CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI, indi del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.
Audizione di rappresentanti di ANCI e UPI.
(Svolgimento e conclusione).

  Danilo TONINELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Alessandro PASTACCI, presidente UPI e Matteo RICCI, rappresentante dell'ANCI, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Riccardo FRACCARO (M5S), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Giuseppe LAURICELLA (PD) e Danilo TONINELLI (M5S), presidente, intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Matteo RICCI, rappresentante dell'ANCI, risponde ai quesiti posti.

  Andrea GIORGIS (PD) interviene per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Matteo RICCI, rappresentante dell'ANCI, risponde agli ulteriori quesiti posti.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), Enzo LATTUCA (PD) e Francesco Paolo SISTO, presidente, intervengono per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni.

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  Matteo RICCI, rappresentante dell'ANCI e Alessandro PASTACCI, presidente UPI, rispondono agli ulteriori quesiti posti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
C. 2428 Carlo Galli.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo approvato dalla Commissione difesa, è volta a novellare il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di inserirvi i due nuovi articoli 982-bis e 982-ter. Tali disposizioni, collocate da un punto di vista sistematico nel libro IV (personale militare), titolo V (stato giuridico), Capo VII (personale in congedo) del richiamato Codice prevedono talune limitazioni all'assunzione di incarichi presso imprese che operano nel settore della difesa da parte del personale militare in possesso di un determinato grado al momento della cessazione dal servizio e che abbia operato, negli ultimi quindici anni di servizio, in specifici settori della difesa individuati dalla proposta di legge in esame. La proposta di legge in esame prevede, inoltre, specifiche sanzioni nel caso di violazione dei limiti posti dalle nuove disposizioni ed individua, altresì, l'autorità competente alla relativa applicazione. Nello specifico (articolo 1), da un punto di vista soggettivo, la proposta di legge in esame interessa il personale militare che: cessi dal servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria; sia stato impiegato durante il servizio, negli ultimi 15 anni, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili alla individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale. Al riguardo, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire espressamente se, ai fini della configurabilità della fattispecie, il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente debba essere posseduto o meno anche nei 15 anni antecedenti la data di cessazione del servizi. A seguito dell'approvazione di un emendamento presentato in Commissione difesa l'ambito soggettivo della disposizione è stato esteso anche ai dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni Generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare (comma 1-bis articolo 982-ter). Con riferimento, invece, al contenuto specifico del divieto, ai sensi del nuovo articolo 982-bis, il richiamato personale militare non può ricoprire cariche, né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale Pag. 8o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 982-bis per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi; le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma; le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi; le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi; le società, le imprese o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma. Da un punto di vista temporale le limitazioni previste dalla proposta di legge in esame operano nel triennio successivo alla data di collocamento in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria del richiamato personale militare (articolo 982-bis, comma 1). Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 982-bis le limitazioni in esame si applicano altresì al personale militare collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego. Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 982-bis al personale militare che abbia assunto una delle richiamate cariche in violazione delle nuove regole ivi contemplate si applica: la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico; la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile. Ai sensi del nuovo articolo 982-ter spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 982-bis e vigilare sul rispetto del divieto ivi previsto. Nel caso di accertamento della violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità: a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3, di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico; b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4. Un'apposita disposizione disciplina poi il regime sanzionatorio applicabile alle società, alle imprese e agli enti operanti nel settore della difesa che non abbiano dato seguito ai provvedimenti disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la proposta di legge C. 2428, nel testo approvato dalla Commissione difesa, detta disposizioni concernente il personale militare, materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma 2, lettera d) che attribuisce, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.
Emendamenti Doc XXII, n. 18-19-21-A.

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