CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2015
408.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 18 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.20.

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5-02952 Lauricella: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali.
5-03843 Tino Iannuzzi: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali.

  Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che le interrogazioni 5-02952 Lauricella e 5-03843 Tino Iannuzzi, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giuseppe LAURICELLA (PD), replicando, nel fare presente che il Governo ha risposto alla prima parte della sua interrogazione, segnala che non è stata, tuttavia, chiarita la linea dell'Esecutivo in ordine alla sorte di coloro che hanno partecipato al corso-concorso bandito nel novembre del 2009 anche alla luce della riforma della pubblica amministrazione in discussione in Parlamento che prevede l'abrogazione dell'albo dei Segretari comunali. Auspica che il Governo si faccia carico di tali soggetti, garantendo un loro impiego presso altri rami dell'amministrazione dello Stato anche per non disperdere il loro prezioso patrimonio di professionalità.

  Tino IANNUZZI (PD), replicando, auspica che il Governo risolva una situazione che considera paradossale in considerazione del fatto che il corso-concorso è stato bandito nel lontano 2009. Osserva, peraltro, che l'iscrizione nell'albo dei Segretari comunali potrebbe avere un significato giuridico diverso ove si concludesse il percorso di riforma della pubblica amministrazione attualmente all'esame del Parlamento nei termini ricordati dal collega Lauricella. Ritiene che la risposta del Governo costituisca comunque un passo avanti per la risoluzione della questione oggetto della sua interrogazione ed auspica che il Ministero dell'interno si faccia carico in tempi rapidi del futuro dei vincitori del corso-concorso, garantendo a questi ultimi un'adeguata collocazione per evitare loro di subire ulteriori danni rispetto a quelli causati dalla lunghezza della procedura concorsuale.

5-03143 Luigi Gallo: Sullo scioglimento del comune di Torre Annunziata.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto. Sottolinea che la richiesta del Prefetto al Sindaco di ottemperare entro sei mesi ai necessari adempimenti, al fine di evitare lo scioglimento del consiglio comunale, era del 7 gennaio 2014. Non comprende quindi perché, passati i sei mesi e in assenza di esecuzione degli obblighi disposti dal Prefetto, il consiglio comunale di Torre Annunziata non sia stato sciolto.
  Informa che, in assenza di una risposta del Governo alla sua interrogazione che, lo ricorda, risale al luglio 2014, nel dicembre scorso ha provveduto a scrivere direttamente al Prefetto. Solo dopo la sua lettera è avvenuto il primo sgombero di un edificio occupato abusivamente.
  Rileva che l'aspetto della risposta del Sottosegretario che lo lascia completamente insoddisfatto è il richiamarsi alla lettera con cui il Sindaco informa dell'esecuzione delle azioni richieste dal Prefetto, mentre non viene data alcuna notizia delle necessarie attività di controllo da parte del Prefetto.

5-03258 Fabbri: Sul trasferimento di risorse al comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marilena FABBRI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta Pag. 25fornita, pur evidenziando che talune delle questioni poste dall'interrogazione in titolo sono state superate attraverso i provvedimenti intervenuti nel frattempo, risalendo tale interrogazione al mese di luglio 2014. Esprime soddisfazione, in particolare, per il fatto che sia stato avviato il trasferimento di risorse ai diversi comandi dei vigili del fuoco, compreso quello di Bologna.
  Ritiene, altresì, che un'attenzione particolare debba essere prestata all'esigenza di assicurare la manutenzione dei mezzi di soccorso necessari per garantire l'attività del corpo dei vigili del fuoco, nonché alla situazione di grave carenza di personale operativo in tutti i ruoli.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, fa presente, innanzitutto, che il provvedimento in oggetto si compone di 21 articoli, suddivisi in 5 capi.
  Il Capo I (articoli da 1 a 8) detta disposizioni di contrasto del terrorismo internazionale.
  In particolare, l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire: con la reclusione da 3 a 6 anni i cosiddetti foreign fighters, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (comma 1); con la reclusione da 3 a 6 anni chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo (comma 2); con la reclusione da 5 a 10 anni colui che dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche di commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione di tali atti (comma 3).
  La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.
  L'articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei foreign fighters. Si stabilisce, in particolare, che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura.
  Sono, poi, introdotti specifici obblighi in capo agli Internet providers connessi agli obblighi di rimozione dei contenuti illeciti pubblicati sulla rete. Viene previsto, inoltre, che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 3 inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi (articolo 678-bis) e alla mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni Pag. 26degli stessi (articolo 679-bis). Per la definizione della condotta penalmente rilevante la disposizione rinvia agli allegati contenuti nel regolamento dell'Unione.
  L'articolo 4 interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) per introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato. Inoltre, nel TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) viene prevista l'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.
  L'articolo 5 reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.
  L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
  L'articolo 7 interviene sul Codice della privacy per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice.
  L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS). È anzitutto modificato l'articolo 497 codice di procedura penale per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte «sotto copertura», possa fornire le generalità «di copertura» usate nel corso delle operazioni.
  Ulteriori modifiche riguardano la legge di riforma dei servizi segreti (legge n. 124 del 2007). Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della citata legge n. 124.
  Il Capo II reca disposizioni relative al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo. In particolare, l'articolo 9 modifica il codice di procedura penale, integrando con il richiamo all'antiterrorismo denominazione e funzioni del Procuratore nazionale antimafia. L'articolo 10 modifica alcuni articoli del codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.
  Il Capo III – composto dagli articoli da 11 a 16 – reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
  Nello specifico, gli articoli 11, 12 e 13 recano le autorizzazioni di spesa per il periodo 1o gennaio-30 settembre 2015, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici (Europa – Georgia, Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo – articolo 11 –, Asia Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi – articolo 12 Pag. 27–, Africa Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica centrafricana – articolo 13).
  L'articolo 14 reca disposizioni attinenti a esigenze generali connesse con le missioni internazionali. La disposizione autorizza, altresì, per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.
  L'articolo 15 reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica, mentre l'articolo 16 reca disposizioni in materia contabile.
  Il Capo IV del decreto-legge reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18) e il regime degli interventi (articolo 19).
  Da ultimo, l'articolo 20, ricompreso nel Capo V (disposizioni finali), reca disposizioni transitorie sulla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo nonché la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. L'articolo 21 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, le norme processuali, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione).
  Inoltre, per quanto riguarda più strettamente le fattispecie penali, osservo che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2015 interviene sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola. In base al testo della disposizione, dunque, deve essere punita la mera adesione alla richiesta di arruolamento, che non presuppone il compimento di specifici atti. In particolare, nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni Giustizia e Difesa, è stato sottolineato che questa formulazione non consentirebbe di individuare il momento di consumazione del reato e anticipa fortemente la soglia di punibilità, sollevando dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale e il necessario rispetto del principio di offensività.
  Peraltro, la Corte costituzionale ha sin qui fondamentalmente riservato alla discrezionalità del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando, in sostanza, a sindacare le stesse scelte tecniche di costruzione dell'illecito penale secondo lo schema del reato di danno ovvero di pericolo, ovvero secondo una particolare forma di tipizzazione del pericolo. Anche di recente la Consulta ha ribadito che «l'ampia discrezionalità» che va riconosciuta al legislatore penale «si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni e o interessi» e che «rientra (...) in detta sfera di discrezionalità l'opzione per le forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo (...) nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva» (sentenza n. 225 del 2008).
  In relazione al principio di offensività occorre valutare anche l'articolo 3 del decreto-legge, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013 (articolo 678-bis c.p.). La norma penale rinvia alla qualificazione delle sostanze operata dal regolamento, senza richiamare però i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso. Pag. 28
  Andrebbe dunque, a suo avviso, fatto rinvio espresso a tali valori al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle ore 15.05, è ripresa alle ore 15.20.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2015.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, presenta una nuova proposta di parere favorevole, con condizioni, che tiene conto di talune considerazioni emerse dal dibattito svoltosi nella seduta di ieri nonché di ulteriori approfondimenti effettuati, soprattutto per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 4 del provvedimento in oggetto (vedi allegato 4).

  Emanuele FIANO (PD) chiede di avere delucidazioni per quanto riguarda specificamente la quarta condizione inserita nel parere, in quanto a suo avviso non ha molto senso collegare la perdita dell'immunità diplomatica alla richiesta di estradizione, ritenendo più opportuno fare riferimento a una serie di delitti particolarmente efferati, sullo schema dello statuto della Corte penale internazionale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) evidenzia come la ratio della norma in oggetto sia quella di stabilire la perdita dell'immunità diplomatica per i cittadini stranieri indagati o condannati per il reato di tortura in altro Stato ovvero presso un tribunale internazionale. Fa presente, quindi, che la quarta condizione contenuta nella proposta di parere del relatore è volta ad assicurare che la perdita dell'immunità diplomatica non ricorra per tutti i reati che siano commessi nel nostro Stato da parte del cittadino straniero, ma che sia finalizzata specificamente alla concessione dell'estradizione per il reato di tortura.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, precisa che la condizione in esame è volta a migliorare la formulazione dell'articolo 4 della proposta di legge in titolo, in modo da circoscrivere l'applicazione della perdita dell'immunità diplomatica.

  Celeste COSTANTINO (SEL), pur ritenendo convincenti le argomentazioni addotte nel corso del dibattito, ritiene che, in generale, sarebbe stato preferibile esprimere un parere con delle osservazioni in luogo delle condizioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, replica alla deputata Costantino facendo notare che si tratta di condizioni di tipo «valutativo», nel senso che, data la rilevanza delle questioni affrontate nel parere in esame, non si può prescindere dal porre condizioni, pur lasciando alla Commissione di merito un margine per le proprie valutazioni.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del presidente, favorevole con condizioni.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 marzo 2015.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.05 alle 15.15.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 18 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

  La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante la trasmissione in diretta web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.
Audizione del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.
(Svolgimento e conclusione).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, introduce l'audizione.

  Il ministro Maria Elena BOSCHI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mara MUCCI (Misto-AL), Andrea CECCONI (M5S), Stefano QUARANTA (SEL), Dorina BIANCHI (AP), Marilena FABBRI (PD), Emanuele FIANO (PD), Teresa PICCIONE (PD), Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Il ministro Maria Elena BOSCHI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il ministro Boschi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 21.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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