CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.
Emendamenti C. 559-A Bolognesi.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del «Giorno del dono».
C. 2422, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato, Pag. 11istituisce il Giorno del dono, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno, al fine di diffondere la consapevolezza del contributo che scelte e attività donative possono recare alla crescita della società italiana. Rileva che nel corso dell'esame, in sede referente, presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, non sono state approvate modifiche al provvedimento.
  La proposta di legge è composta di due articoli. L'articolo 1 riconosce nel 4 ottobre di ogni anno un giorno dedicato al dono. Il riferimento al dettato costituzionale vuole richiamare l'impianto pluralista della Carta fondamentale, nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà trovano espressione in modo differenziato, articolato, aperto, come emerge anche dall'esplicito accoglimento del principio di sussidiarietà, avvenuto nel 2001 (articolo 118, quarto comma, nel testo riformato).
  In occasione del Giorno del dono, l'articolo 2 dà facoltà di organizzare, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana. Le iniziative non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal disegno di legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.
  Per le suddette ragioni, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che il testo unificato approvato dalla XIII Commissione Agricoltura è il frutto di un lungo lavoro che ha origine dalle precedenti legislature ed è stato ripreso nell'attuale attraverso la ripresentazione di numerose proposte di legge in materia.
  Segnala che il testo in esame si compone di nove articoli e prevede: all'articolo 1, le finalità dell'intervento, consistenti nel ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico; all'articolo 2, la disciplina degli interventi, con il rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici; la definizione degli interventi ammessi ai contributi; e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. Viene al riguardo specificato che i contributi sono concessi per interventi che facilitino tecniche sostenibili connesse all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e con tecniche che valorizzino la tradizione delle entità locali; all'articolo 3, un contributo a favore dei proprietari e conduttori degli agrimeti a copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia Pag. 12degli stessi agrumeti; all'articolo 4, un contributo unico, sempre a favore dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti, a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati; all'articolo 5, la clausola di conformità degli interventi in esame alle: prescrizioni contenute nel decreto ministeriale e alla legislazione vigente in materia; alla normativa europea in materia di sviluppo rurale; e al codice dei beni culturali e del paesaggio. I contributi disposti sono soggetti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; all'articolo 6, il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e per il 2016; all'articolo 7, l'attribuzione ai consorzi di tutela delle produzioni agrumi di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, per individuare gli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva nonché per favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionate, con particolare riguardo agli agrumeti abbandonati; all'articolo 8, la procedura per l'assegnazione dei contributi, che vede il coinvolgimento delle regioni, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie; all'articolo 9, le modalità per l'effettuazione dei controlli e le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale; governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni; agricoltura, di competenza residuale regionale.
  Al riguardo, segnala che nella XVI legislatura il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminando il testo unificato delle proposte di legge C. 209 e abbinate, recante disposizioni riguardanti la stessa materia, ha espresso, nella riunione del 18 novembre 2010, un parere favorevole sugli aspetti di legittimità costituzionale, ritenendo prevalenti gli interventi legati alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera s), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 2, nel rinviare la disciplina degli interventi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede la previa acquisizione dell'intesa assunta in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Evidenzia, peraltro, che l'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda alla ripartizione tra le regioni dove sono ubicati gli agrumeti, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Federica DIENI (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, reca la ratifica del Protocollo di modifica della Pag. 13Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999: il disegno di legge proviene dal Senato, che l'ha approvato senza modificazioni il 3 settembre 2014.
  Ricorda che la Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari è stata ratificata con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, la quale altresì ha autorizzato la ratifica del Protocollo sui privilegi e le l'immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF), nonché delle regole uniformi concernenti i contratti di trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e bagagli, e di merci. Per quanto concerne l'OTIF, questa ha il compito di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti di viaggiatori e bagagli, nonché delle merci, in traffico internazionale diretto tra gli Stati parti della Convenzione. La Convenzione è stata più volte emendata. Per quanto concerne specificamente la Convenzione e gli altri strumenti collegati come emendati dal Protocollo del 1999 (di seguito indicati come COTIF 99) all'esame della Commissione affari esteri, la ratifica di essi da parte dell'Italia si inserisce in un quadro complesso, anche in relazione alla pertinente normativa comunitaria e al ruolo dell'Unione europea in seno alla Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari, dopo che l'Unione stessa ha aderito nel giugno 2011 alla COTIF 99.
  Osserva, dunque, che il Protocollo del 1999 è nato in stretta relazione alla necessità di assicurare una maggiore uniformità del diritto dei trasporti internazionali ferroviari alla luce del nuovo quadro legislativo comunitario in materia, a quel punto consolidatosi: inoltre il Protocollo del 1999 tiene conto anche delle importanti modifiche intervenute nell'assetto geopolitico europeo dopo la caduta dei regimi di socialismo reale e la cospicua ridefinizione dei confini, con la nascita di numerosi nuovi Stati. Tuttavia anche dopo la firma del Protocollo di Vilnius del 1999 la normativa comunitaria nel settore ferroviario subiva una ulteriore evoluzione, in particolare con l'adozione di due distinti «pacchetti» nel 2001 e nel 2004 e, successivamente, nel 2008 con l'emissione della direttiva sull'interoperabilità dei sistemi ferroviari europei – tuttora in vigore e recepita dall'Italia con i decreti legislativi n. 191 del 2010 e n. 21 del 2013. Da ultimo segnala la direttiva n. 34 del 2012, volta all'istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico, ancora in corso di recepimento per il nostro Paese. I potenziali conflitti tra l'ordinamento UE e le previsione della COTIF 99 sono stati indubbiamente attenuati dalla sopra citata adesione dell'Unione europea alla Convenzione, dopo la quale la stessa UE ha facoltà di esprimere un voto negli organi tecnici istituiti dalla Convenzione, in rappresentanza di tutti gli Stati membri aventi diritto – tra i quali però non figura l'Italia, che non ha ancora ratificato la COTIF 99, e ciò ha determinato l'apertura di una procedura da parte della Commissione europea nei confronti del nostro Paese. La relazione illustrativa del disegno di legge osserva come potrebbe configurarsi il rischio di avere una procedura d'infrazione verso l'Italia, in quanto la nostra mancata ratifica della COTIF 99 indebolisce la posizione della UE all'interno dell'OTIF, non potendo l'Unione contare sul voto italiano in seno ad alcuni comitati. Altri inconvenienti del protrarsi della mancata ratifica della COTIF 99 sarebbero quelli di un danno d'immagine all'Italia per le lungaggini delle procedure di ratifica dopo che aveva firmato il Protocollo già nel 1999, l'impossibilità per l'Italia di partecipare al processo formativo di accordi e testi formulati all'interno dei comitati tecnici istituiti dalla Convenzione e, non ultimo, la penalizzazione delle imprese italiane nei confronti dei concorrenti europei, in quanto rimarrebbe impedito lo sviluppo concorrenziale del mercato nel settore dei trasporti ferroviari. I principali obiettivi della COTIF 99 si possono sintetizzare nella distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e imprese di trasporto; nello sviluppo organico e nella facilitazione del trasporto ferroviario internazionale; nel superamento Pag. 14degli ostacoli giuridici e tecnici a questo relativi; nella ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno. Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo fatto a Vilnius il 3 giugno 1999, di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari del 9 maggio 1980, consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo, che sono valutati in 135.280 euro a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 26 della Convenzione del 1980 prevede un sistema di calcolo dei contributi per i Paesi Parti della Convenzione medesima, e precisamente un metodo misto che si basa per due quinti su una ripartizione modulata su quella per i contributi alle Nazioni Unite, e per tre quinti in proporzione alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie e delle linee marittime e di navigazione interna. Da ciò la relazione tecnica desume potersi immaginare un incremento del contributo a carico dell'Italia solo in relazione alla quota dei due quinti. In concreto ciò significherebbe un incremento della quota contributiva annua dagli attuali 239.538 a 267.695 euro (+28.157 euro). D'altra parte l'incremento collegato all'ordinamento delle Nazioni Unite è valutabile in circa 107.120 euro. Altri obblighi collegati, ad esempio, alla partecipazione alle sedute di numerosi comitati e commissioni tecniche previsti dalla Convenzione, conclude la relazione tecnica, potranno essere adempiuti con le risorse disponibili a legislazione vigente. In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dell'economia e delle finanze, che in tale eventualità provvede, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente, con natura di spese rimodulabili, destinate a soddisfare obblighi comunitari e internazionali nell'ambito del Programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

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