CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2014
320.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 173

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 11.05.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658 Zampa.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2014.

  Chiara SCUVERA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, che accoglie in premessa l'invito avanzato ieri dai colleghi del M5S di richiamare i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea, ricordando in particolare la Raccomandazione n. 27, che esorta gli Stati membri a prevedere l'obbligo, per le autorità pubbliche, di adottare misure a favore dei minori non accompagnati costretti a elemosinare e sottolinea la necessità di evitare a qualunque costo lo sfruttamento dei minori costretti a elemosinare.
  Osserva come il provvedimento in esame rappresenti un grande passo in avanti rispetto alla situazione di inefficienza Pag. 174generata dalla confusione tra lo stato di richiedente asilo e di non richiedente asilo, nonché rispetto alle difficoltà incontrate dai comuni nel fare fronte alle necessità di accoglienza.

  Tea ALBINI (PD) condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice. Riterrebbe opportuno richiamare in premessa l'esigenza che ai comuni – assai spesso lasciati soli a farsi carico del problema – le risorse destinate all'accoglienza di minori siano garantite in maniera continuativa.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) ringrazia la relatrice per aver accolto la sollecitazione del suo gruppo sul tema dell'accattonaggio da parte di minori e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

  Florian KRONBICHLER (SEL) chiede chiarimenti alla relatrice in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di respingimento di minori non accompagnati. Posto che è previsto il divieto di respingimento alla frontiera per i minori, occorre comprendere se tale divieto si applica, oltre che ai confini esterni dell'Unione europea, anche a quelli interni.

  Chiara SCUVERA (PD), relatore, osserva, con riferimento a quanto evidenziato dalla collega Albini, che il provvedimento in esame è proprio rivolto a rispondere alle esigenze di continuità che occorre garantire alle amministrazioni comunali.
  Attraverso l'istituzione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e del sistema nazionale di identificazione, si risponde all'esigenza di creare un unico sistema amministrativo e un unico centro di imputazione di spesa, che possano garantire coerenza, certezza e continuità nell'erogazione delle risorse e dei servizi. È evidente come tali previsioni debbano essere accompagnate dall'effettivo e continuativo stanziamento di risorse.
  Con riferimento a quanto chiesto dal collega Kronbichler giudica paradossale l'ipotesi di respingimento di minori all'interno dell'Unione europea e ritiene di poter confermare che non vi sono nel provvedimento ambiguità su questo aspetto.

  Tea ALBINI (PD) propone di inserire tra le premesse al parere un inciso che sottolinei l'opportunità che al Fondo nazionale debba essere assicurata operatività e continuità, anche al fine di sostenere gli enti locali nell'espletamento di servizi a sostegno dei minori stranieri non accompagnati.

  Paolo TANCREDI (NCD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, e condivide le osservazioni della collega Albini. Ricorda infatti che i comuni sono tenuti per legge a mettere in atto politiche di accoglienza dei minori non accompagnati, destinando a tale scopo – purtroppo in concorrenza con altre politiche sociali – le relative risorse nei propri bilanci. Sotto questo profilo l'istituzione di un Fondo nazionale rappresenta una novità clamorosa, attesa da anni. Occorrerà certamente vigilare e monitorare l'operatività di tale nuovo strumento di finanziamento, anche tenendo conto delle situazioni esistenti sul territorio, spesso tra loro assai diversificate.

  Antonino MOSCATT (PD) sottolinea come tra i diversi territori si riscontrino significative variazioni, in termini sia di metodi che di costi, ciò che in alcuni casi induce a parlare, purtroppo, di minori di serie A e minori dei serie B. Il fatto di avere creato uno strumento unitario di gestione di queste situazioni è certo un risultato molto importante, che pone l'Italia all'avanguardia in questo ambito.
  Ritiene quindi opportuno richiamare in premessa il tema dei risorse, anche sottolineando – come evidenziato da ultimo dal collega Tancredi – l'opportunità di un sistema di monitoraggio e controllo sul Fondo unico, che assicuri finanziamenti costanti e modulabili sulla base delle variazioni dei flussi migratori.Pag. 175
  Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Martina NARDI (Misto-LED), nel preannunciare a sua volta il parere favorevole del gruppo LED sul provvedimento in esame, sottolinea come i servizi sociali in tema di immigrazione sono assai spesso svolti dal terzo settore, più che dai comuni, e ciò sia per mancanza di fondi che per difficoltà organizzative. Si tratta di un problema evidente, poiché il terzo settore coinvolge numerosi lavoratori e anche perché si determina in tal modo un indebitamento non indifferente dei comuni medesimi. In questo quadro, l'istituzione di un Fondo unico appare molto importante, al fine dare certezza e di sostenere, mediante i comuni, anche il terzo settore. Sul punto condivide l'opportunità di un richiamo nelle premesse al parere.

  Chiara SCUVERA (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, accoglie la proposta di inserire nelle premesse al parere un inciso che sottolinei come il provvedimento in esame rappresenti un'avanguardia anche rispetto al contesto europeo e, in particolare, rilevi l'importanza rappresentata dall'istituzione del Fondo nazionale, cui va assicurata operatività e continuità, anche al fine di sostenere gli enti locali nell'espletamento di servizi a sostegno dei minori stranieri non accompagnati.
  Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole come da ultimo formulata dalla relatrice.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata a valutare la compatibilità comunitaria della proposta di legge C. 348 (e abb.) in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria ed alimentare e che la Commissione di merito ha adottato il 24 settembre 2014 un nuovo testo unificato, emendato nella seduta del 21 ottobre 2014. La XIV Commissione esprimerà pertanto il parere sul testo risultante dalle votazioni.
  Rammenta quindi che la proposta di legge C. 348 è volta a definire un quadro normativo di riferimento unitario per le attività in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare in attuazione dei trattati internazionali ratificati dall'Italia e delle strategie definite a livello europeo e nazionale. Ricorda che l'argomento è stato trattato anche nella precedente legislatura (C. 2744 e abbinate), ma non è stato completato l'iter di approvazione del provvedimento.
  In merito alla biodiversità, osserva che si tratta di un tema ritenuto importante anche a livello dell'opinione pubblica e che è ormai divenuto centrale nelle politiche e nelle strategie internazionali e europee degli ultimi decenni.
  Richiama brevemente i principali atti internazionali ai quali fare riferimento in materia di tutela della biodiversità. La Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica del 1992 (ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124) è l'atto internazionale di carattere generale sull'argomento, che ha come obiettivi: la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche. Di particolare interesse è poi il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, approvato durante la Conferenza FAO del 2001 (ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101). Gli obiettivi del Trattato sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché un'equa e Pag. 176giusta condivisione dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, in armonia con la Convenzione sulla diversità biologica, per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. A tal fine, gli Stati contraenti si impegnano ad operare per censire e inventariare le risorse fitogenetiche, incoraggiare o sostenere gli agricoltori e le comunità locali a preservare nelle aziende agricole le loro risorse fitogenetiche, promuovere la conservazione delle specie selvatiche per la produzione alimentare. Le Parti contraenti sono altresì impegnate a elaborare e mantenere politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
  In ambito europeo, segnala la direttiva 92/43/CE sulla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche cd. detta Direttiva «Habitat» (recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, e modificata con decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 12 marzo 2003), nonché la Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante.
  Scopo della Direttiva Habitat è «salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato» (articolo 2). Per il raggiungimento di tale obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V.
  Inoltre, la tutela della biodiversità assume rilievo nell'ambito degli interventi previsti per la programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la cui programmazione è contenuta nell'Accordo di partenariato per i fondi europei 2014-2020. In particolare, tale Accordo evidenzia come i Fondi strutturali costituiscano uno strumento finanziario di grande rilevanza per arrestare la perdita di biodiversità, terrestre e marina, e per il mantenimento dei servizi ecosistemici. In sintonia con gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata a ottobre 2010, l'Accordo di Partenariato assume come prioritaria la messa in atto di politiche per migliorare lo stato di conservazione della Rete Natura 2000, favorendo la tutela e la diffusione dei sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale. L'Accordo, nell'ambito dell'obiettivo tematico 6 relativo alla «Tutela dell'ambiente e la promozione dell'uso efficiente delle risorse», prevede tra l'altro il seguente atteso risultato: «contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino, migliorando lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, salvaguardando la biodiversità legata al paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici».
  Ricorda inoltre che la Commissione europea nel maggio 2011 ha lanciato la nuova strategia per proteggere e migliorare lo stato della biodiversità in Europa nel prossimo decennio, denominata «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020» (COM (2011) 244). L'obiettivo chiave per il 2020 è visto anche come una tappa intermedia per realizzare la visione per il 2050, data entro la quale i capitali naturali dell'UE saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità.
  In tale contesto va inquadrata la proposta di legge in esame, di cui illustrerà sinteticamente i principali elementi. Pag. 177
  In sintesi, il provvedimento istituisce il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Il sistema è costituito da:
   l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (articolo 3), ove sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica;
   la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 4), che svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ, on farm ed ex situ, e si attiva per incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
   il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 5);
   il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare (articolo 8), per garantire il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare.

  Vengono normate le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo (decreto ministeriale n. 28672 del 14 dicembre 2009) e delle «Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, né possono essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali (articolo 3, comma 5).
  Contemporaneamente, il testo unificato (articolo 9) interviene sul Codice della proprietà industriale (articolo 45 del decreto legislativo n. 30 del 2005) al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali. Segnalo che l'articolo 45 del Codice della proprietà industriale (lettera b)) già dispone che non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se la modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
  Viene inoltre istituito a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare (articolo 10) destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste del provvedimento nonché la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti.
  Il testo interviene sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolar modo sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione (comma 6 dell'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971). In sostanza, il testo unificato estende il diritto alla vendita di tali sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.Pag. 178
  Inoltre, il testo unificato demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta (articolo 12).
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.
  Viene, infine, prevista l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno (articolo 14) e stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico (articolo 15).
  Alla luce dei contenuti del provvedimento e considerato che l'agricoltura italiana si basa soprattutto sulla biodiversità, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

  Adriana GALGANO (SCpI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Florian KRONBICHLER (SEL) preannuncia a sua volta il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) ritiene opportuno consentire un adeguato approfondimento del nuovo testo e chiede pertanto di non votare il parere nella seduta corrente.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo lunedì 27 ottobre e che la Commissione dovrà quindi esprimersi entro questa settimana. In considerazione dell'incerto andamento dei lavori dell'Aula ritiene peraltro opportuno concludere l'esame oggi stesso e rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad una nuova seduta, da convocarsi alle ore 14.30 di oggi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.
(Parere III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, ricorda che l'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012.
  Ricorda inoltre che si tratta del primo accordo commerciale stipulato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Trattato prevede che il Parlamento europeo dia la propria approvazione in materia di accordi commerciali e di associazione, espressa per l'accordo in esame l'11 dicembre 2012.
  L'Accordo potrà in seguito, se se ne verificheranno le condizioni, venire esteso agli altri due membri della Comunità Andina: Ecuador e Bolivia.
  Trattandosi di un Accordo misto, per l'entrata in vigore di tutte le sue disposizioni l'Accordo UE-Colombia e Perù necessita Pag. 179della ratifica di tutti gli stati membri dell'UE. L'Italia lo ha firmato il 14 giugno 2012.
  L'Accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù da una parte, e i paesi dell'Unione europea dall'altra. Nel 2011 il commercio bilaterale di merci tra UE e Colombia e Perù è stato di 21,1 miliardi di euro: l'UE ha esportato merci per 5 miliardi in Colombia e importato per 6,9 miliardi mentre ha esportato per 2,8 miliardi di euro verso il Perù e importato da quel paese per 6,4 miliardi.
  Le stime dell'Unione europea indicano che i settori colombiani e peruviani che maggiormente beneficeranno dall'accordo saranno quelli dell'agroalimentare, mentre per l'UE i maggiori profitti sono attesi per le esportazioni di macchinari, autoveicoli e prodotti chimici. Secondo le stime del Ministero dello sviluppo economico, l'Accordo dovrebbe garantire, a regime, un risparmio di circa 250 milioni di euro in dazi all'import per le imprese europee.
  Dal punto di vista meramente commerciale, l'Accordo include 9.745 prodotti (di cui il 97,2 per cento a dazio zero). Sono stati invece esclusi al momento il riso, il mais, le carni bianche e suine. L'Accordo permette inoltre agli imprenditori in Colombia di acquistare macchinari ed altri beni capitali senza dover pagare i dazi d'importazione (fonte: MAE – infomercatiesteri).
  I punti chiave dell'Accordo si possono schematizzare come di seguito.
  Eliminazione delle tariffe. Nel corso della sua implementazione l'Accordo consentirà la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia. Si calcola che dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, al più tardi, gli esportatori di questi prodotti risparmieranno 250 milioni di euro l'anno. Dopo un periodo un po’ più lungo (17 anni) altri 22 milioni saranno risparmiati ogni anno su esportazioni di prodotti agricoli, portando il totale dei risparmi per gli esportatori europei, alla fine del periodo di transizione, ad oltre 270 milioni di euro l'anno.
  Eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni. Le Parti cooperano per vigilare sul mercato e si impegnano ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e delle valutazioni di conformità.
  Accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi. L'Accordo facilita lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori: da quello manifatturiero, alle industrie di servizi, industrie estrattive e di produzione di energia, ecc.
  Proprietà intellettuale. La protezione del diritto di proprietà intellettuale è cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero. L'Accordo garantisce un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano.
  Più competitività e trasparenza sulle sovvenzioni. L'Accordo consentirà agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anticompetitive tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti.
  Composizione delle controversie. L'Accordo prevede un sistema di soluzione delle controversie efficiente e semplificato, oltre che in linea con i principi dell'UE.
  Nuove opportunità per lo sviluppo. Uno studio indipendente, di cui dà conto un comunicato stampa dell'Unione europea, sostiene che l'applicazione dell'Accordo consentirà un aumento del PIL di Colombia e Perù rispettivamente dell'1,3 e dello 0,7 per cento sul lungo periodo.
  Sviluppo sostenibile. L'Accordo offre adeguate garanzie per assicurare che le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo Pag. 180e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro.
  Cooperazione tecnica. L'Accordo prevede assistenza tecnica e iniziative di capacity building volte a promuovere la competitività e il potenziale innovativo in Perù e Colombia.
  Ricorda infine che l'Accordo si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, cui sono annessi anche 14 Allegati, per la descrizione dei quali rinvio alla scheda predisposta dagli Uffici.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo commerciale, consta di quattro articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene individuato in 25.840 euro annui a decorrere dal 2014, a cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  La Relazione tecnica, molto dettagliata, riconduce le spese di attuazione dell'Accordo al solo ambito dell'assistenza reciproca in materia doganale, oggetto dell'Allegato V. Ogni altro onere è a carico del bilancio dell'Unione europea.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole.

  Cosimo PETRAROLI (M5S), anche alla luce del rapido approfondimento svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

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