali proprietari degli edifici.
  Il comma 2 prevede l'intervento di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali, che deve tener conto anche della vetustà degli edifici.
  Il comma 3, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che gli interventi di messa in sicurezza necessari a seguito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 e quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 in base all'articolo 8, comma 6, della legge 5 maggio 2003, n. 131, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul disegno di legge in esame, dopo aver valutato i rilievi e le osservazioni che dovessero eventualmente emergere nel corso del dibattito.

  Claudia MANNINO (M5S) rammenta che i deputati del suo gruppo hanno deciso di abbandonare i lavori della VII Commissione, contestandone le modalità di svolgimento. Osserva infatti come il Governo, dopo aver provveduto a dichiarare Pag. 152il disegno di legge in esame quale «collegato» alla manovra di bilancio, ha chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Regolamento, che la Camera deliberi sul predetto disegno di legge entro il prossimo 19 maggio, di fatto azzerando o comunque comprimendo fortemente la libertà di discussione e approfondimento di un provvedimento che reca importanti riforme nel campo della scuola e dell'istruzione.
  Rileva, inoltre, che, a fronte di quasi settecento emendamenti presentati dai deputati del suo gruppo, è stata formulata da parte della presidenza della VII Commissione la richiesta di segnalazione di soli novantacinque emendamenti per gruppo, a prescindere dalla consistenza numerica. Ritiene tale modus procedendi non condivisibile. Per quel che riguarda gli aspetti più direttamente riferibili alle competenze dell'VIII Commissione, con riferimento all'articolo 20, rileva l'opportunità di introdurre criteri preferenziali in ordine alla scelta dei progetti per la realizzazione di scuole innovative, quali, in particolare, la facilità di collegamento agli edifici scolastici, l'assenza di ulteriore consumo di suolo, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquinamento, segnatamente quello sonoro. Osserva, inoltre, che all'interno della commissione di esperti chiamata ad esaminare le proposte progettuali pervenute, dovrebbe essere garantita la presenza di figure in possesso di competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche.
  Rileva altresì come la terminologia utilizzata nel provvedimento in esame non risulti, in qualche caso, sufficientemente chiara. Si riferisce, ad esempio, all'espressione «apertura della scuola al territorio» o all'utilizzo del termine «crollo», riferito, all'articolo 22 del provvedimento, solo ai solai e controsoffitti.
  Con riferimento all'articolo 21, rileva l'opportunità di chiarire che l'Osservatorio per l'edilizia scolastica è chiamato a svolgere solo funzioni di supporto, studio, indirizzo e coordinamento, dovendo invece la programmazione degli interventi di edilizia scolastica essere demandata alle regioni, poiché strettamente connessa ad esigenze di natura territoriale. Evidenzia, inoltre, che andrebbe rafforzato il ruolo svolto dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, cui dovrebbe essere affidato il compito di promuovere il coinvolgimento degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche nella determinazione del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica. Ritiene invece meritevole di apprezzamento l'incremento, da 40 a 50 milioni di euro annui, delle risorse destinate ai mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria contratti dalle regioni. Richiama la necessità che nella predisposizione delle gare di appalto aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, sia imposto il divieto di ribassi d'asta superiori al 15 per cento dell'importo dell'appalto stabilito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Infine, rileva l'opportunità di prevedere un esplicito riferimento agli edifici scolastici nei quali sia riscontrata la presenza di amianto.
  Ciò premesso, nel ribadire la propria contrarietà circa le modalità di svolgimento dell’iter di esame del provvedimento, precisa, a nome del suo gruppo parlamentare, che non sarà presentata una proposta di parere alternativa a quella del relatore.

  Raffaella MARIANI (PD) concorda con il relatore in merito all'opportunità di rafforzare il coordinamento tra le amministrazioni competenti in materia di programmazione e gestione degli interventi di edilizia scolastica, in particolare tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Richiama altresì l'attenzione sulla necessità di una maggiore trasparenza in merito alla gestione e all'erogazione delle risorse destinate ai predetti interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  Ermete REALACCI, presidente, preso atto delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso del dibattito testè svoltosi, auspica Pag. 153che si possa pervenire all'espressione di un parere ampiamente condiviso.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008 Governo, approvata dal Senato e abb.

(Alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), relatore, avverte che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento C. 3008 Grasso, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, approvata in un testo unificato dal Senato il 1o aprile 2015 e assegnata in sede referente alla II Commissione.
  Rileva anzitutto che il provvedimento è volto, in particolare, a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, come quelli che puniscono il falso in bilancio, per delimitare l'eventuale area di non punibilità.
  Esso si suddivide in due Capi: il primo, che comprende gli articoli da 1 a 8, contiene disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge Severino); il secondo Capo (articoli da 9 a 12), invece, reca disposizioni penali in materia di società e consorzi, in particolare per quanto attiene alla nuova disciplina delle false comunicazioni sociali.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata disamina delle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, che l'articolo 1 – che modifica il codice penale per inasprire tanto le pene principali quanto quelle accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione – al comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 32-ter del codice penale, relativo all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero al divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio. Attualmente il citato articolo 32-ter prevede che tale incapacità non possa avere durata inferiore ad un anno, né superiore a tre anni, e la modifica prevista nella proposta di legge in esame innalza a cinque anni tale ultimo termine.
  Segnala inoltre l'articolo 7, che interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, modificando l'articolo 129, che impone al pubblico ministero, in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di informare una serie di soggetti diversi, a seconda dell'imputazione e del presunto autore del reato. Esso, in particolare aggiunge un periodo al comma 3 della citata disposizione, a norma del quale il pubblico ministero da’ notizia dell'imputazione al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, quando esercita l'azione penale per specifici delitti, quali concussione, corruzione, peculato.
  Infine, segnala l'articolo 8, di stretto interesse della Commissione, che reca modifiche alla citata «legge Severino». In particolare il comma 1 dell'articolo inserisce la lettera f-bis) al comma 2 dell'articolo 1 della legge, che attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi), Pag. 154di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006).
  Il comma 2 introduce, poi, specifici obblighi informativi verso l'Autorità nazionale anticorruzione, anzitutto integrando la formulazione del comma 32 dell'articolo 1 della legge Severino; esso prevede che, in riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti debbano trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione una serie di informazioni relative all'appalto, quali la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Inoltre, viene introdotto un nuovo comma 32-bis all'articolo 1 della citata legge Severino, che prevede che, nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa (decreto legislativo n. 104 del 2010), il giudice amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza. Ricorda che il comma 1, lettera e) dell'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa concerne le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative, oltre a quelle relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del Codice degli appalti, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere dopo aver valutato i rilievi e le osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Enrico BORGHI (PD), nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in discussione, richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare il coordinamento tra le disposizioni in esso contenute e quelle presenti in altri provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento incidenti in materia di appalti pubblici, quali, in particolare, il nuovo testo C 219, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, e il disegno di legge S. 1678, che delega il Governo all'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici, in corso d'approvazione da parte del Senato. Invita, pertanto, ad una riflessione sull'opportunità di un supplemento di istruttoria, giudicando necessario, ove proceduralmente possibile, un confronto con la II Commissione, proprio al fine di evitare eventuali sovrapposizioni o duplicazioni tra le disposizioni del provvedimento in esame e quelle contemplate in altri provvedimenti in materia di appalti pubblici. Ritiene inoltre necessario che siano oggetto di attenta valutazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del provvedimento, che prevedono il rafforzamento dei poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione.

  Claudia MANNINO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Borghi, sottolinea l'esigenza di procedere ad una attenta e puntuale attività istruttoria, al fine di procedere al coordinamento delle disposizioni contenute nei provvedimenti testè richiamati. Manifesta, inoltre, contrarietà sul previsto rafforzamento dei compiti Pag. 155affidati all'Autorità nazionale anticorruzione, essendo importante delineare un sistema istituzionale che prescinde dalla persona fisica che attualmente lo governa.

  Raffaella MARIANI (PD) esprime perplessità in ordine alla possibilità di coinvolgere la II Commissione nello svolgimento di approfondimenti circa il coordinamento tra le diverse norme in materia di appalti pubblici recate dai diversi provvedimenti in corso di esame presso i due rami del Parlamento. Fa notare quindi come il provvedimento in esame sia un provvedimento di particolare delicatezza, il cui iter in sede referente è in corso di conclusione, considerata l'imminenza della calendarizzazione in Assemblea. Quanto al rafforzamento del ruolo svolto dall'Autorità nazionale anticorruzione, rammenta come la stessa abbia assorbito le competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  Ermete REALACCI, presidente, fa notare come, a prescindere dal provvedimento in esame iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, occorra avviare una riflessione sulla necessità di un coordinamento tra i vari interventi normativi in materia di appalti pubblici all'esame dei due rami del Parlamento e il disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti pubblici all'esame del Senato. Con riferimento al potenziamento dei compiti e delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, rileva che è compito del Parlamento costruire un sistema di regole che sia in grado di funzionare in modo efficiente, a prescindere dalle qualità personali di chi sia preposto attualmente al vertice dell'Autorità stessa.

  Enrico BORGHI (PD), invita il relatore, nella predisposizione della proposta di parere, a tener debitamente conto delle questioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta odierna.

  Oreste PASTORELLI, relatore, assicura che nella predisposizione della proposta di parere, terrà nella dovuta considerazione i rilievi formulati dai colleghi.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo.

(Alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), che tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana.

  Filiberto ZARATTI (SEL) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

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