CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2014
349.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che a decorrere dal 1o dicembre 2014 ha cessato di fare parte della Commissione la deputata Gessica Rostellato, alla quale rivolge un ringraziamento per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina PARIS (PD), relatore, ricorda che, trattandosi di un disegno di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, esso deve essere approvato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvato nella seconda votazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Pag. 90Camera. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 138, tale legge potrà essere sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Fa altresì presente che, in base al terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
  Rileva, quindi, che il testo, originariamente composto da 35 articoli, contiene – nel testo all'esame della Camera – 40 articoli, ripartiti in sei Capi. I primi trentasette articoli recano novelle alle disposizioni della parte seconda della Costituzione, mentre gli articoli 38, 39 e 40 prevedono, rispettivamente, norme transitorie, disposizioni finali e norme sull'entrata in vigore. Sintetizzando il contenuto del provvedimento, osserva che il Capo I contiene disposizioni che modificano il titolo I della parte seconda della Costituzione. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale sostituisce l'articolo 55 della Costituzione, in materia di «funzioni delle Camere», inserendo nuovi commi, che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. Si dispone, in sostanza, il superamento del bicameralismo paritario e perfetto, configurando un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui Camera e Senato hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. Il rapporto fiduciario e la funzione di indirizzo politico restano in capo alla sola Camera, i cui membri rappresentano la Nazione, mentre al Senato spetta la rappresentanza delle istituzioni territoriali. Il Senato, oltre a concorrere alla funzione legislativa nei termini stabiliti dalla Costituzione, esercita inoltre funzioni di raccordo tra Unione europea, Stato ed enti territoriali, nonché partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo europeo, svolgendo altresì funzioni di controllo e di valutazione delle politiche e delle amministrazioni pubbliche. Rileva, quindi, che l'articolo 2 del disegno di legge, modificando l'articolo 57 Costituzione, definisce una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: in particolare, il Senato sarà composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali tra i propri componenti e tra i sindaci dei rispettivi territori, con un mandato di durata pari a quella delle istituzioni territoriali dalle quali sono stati eletti. A questi si aggiungono cinque senatori che «possono essere nominati dal Presidente della Repubblica». L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, specificando che i senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. In relazione alle modifiche descritte, l'articolo 4 modifica l'articolo 60 della Costituzione, in materia di durata delle Camere, limitandone l'applicazione alla sola Camera, mentre l'articolo 5 inserisce, nell'articolo 63 della Costituzione, un nuovo secondo comma che rimette al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali. L'articolo 6 modifica l'articolo 64 della Costituzione prevedendo, in particolare, che i regolamenti parlamentari debbano garantire i diritti delle minoranze e affermando il carattere doveroso della partecipazione, dai parte dei parlamentari, ai lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, mentre l'articolo 7 modifica l'articolo 66 della Costituzione, con riferimento alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti del Senato. Il successivo articolo 8 modifica l'articolo 67 della Costituzione, al fine di escludere i senatori dalla previsione costituzionale sulla rappresentanza della Nazione, in corrispondenza con le modifiche disposte all'articolo 55 della Costituzione. Segnala, Pag. 91quindi, che l'articolo 9 del disegno di legge interviene sull'articolo 69 della Costituzione limitando ai membri della Camera dei deputati la previsione del riconoscimento di una indennità stabilita dalla legge. L'articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 della Costituzione, prevede il superamento del bicameralismo perfetto nel processo legislativo, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi. In estrema sintesi, sulla base del contenuto dei provvedimenti da esaminare, s'individuano quattro procedimenti legislativi alternativi: il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritario dei due rami del Parlamento; il procedimento monocamerale ordinario, nel quale alla Camera spetta l'esame del testo, mentre il Senato può deliberare modifiche, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva; il procedimento monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, nel quale la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solo con una votazione finale a maggioranza assoluta; l'ultimo procedimento, riferito alle leggi di bilancio, prevede il necessario intervento del Senato, che può proporre modifiche che, nella votazione finale, la Camera può respingere a maggioranza assoluta o relativa, a seconda delle materie trattate. L'articolo 11 modifica l'articolo 71 della Costituzione introducendo la possibilità per il Senato di richiedere, a maggioranza assoluta dei componenti, che la Camera esamini un disegno di legge e si pronunci entro un termine di sei mesi. S'innalza inoltre a 150.000 il numero degli elettori che devono sottoscrivere proposte di legge di iniziativa popolare, prevedendosi che i regolamenti parlamentari ne garantiscano la discussione e la deliberazione, nonché si rinvia ad una legge costituzionale la disciplina dei referendum propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione. Rileva poi che l'articolo 12 modifica l'articolo 72 della Costituzione, che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge. La modifica più rilevante attiene alla possibilità per il Governo di richiedere alla Camera di sottoporre alla votazione finale, entro sessanta giorni dalla richiesta, disegni di legge non rientranti nelle materie sottoposte al procedimento di approvazione bicamerale e, comunque, non riguardanti la materia elettorale, l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e materie per cui la Costituzione richieda maggioranze speciali. Alla scadenza del termine si procede al voto «bloccato» sul testo proposto o accolto dal Governo. L'articolo 13 introduce un nuovo secondo comma all'articolo 73 della Costituzione, stabilendo che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri delle Camere possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. L'articolo 14, modificando l'articolo 74 della Costituzione, introduce la possibilità di rinvio parziale delle leggi, da parte del Presidente della Repubblica, consentendo, nel caso di rinvio delle leggi di conversione dei decreti-legge, un differimento di 30 giorni del termine per la conversione stessa. L'articolo 15 modifica l'articolo 75 della Costituzione, stabilendo che, ai fini della validità della consultazione, sia sufficiente la partecipazione della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni, purché la richiesta referendaria sia avanzata da 800.000 elettori. L'articolo 16 modifica l'articolo 77 della Costituzione, prevedendo, in particolare, la costituzionalizzazione dei limiti al contenuto dei decreti-legge, nonché la disciplina del procedimento per la loro conversione. L'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari. Il successivo articolo 18 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, stabilendo che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera – e non di ciascuna Camera, come attualmente previsto – in ogni suo articolo e nella votazione finale. L'articolo 19 modifica l'articolo Pag. 9280 della Costituzione, che disciplina l'autorizzazione con legge alla ratifica dei trattati internazionali, attribuendone le competenze alla Camera. Per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza all'Unione europea si richiede, invece, una legge approvata da entrambe le Camere. L'articolo 20 interviene sull'articolo 82 della Costituzione, in tema di istituzione di commissioni di inchiesta, limitando la competenza del Senato a materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
  Segnala, quindi, che il Capo II reca modifiche al titolo II della parte II della Costituzione, concernente il Presidente della Repubblica. In particolare, l'articolo 21 interviene sulla disciplina dell'elezione del Presidente della Repubblica, sopprimendo la partecipazione dei delegati regionali ed innalzando il quorum per l'elezione a partire dal quarto scrutinio. L'articolo 22 modifica l'articolo 85 della Costituzione con disposizioni relative alla composizione dell'assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica, alla sua presidenza e alla sua convocazione. Fa presente, quindi, che l'articolo 23 modifica l'articolo 86 della Costituzione, attribuendo al Presidente della Camera, anziché a quello del Senato, la supplenza nei casi in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle proprie funzioni e, specularmente, rimettendo al Presidente del Senato la competenza per la convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. L'articolo 24 novella l'articolo 88 della Costituzione, riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.
  Fa poi notare che il Capo III reca modifiche al titolo III della parte seconda della Costituzione, che reca disposizioni relative al Governo. In particolare, l'articolo 25 modifica l'articolo 94 della Costituzione, che disciplina la fiducia al Governo, attribuendo alla sola Camera la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo. L'articolo 26 novella l'articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati «ministeriali», alla giurisdizione ordinaria. L'articolo 27 del disegno di legge abroga integralmente l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
  Rileva, quindi, che il Capo IV reca modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, che comprende le norme relative alle autonomie territoriali Al riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo 28 modifica l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. L'articolo 29 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina il cosiddetto «federalismo differenziato», riducendo sostanzialmente l'ambito della materie nell'ambito delle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie. L'articolo 30 riscrive l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra lo Stato e le regioni. L'articolo 31 modifica l'articolo 118 della Costituzione stabilendo, in particolare, che le funzioni amministrative siano esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. L'articolo 32 modifica l'articolo 119 della Costituzione, che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. L'articolo 33 modifica l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che disciplina il cosiddetto «potere sostitutivo» del Governo nei confronti delle autonomie territoriali, introducendo nella procedura il parere preventivo del Senato. Si rimette inoltre alla legge la potestà di stabilire cause di esclusione dei titolari di organi di governo territoriali dall'esercizio delle rispettive funzioni in caso di grave dissesto finanziario. L'articolo 34 modifica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, al fine di porre un limite agli Pag. 93emolumenti dei componenti degli organi regionali, mentre l'articolo 35 con una modifica al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica.
  Osserva poi che il Capo V reca modifiche al titolo VI della parte II della Costituzione, relativa alle garanzie costituzionali. In particolare, l'articolo 36 interviene sull'articolo 135 della Costituzione, in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale, stabilendo in particolare che tre componenti della Corte siano eletti dalla Camera e due dal Senato.
  Il Capo VI del disegno di legge reca, infine, le disposizioni finali. L'articolo 37 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale, mentre l'articolo 38 reca una serie di norme transitorie relative alla prima applicazione della riforma e l'articolo 39 reca alcune disposizioni finali e transitorie, relative alla soppressione del CNEL, al finanziamento dei gruppi dei consigli regionali, all'organizzazione delle amministrazioni parlamentari, ai dipendenti delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, agli enti di area vasta, al mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitane, ai senatori di nomina presidenziale e a quelli della Provincia autonoma di Bolzano. Per quanto attiene ai rapporti di lavoro nell'ambito del Parlamento il comma 3, prevede, in particolare, che, tenuto conto di quanto disposto dalla legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera e il Senato provvedano all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione, stabilendo che a tal fine sia istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Si prevede altresì che le Camere definiscano di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano, in ogni caso, validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi. L'articolo 40 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore e all'applicabilità delle disposizioni della legge.
  Per quanto concerne le materie di più diretto interesse della Commissione, fa presente che assumono rilievo, in particolare, le disposizioni dell'articolo 30, nonché quelle dell'articolo 27, al quale risultano collegati gli articoli 39, comma 1, e 40.
  Con riferimento all'articolo 30, segnala che, come già accennato, esso riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni. L'elenco delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi che possono definirsi di competenza esclusiva «limitata», in quanto l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati, quali «disposizioni generali e comuni» o disposizioni di principio. Sono state, inoltre, espressamente individuate materie attribuite alla competenza legislativa regionale, che, allo stato, ha carattere residuale, essendo ascrivibili ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale. Permane in ogni caso l'attribuzione alla competenza legislativa regionale di ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. È, inoltre, prevista l'introduzione di una sorta di «clausola di supremazia», Pag. 94che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Sono altresì modificati i criteri di riparto della potestà regolamentare, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e regolamentari. A costituzione vigente, la potestà regolamentare è attribuita allo Stato nelle materie di competenza esclusiva, mentre è rimessa alle regioni nelle materie di competenza concorrente e residuale regionale.
  Nel nuovo articolo 117, le materie attualmente di competenza concorrente sono in massima parte attribuite alla competenza esclusiva statale, nell'ambito delle quali può delinearsi, come anticipato, una distinzione tra materie integralmente attribuite alla competenza esclusiva e materia in cui la competenza statale convive in diverso modo con competenze regionali. Nello specifico, tra le materie di competenza concorrente integralmente attribuite alla competenza esclusiva statale si segnala, tra le altre, la previdenza sociale, ivi comprese la previdenza complementare e integrativa. Quanto alla materia della previdenza sociale, segnala che il testo proposto, esplicitando l'attribuzione alla competenza esclusiva statale della competenza sulla previdenza complementare e integrativa non sembra incidere in maniera rilevante sull'attuale assetto, in quanto l'esigenza di una disciplina unitaria ed omogenea in materia, che ricomprenda anche la previdenza complementare ed integrativa è stata richiamata dalla stessa Corte costituzionale. Nella sentenza n. 26 del 2013, in particolare, la Corte ha evidenziato la stretta connessione tra la materia della previdenza sociale e quella della previdenza complementare e integrativa. Questa connessione fa sì che la materia della previdenza complementare e integrativa possa essere attratta anche a costituzione vigente in un ambito rientrante nella competenza esclusiva statale, nel caso di specie individuato in un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda le materie attualmente di competenza concorrente per le quali la competenza esclusiva statale convive in diverso modo con competenze regionali, segnala in primo luogo la tutela e sicurezza del lavoro, che passa alla competenza esclusiva statale, limitatamente alle disposizioni generali e comuni. Trattandosi di materia riferibile alla competenza legislativa concorrente, la competenza legislativa statale è al momento limitata alla determinazione dei principi fondamentali della materia.
  A questo proposito, occorre valutare le implicazioni del passaggio dalla fissazione dei principi fondamentale a quella delle disposizioni generali e comuni, verificando in particolare se tale ultima locuzione sia equivalente a quella previgente o abbia una portata diversa e più ampia. Occorre, infatti, considerare che l'utilizzo di una nuova locuzione potrebbe determinare incertezze in sede interpretativa suscettibili di tradursi anche in contenzioso costituzionale, così come accaduto dopo la riforma costituzionale del 2001. In ogni caso, dovrebbe altresì valutarsi se l'utilizzo di categorie analoghe a quelle attualmente previste per la legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni non rischi di riproporre gli elementi di criticità legati alla distinzione tra «principi fondamentali» e «norme di dettaglio», utilizzata dal vigente testo dell'articolo 117 in relazione alla potestà legislativa concorrente.
  Quanto all'interpretazione del vigente assetto competenziale in materia di sicurezza del lavoro, si ricorda che, pur essendo la materia attualmente ascritta alla competenza concorrente, essa ha di fatto trovato una compiuta sistemazione in una legge statale, il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il contenzioso costituzionale è stato prevenuto grazie alla traduzione normativa del principio di «leale collaborazione» tra Stato e regioni affermatosi nel quadro della giurisprudenza Pag. 95costituzionale formatasi a seguito della riforma del titolo V del 2001, che ha indotto il legislatore, consapevole dell'esistenza di un'interferenza di competenze tale da non poter consentire l'assegnazione della materia all'uno o all'altro titolo competenziale, a prevedere un ampio ricorso all'elaborazione dei contenuti normativi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla fase attuativa della delega legislativa. Per quanto riguarda la tutela del lavoro le sentenze n. 50 e n. 384 del 2005, intervenendo sulla riforma del mercato del lavoro operata dal decreto legislativo n. 276 del 2003, hanno sviluppato il quadro definitorio della materia, rilevando che la sua estensione viene limitata dal concorrere di altre disposizioni che definiscono le relazioni tra Stato e regioni, previste dal secondo comma dell'articolo 117 e, quindi, di competenza statale esclusiva. In particolare, nella sentenza n. 50 del 2005, la Corte ha chiarito, innanzitutto, che non si dubita che in detta materia rientri la disciplina dei servizi per l'impiego e, in particolare, quella del collocamento, aggiungendo però che, essendo i servizi per l'impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l'esercizio della potestà statale di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la «tutela della concorrenza».
  Quanto alle scelte operate dal provvedimento in esame, ferma l'esigenza, già richiamata, di precisare la portata della formulazione della disposizione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), deve valutarsi se sia opportuno ipotizzare un ampliamento della sfera di intervento statale in materia di politiche attive per il lavoro, al fine di rafforzare la cornice unitaria degli interventi messi in campo dalle diverse regioni. Si tratta di un'esigenza più volte rappresentata nel corso dell'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati e della quale si fa carico, a costituzione vigente, anche il disegno di legge delega in materia di lavoro, in via di approvazione definitiva. In questa ottica, infatti, l'articolo 1, comma 4, lettera c), del provvedimento prevede l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI.
  Sempre rimanendo nell'ambito dei profili di interesse della Commissione, fa inoltre notare che il nuovo testo dell'articolo 117 della Commissione, introdotto dal disegno di legge, ripartendo tra Stato e Regioni le materie attualmente rimesse alla competenza legislativa concorrente, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di disposizioni generali e comuni sull'istruzione e in materia di ordinamento scolastico e istruzione universitaria, mentre attribuisce alle regioni la competenza in materia di servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché in materia di promozione del diritto allo studio, anche universitario, istruzione e formazione professionale. Per quanto attiene alla formazione professionale, che costituisce l'ambito più direttamente riconducibile alle competenze della Commissione lavoro, si tratta, sostanzialmente, di una conferma di quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Un'ulteriore innovazione consiste nell'enucleazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale, di materie non nominate nel vigente testo dell'articolo 117 della Costituzione. Fra queste, segnala, in particolare, che, modificando la lettera g) del secondo comma del medesimo articolo 117, si prevede di inserire tra le materie rimesse alla competenza esclusiva del legislatore nazionale la disciplina giuridica Pag. 96del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, limitatamente a quanto necessario ad assicurare l'uniformità delle norme sul territorio nazionale. La modifica, che mantiene quindi una concorrenza di competenze tra il legislatore nazionale e quello regionale, appare in linea con la giurisprudenza costituzionale che ascrive alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni, anche regionali, in quanto rapporto di diritto privato. La Corte costituzionale riconduce invece alla competenza residuale regionale gli aspetti pubblicistici e organizzativi del rapporto di pubblico impiego presso le Regioni, con particolare riferimento al momento della costituzione del rapporto e alla disciplina dei concorsi.
  Potrebbe, quindi, essere utile chiarire l'ampiezza della materia rimessa alla competenza legislativa statale, verificando se essa consolidi sostanzialmente i risultati raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale o determini modifiche all'assetto delle competenze attualmente vigente.
  Ricorda, infine, che tra le materie espressamente rimesse alla competenza legislativa regionale dal nuovo articolo 117, terzo comma, della Costituzione, viene menzionata la materia «programmazione e organizzazione dei servizi sociali», che appare corrispondere alla materia concernente i servizi e le politiche sociali, già ascritta alla competenza residuale regionale nell'assetto vigente.
  Per quanto attiene all'articolo 27, non modificato nel corso dell'esame al Senato, ricorda che esso abroga l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al quale sono assegnate funzioni di consulenza delle Camere e del Governo, in particolare in materie di politica economica e sociale. In proposito, rileva che l'articolo 40 del disegno di legge dispone l'immediata applicazione della abrogazione dell'articolo 99, mentre le disposizioni finali e transitorie disciplinano i profili amministrativi della soppressione del CNEL. In particolare, si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi, come specificato nel corso dell'esame al Senato, presso la Corte dei conti nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del commissario straordinario, decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
  Segnala, inoltre, all'attenzione della Commissione le questioni connesse al superamento delle province come enti costituzionalmente necessari, disposto dall'articolo 28 del disegno di legge, soprattutto per quanto attiene al personale attualmente in servizio. Pur nella consapevolezza che si tratta di temi che non sono direttamente affrontati dal provvedimento in esame, anche in ragione del fatto che si tratta di un disegno di legge costituzionale, ritiene tuttavia opportuno che anche in questa sede si solleciti una riflessione sui percorsi da seguire nel processo di riallocazione di parte del personale delle Province nelle Regioni, nei Comuni e nelle amministrazioni centrali, in relazione alla devoluzione di funzioni prevista in attuazione della legge n. 56 del 2014.
  In conclusione, considerato il particolare rilievo sistematico del provvedimento e attesa l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di valutazione nell'ambito del dibattito da svolgere in Commissione, si riserva di presentare per la prossima settimana una proposta di parere.

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  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
Nuovo testo C. 1899 Pisano.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 26 novembre 2014.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che prosegue oggi l'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge atto Camera n. 1899, risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione, che avrà luogo nella giornata odierna. Avverte che è in distribuzione la proposta di parere favorevole con un'osservazione, formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

  Walter RIZZETTO, presidente, intende sottoporre all'attenzione della Commissione il caso dei lavoratori della società Milano ’90, che gestisce servizi di ristorazione e altri servizi nei cosiddetti Palazzi Marini, facendo notare che taluni deputati hanno già svolto degli incontri in via informale con le relative rappresentanze sindacali, al fine di favorire l'individuazione di risposte occupazionali concrete a una vertenza aziendale che rischia di lasciare senza lavoro e stipendio oltre quattrocento lavoratori. Nel sottolineare il rilievo della questione, considerato anche il numero di lavoratori coinvolti, auspica che si possa avviare una seria riflessione al riguardo, valutando da parte della Commissione l'assunzione di ogni iniziativa idonea al fine di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali dell'azienda in questione.
  Soffermandosi su un'altra rilevante questione, intende quindi esprimere, anche a nome dell'intera Commissione, la piena solidarietà nei confronti del deputato Boccuzzi, ricordando come egli sia stato vittima, negli ultimi giorni, di violenti attacchi verbali, pubblicati sul suo profilo facebook da parte di sconosciuti, che sono sfociati addirittura in minacce di morte. Nel segnalare che di recente sono stati attaccati sui social network con toni incivili anche altri deputati, tra cui la collega Ciprini, alla quale esprime la massima solidarietà e vicinanza, fa notare che la situazione di grave crisi economica e sociale, suscettibile di dar luogo a tensioni e a forti contrapposizioni politiche, non può in nessun modo giustificare comportamenti ingiuriosi o violenti. Esprime, quindi, una ferma condanna di tutte quelle azioni che, piuttosto che manifestarsi nella forma di una critica costruttiva, tendano a configurarsi come veri e propri attacchi alle persone.

  Marialuisa GNECCHI (PD) si associa alle parole di solidarietà testé pronunciate dal presidente, che devono senz'altro intendersi rivolte a tutti quei componenti della Commissione che sono stati vittime, ultimamente, di gravi offese o minacce sui social network. A suo avviso, tuttavia, il caso del deputato Boccuzzi assume una particolare gravita, essendo stato superato ogni limite della normale tolleranza civile. Nei suoi confronti, infatti, sono stati compiuti violenti atti di intimidazione verbale, che, anche traendo spunto dalla dolorosa esperienza personale del collega, sono sconfinati in vere e proprie minacce di morte.Pag. 98
  Auspica che, in questo difficile contesto, anche le forze politiche rappresentate in Parlamento privilegino comportamenti che, ferme le posizioni espresse sul merito dei provvedimenti, valorizzino il confronto e il dialogo e possano così contribuire a stemperare i toni del confronto, non alimentando ulteriormente la tensione sociale.

  Silvia CHIMIENTI (M5S) esprime la più sincera solidarietà nei confronti dei deputati rimasti coinvolti negli episodi testé citati, auspicando che anche nella dialettica politica possa esservi un ritorno alla moderazione e al confronto, al fine di non alimentare ulteriori tensioni sociali che rischiano di sfociare in azioni di violenza, rispetto alle quali esprime la più ferma condanna.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) manifesta un sentimento di forte vicinanza ai deputati rimasti coinvolti nelle vicende richiamate, esprimendo una severa condanna di qualsiasi azione violenta che prenda a pretesto la contrapposizione sociale e politica in atto nel Paese. Ritiene, infatti, che, a prescindere da ogni legittima battaglia politica sul merito delle questioni, le relazioni interpersonali debbano essere sempre improntate al rispetto reciproco. Ritiene che l'unica risposta possibile a tali incresciosi eventi per chi, come lui, appartiene a un gruppo di opposizione sia quella di continuare a profondere il proprio impegno politico con serietà e dedizione, garantendo il rispetto reciproco e toni consoni a un dibattito parlamentare e mantenendo, tuttavia, un giudizio critico nei confronti delle iniziative della maggioranza. Osserva, infatti, che l'impegno primario di ogni forza politica deve essere quello di individuare risposte concrete alle necessità dei cittadini e che solo individuando soluzioni efficaci si potrà contribuire a stemperare le tensioni sociali. Si dichiara, pertanto, disponibile ad appoggiare qualsiasi iniziativa formale che la Commissione volesse intraprendere per stigmatizzare gli episodi segnalati dal presidente.

  Walter RIZZETTO, presidente, ritiene che, a prescindere dalle iniziative individuali che ciascun parlamentare vorrà intraprendere, la migliore risposta che ciascun gruppo possa offrire sia quella di favorire in ogni circostanza il confronto reciproco con lealtà e rispetto.

  La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Comunica che è stata predisposta, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva, una proposta di documento conclusivo (vedi allegato 2), che rimette alle valutazioni dei componenti della Commissione ai fini di una sua possibile approvazione nel corso della prossima settimana.

  Luisella ALBANELLA (PD), esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul contenuto della proposta di documento conclusivo, formula osservazioni sugli aspetti concernenti la disciplina degli incentivi e le delocalizzazioni. Con riferimento alla materia dei cambi di appalto, reputa che il mero inserimento di una clausola sociale nei contratti collettivi potrebbe rivelarsi insufficiente a tutelare i lavoratori coinvolti, auspicando che si possa individuare una soluzione di carattere legislativo. Esprime quindi l'auspicio di un rafforzamento di quanto già osservato Pag. 99dalla proposta di documento conclusivo sugli aspetti segnalati.

  Walter RIZZETTO, presidente, concorda sull'opportunità di una riflessione sul tema delle agevolazioni, osservando come si debba promuovere una riduzione del carico fiscale e contributivo anche per i rapporti di lavoro già esistenti e non solo per le nuove assunzioni. Associandosi alle considerazioni sulle delocalizzazioni, rispetto alle quali ricorda gli atti di indirizzo presentati da deputati del proprio gruppo, ritiene che vi siano i margini per rendere più incisive le conclusioni presenti nella proposta di documento conclusivo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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