CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2014
354.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 104

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.
  In particolare, sottolinea che la X Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere, alla I Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
  Il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, presentato al Senato l'8 aprile 2014 (S. 1429), è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato a partire dal 15 aprile 2014, congiuntamente a diverse altre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Il 6 maggio 2014 il disegno di legge del Governo è stato adottato come Pag. 105testo base. L'esame in sede referente si è quindi concluso nella seduta del 10 luglio 2014.
  L'Assemblea del Senato ha avviato la discussione generale del testo, risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, il 14 luglio 2014; nella seduta dell'8 agosto 2014, concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, apportandovi diverse modifiche.
  Il testo, originariamente composto da 35 articoli, contiene – nel testo all'esame della Camera – 40 articoli, ripartiti in sei Capi, di cui 37 articoli recanti novelle a numerose disposizioni della Costituzione e gli ultimi 3 articoli (articoli 38, 39 e 40), che prevedono, rispettivamente, norme transitorie (articolo 38), disposizioni finali (articolo 39), e norme sull'entrata in vigore (articolo 40).
  Le modifiche contenute nel disegno costituzionale in esame riguardano molti articoli della Costituzione relativi a rilevanti argomenti che pur di estremo interesse, quali ad esempio superamento del bicameralismo perfetto, composizione del Senato, nuovo procedimento legislativo, diritti delle minoranze parlamentari, indennità, decretazione d'urgenza, (solo per segnalarne i principali) non saranno affrontati nella presente relazione in quanto non direttamente riconducibili alla sfera di competenza della X Commissione.
  Il disegno di legge prevede altresì un'importante revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, stabilendo tra l'altro la soppressione delle province e soprattutto la riscrittura dell'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni (articolo 30 del disegno di legge costituzionale). Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali «disposizioni generali e comuni» o «disposizioni di principio»). Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie ad essa, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibili alla competenza regionale tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale). Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
  Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).
  Ricorda che fin dall'approvazione nel 2001 della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, il problema principale è stato quello della chiara individuazione del contenuto delle materie, al fine di determinare una linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.
  Le modifiche apportate, dall'articolo in esame, all'elenco delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione intervengono su un assetto ancora caratterizzato da forti incertezze applicative ed interpretative che ha dato origine ha una cospicua produzione di giurisprudenza costituzionale. (Per un approfondimento in tal senso si rinvia alla documentazione predisposta dal servizio Studi della Camera di deputati).
  Per quanto riguarda le singole materie, segnala che il testo attualmente vigente della Costituzione annovera il commercio con l'estero tra le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo Pag. 106comma. Nel progetto di riforma costituzionale la materia commercio con l'estero, transita tra le materie di competenza esclusiva statale, ai sensi del nuovo articolo 117, secondo comma, lettera q).
  La riforma del Titolo V ha inserito la materia delle professioni tra gli ambiti di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma. La materia delle professioni viene ora ascritta nel nuovo articolo 117, secondo comma, lettera t), alla competenza esclusiva statale come ordinamento delle professioni.
  Il testo del disegno di legge di riforma assegna poi alla competenza esclusiva statale la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, secondo comma, lettera n)), mentre assegna alla competenza regionale la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, ai sensi del nuovo terzo comma dell'articolo 117.
  La materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nel riparto di competenze legislative derivante dal Titolo V attualmente vigente, è rimessa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Il nuovo articolo 117, secondo comma, lettera v), attribuisce la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia alla competenza esclusiva statale (si noti che l'aggettivo «nazionali» è volto al plurale e risulta dunque riferibile a tutti e tre i sostantivi precedenti).
  Un'ulteriore innovazione consiste nell'enucleazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale, di materie non nominate nel vigente testo dell'articolo 117 della Costituzione.
  In base all'articolo 117 attualmente vigente, il turismo, materia non menzionata nella competenza esclusiva statale e nella competenza concorrente, rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni. Nel nuovo assetto costituzionale invece, le disposizioni generali e comuni sul turismo sono attribuite alla competenza esclusiva statale, mentre spetta alle regioni la competenza in materia di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.
  Nuova è altresì la previsione della competenza esclusiva statale in materia di infrastrutture strategiche, cui si accompagna l'attribuzione espressa alla competenza regionale della dotazione infrastrutturale.
  Infine, come già accennato, il nuovo quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione introduce una clausola di supremazia, che consente alla legge statale, su proposta del Governo di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, e quindi in ambiti di competenza regionale, quando lo richieda la «tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica» ovvero «la tutela dell'interesse nazionale».
  Segnala infine che l'articolo 27 del disegno di legge, non modificato nel corso dell'esame al Senato, abroga l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), al quale sono assegnate funzioni di consulenza delle Camere e del Governo.

  Chiara SCUVERA (PD) ritiene che la proposta di parere che la X Commissione si accinge a votare dovrebbe contenere un riferimento, anche solo nelle premesse, al fatto che il superamento del bicameralismo perfetto potrebbe consentire di dare risposte più rapide alle imprese ed in generale al mondo produttivo.
  Sugli aspetti della riforma che più direttamente richiamano le competenze della X Commissione, relativi alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sottolinea come la riscrittura dell'articolo 117 cerchi di porre rimedio ai problemi di sovrapposizione di competenze fra lo Stato e le Regioni che si sono potuti registrare in determinate materie.
  Sottolinea l'importanza della scelta di attribuire alla competenza esclusiva statale materie quali il commercio con l'estero, l'ordinamento delle professioni e la ricerca scientifica.Pag. 107
  Ritiene, al contrario, vi sia bisogno di maggiore chiarezza circa la scelta compiuta in tema di programmazione e sviluppo locale e sulla materia dei servizi alle imprese che viene demandata alle regioni; quest'elemento potrebbe creare sovrapposizioni con il ruolo attualmente svolto dalle Camere di commercio.

  Luigi TARANTO (PD) osserva che la soppressione della dimensione della competenza concorrente certamente contribuisce a prevenire le «crisi» da conflitto di competenze. Ma rispetto alla necessità di un esercizio positivamente cooperativo delle competenze – quale comunque si richiede in un assetto istituzionale multilivello – occorre anche puntare alla più compiuta valorizzazione del principio di leale collaborazione e del conseguente metodo dell'intesa interistituzionale, nonché ad un esercizio del principio di attrazione in sussidiarietà secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità che, del resto, non possono non presiedere anche alla concreta attivazione della clausola di supremazia. Ciò vale tanto più in tutte le aree ove permarranno linee di confine complesse tra competenza dello Stato e competenze delle Regioni, a partire dal «banco di prova» della relazione tra la trasversalità della tutela statale della concorrenza e le discipline regionali generate dal sistema delle materie innominate.
  Ritiene che nel parere sia opportuno evidenziare la necessità di puntare a un assetto in cui l'esercizio cooperativo delle competenze sia tema indotto dalla fissazione delle competenze che risulteranno dalle modifiche costituzionali. È opportuno, a suo avviso, introdurre una prassi operativa che sostenga il consolidamento di una giurisprudenza costituzionale che assuma la questione dell'esercizio cooperativo e di quello della leale collaborazione come tratto caratteristico di una nuova stagione istituzionale.

  Marco DA VILLA (M5S) manifesta un orientamento nettamente contrario al disegno di legge costituzionale in esame, in particolare per la prevista eliminazione del Senato elettivo. Ritiene che, a fronte dell'allontanamento dei cittadini dalla politica, la soluzione proposta dal Governo di sopprimere enti elettivi quali le province o di modificare radicalmente le competenze di una Camera, prevedendo inoltre un'elezione di secondo livello, non possa che ridurre la partecipazione alla vita democratica. Ritiene che la modifica proposta dell'articolo 117 della Costituzione sia ispirata ad un principio di nuova centralizzazione a livello statale e di sottrazione di competenze alle regioni che reputa dannoso per lo sviluppo del Paese. In questo quadro, unico elemento positivo – a suo giudizio – sono le disposizioni relative al turismo per le quali si prevede una funzione di coordinamento a livello statale.

  Dario GINEFRA (PD) ribadisce la propria disponibilità ad accogliere nella proposta di parere eventuali contributi formulati dai colleghi che possano migliorare la chiarezza del testo in esame.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
C. 2659 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marietta TIDEI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo nei termini che seguono.
  L'Accordo in oggetto – siglato a Roma il 7 giugno 2012 – è volto a definire la cornice giuridica della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della Pag. 108sicurezza. La relazione illustrativa richiama peraltro la circostanza che l'Accordo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, in chiave di stabilizzazione di un'area o regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica.
  L'Accordo è composto da 13 articoli: l'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, consistente nel rafforzamento della cooperazione nel settore militare, sulla base del principio di reciprocità e parità dei diritti tra le Parti, e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.
  L'articolo 2 elenca i campi della cooperazione, individuandoli nella politica di difesa, nell'istruzione in campo militare, nell'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare, in base alle rispettive legislazioni nazionali, nell'approvvigionamento logistico, nella legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze armate, nella medicina militare, nell'attività internazionale di pacificazione, nella cultura e nello sport ed in altri campi d'interesse reciproco.
  L'articolo 3 definisce le modalità di attuazione della cooperazione, identificandole in visite ufficiali, incontri operativi tra le rispettive delegazioni, scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro.
  L'articolo 4 impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti sottolineando che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.
  L'articolo 5 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante. Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che il Kazakhstan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 e ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA PfP) e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.
  L'articolo 6 individua nei rispettivi Ministeri della difesa gli organi delegati dalle Parti ad attuare l'Accordo, mentre l'articolo 7 precisa che l'attuazione dell'Accordo sarà concretizzata attraverso l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare, nel quale saranno riportati, con riferimento all'anno successivo a quello di approvazione, le attività di cooperazione, le forme, i periodi e i luoghi del loro svolgimento, gli enti responsabili, le fonti di finanziamento e altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle singole attività.
  L'articolo 8 regola gli aspetti finanziari della cooperazione sulla base del principio generale della reciprocità, in base al quale ogni Paese sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo, e specificando altresì che l'effettuazione delle singole attività resta subordinata alla programmazione di bilancio e alla disponibilità dei fondi per la copertura dei relativi oneri.
  L'articolo 9 consente lo scambio di informazioni classificate solo dopo la stipulazione di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni.
  L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.
  L'articolo 11 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante trattative e consultazioni, mentre Pag. 109l'articolo 12 indica le modalità che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo.
  L'articolo 13, infine, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di porvi fine.
  Passando all'illustrazione del disegno di legge di ratifica, segnala che si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo: il comma 1 individua gli oneri del provvedimento, a decorrere dal 2014, in 5.128 ad anni alterni; a tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 16.20.

Sulla partecipazione alla I Conferenza interparlamentare sul turismo sostenibile, svoltasi in Croazia dal 10 al 13 settembre 2014 e sull'incontro con una delegazione della Commissione educazione fisica, sport e turismo del Sejm della Repubblica di Polonia, svoltosi dal 30 settembre al 3 ottobre 2014 in Cracovia.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, rende comunicazioni sulle missioni in titolo (vedi allegati 1 e 2).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.40.

Pag. 110