CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2014
354.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 52

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge costituzionale C. 2613, approvato dal Senato, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, adottato come testo base dalla I Commissione.
  Avverte quindi che la Commissione Affari costituzionale concluderà l'esame in sede referente del provvedimento entro Pag. 53venerdì 12 dicembre prossimo, e che pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere su di esso entro questa settimana.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, evidenzia innanzitutto come il provvedimento in esame costituisca uno degli interventi legislativi più importanti che il Parlamento sta discutendo, in quanto esso incide su numerosi aspetti di notevole rilevanza per gli assetti costituzionali del Paese, in particolare per quel che riguarda il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione radicale della composizione e del ruolo del Senato, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
  Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge – legge, che si compone di 40 articoli, rileva come attengano agli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo gli articoli 10, 15, 30 e 32.
  L'articolo 10, sostituendo l'articolo 70 della Costituzione, prevede il superamento del bicameralismo perfetto nella materia legislativa, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.
  Ai sensi del primo comma del nuovo articolo 70, il procedimento legislativo rimane bicamerale – con un ruolo perfettamente paritario delle due Camere – nei seguenti casi:
   per le leggi di revisione costituzionale;
   per le altre leggi costituzionali;
   per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare;
   per le leggi in materia di ordinamento, elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
   per le leggi recanti principi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali;
   per le leggi che stabiliscono altresì la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti.

  Una norma di chiusura aggiunge a tali ipotesi anche «gli altri casi previsti dalla Costituzione». Si tratta, in particolare, delle leggi relative a:
   famiglia e matrimonio, nonché sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (di cui all'articolo 55 della Costituzione);
   definizione del sistema elettorale (di secondo grado) del Senato (di cui all'articolo 57 della Costituzione);
   referendum propositivo e di indirizzo ed eventuali altre forme di consultazione (di cui all'articolo 71 della Costituzione);
   autorizzazione alla ratifica dei trattati UE (di cui all'articolo 80 della Costituzione);
   attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione (di cui all'articolo 116 della Costituzione).

  In base al secondo comma del nuovo articolo 70 tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo quindi monocamerale.
  Il terzo comma del nuovo articolo 70 stabilisce che il Senato, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento: le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati, che si pronuncia in via definitiva.
  Il quarto comma del nuovo articolo 70 prevede poi un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Pag. 54Senato, secondo il quale, in deroga al procedimento ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solamente a maggioranza assoluta. In particolare, per alcune categorie di leggi la Camera, se non intende adeguarsi al parere del Senato, deve pronunciarsi «nella votazione finale» a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  Nel novero di tali leggi sono comprese, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze:
   la legge statale con cui, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119, è istituito il fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale pro capite;
   la legge statale con cui, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 119, sono definiti i principi generali per l'attribuzione ai comuni, alle città metropolitane e alle regioni di un proprio patrimonio.

  Inoltre il procedimento legislativo indicato dal quarto comma del nuovo articolo 70 si applica anche nelle seguenti materie:
   ordinamento di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma);
   disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (articolo 117, secondo comma, lettera u);
   leggi dello Stato che intervengono in materie non rientranti nella legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale, in applicazione della cosiddetta «clausola di supremazia» (articolo 117, quarto comma);
   legge dello Stato che disciplina la partecipazione delle regioni alla formazione del diritto europeo, all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, definendo il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza (articolo 117, quinto comma);
   legge che disciplina i casi e le forme per gli accordi che le regioni possono concludere con Stati e con enti territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, nono comma);
   legge che disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie riguardanti l'immigrazione, l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché forme di intesa e coordinamento per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (articolo 118, quarto comma);
   individuazione degli indicatori di costo e fabbisogno standard (articolo 119, quarto comma);
   destinazione di risorse aggiuntive e interventi speciali in favore di determinati comuni, città metropolitane e regioni (articolo 119, quinto comma);
   potere sostitutivo del Governo nei confronti degli organi delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni (articolo 120, secondo comma);
   distacco dei comuni da una regione e aggregazione ad un'altra (articolo 132, secondo comma);
   legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
   legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio e le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare il pareggio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico (articolo 81, sesto comma).

  Il quinto comma del nuovo articolo 70 prevede che le leggi di bilancio approvate dalla Camera sono esaminate di diritto dal Senato, senza la necessità che tale esame sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. Il Senato può deliberare proposte di modifica entro 15 giorni dalla trasmissione. Tuttavia, in tal caso, l'obbligo di pronunciarsi a maggioranza assoluta da parte della Camera, in caso di divergenza con il Senato, è richiesto limitatamente alle materie indicate dal quarto comma, e Pag. 55solamente se, a sua volta, il Senato ha approvato le modifiche a maggioranza assoluta. In caso contrario, anche la Camera può non conformarsi alle modifiche del Senato a maggioranza semplice.
  Il sesto comma del nuovo articolo 70 attribuisce al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
  L'articolo 15 modifica l'articolo 75 della Costituzione sul referendum abrogativo, introducendo, al quarto comma, un diverso quorum per la validità del referendum stesso, ossia la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 a elettori.
  Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto dal primo comma dell'articolo, ossia la maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000 o da cinque Consigli regionali.
  In tale ambito, per gli ambiti di interesse della VI Commissione segnala come non vengono altresì modificate le materie escluse dal referendum ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).
  In tale contesto ricorda che, in base al nuovo quarto comma dell'articolo 71 della Costituzione, introdotto dall'articolo 11 del disegno di legge, sono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo.
  L'articolo 30 riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto della competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.
  Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.
  Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi in cui la competenza esclusiva del legislatore statale è circoscritta ad ambiti determinati (quali le «disposizioni generali e comuni» o le «disposizioni di principio»).
  In tale contesto, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come, al secondo comma, lettera e), dell'articolo 117, siano elencate, tra le materie di competenza statale esclusiva, oltre a quelle della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché del sistema tributario dello Stato, già contemplate dal testo attuale, anche quella dei mercati assicurativi, attualmente non esplicitamente contemplata, e quella del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attualmente inserita tra le materie di legislazione concorrente.
  Segnala altresì, alla lettera u) del secondo comma, la materia delle dogane, già prevista tra le materie di legislazione statale esclusiva ai sensi della lettera q) del testo vigente.
  Non sono invece più contemplate le materie, attualmente inserite tra quelle di legislazione concorrente, relative alle casse di risparmio, alle casse rurali, alle aziende di credito a carattere regionale a agli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
  Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che nel testo vigente è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).
  Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione, al quarto comma dell'articolo 117, di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
  Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo, al sesto comma, un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta Pag. 56infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).
  Ancora per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 32, il quale modifica l'articolo 119 della Costituzione, che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali e che è già stato recentemente modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo al 2014.
  In primo luogo le modifiche riguardano l'eliminazione del riferimento alle Province contenuto nei commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 119, in linea con l'espunzione del termine da tutto il testo costituzionale.
  Inoltre, attraverso la riscrittura del secondo comma del predetto articolo 119 – dedicato alla finanza ordinaria degli enti territoriali – si prevede che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali debba essere esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo «quanto disposto dalla legge dello Stato» a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
  Nel nuovo testo del secondo comma anche la disponibilità di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio viene ricondotta – a differenza della norma vigente – alla necessaria armonia con la Costituzione, oltre che a quanto disposto, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato, come prevista dal novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione, dalla legge statale.
  Tale previsione appare connessa con la modifica apportata al predetto articolo 117, laddove viene ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (attualmente materia di legislazione concorrente).
  Non risulta invece modificata nell'impianto, la disciplina, al primo comma dell'articolo 119, dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci. Peraltro, tale disciplina potrà ovviamente risentire, come effetto del nuovo assetto delle competenze legislative stabilito dal novellato articolo 117, della maggiore incidenza che la competenza esclusiva statale sul coordinamento di finanza pubblica potrà produrre sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali, rispetto al diritto costituzionale che, anche a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale, è attualmente vivente in materia.
  Per quanto riguarda i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie, non sono stati sostanzialmente modificati, al di là dell'eliminazione del riferimento alle province, i commi terzo e quinto, i quali prevedono, rispettivamente, il fondo perequativo statale per i territori con minore capacità fiscale, e la destinazione di risorse statali aggiuntive in favore di determinati comuni, città metropolitane e regioni per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
  Per quanto concerne il quarto comma dell'articolo 119, dedicato al cosiddetto principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti, esso è stato riscritto, stabilendo che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali «assicurano» il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza – laddove il testo costituzionale vigente prevede invece che le risorse degli enti territoriali «consentono» di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite.Pag. 57
  Il riferimento a tali indicatori appare correlato alla più recente evoluzione del cosiddetto federalismo fiscale. A tale ultimo proposito ricorda che il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali è delineato dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), che segna il superamento del sistema di finanza derivata attraverso l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale.
  Nel rammentare che manca ancora la definizione con legge dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori diversi dalla sanità, segnala come la disciplina generale sui criteri per la determinazione dei fabbisogni sia stata da tempo dettata, in attuazione della suddetta legge n. 42 del 2009, dal decreto legislativo n. 216 del 2010. Tuttavia, benché il metodo delle attribuzioni di fabbisogno definitive per tutte le funzioni fondamentali degli enti locali sia pressoché completato da parte dei soggetti incaricati (principalmente la SOSE), la definizione del nuovo assetto, che in base al decreto legislativo sopradetto avrebbe dovuto essere a regime dal 2014, è ancora da completare.
  In merito alla formulazione del nuovo quarto comma dell'articolo 119 segnala l'opportunità di approfondire la collocazione, nel predetto quarto comma, del richiamo agli «indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza» quale «base» di riferimento su cui commisurare l'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche di comuni, delle città metropolitane e delle regioni.
  Infatti, la somma di tutte le risorse indicate nei commi dal primo al terzo dell'articolo 119 (tributi e entrate propri, compartecipazioni e fondo perequativo), in tal caso, sembra destinata a osservare il limite dei fabbisogni standard (tale limite non riguarda infatti solo la perequazione, come previsto invece dalla legge n. 42 del 2009 con riguardo a taluni tipi di spesa). Di conseguenza, la regione o l'ente locale che non dovesse rispettare gli indicatori di riferimento, anche per fornire eventuali servizi ulteriori, non parrebbe avere strumenti per reperire le risorse mancanti.
  Rimane sostanzialmente immutato il sesto comma, il quale prevede che i comuni, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo principi stabiliti con legge statale e che essi possono ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio a livello regionale e senza garanzia statale sui prestiti contratti.
  Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del disegno di legge non attinenti direttamente ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1 modifica l'articolo 55 della Costituzione, in materia di funzioni delle Camere, inserendo taluni nuovi commi, che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. Viene così disposto il superamento del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento, configurando un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
  Il primo comma del nuovo articolo 55 della Costituzione, il quale prevede che «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» – non è modificato rispetto al testo vigente e mantiene dunque la dizione «Senato della Repubblica».
  Il nuovo secondo comma dell'articolo 55 prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
  Il nuovo terzo comma dell'articolo 55 prevede che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione».
  I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'articolo Pag. 5867 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di «ogni membro del Parlamento» il rappresentante della Nazione.
  Il nuovo quarto comma dell'articolo 55, attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la «funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».
  La Camera dei deputati, dunque, «esercita la funzione legislativa» mentre, come prevede il nuovo quinto comma dell'articolo 55, il Senato «concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa». Il Senato concorre altresì, paritariamente, alla funzione legislativa nelle materie relative alla famiglia e al matrimonio (di cui all'articolo 29 della Costituzione), nonché alla sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione). Il successivo articolo 70, comma primo, della Costituzione definisce gli altri provvedimenti per i quali è prevista l'approvazione «paritaria» da parte dei due rami del Parlamento.
  Alla Camera dei deputati spetta poi, ai sensi del quarto comma dell'articolo 55, la funzione di «controllo dell'operato del Governo», mentre il Senato della Repubblica «rappresenta le Istituzioni territoriali» e concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa.
  Al Senato è altresì espressamente attribuita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli (altri) enti costitutivi della Repubblica.
  Il nuovo quinto comma dell'articolo 55 attribuisce inoltre al Senato le seguenti funzioni:
   la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e la valutazione del relativo impatto;
   la valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni;
   la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato;
   il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche;
   il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

  Infine, in base al sesto comma dell'articolo 55, non modificato, il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla legge.
  L'articolo 2 del disegno di legge definisce, modificando l'articolo 57 della Costituzione, una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica.
  In particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal vigente secondo comma dell'articolo 57, il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali. A questi si aggiungono 5 senatori che «possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».
  Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei componenti, l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado.
  Per quanto riguarda le modalità di elezione dei 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, il nuovo secondo comma dell'articolo 57 stabilisce che i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori, con metodo proporzionale, tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
  Per quanto attiene alle modalità di attribuzione alle regioni dei 95 seggi, il terzo comma dell'articolo 57 prevede che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e che ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2.
  In merito ricorda che, in base al testo vigente dell'articolo 57, nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore Pag. 59a 7; al Molise ne spettano 2, alla Valle d'Aosta 1 (la previsione vigente si applica ad un totale di 309 senatori, dovendosi escludere i 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero).
  Al contempo, il quarto comma dell'articolo 57, senza mutare l'impostazione del testo attuale (ma eliminando solo il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, non più applicabile al nuovo Senato) prevede che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettui, previa applicazione del suddetto terzo comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  Il riferimento all'ultimo censimento generale viene ripreso al comma 2 dell'articolo 38 del disegno di legge, il quale specifica che, quando in base all'ultimo censimento generale della popolazione il numero di senatori spettanti ad una regione (come definito in base alle predette disposizioni) è diverso da quello risultante dal censimento precedente il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento «anche in deroga al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione».
  Secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 57, la durata del mandato dei senatori coincide con quella dell'organo dell'istituzione territoriale in cui sono stati eletti.
  Per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei senatori, rammenta che l'articolo 37, comma 2, del disegno di legge sopprime l'articolo 58 della Costituzione, con la conseguenza che non è più previsto il requisito, per diventare senatori, del compimento di quaranta anni di età, né quello di venticinque anni per eleggerli.
  In base a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 57 le «modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci», nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale, sono regolate con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nella ripartizione dei seggi: i voti espressi e la composizione di ciascun Consiglio. La suddetta legge è approvata, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del disegno di legge, entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
  Ricorda che per tale legge è applicabile il controllo preventivo di costituzionalità introdotto dall'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, su richiesta di un terzo dei componenti della Camera o del Senato.
  Rammenta altresì come il nuovo secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione preveda che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
  Al contempo, l'articolo 30 del disegno di legge (che modifica l'articolo 117 della Costituzione), attribuisce alle regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche.
  Fa altresì presente che, fino all'entrata in vigore della predetta legge bicamerale attuativa delle modalità di elezione indiretta del riformato Senato (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione) il disegno di legge detta, all'articolo 38, commi da 1 a 6, specifiche disposizioni elettorali riguardanti la prima applicazione.
  L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, specificando che i senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
  Tale previsione deve essere letta in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 38, comma 7, e 39, comma 5, del disegno di legge costituzionale, le quali prevedono, rispettivamente, che i senatori a vita attuali rimangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato e che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 della Costituzione (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica), i senatori di nomina Pag. 60presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, come modificato, «non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque», tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
  Il già citato articolo 39, comma 5, del disegno di legge stabilisce altresì che «lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
  L'articolo 4 modifica l'articolo 60 della Costituzione, che disciplina la durata delle Camere.
  La modifica, che riferisce alla sola Camera dei deputati l'elezione per cinque anni ed il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra, disposizioni attualmente valide per entrambe le Camere, è conseguente alla previsione, di cui all'articolo 57 della Costituzione come novellato dal disegno di legge, in base alla quale il Senato diventa organo non sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo parziale «continuo», a seconda della scadenza delle diverse componenti.
  L'articolo 5 inserisce nell'articolo 63 della Costituzione un nuovo secondo comma, che rimette al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali.
  L'intento della previsione è quello di evitare che si cumuli nello stesso soggetto la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione.
  Restano ferme le previsioni vigenti dell'articolo 63 della Costituzione, in base alle quali ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza e quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
  Al riguardo ricorda che i nuovi articoli 85 e 86 della Costituzione, come novellati dagli articoli 22 e 23 del disegno di legge costituzionale, modificano le disposizioni relative alla presidenza ed alla convocazione del Parlamento in seduta comune, con riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica.
  L'articolo 6 introduce due nuovi commi (secondo e sesto) nell'articolo 64 della Costituzione e reca una modifica di carattere formale al quinto comma del medesimo articolo.
  In particolare, al secondo comma del predetto articolo 64 viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari.
  Il nuovo sesto comma dell'articolo 64, a sua volta, inserisce nel testo costituzionale quanto attualmente stabilito da specifiche disposizioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, sancendo il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 66 della Costituzione, che riguarda i titoli di ammissione dei componenti del Parlamento.
  Nella formulazione vigente tale disposizione stabilisce, al primo comma, che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi.
  L'articolo modifica la predetta formulazione, prevedendo che il citato primo comma si riferisca soltanto alla Camera dei deputati, per la quale quindi nulla risulterà innovato in tema di verifica dei poteri.
  Il nuovo secondo comma dell'articolo 66 dispone per il Senato, stabilendo che lo stesso giudichi i titoli di ammissione dei suoi componenti. Si prevede invece che, delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori, sia data «comunicazione» al Senato medesimo da parte del suo Presidente.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 67 della Costituzione, al fine di escludere i senatori dalla previsione costituzionale sulla rappresentanza della Nazione, in corrispondenza con le modifiche disposte all'articolo Pag. 6155 della Costituzione, il quale, al terzo comma, prevede che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione».
  Al contempo, la riscrittura dell'articolo 67 della Costituzione, operata dal disegno di legge, mantiene anche per i membri del Senato il divieto di vincolo di mandato, già previsto nel testo costituzionale vigente.
  L'articolo 9 interviene sull'articolo 69 della Costituzione, il quale, nella nuova formulazione, prevede che i membri della Camera dei deputati – e quindi non più i membri del Parlamento – ricevono una indennità stabilita dalla legge.
  Conseguentemente, la modifica apportata all'articolo 69 determina l'effetto di limitare la corresponsione della indennità parlamentare ai soli membri della Camera dei deputati.
  Da tali modifiche deriva dunque che il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali eletti in secondo grado sia quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono.
  Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, come novellato dall'articolo 34 del disegno di legge costituzionale, la legge statale ivi prevista, ad approvazione «paritaria» tra Camera e Senato, reca l'individuazione della durata degli organi elettivi della regione e dei relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 71 della Costituzione, che disciplina l'iniziativa legislativa in generale, lasciando inalterato il primo comma, il quale attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferita con legge costituzionale.
  Tuttavia, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, come novellato dall'articolo 12 del disegno di legge, mentre i progetti di legge a procedimento paritario possono essere presentati indifferentemente ad una della due Camere, gli altri sono presentati alla Camera dei deputati. Viene però attribuito al Senato il potere di richiedere alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, ai sensi di un nuovo secondo comma che viene inserito nell'articolo 71, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.
  Viene quindi modificato anche il secondo comma (che, all'esito della novella operata dall'articolo 11 diventerebbe il terzo comma) dell'articolo 71, attinente all'iniziativa legislativa popolare: al riguardo è elevato da 50.000 a 150.000 il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo, introducendo al contempo il principio secondo cui ne deve essere garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.
  Inoltre, al quarto comma dell'articolo 71 sono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, nonché altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali, da disciplinarsi con legge bicamerale.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 72 della Costituzione, che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge.
  Viene modificato innanzitutto il primo comma dell'articolo 72, prevedendo che i disegni di legge di cui all'articolo 70, comma primo, e cioè i disegni di legge per i quali si prevede un procedimento legislativo paritario delle due Camere, sono presentati a una delle due Camere. Si confermano le previsioni attuali secondo cui i disegni di legge sono esaminati da una Commissione e sono approvati articolo per articolo e con votazione finale.
  Viene poi introdotto un nuovo secondo comma, il quale prevede che tutti gli altri progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati e da questa approvati articolo per articolo e con votazione finale. Non viene in tal caso specificato, come nel primo comma, che i disegni di legge sono esaminati da una Commissione e poi dall'Assemblea.Pag. 62
  Il terzo comma (corrispondente al vigente secondo comma) dell'articolo 72 affida al regolamento interno delle Camere la disciplina dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, al fine di specificare che tale disposizione riguarda i regolamenti di entrambe le Camere.
  Analogamente, al nuovo quarto comma dell'articolo 72, si attribuisce ai regolamenti parlamentari di entrambe le Camere la possibilità di stabilire casi e forme in cui l'esame e l'approvazione dei disegni di legge è deferito a Commissioni, anche permanenti.
  Un'altra modifica al quarto comma riguarda la composizione delle Commissioni in sede legislativa ed è volta a riferire solo a quelle della Camera dei deputati la previsione costituzionale di una composizione effettuata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (la stessa impostazione viene seguita per la composizione delle Commissioni di inchiesta dall'articolo 82 della Costituzione, come modificato). Sono confermate le norme attuali in materia di rimessione in Assemblea dei provvedimenti in sede legislativa e di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
  Il quinto comma (corrispondente al vigente quarto comma) dell'articolo 72 esclude dalla possibilità di approvazione in sede legislativa anche i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, oltre a quelli in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
  Il nuovo sesto comma dell'articolo 72 riguarda il procedimento legislativo presso il Senato e demanda al regolamento del Senato la disciplina delle modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati, specificando, tuttavia, che si tratta di quelli previsti dall'articolo 70, terzo comma, della Costituzione e cioè dei disegni di legge che, approvati dalla Camera dei deputati, sono trasmessi immediatamente al Senato.
  Il nuovo settimo comma dell'articolo 72 prevede la possibilità per il Governo di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, qualora questo sia indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno, per essere poi sottoposto alla votazione finale, entro sessanta giorni dalla richiesta governativa di iscrizione. Decorso il termine, il testo, proposto o accolto, dal Governo, viene votato, su richiesta del Governo stesso, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. Si stabilisce inoltre che in tali casi i tempi di esame ordinari per il Senato, di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà.
  Sono esclusi da tale modalità procedurale i disegni di legge sulle materia indicate dal comma primo dell'articolo 70, nonché quelli in materia elettorale, di ratifica e quelli per cui è prevista una maggioranza speciale.
  L'articolo 13, comma 1, introduce un nuovo secondo comma nell'articolo 73 della Costituzione, al fine di prevedere che le leggi disciplinanti l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che almeno un terzo dei componenti di una Camera presenti un ricorso motivato recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.
  In tal caso, la nuova previsione costituzionale stabilisce che la Corte costituzionale si pronunci entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
  Il comma 2 dell'articolo 13 interviene inoltre sull'articolo 134 della Costituzione, che definisce gli ambiti di giudizio della Corte costituzionale, aggiungendovi un nuovo secondo comma. In base a tale modifica – disposta per esigenze di coordinamento con la suddetta modifica all'articolo Pag. 6373 della Costituzione – si prevede che la Corte costituzionale giudichi altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del secondo comma del citato articolo 73.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 74 della Costituzione, in materia di rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica.
  In particolare è prevista, al primo comma la possibilità di rinvio parziale, limitatamente a specifiche disposizioni della legge e, nel caso di disegni di legge di conversione di decreto-legge, al secondo comma è contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni, fissato dall'articolo 77 della Costituzione.
  Viene inoltre previsto, al terzo comma, – con una formulazione in parte differente rispetto al testo vigente – che, se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 77 della Costituzione, prevedendo, in primo luogo, che alla «legge» competa il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all'articolo 76 e quello di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.
  Inserendo quattro commi aggiuntivi in fine al predetto articolo 77 si stabilisce inoltre che i disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano presentati alla Camera dei deputati e si «costituzionalizzano» una serie di elementi – già previsti dalla legge n. 400 del 1988 – relativi alla decretazione di urgenza, quali il divieto di disciplinare con tale atto le materie di cui all'articolo 72 della Costituzione, quarto comma (per le quali è prevista la cosiddetta «riserva di Assemblea»), nonché di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
  Viene inoltre espressamente previsto che i decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo e che nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
  Sono altresì individuati i termini per l'esame da parte del Senato dei decreti-legge, a norma dell'articolo 70 della Costituzione. In particolare, l'esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del testo.
  L'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari.
  L'articolo 18 interviene sul primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, modificandolo nel senso di prevedere che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati – e non di ciascuna Camera, come attualmente previsto – in ogni suo articolo e nella votazione finale.
  L'articolo 19 modifica l'articolo 80 della Costituzione, che disciplina l'autorizzazione con legge alla ratifica dei trattati internazionali inerenti alle cinque categorie di materie indicate dal medesimo articolo:
   trattati di natura politica;
   che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che importano variazioni del territorio;
   che comportano oneri alle finanze;
   che comportano modificazioni di leggi.

  Il nuovo testo dell'articolo 80 riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla competenza ad autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali.Pag. 64
  Viene altresì espressamente previsto, con un ulteriore periodo del primo comma dell'articolo 80, che nel caso di ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE è attribuita al Senato – con previsione riconducibile allo schema di cui al nuovo articolo 70, primo comma, della Costituzione – una competenza paritaria con la Camera per l'esame dei relativi disegni di legge.
  L'articolo 20 interviene sull'articolo 82 della Costituzione, in tema di istituzione di commissioni di inchiesta.
  Il nuovo testo dell'articolo 82 stabilisce, al primo comma, che la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse «concernenti le autonomie territoriali».
  Il novellato secondo comma dell'articolo 82 prevede quindi che, a tale scopo, ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Soltanto per la Camera si stabilisce che la Commissione d'inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi (la stessa impostazione è seguita all'articolo 72 della Costituzione, come modificato, riguardo alla composizione delle commissioni in sede legislativa).
  Analogamente a quanto già oggi previsto, le commissioni d'inchiesta procederanno alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  L'articolo 21 interviene sull'elezione del Presidente della Repubblica regolata dall'articolo 83 della Costituzione, sopprimendo la previsione della partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce delle nuova composizione del Senato di cui fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali (ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato).
  Inoltre, viene modificato il sistema dei quorum per l'elezione del Capo dello Stato, aumentando il numero degli scrutini per i quali è richiesta una maggioranza qualificata dell'assemblea: in particolare, è necessaria la maggioranza dei tre quinti dopo il quarto scrutinio (per i primi quattro scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi) e fino all'ottavo scrutinio. A partire dal nono scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
  In merito ricorda che attualmente è richiesta la maggioranza assoluta a partire dal quarto scrutinio mentre per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza di due terzi.
  L'articolo 22 modifica l'articolo 85 della Costituzione, sopprimendo, in primo luogo, il riferimento alla convocazione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, sulla base delle modifiche previste dal nuovo articolo 83 della Costituzione.
  Inoltre, viene attribuito al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per la suddetta elezione, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle.
  Si interviene inoltre sulla disciplina della convocazione del Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchino meno di tre mesi alla sua cessazione, facendo riferimento allo scioglimento della sola Camera dei deputati (in quanto per il nuovo Senato, in considerazione della nuova composizione delineata dall'articolo 57 della Costituzione, non è previsto scioglimento).
  L'articolo 23 modifica l'articolo 86 della Costituzione, in materia di esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, qualora egli non possa adempierle, e di convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.
  In particolare, viene novellato il primo comma dell'articolo 86, prevedendo che l'organo chiamato ad assumere la supplenza, nel caso in cui Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, sia non più il Presidente del Senato, bensì il Presidente della Camera dei deputati.Pag. 65
  È modificato, di conseguenza, il secondo comma dell'articolo 86, attribuendo al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. Viene inoltre riferita alla sola Camera dei deputati la circostanza del suo scioglimento (non più previsto per il Senato, in base alle previsioni dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dal disegno di legge costituzionale).
  L'articolo 24 novella l'articolo 88 della Costituzione, riferendo il potere di scioglimento attribuito al Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.
  L'articolo 25 modifica l'articolo 94 della Costituzione, che disciplina la fiducia al Governo.
  In considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1 del disegno di legge all'articolo 55 della Costituzione – che attribuiscono alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo – vengono di conseguenza adeguate le previsioni dell'articolo 94 della Costituzione che attualmente fanno riferimento ad entrambe le Camere.
  Il Senato della Repubblica resta quindi esterno al rapporto di fiducia, che si instaura solo tra il Governo e la Camera dei deputati.
  L'articolo 26 novella l'articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.
  L'articolo 27 abroga integralmente l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
  A tale riguardo l'articolo 40 del disegno di legge dispone l'immediata applicazione dell'abrogazione dell'articolo 99, mentre le disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 39, comma 1, definiscono i profili amministrativi della soppressione del CNEL, prevedendo la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti.
  L'articolo 28 modifica l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.
  Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.
  L'articolo 39, comma 4, del disegno di legge, peraltro, disciplinando il riparto di competenza legislativa relativamente agli «enti di area vasta», attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale. Attraverso questa norma finale viene dunque previsto dalla legge costituzionale un nuovo ente territoriale, l’»ente di area vasta».
  L'articolo 29 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto «regionalismo differenziato» o anche «federalismo differenziato»).
  A seguito delle modifiche apportate in materia:
   viene modificato l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie (escludendo le materie di legislazione concorrente, non più contemplate dall'articolo 117);
   si introduce una nuova condizione per l'attribuzione di tali forme di autonomia, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; Pag. 66
   l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale;
   l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge «approvata da entrambe le Camere», senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

  L'articolo 31 modifica l'articolo 118 della Costituzione, introducendo una nuova disposizione in base alla quale le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
  Inoltre si precisa che le forme di intesa e coordinamento tra Stato e regioni riguardano non solo la tutela dei beni culturali, ma anche quella dei beni paesaggistici e si elimina in tale articolo il riferimento alle province.
  L'articolo 33 modifica l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che disciplina il cosiddetto «potere sostitutivo» del Governo nei confronti delle autonomie territoriali (in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o comunitari o di pericolo grave per l'incolumità o sicurezza pubblica, ovvero per esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica del Paese), introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo il parere preventivo del Senato della Repubblica (in sede quindi assembleare), parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta.
  Il secondo comma dell'articolo 120 attribuisce inoltre alla legge la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni «quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».
  L'articolo 34 modifica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, al fine di porre un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali.
  Per effetto della modifica apportata si stabilisce che con la legge statale bicamerale ivi prevista (la medesima fonte che disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali), ad approvazione paritaria, in base all'articolo 70 della Costituzione, sia individuato un limite agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, sì che non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.
  L'articolo 35, attraverso una modifica al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica.
  Tale parere sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato «sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica». Viene così meno la «base costituzionale» dell'istituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  L'articolo 36 interviene sull'articolo 135 della Costituzione, in materia di elezione dei giudici della Corte Costituzionale, modificando il primo e il settimo comma di tale disposizione.
  In particolare, il primo comma dell'articolo 135 viene riformulato nel senso di prevedere che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato. La previsione differisce pertanto da quella vigente, in quanto i cinque giudici costituzionali, nominati attualmente dal Parlamento in seduta comune, si stabilisce Pag. 67siano nominati separatamente, appunto in numero di tre dalla Camera dei deputati e in numero di due dal Senato.
  Il settimo comma dell'articolo 135 viene invece modificato – là dove lo stesso prevede che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengano, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari – stabilendo che i cittadini in questione debbano avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato e non più a senatore.
  L'articolo 37 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale.
  Il comma 1 modifica l'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.
  La proposta di modifica riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere. Come conseguenza della previsione, la circoscrizione Estero concorre all'elezione solo della Camera dei deputati.
  Il comma 2 abroga l'articolo 58 della Costituzione, relativo ai requisiti anagrafici di eleggibilità attiva e passiva per il Senato (requisito anagrafico di 40 anni di età per l'eleggibilità a senatore, requisito anagrafico di 25 anni per partecipare alle elezioni del Senato).
  Il comma 3 sostituisce l'articolo 61 della Costituzione, che disciplina il termine delle elezioni e della prima riunione delle nuove Camere e la prorogatio delle Camere uscenti.
  La proposta riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in quanto solo la Camera dei deputati è prevista come direttamente elettiva e suscettibile di scioglimento.
  Il comma 4 abroga l'articolo 62, terzo comma, della Costituzione, relativo alla convocazione di diritto di una Camera, quando l'altra si riunisca in via straordinaria.
  Il comma 5 modifica l'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, relativo alla promulgazione delle leggi di cui le Camere dichiarano l'urgenza.
  Come conseguenza della modifica, solo la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara l'urgenza di una legge e indica un termine per la promulgazione della legge stessa.
  Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e sesto dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplinano l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la legge di bilancio.
  Le modifiche riferiscono alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere. Di conseguenza, ai sensi del novellato secondo comma dell'articolo 81 il ricorso all'indebitamento è consentito previa autorizzazione della sola Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali, mentre in base al novellato quarto comma spetta alla Camera dei deputati approvare ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  Ai sensi del novellato sesto comma dell'articolo 81 il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della sola Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
  Il comma 7 modifica l'articolo 87 della Costituzione, nella parte relativa alle prerogative del Presidente della Repubblica.
  In particolare, ai sensi del nuovo terzo comma dell'articolo 87 il Presidente della Repubblica indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione (viene soppresso il riferimento al Senato, che a seguito delle modifiche disposte Pag. 68dal disegno di legge costituzionale, diviene organo a rinnovo continuo, senza scioglimento).
  In base al nuovo ottavo comma dell'articolo 87 il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della «Camera dei deputati» (è eliminato il riferimento al Senato); in coerenza con quanto disposto dagli articoli 70 e 80 della Costituzione, come novellati dal disegno di legge, per i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la ratifica del Presidente della Repubblica avviene previa autorizzazione di «entrambe le Camere».
  Secondo il nuovo nono comma dell'articolo 87 lo stato di guerra è dichiarato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione della Camera dei deputati.
  Il comma 8 modifica la denominazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sopprimendo le parole: «le Province» e introducendo le parole: «le Città metropolitane».
  I commi 9 e 12 modificano, rispettivamente, gli articoli 120, comma secondo, e 132, comma secondo, della Costituzione, espungendovi i riferimenti alle Province, nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali, e nel secondo caso con riferimento all'ipotesi di trasferimento di enti territoriali da una Regione ad un'altra.
  Il comma 10 modifica l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, relativo alle potestà attribuite al Consiglio regionale.
  La modifica proposta incide sul secondo periodo del comma, prevedendo che la potestà d'iniziativa legislativa del Consiglio si eserciti con la presentazione di proposte di legge alla sola Camera dei deputati, e non più (come nel testo vigente) «alle Camere».
  Il comma 11 modifica l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, al fine di modificare l'incompatibilità di membro di consiglio regionale o di giunta regionale rispetto al mandato parlamentare. La novella circoscrive alla sola Camera dei deputati tale incompatibilità, stante la nuova composizione del Senato, quale configurata dal disegno di legge costituzionale.
  Il comma 13 abroga l'articolo 133, primo comma, della Costituzione, relativo al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione, in conseguenza della soppressione in tutto il testo costituzionale del riferimento alle Province.
  L'articolo 38, ai commi da 1 a 6, disciplina le modalità di elezione per il Senato in sede di prima applicazione.
  In particolare, il comma 1 stabilisce le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del nuovo Senato la cui composizione è definita dall'articolo 57 della Costituzione, come novellato dal disegno di legge. Queste norme operano in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della legge che dovrà disciplinare appunto l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali. La legge, come stabilito dall'articolo 57 della Costituzione, deve essere approvata da entrambe le Camere.
  Il sistema di elezione stabilito dal comma 1 dispone che in ciascuna regione (e provincia autonoma), ogni consigliere possa votare per una unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei comuni compresi nel relativo territorio. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso il numero di seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e – qualora ci siano ancora seggi da attribuire – dei più alti resti. Nell'ambito della lista, sono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, la norma in esame dispone che possa essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.
  La norma dispone inoltre che, in caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è proclamato Pag. 69eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato primo tra i non eletti della stessa lista.
  Il comma 2 dispone in merito all'ipotesi in cui in una o più regioni si debba procedere all'elezione dei senatori ad esse spettanti quando sia intervenuto un nuovo censimento della popolazione. La norma stabilisce che, qualora secondo l'ultimo censimento, il numero di senatori spettanti ad una regione sia diverso dal numero risultante in base a quello precedente, si fa riferimento, in ogni caso, al censimento più recente, anche in deroga alla composizione numerica del Senato, disciplinata dalla suddetta novella dell'articolo 57 della Costituzione.
  Il comma 3 prevede che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
  Il comma 4 riguarda la prima costituzione del nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore della legge «paritaria» sulla relativa elezione di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal disegno di legge.
  Al riguardo si prevede che la prima costituzione del Senato avrà luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale.
  Al riguardo ricorda che ai sensi dell'articolo 40 del disegno di legge le disposizioni della legge costituzionale su tale materia si applicano dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.
  Viene altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
  Il comma 5 affida al Presidente della Giunta regionale (e della Giunta delle provincia autonoma di Trento e di Bolzano), la proclamazione dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale).
  Il comma 6 prevede che la legge la quale definisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione), sia approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.
  Il comma 7 riguarda gli attuali senatori a vita, che permangono – «ad ogni effetto» – in carica nel nuovo Senato.
  Il comma 8 precisa che i regolamenti parlamentari vigenti continuano ad applicarsi, «in quanto compatibili», fino all'adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso dalle Camere nella loro autonomia regolamentare.
  Il comma 9 riguarda l'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare. In tale ambito, «In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione», si prevede che i giudici costituzionali di nomina parlamentare che man mano cessino dalla carica, siano sostituiti da nuovi giudici nominati alternativamente dalla Camera dei deputati (che inizia per prima) e dal Senato. Tale disposizione va letta in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 36 del disegno di legge che, modificando l'articolo 135 della Costituzione, attribuiscono alla Camera (3 componenti) ed al Senato (2 componenti) la nomina di un terzo dei giudici costituzionali, superando il testo vigente che affida al Parlamento in seduta comune tale nomina.
  Il comma 10 prevede che le leggi regionali su materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo 117.
  In base al comma 11, la riforma costituzionale – per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della Costituzione Pag. 70(in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) – non si applica alle Regioni a Statuto speciale né alla Province autonome, finché non si sia proceduto all'adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessario, com’è noto, la legge costituzionale). La norma esplicita altresì che l'adeguamento statutario avviene sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciali e con le Province autonome.
  Il comma 12 specifica che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale.
  L'articolo 39 al comma 1 reca alcune disposizioni finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione del CNEL (stabilita dall'articolo 27 del disegno di legge).
  In particolare, è disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
  Il comma 2 riguarda i gruppi politici presenti nei consigli regionali, stabilendo il divieto di corrispondere ai suddetti gruppi consiliari «rimborsi o analoghi trasferimenti monetari» con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente pubblico.
  Il comma 3 affida alle Camere – alla luce della profonda riforma del Parlamento operata – l'obiettivo di un'integrazione funzionale delle Amministrazioni parlamentari, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, attraverso: servizi comuni; impiego coordinato di risorse umane e strumentali; ogni altra forma di collaborazione.
  Il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, che viene a tal fine istituito, è formato dal personale di ruolo delle due Camere, mentre nello statuto unico del personale dipendente, di cui si prevede l'adozione, sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite altresì le procedure per le successive modificazioni, da approvare conformemente ai principi di autonomia, imparzialità ed accesso esclusivo e diretto con apposito concorso.
  La norma affida altresì alle Camere la definizione – di comune accordo – della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.
  Viene altresì inserita una clausola di continuità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche nei confronti dei terzi.
  Il comma 4 disciplina il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti «di area vasta».
  In particolare, i profili ordinamentali generali sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le «ulteriori disposizioni» vengono affidate alla competenza regionale.
  Si prevede poi che il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
  Rammenta che le disposizioni di cui ai sopra richiamati commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 39, in base al successivo articolo 40, entrano in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
  Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 della Costituzione (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica) i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma del medesimo articolo 59, come Pag. 71modificato, «non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque», tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
  Il medesimo comma 5 precisa che lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
  Il comma 6 specifica che i senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
  L'articolo 40 prevede che la legge costituzionale entri in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
  Tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel momento, ma «a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere», fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate.
  Solo alcune disposizioni sono suscettibili di immediata applicazione in base alle previsioni dell'articolo 40:
   l'articolo 27, che modifica l'articolo 99 della Costituzione, relativo alla soppressione del CNEL;
   l'articolo 34, che modifica l'articolo 122 della Costituzione sui limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali;
   l'articolo 38, comma 7, relativo alla permanenza in carica degli attuali senatori a vita;
   l'articolo 39, che reca le disposizioni finali concernenti il regime transitorio del CNEL; il divieto di corresponsione di contributi ai gruppi nei Consigli regionali; la riorganizzazione delle amministrazioni parlamentari; i profili di competenza sulle «aree vaste».

  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.45.

7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00091)

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 3 dicembre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di discussione il presentatore aveva illustrato l'atto di indirizzo e che su di esso era intervenuto anche il rappresentante del Governo.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI suggerisce di riformulare la risoluzione, nel senso di prevedere, per tutti e tre gli impegni, e non solo per gli ultimi due, che il Governo assuma l'impegno a valutare l'opportunità di adottare le misure ivi rispettivamente indicate.

Pag. 72

  Emanuele LODOLINI (PD) accoglie il suggerimento del Sottosegretario, riformulando conseguentemente la propria risoluzione (vedi allegato).

  La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00091.

7-00422 Pesco: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sulla birra previsto a decorrere dal 1o gennaio 2015.
7-00525 Pagano: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi previsto a decorrere dal 1o gennaio 2015.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 3 dicembre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di discussione i presentatori avevano illustrato le risoluzioni e che su di esse si erano svolti taluni interventi.
  Passando quindi al merito delle risoluzioni in discussione, ricorda come la tematica dell'imposizione tributaria sulla birra sia oggetto di una proposta emendativa a sua firma, volta a scongiurare l'incremento di accisa previsto a partire dal 1o gennaio 2015, presentata nell'ambito dell'esame alla Camera del disegno di legge di stabilità, che purtroppo non è stata approvata, ma che è stata ripresentata in analogo testo anche al Senato.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare ad altra seduta la votazione delle risoluzioni, al fine di verificare se il Governo possa assumere gli impegni indicati negli atti di indirizzo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come il predetto emendamento a sua firma, presentato al disegno di legge di stabilità, sia alla Camera sia al Senato, volto a scongiurare l'incremento dell'accisa sulla birra previsto a decorrere dal 1o gennaio 2015, preveda un'adeguata copertura dal minor gettito derivante. Ritiene, pertanto, che sussistano tutte le condizioni per approvare tale proposta emendativa, la quale consentirebbe di evitare gravissime ripercussioni su un comparto produttivo che impiega complessivamente, al momento, circa 150.000 addetti.

  Marco CAUSI (PD) ritiene utile che il Governo fornisca alla Commissione e al Parlamento valutazioni di carattere quantitativo sui settori oggetto delle due risoluzioni in discussione, in particolare per quanto riguarda i relativi andamenti dei consumi, l'impatto di ulteriori incrementi di accisa su tali prodotti, nonché in merito ai conseguenti effetti di gettito.
  Considera infatti importante evitare che le misure tributarie pregiudichino le prospettive di crescita dei predetti settori produttivi, anche alla luce dell'evoluzione della domanda che, per quanto riguarda la birra, risulta crescente, mentre appare in diminuzione per quanto concerne il consumo dei prodotti alcolici, anche in ragione di motivi strutturali.
  Sottolinea quindi come la disponibilità di elementi di valutazione oggettivi possano aiutare la Commissione ad inquadrare meglio il dibattito sugli atti di indirizzo.

  Filippo GALLINELLA (M5S), nel ritenere complesso effettuare una valutazione compiuta circa il gettito dell'accisa e la sua evoluzione, relativamente ai due settori interessati dalle risoluzioni in discussione, sottolinea come i piccoli birrifici sorti in Italia nel corso degli ultimi anni abbiano creato numerosi posti di lavoro, evidenziando quindi come un ulteriore incremento del carico fiscale su tale settore ne pregiudicherebbe lo sviluppo, oltre ad incidere negativamente sull'andamento dei consumi interni e sulla stessa bilancia commerciale del Paese.
  Ritiene, peraltro, che analoghi riflessi negativi sarebbero determinati da ulteriori incrementi dell'accisa nel settore dei prodotti alcolici.Pag. 73
  In tale contesto auspica il massimo impegno del Governo a trovare, nell'ambito del disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Senato, una soluzione che consenta di scongiurare tali aumenti, individuando una copertura per il minor gettito derivante.
  Per quanto riguarda specificamente il settore dei prodotti alcolici, sottolinea come le associazioni rappresentative di tale comparto, ascoltate dalla Commissione Agricoltura, abbiano evidenziato come i mutamenti, intervenuti più volte in corso d'anno sulla relativa aliquota di accisa, abbiano reso difficile, per i produttori, determinare i loro listini prezzi e chiudere gli ordinativi. Anche in tal caso occorre quindi escludere ulteriori penalizzazioni in danno della produzione nazionale, che avrebbero effetti negativi sull'occupazione, inducendo la grande distribuzione ad acquistare tali prodotti da operatori esteri.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda come la Commissione Finanze, in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1920, di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013, fosse già intervenuta, attraverso un emendamento a sua firma, su tale tematica, scongiurando l'incremento dell'accisa sulla birra decorrente dal 1o marzo 2014. Rileva, tuttavia, come tale delicatissimo tema non sia stato completamente risolto, in quanto occorre ancora sopprimere il prossimo incremento di accisa previsto dal 1o gennaio prossimo, al fine di evitare disastrose ricadute su un settore particolarmente importante.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta degli atti di indirizzo ad altra seduta.

7-00542 Fragomeli: Modifiche al regime IMU dei terreni agricoli montani.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la risoluzione è stata sottoscritta anche dal deputato Terrosi.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale solleva una problematica che era già stata evidenziata dalla Commissione nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100). Infatti, in quell'occasione, l'osservazione di cui alla lettera d) del parere segnalava l'opportunità di estendere la competenza della III sezione della Commissione censuaria centrale, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano, anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, al fine di tenere conto degli interventi legislativi che hanno reintrodotto l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli e che hanno interessato anche i terreni ubicati in aree montane.
  Passando quindi al contenuto dell'atto di indirizzo, evidenzia come esso affronti alcune problematiche fondamentali della tassazione sui terreni agricoli, partendo peraltro dalla consapevolezza di come le previsioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, che hanno rivisto l'esenzione IMU per i terreni agricoli montani, prevedano un maggior gettito di 350 milioni annui nel 2014.
  In tale contesto la risoluzione chiede di:
   posticipare di 60 giorni il termine di pagamento dell'IMU relativa ai terreni agricoli montani, attualmente previsto per il 16 dicembre prossimo, in considerazione del fatto che il relativo decreto interministeriale attuativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo il 6 dicembre scorso, e che pertanto i migliaia di comuni interessati non saranno certamente in grado di organizzare il pagamento di tale tributo in concomitanza con il saldo dell'IMU relativo al 2014;
   definire con chiarezza quale sia la base imponibile per il calcolo dell'IMU relativa ai predetti terreni agricoli montani Pag. 74e quale sia l'aliquota applicabile, atteso che i comuni non hanno avuto il tempo di deliberare in materia;
   consentire ai comuni l'accertamento convenzionale del maggior gettito IMU relativo ai predetti terreni agricoli, ai fini del bilancio 2014;
   rivedere i criteri per l'applicazione dell'IMU ai medesimi terreni montani, in quanto al momento l'unico criterio per l'identificazione dei comuni montani è costituito dalla collocazione altimetrica della casa comunale, determinando evidenti distorsioni in tutti quei comuni in cui la medesima casa comunale è collocata ad una quota più bassa della maggior parte del territorio comunale;
   mitigare gli effetti dell'imponibilità dell'aliquota IMU dei terreni collinari o montani, salvaguardando le zone svantaggiate e quelle a rischio idrogeologico.

  In tale contesto sottolinea la rilevanza di tali tematiche, che coinvolgono migliaia di comuni e di cittadini e che devono dunque essere affrontate con la massima attenzione.

  Filippo GALLINELLA (M5S) rileva come la problematica affrontata dalla risoluzione risulti particolarmente sentita da tutte le imprese agricole. A tale proposito non comprende come mai l'ultimo impegno della risoluzione, nel richiedere la mitigazione degli effetti derivanti dalla revisione del regime IMU dei terreni agricoli, faccia riferimento solo alle piccole imprese agricole.
  Sotto un diverso profilo condivide l'esigenza di rivedere i criteri di identificazione dei comuni montani, considerando improprio far riferimento esclusivamente alla quota altimetrica della casa comunale.
  Auspica quindi che sia possibile individuare una soluzione alla problematica in discussione, sottolineando come sia profondamente errato aggravare il carico tributario sul settore primario, in particolare per quanto riguarda i terreni improduttivi posseduti da agricoltori professionali. Una valutazione in parte diversa potrebbe farsi per quanto riguarda i terreni improduttivi in possesso di soggetti diversi, in quanto lo strumento tributario potrebbe in tal caso essere utilizzato per incentivarne l'utilizzo agricolo, contribuendo in tal modo a colmare la carenza di terreni coltivabili e l'insufficienza della produzione agricola nazionale.
  Per quanto riguarda il maggior gettito di 350 milioni di euro atteso dalla revisione del regime di esenzione IMU sui terreni agricoli montani, ritiene che sia certamente possibile individuare le risorse per compensare la cancellazione di tale maggior gettito, ricordando che al Senato sono stati presentati alcuni emendamenti al disegno di legge di stabilità volti sostanzialmente a ripristinare una struttura burocratica inutile e costosa, la Federconsorzi, con oneri pari a 400 milioni. Sarebbe pertanto del tutto paradossale se si trovassero le risorse per finanziare tale iniziativa, che reputa dannosa, e non si reperissero invece i fondi per venire incontro alle legittime esigenze degli agricoltori operanti nelle zone montane.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), con riferimento ai rilievi del deputato Gallinella concernenti l'ultimo impegno contenuto nella sua risoluzione, evidenzia come tale parte dell'atto di indirizzo faccia riferimento alle sole piccole imprese agricole in un quadro di complessiva rivisitazione della tassazione dei terreni montani, che attualmente non prevede alcuna esenzione per i terreni al disotto della quota di 280 metri, nella prospettiva di estendere il criterio soggettivo previsto per accedere all'esenzione IMU, rappresentato dalla conduzione dei terreni da parte di agricoltori professionali, nonché nella prospettiva di evitare ogni confusione tra il predetto criterio e quello, oggettivo, costituito dall'altimetria dei comuni.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI preannuncia che in una prossima riunione del Consiglio dei ministri, la quale dovrebbe aver luogo nella serata di oggi o nella mattinata di domani, sarà adottato Pag. 75un decreto-legge che prevederà il differimento al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU sui terreni agricoli montani, attualmente previsto per il 16 dicembre prossimo, e che conterrà altresì una previsione in base alla quale i comuni interessati potranno effettuare l'accertamento convenzionale del maggior gettito IMU relativo ai predetti terreni agricoli, ai fini del bilancio 2014.
  Rileva quindi come, grazie alla finestra temporale che sarà aperta da tale decreto-legge, sarà possibile procedere ad una revisione dell'attuale sistema di tassazione in materia.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta degli atti di indirizzo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

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