CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva del relatore. Chiede, quindi, al relatore se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, illustra la propria proposta di parere favorevole, con una condizione e un'osservazione, entrambe riferite all'articolo 13, comma 4 (vedi allegato 1). Fa notare, in particolare, che la condizione segnala l'esigenza di precisare in modo univoco che i lavoratori da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano stati assunti dalle amministrazioni pubbliche di provenienza a tempo indeterminato attraverso procedure concorsuali. Segnala altresì che l'osservazione contenuta nella proposta di parere è tesa a sollecitare l'individuazione, da parte della Commissione di merito, del numero massimo delle unità di personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di una ricognizione puntuale della platea dei soggetti che potranno avvalersi della disposizione.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che il gruppo del M5S ha presentato una proposta alternativa di parere, che, nel manifestare un orientamento favorevole Pag. 94sul provvedimento, prevede alcune puntuali condizioni (vedi allegato 2). Illustrando brevemente il contenuto di tale proposta di parere, si sofferma sul comma 2 dell'articolo 22, che sostituisce l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorità di bacino distrettuali. Fatto presente, in particolare, che il richiamato articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva previsto la ridefinizione di alcuni confini distrettuali, nell'ottica di pervenire ad un assetto più semplice e razionale anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, sottolinea che a tale disciplina non è mai stata data attuazione, tanto che il legislatore è stato indotto a prevedere successive proroghe fino ad arrivare all'adozione del provvedimento in esame, che interviene a sostituire la norma vigente. Ricorda, peraltro, che nel marzo 2012 la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010. Si sofferma, quindi, sull'articolo 36, che valuta positivamente, in quanto istituisce il Fondo italiano investimenti green communities SGR S.p.a., teso a sostenere gli investimenti nella green economy e le aggregazioni di piccole e medie imprese. In particolare, giudica con favore l'intento di promuovere la patrimonializzazione e l'aggregazione delle aziende di minori dimensioni, obiettivi a suo giudizio essenziali per il rafforzamento della loro competitività e del loro orientamento verso i mercati internazionali.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione si intenderà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Rizzetto ed altri.

Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 e abb.

(Parere alla IX Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Floriana CASELLATO (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  Fa presente che l'esame in sede referente del provvedimento è stato ampio ed approfondito e ha avuto ad oggetto, oltre alla proposta di legge n. 1512, numerose altre proposte di legge abbinate. Segnala, in particolare, che il testo trasmesso per il parere è stato elaborato da un Comitato ristretto, appositamente costituito nell'ambito della sede referente, e successivamente modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame degli emendamenti. Passando ad una breve descrizione dell'articolato del nuovo testo unificato, che apporta molteplici modifiche al codice della strada, segnala in primo luogo che l'articolo 1 reca norme in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati, mentre l'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. Fa presente, poi, che l'articolo 3 modifica la disciplina, contenuta nell'articolo 103 del codice della strada, in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa dell'esportazione all'estero. Il successivo articolo 4 sopprime la previsione secondo la quale le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti, consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo. Osserva, quindi, che l'articolo 5 rafforza i controlli Pag. 95sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, mentre l'articolo 6 dispone in materia di pubblicazione delle relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali, stabilendo altresì che i sistemi di rilevamento automatico della velocità debbano essere posti ad almeno trecento metri rispetto all'avviso di segnaletica di riduzione della velocità. Segnala che l'articolo 7 è, invece, volto a consentire la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; purché non si crei intralcio ai pedoni e siano salvaguardati i percorsi tattili per i disabili visivi. Fatto presente che l'articolo 8 del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che interveniva in materia di mobilità ciclistica, è stato soppresso nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, fa poi notare che l'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura tramite l'assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione automobilistica, al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli. Rileva, inoltre, che l'articolo 10 modifica la normativa concernente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada spettanti allo Stato. In particolare si prevede che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada. Segnala, quindi, che l'articolo 11 prevede il divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale. Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. In relazione a tali modifiche il successivo articolo 12 prevede che, nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato, il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica della sentenza al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, il quale emette nei confronto del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.
  Non riscontrandosi nel testo trasmesso disposizioni di specifico interesse della Commissione, propone di esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, i cui contenuti possono senz'altro ritenersi apprezzabili. Si riserva in ogni caso di tenere conto di eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.25.

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