CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
C. 45 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione, nella seduta del 5 maggio 2015, ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 45 e abb., recante disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda, altresì, che in quella sede sono stati evidenziati profili problematici di carattere finanziario, in merito ai quali il Governo si era riservato di fornire chiarimenti. Segnala che, avendo la Commissione difesa, nella seduta del 6 maggio 2015, concluso l'esame in sede referente del nuovo testo unificato, senza apportare ulteriori modifiche al testo Pag. 100del provvedimento, la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi direttamente sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 5 maggio scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, al fine di completare i necessari approfondimenti istruttori con le amministrazioni interessate, chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel prendere atto della richiesta testé espressa dalla rappresentante del Governo, auspica tuttavia che gli elementi informativi in parola possano essere acquisiti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione del fatto che sul provvedimento in titolo è già stata svolta la discussione sulle linee generali in Assemblea. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 219.
(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative approvate in linea di principio al provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che la Commissione, nella seduta del 9 luglio 2014, ha espresso parere favorevole, con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul nuovo testo del provvedimento, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Segnala in particolare che la condizione, riguardante l'inserimento di una esplicita clausola di neutralità finanziaria al fine di garantire che dall'istituzione e dal funzionamento, presso la Corte dei conti, dell'apposito ufficio per il controllo preventivo di legittimità e regolarità sui contratti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è stata recepita dalle Commissioni di merito nella seduta del 7 agosto 2014, nel corso della quale è stato concluso l'esame in sede referente e conferito mandato ai relatori a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo del provvedimento. Avverte inoltre che le suddette Commissioni ne hanno successivamente chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 1o aprile 2015, e che nel corso dell'esame in sede legislativa sono stati approvati in linea di principio tre emendamenti dei relatori. Al riguardo segnala quanto segue: l'emendamento 1.6 è volto a precisare che il termine di quarantacinque giorni per la pronuncia della Corte dei conti è riferito al solo controllo preventivo e non a quello successivo per il quale si applicano i termini generali; l'emendamento 2.1 conferma, come già attualmente previsto, che l'adozione degli atti relativi ai contratti secretati è di competenza del direttore generale, ma limita questa previsione ai soli casi in cui non sia istituito l'ufficio del segretario generale; l'emendamento Tit.1 è un'integrazione del titolo di carattere formale. Poiché le proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rilevare l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di nulla osta formulata dal relatore sugli emendamenti 1.6, 2.1 e Tit.1 dei relatori, approvati in linea di principio dalle Commissioni riunite I e VIII.

  La Commissione approva quindi la proposta di nulla osta del relatore.

Pag. 101

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, reca disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di associazione di tipo mafioso, nonché disposizioni penali in materia di società e consorzi, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. In merito agli articoli 4 e 6, concernenti le riparazioni pecuniarie, non ha alcunché da osservare per i profili di quantificazione. Circa l'articolo 8, comma 1, riguardante le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, ritiene che andrebbe confermato che le nuove competenze in materia di contratti e appalti pubblici attribuite dalla norma in esame possano essere esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, segnalando la necessità di acquisire i necessari elementi informativi da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione in merito alla questione da ultimo evidenziata dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.
Nuovo testo C. 2741 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a consentire la riabilitazione dei militari delle Forze armate condannati alla pena capitale, nel corso della prima guerra mondiale, per la violazione di talune disposizioni previste dell'allora codice penale militare e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, in assenza di un'espressa previsione d'invarianza finanziaria, ritiene che andrebbe chiarito che quanto previsto dal provvedimento in esame ai fini della riabilitazione dei militari italiani condannati alla fucilazione nel corso della prima Guerra mondiale possa essere disposto senza oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Intende riferirsi, in particolare, allo svolgimento delle procedure di riabilitazione da parte degli organi della giurisdizione militare, all'aggiornamento editoriale dell'Albo d'oro dei caduti, alle procedure concorsuali per la redazione del testo commemorativo della riabilitazione e alle relative targhe da collocare presso il Vittoriano in Roma e nei sacrari militari.

   La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma la necessità di introdurre nell'articolato in esame un'apposita clausola di invarianza, al fine di assicurare la neutralità del provvedimento sotto il profilo finanziario.

Pag. 102

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2741 e abb., recante Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince la necessità di introdurre, dopo l'articolo 3, un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: “Art. 3-bis. – All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 maggio 2015 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni.
Atto n. 158.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 – recante delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro – in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
  Ricorda che il provvedimento si compone di 57 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito agli articoli da 2 a 10 e 46, comma 1, lettera a), concernenti il contratto di lavoro a tempo parziale, osserva che l'articolo 10 esclude l'applicazione al settore pubblico delle disposizioni relative al lavoro supplementare, di cui agli articoli 4, commi 5 e 10, per il quale è prevista una retribuzione maggiorata, e dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 8, da cui sarebbero potuti discendere effetti finanziari.
  Per quanto riguarda la possibilità per il lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, in caso di specifiche patologie gravi per sé o per i familiari diretti, rileva che la norma non sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito giudica utile una conferma.
  Circa gli articoli da 11 a 16 e 46, comma 1, lettera b), riguardanti il contratto Pag. 103di lavoro intermittente, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni in esame non si applicano alle pubbliche amministrazioni.
  In ordine agli articoli da 17 a 27, 46, comma 1, lettera c), e 46, comma 2, concernenti il lavoro a tempo determinato, rileva che, in base all'articolo 19, il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data della sesta proroga, nel caso in cui questa si verifichi nell'arco temporale di tre anni. Osserva che l'applicazione di tale previsione al comparto delle pubbliche amministrazioni potrebbe avere implicazioni per la finanza pubblica. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo agli articoli da 28 a 38 e 46, comma 1, lettera g), riguardanti il contratto di somministrazione di lavoro, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Circa gli articoli da 39 a 45 e 46, comma 1, lettera l), relativi ai contratti di apprendistato, osserva che le norme in esame prevedono, a carico delle istituzioni formative, taluni adempimenti necessari allo svolgimento dell'apprendistato. Nel prendere atto delle clausole di invarianza previste dalle norme in esame e di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Relativamente agli articoli da 47 a 50, concernenti le misure in favore della trasformazione di contratti atipici in contratti di lavoro subordinato, osserva preliminarmente che le norme in esame sono suscettibili di determinare minori entrate contributive in ragione della trasformazione di contratti atipici in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente maggior ricorso alle agevolazioni in tal senso previste dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015. Ciò premesso, ipotizzando una ripartizione omogenea dei contratti nei mesi che residuano nel 2015, la quantificazione appare sostanzialmente congrua rispetto alla numerosità della platea ipotizzata. Considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla prudenzialità del nuovo tasso di ricorso all'agevolazione ipotizzato – 16,5 per cento in luogo dell'11 per cento stimato dalla relazione tecnica allegata alla legge di stabilità 2015 –, alla luce dell'effetto di incentivazione insito nella normativa in esame.
  Per quanto riguarda le minori entrate derivanti dall'estinzione delle violazioni connesse ai versamenti contributivi, assicurativi e fiscali relativi a un'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, di cui all'articolo 48, comma 2, rileva che la relazione tecnica postula una compensazione tra effetti di segno opposto, in ragione delle maggiori entrate fiscali e contributive relative alle trasformazioni contrattuali in esame. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a definire l'ordine di grandezza degli effetti, di segno opposto, ipotizzati dalla relazione tecnica, nonché in merito al loro allineamento temporale al fine di suffragare la compensatività dei medesimi e quindi l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.
  Circa gli articoli da 51 a 54, in materia di lavoro accessorio, rileva che la quantificazione delle maggiori entrate contributive connesse all'elevazione del limite dei compensi conseguibili in un anno solare, da 5.000 a 7.000 euro netti, appare congrua alla luce dei dati e delle ipotesi riportati nella relazione tecnica. Tali risparmi, peraltro, come indicato nella relazione tecnica, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se la disciplina in esame sia idonea a incentivare il ricorso alla tipologia contrattuale in questione rispetto ad altre, con eventuali implicazioni sul gettito contributivo. In merito all'articolo 56, recante la copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia, per quanto attiene ai profili di quantificazione, riguardo all'utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità delle risorse Pag. 104sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto. Prende altresì atto di quanto affermato nella relazione tecnica con riferimento al diverso impatto delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sul saldo netto da finanziare e sul saldo di indebitamento netto, dovuta all'imputazione sul saldo netto da finanziare dei contributi figurativi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (cap. 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del quale è prevista, ai sensi della lettera a), la riduzione in misura pari a 16 milioni di euro per il 2015, a 52 milioni di euro per il 2016, a 40 milioni di euro per il 2017 e a 28 milioni di euro per il 2018, rammenta che esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, che ne ha determinato la dotazione in un importo pari a 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, ciò al fine di apprestare le risorse occorrenti alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge di delega in materia di riforma del mercato del lavoro, nell'ambito della quale rientra a pieno titolo lo schema di decreto in esame. In proposito, segnala che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il Fondo in commento reca le necessarie disponibilità. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera b), apprestata sulla base delle maggiori entrate indotte dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 47 a 50 del presente decreto, segnala che tale modalità di copertura «endogena» di nuovi oneri attraverso effetti indiretti in termini di maggiore entrata non appare pienamente coerente con il dettato della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, che all'articolo 17, comma 1, individua tra le differenti modalità mediante cui assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti onerosi le «modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate», con ciò implicando la necessità di procedere ad una previa modifica sul piano legislativo delle norme dirette a determinare un maggior gettito.
  Sul punto, rileva tuttavia che alla suddetta modalità di copertura finanziaria si è fatto già ricorso in via di prassi con specifico riferimento a quegli effetti che siano connotati da bassi margini di incertezza e che rispettino comunque l'allineamento sul piano temporale, quantitativo e qualitativo con gli effetti diretti, fattispecie questa che sembrerebbe verificarsi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, anche in rapporto allo schema di decreto in esame. Peraltro, l'utilizzo di tali maggiori entrate per finalità di copertura potrebbe rendere più difficoltoso il monitoraggio degli oneri e la conseguente attivazione della clausola di salvaguardia, di cui ai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 56, giacché, come evidenziato nel prosieguo, l'attivazione della citata clausola, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dovrebbe dipendere non solo dall'andamento delle minori entrate contributive, ma anche dall'andamento delle maggiori entrate utilizzate a copertura delle prime, derivanti dalle minori deduzioni fiscali che derivano dal versamento di contributi di importo più contenuto. Sul punto, giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento, infine, all'utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), ai sensi della lettera c), nella misura dei diversi importi indicati in rapporto, rispettivamente, ai differenti saldi di finanza pubblica, considera opportuno che il Governo assicuri che detto utilizzo non pregiudichi comunque gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. In proposito, fa presente che sul citato Fondo, in base ai dati del bilancio triennale, risultano Pag. 105iscritte risorse pari a euro 1.309.467.599 per il 2015, a euro 959.817.599 per il 2016 e a euro 629.787.599 per il 2017. In proposito, segnala che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il Fondo in commento reca le necessarie disponibilità. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, osserva che la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia, vale a dire se quest'ultima, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, affidi al Ministro l'adozione di misure correttive «di carattere espansivo», quali, ad esempio, la compensazione dei maggiori oneri con maggiori entrate, o «di carattere restrittivo», quali, ad esempio, la compensazione dei maggiori oneri con riduzione delle prestazioni da erogare. In mancanza di tale indicazione, come già osservato in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157), ritiene preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione di tali misure. In tale contesto, considera pienamente applicabile la procedura prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Osserva che tale procedura, poiché idonea ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in caso di leggi la cui attuazione pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, deve a fortiori ritenersi tale anche nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni contenute in una singola legge, anche qualora essi, in ipotesi, non pregiudichino il conseguimento dei citati obiettivi.
  Ciò premesso, in merito alla formulazione della clausola di salvaguardia finanziaria, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione – in coerenza con quanto previsto al primo periodo del comma 2 riguardo al monitoraggio degli effetti finanziari – giudica necessario prevedere l'attivazione della clausola stessa non solo in caso di scostamenti rispetto «alla valutazione delle minori entrate contributive», come sembra disporre il secondo periodo del comma 2, ma anche nel caso di scostamenti rispetto alle maggiori entrate previste, posto che anche queste ultime rappresentano delle mere previsioni e concorrono alla definizione degli effetti finanziari netti derivanti dal provvedimento. Su tali aspetti ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Atto n. 155.