CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 gennaio 2015
366.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sull'attentato terroristico verificatosi ieri a Parigi.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, esprime, anche a nome di tutti i componenti della Commissione, solidarietà e sentimenti di profondo cordoglio alle famiglie delle dodici vittime dell'odioso attentato, perpetrato ieri a Parigi da terroristi fondamentalisti nella sede del giornale Charlie Hebdo, come già personalmente espresso ieri all'ambasciatore di Francia in Italia, Catherine Colonna. Sottolinea che tale atto – che è rivolto contro l'intero popolo francese, contro la sua storia e contro una delle fondamentali conquiste di civiltà che è la libertà di stampa – rappresenta un salto di qualità nell'azione del terrorismo islamico nel cuore dell'Europa, anche per gli effetti emulativi che esso può avere. Evidenzia che la Francia è stata colpita in quanto Paese laico, simbolo di libertà e di avanguardia civile, che ha contribuito in modo decisivo al raggiungimento di traguardi epocali per tutta l'umanità a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Pag. 23
  Osserva che i connotati di tale episodio impongono un cambio di passo nell'approccio ai temi del terrorismo, della difesa e della sicurezza, temi su cui è d'obbligo aprire un confronto il più possibile collaborativo e responsabile. Occorrerà un'analisi soprattutto in quanto il salto di qualità compiuto dai terroristi riguarda non solo il numero di vittime ma anche il metodo, vale a dire l'aggressione simbolica alla libertà di espressione, di informazione e di satira. In tal senso si associa alle parole della Presidente della Camera ed evidenzia lo sbilanciamento tra la sensibilità manifestata dai rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche rispetto alle deboli reazioni dell'opinione pubblica nazionale. Rispetto a tale profilo ritiene necessario proporre un rilancio del dibattito pubblico sui temi internazionali e sulle minacce che incombono sulla pace e sulla sicurezza, da realizzare anche mediante iniziative di carattere parlamentare.

  Vincenzo AMENDOLA (PD) si associa convintamente alle riflessioni del presidente, con particolare riferimento alla necessità di un dibattito approfondito sui temi di politica estera che coinvolga l'intero Parlamento. A tal fine ritiene che la Commissione sia depositaria di un ruolo precipuo che deve essere esercitato fino in fondo.

  Maria Edera SPADONI (M5S) esprime rammarico per non aver potuto svolgere un intervento di merito in Aula nel giorno successivo ai tragici fatti occorsi ieri a Parigi. Richiama l'attenzione della Commissione sulla cittadinanza francese dei presunti responsabili dell'attentato e, dunque, sull'urgenza di una riflessione sulle motivazioni che inducono giovani europei ad addestrarsi al jihad per poi ritornare in Europa e rendersi responsabili di simili attacchi. Evidenzia, inoltre, la necessità di promuovere una qualità più elevata da parte dei mezzi di informazione che accentuano in questi giorni i toni da «scontro tra civiltà» e rischiano di incoraggiare una preoccupante caccia allo straniero.

  Mario MARAZZITI (SCpI) concorda a sua volta con il presidente della Commissione e ritiene che l'attentato di Parigi ponga con prepotenza il tema del modello di convivenza da adottare a livello globale. Condivide l'esigenza di promuovere un ampio dibattito parlamentare, che coinvolga la Camera ed il Senato, e che dia sostegno all'Europa affinché essa non cada nella trappola dello scontro tra civiltà.

  Guglielmo PICCHI (FI-PdL) si associa al giudizio preoccupato del presidente Cicchitto in merito alla ridotta sensibilità manifestata dall'opinione pubblica rispetto ad una questione tanto grave. Auspica, pertanto, maggiore attenzione da parte del Parlamento in particolare in ordine ai temi del diritto di cittadinanza.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
C. 2511 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario MARAZZITI (PI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 2 luglio scorso, reca la ratifica e l'esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese, sottoscritto nell'ottobre 2011. L’iter di ratifica era stato peraltro avviato da questa Commissione nella scorsa legislatura ma senza arrivare a conclusione.
  Evidenzia in primo luogo come il provvedimento debba considerarsi strettamente connesso con quello relativo alla ratifica del Trattato di estradizione fra i due Paesi, già approvato dal Senato e che sarà parimenti esaminato dalla nostra Commissione.
  Il Trattato in esame risponde all'esigenza di assicurare una veste giuridica Pag. 24cogente alle relazioni italo-cinesi in campo giudiziario, attualmente regolate da un generico accordo di cooperazione strategica, in un contesto caratterizzato dall'intensificazione crescente dei rapporti economici e commerciali tra i due Paesi e dalla necessità di rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni della criminalità.
  Il Trattato, che si compone di 22 articoli, sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca in materia penale tra le parti. L'articolo 1, in particolare, nel definire il campo di applicazione dell'accordo, include fra le misure di mutua assistenza la notifica di documenti, l'assunzione e la trasmissione di testimonianze e di perizie, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone in stato di detenzione al fine di consentirne la comparizione in qualità di testimoni o in altra qualità in un procedimento giudiziario nel territorio della parte richiedente, l'esecuzione di indagini, le perquisizioni ed i sequestri di beni, la confisca di proventi e di oggetti pertinenti a reati e l'informazione sui precedenti penali.
  Designate nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali preposte per la trasmissione delle richieste (articolo 2), il Trattato definisce all'articolo 3 i casi in cui possa essere negata o rinviata l'assistenza giudiziaria, ivi inclusi i casi di reati considerati politici dallo Stato richiedente o richiesto esclusivamente militari in base alla legge dello Stato richiedente, ad eccezione dei reati di terrorismo, nonché quelli in cui esistano fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza giudiziaria presenti nei confronti di una data persona finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche.
  Altri casi in cui può essere negata l'assistenza giudiziaria si riferiscono alla fattispecie per cui il fatto per cui si procede da parte della parte richiedente non sia previsto come reato dalla legislazione della parte richiesta (cosiddetto principio della doppia incriminazione) ovvero se la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dalla parte richiesta (cosiddetto principio del ne bis in idem).
  I successivi articoli dell'accordo bilaterale disciplinano forme e contenuto delle richieste di assistenza (articolo 4), la modalità per la loro esecuzione (articolo 5) ed il carattere di riservatezza che esse assumono (articolo 6).
  Gli articoli da 7 a 18 specificano quindi le modalità delle diverse forme di assistenza giudiziaria previste nel Trattato in esame, dalla notifica dei documenti all'assunzione probatoria, dal rifiuto di rendere testimonianza alla comparizione di testimoni e periti, dal trasferimento temporaneo di persone detenute alle attività di indagine, fino allo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione.
  L'articolo 14, in particolare, nel definire le modalità per effettuare accertamenti bancari su determinate persone fisiche o giuridiche, esclude l'opponibilità del segreto bancario quale motivo per rifiutare l'assistenza.
  Da ultimi, l'articolo 19 dispone in ordine alle suddivisioni delle spese delle parti per l'esecuzione delle richieste di assistenza, l'articolo 21 prevede che la risoluzione di eventuali controversie nell'interpretazione o nell'applicazione del Trattato venga definita mediante consultazione tra le autorità centrali (che abbiamo detto sono i Ministeri della giustizia di entrambe le parti), l'articolo 22 precisa i termini per l'entrata in vigore e la cessazione dell'accordo stesso.
  Il disegno di legge di ratifica del Trattato in esame consta di quattro articoli che si riferiscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri (valutabili in circa 32.000 euro l'anno, puntualmente dettagliati nella relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge) ed all'entrata in vigore del testo.
  L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né contrasti con le normative comunitaria ed internazionale cui l'Italia è vincolata e anzi si muove nel solco della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria del 1959 e presenta un contenuto analogo ad accordi siglati da altri Stati dell'Unione europea. Pag. 25
  L'impianto del Trattato appare quindi coerente con i princìpi posti dagli articoli 26 e 27 della Costituzione che vietano, rispettivamente, l'estradizione per reati politici e la pena di morte, e ribaditi dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, accanto al divieto di espulsioni collettive, vieta di allontanare, espellere o estradare una persona verso uno Stato in cui esista un serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte o – in questo caso con un significativo ampliamento rispetto al campo di tutela rispetto alla nostra Costituzione – alla tortura, pene e trattamenti inumani e degradanti.
  Fa presente che l'ordinamento cinese prevede la pena di morte come sanzione per taluni reati finanziari. Tale circostanza gli permette di ricordare il riconoscimento che il Ministro Gentiloni ha tributato agli esponenti della società civile, in particolare alla Comunità di Sant'Egidio, a Nessuno tocchi Caino e ad Amnesty International, nonché alla task force istituita dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il determinante ruolo svolto ai fini dell'approvazione della risoluzione contro la pena di morte, approvata a dicembre dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Segnala che in tale circostanza è da considerare significativo il ruolo defilato e non proattivo svolto dalla Cina.
  Ricorda che l'Italia ha aderito a trattati, come quello con gli Stati Uniti d'America, che prevedono la possibilità di concedere l'estradizione anche per reati punibili con la pena di morte, purché lo Stato richiedente offra garanzie della non applicazione o esecuzione della pena capitale. La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 223 del 1996 sul cosiddetto «caso Pietro Venezia», ha però correttamente riaffermato il carattere assoluto del divieto costituzionale di pena di morte, dichiarando l'incostituzionalità dell'articolo 698 c.p.p. e della legge di esecuzione del trattato con gli Stati Uniti, nella parte in cui dà esecuzione all'articolo IX del trattato, in quanto consentivano l'estradizione per reati punibili con la pena di morte purché fossero apprestate garanzie soltanto sufficienti, mentre quando è in gioco il bene supremo della vita della persona, la garanzia di non applicabilità della pena di morte deve essere assoluta. Ciò vale ancora di più in questo caso.
  Sottolinea complessivamente la rilevanza, da un lato, di Pechino quale protagonista indiscusso sul piano dell'economia globale ma al tempo stesso le particolarità del suo sistema giuridico che impongono una vigilanza rigorosa sul rispetto dei princìpi generali del nostro ordinamento giuridico, soprattutto in tema di garanzie e diritti fondamentali della persona umana.
  Conclusivamente esprime l'opportunità di ratificare celermente questo accordo a tutela degli interessi del nostro Paese, in considerazione del valore crescente dell'interscambio commerciale ma anche del gran numero di cittadini cinesi residenti sul nostro territorio nazionale.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore, nelle quali il Governo si riconosce appieno.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.
C. 2090 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

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  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cassano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.
C. 2625 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Di conseguenza il relatore, onorevole Cassano, ha predisposto l'emendamento 3.1 di recepimento della stessa condizione (vedi allegato 1).

  Franco CASSANO (PD), relatore, illustra il proprio emendamento 3.1, finalizzato a fare decorrere dal 2015 gli oneri di attuazione della legge, in ragione dei tempi necessari all'entrata in vigore dell'Accordo.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

  La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cassano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea.
  Avverte altresì che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Di conseguenza il relatore, onorevole Porta, ha predisposto l'emendamento 3.1 di recepimento della stessa condizione (vedi allegato 2).

  Fabio PORTA (PD), relatore, illustra il proprio emendamento 3.1, finalizzato a fare decorrere dal 2015 gli oneri di attuazione della legge, in ragione dei tempi necessari all'entrata in vigore dell'Accordo.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore e coglie Pag. 27l'opportunità per segnalare all'onorevole Di Battista, che ne aveva fatto richiesta, taluni dati relativi al crescente interscambio commerciale tra l'Italia da un lato e la Colombia e il Perù dall'altro, che consegna agli atti della Commissione (vedi allegato 3).

  Alessandro DI BATTISTA (M5S), preannunciando la contrarietà del suo gruppo sul complessivo provvedimento in titolo, oltre che sull'emendamento in esame, fa presente che accordi simili a quello in titolo sono stati conclusi tra gli Stati Uniti e Paesi di area latino-americana come, ad esempio, il Guatemala. Tali accordi avrebbero dovuto sostenere l'economia agricola di tali Paesi, i quali tuttavia, a causa del grave sbilanciamento economico rispetto al partner nordamericano, hanno subito dinamiche di sfruttamento implicanti la conversione dell'agricoltura tradizionale in agricoltura transgenica con conseguenze di grave impoverimento per i contadini e i piccoli proprietari terrieri.
  Evidenzia peraltro che in tali circostanze gli Stati Uniti hanno poi messo in atto politiche protezionistiche che hanno ulteriormente svantaggiato le economie già fragili dei Paesi del Centro e Sud America. Nel rilevare la complessità del provvedimento in esame, resa evidente dall'elevato numero di articoli che compongono l'Accordo, fa presente che numerose ONG colombiane sono attualmente attive al fine di disincentivare la ratifica dell'Accordo, che può dirsi solo in teoria finalizzato ad instaurare condizioni di libero scambio tra i contraenti, essendo di fatto destinato a danneggiare i soggetti economici più deboli.

  La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 del relatore.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.40.

Variazione nella composizione del Comitato permanente sull'Africa e le questioni globali.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che a far data da oggi, giovedì 8 gennaio 2015, l'onorevole Erasmo Palazzotto (SEL) subentra nella presidenza del Comitato permanente sull'Africa e le questioni globali all'onorevole Arturo Scotto (SEL), che ha cessato di far parte di questa Commissione.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

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