CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 luglio 2014
273.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 156

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 luglio 2014. – Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2014.

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  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (vedi allegato 1).
  Si sofferma sulla condizione n. 1), con la quale si chiede di fare salvi i trattenimenti in servizio anche per i dirigenti medici e sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, estendendo quindi anche a loro la clausola di salvaguardia di cui al comma 3, e di escludere i dirigenti medici responsabili di struttura complessa dall'ambito soggettivo di applicazione del comma 5, che prevede la risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei personale che ha maturato i requisiti pensionistici.
  Osserva, infatti, che, se le misure previste dall'articolo 1 sono condivisibili in quanto tendono al ricambio generazionale del personale delle pubbliche amministrazioni, vanno però considerate anche le specificità delle diverse amministrazioni. Il sistema sanitario italiano ha oggi dirigenti medici apicali per la gran parte in possesso dei requisiti per il pensionamento, anche grazie al riscatto degli anni di laurea e di specializzazione. Si tratta di professionisti di grande esperienza e competenza, la cui fuoriuscita dai ruoli della pubblica amministrazione, se non graduata nel tempo, rischia di provocare un danno al servizio sanitario, più che ai medici stessi, che, proprio in quanto molto competenti, possono continuare a lavorare nel privato.
  Quanto invece alla condizione n. 2), chiarisce che il comma 2 dell'articolo 27, sopprimendo il comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, elimina la previsione in base alla quale i comuni, prima di rilasciare autorizzazioni o concessioni concernenti la realizzazione di strutture sanitarie, devono acquisire il parere della regione, che in questo modo può verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo di tali strutture e alla loro localizzazione territoriale in ambito regionale. Si tratta di un passaggio importante per le regioni, o almeno per quelle che fanno la programmazione delle strutture sanitarie sul territorio.
  Quanto infine alle due osservazioni, con la prima si suggerisce di prevedere che il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 4, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Si tratta del decreto ministeriale che dovrà stabilire criteri e modalità per il riconoscimento di crediti formativi ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno al reddito che si impegnano, come previsto nell'articolo 12, in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o altri enti locali. Con la seconda osservazione, si suggerisce invece di continuare a prevedere, eventualmente differendo l'attuale, un termine per la cessazione degli organi delle province prorogati nella fase transitoria prevista dalla legge n. 56 del 2014 per il passaggio al nuovo ordinamento provinciale.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), riferendosi alla condizione n. 1) della proposta di parere del presidente, evidenzia che l'abolizione del trattenimento in servizio per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale comporta un danno per i docenti universitari medici titolari di cattedre nelle quali è essenziale il collegamento della docenza e della ricerca con la concreta attività clinica; infatti questi, una volta privati degli incarichi sanitari, sarebbero di fatto costretti a ritirarsi anche dalla docenza e verrebbero in questo modo discriminati rispetto agli altri docenti universitari, che possono restare in servizio fino a settant'anni.
  Per quanto riguarda invece la condizione n. 2), esprime il timore che mantenere la programmazione territoriale regionale delle strutture sanitarie sia in conflitto con il principio di libertà di impresa imposto dalla legislazione europea. Non è del resto insolito che la legislazione sanitaria italiana conosca punti di frizione con i principi del diritto dell'Unione europea: si pensi al fatto che l'Europa chiede la Pag. 158libera circolazione delle merci, mentre l'Italia ha per i farmaci un regime di prezzi imposti.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) chiede se il parere della regione sia necessario anche per strutture sanitarie «minori», come possono essere gli studi associati di medici di base o specialisti. Chiede inoltre se l'articolo 1 del decreto-legge in esame incida in qualche modo sui professori universitari di medicina in quanto tali.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, replicando al deputato Gigli, osserva che la programmazione territoriale regionale delle strutture sanitarie è prevista da quindici anni nell'ordinamento nazionale e da venti in quello della regione Lombardia, che è stata capofila di quest'esperienza, senza che ciò abbia costituito motivo di contestazione da parte delle istituzioni europee.
  Rispondendo quindi al senatore Dalla Zuanna, chiarisce innanzitutto che le regioni si preoccupano della programmazione della presenza sul territorio delle case di cura e delle strutture assimilabili, e in generale delle strutture che presumibilmente chiederanno l'accreditamento, non quindi dei laboratori o degli studi medici, il cui regime autorizzatorio è perciò quello ordinariamente previsto per le attività economiche.
  Chiarisce inoltre che il decreto-legge in esame, come pure la condizione n. 1) della sua proposta di parere, non incidono sui professori universitari medici, che continuano a poter andare in pensione a settant'anni. Quanto al fatto che, però, come dirigenti medici del Servizio sanitario devono andare in pensione prima, è vero che questo – come rileva il deputato Gigli – comporta per loro un danno, ma è anche vero che non è possibile trattare diversamente, quanto all'età di pensionamento, i dirigenti del Servizio sanitario che sono professori universitari e quelli che non lo sono.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dichiara di condividere completamente la condizione n. 2) posta nella proposta di parere del presidente, ricordando di avere avuto in passato occasione di constatare personalmente, come assessore regionale alla sanità, l'importanza della programmazione regionale e quindi del controllo sulla nascita delle diverse tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie private sul territorio, ai fini di una loro equilibrata e ordinata distribuzione, nell'interesse del pubblico e delle stesse strutture, che, se troppo vicine, finiscono per soccombere alla concorrenza.
  Condivide altresì la condizione n. 1), concordando sul fatto che nei prossimi anni potrebbe esserci il pensionamento di un alto numero di dirigenti medici e che questo potrebbe arrecare un danno al Servizio sanitario.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
S. 1563 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, introduce l'esame del provvedimento, ricordando che la Commissione l'ha già esaminato, nel testo iniziale, in occasione del suo passaggio alla Camera, e sottolineando che il testo trasmesso al Senato risulta ampiamente modificato e recepisce tre delle quattro condizioni poste dalla Commissione nel suo parere.
  Riferisce quindi che l'articolo 1, ampiamente modificato dalla Camera, introduce un credito d'imposta a favore dei Pag. 159soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore di beni culturali.
  L'articolo 2, anch'esso ampiamente modificato dalla Camera, detta misure per la semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione del Grande Progetto Pompei, per il rafforzamento delle strutture amministrative preposte al medesimo progetto e per il rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata».
  L'articolo 3, che è stato solo lievemente modificato dalla Camera, reca misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta.
  L'articolo 4, modificato in alcuni aspetti dalla Camera, integra il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), prevedendo che i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni riesaminino, anche in deroga alle leggi regionali in materia e ai criteri stabiliti in sede di Conferenza unificata, le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, ove le stesse risultino non compatibili con le esigenze di tutela del decoro del patrimonio culturale.
  L'articolo 5, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
  L'articolo 6, modificato dalla Camera, prevede benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva.
  L'articolo 7 prevede un Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure per il patrimonio e le attività culturali, tra cui il rifinanziamento del Fondo «Mille giovani per la cultura». La Camera ha modificato il testo tra l'altro per prevedere che, ai fini dell'adozione del Piano, sia sentita anche la Conferenza unificata, in questo senso recependo anche una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  La Camera ha anche previsto che i criteri per l'utilizzo delle risorse stanziate per il finanziamento di progetti, presentati da comuni o da unioni di comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti, per la valorizzazione di siti culturali e il miglioramento dei servizi di accoglienza dei turisti e le modalità di attuazione dei relativi interventi – per i quali è previsto si possa ricorrere a una convenzione con l'ANCI – siano stabiliti con decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie.
  La Camera ha introdotto anche il comma 3-quater, con il quale si prevede l'adozione – d'intesa con la Conferenza unificata – di un «Programma Italia 2019», volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a «Capitale europea della cultura 2019».
  L'articolo 8, ampiamente riformulato dalla Camera, prevede ora che, per rafforzare i servizi di accoglienza e assistenza dei visitatori e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali possono impiegare a tempo determinato professionisti di età non superiore a 40 anni competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, da individuare attraverso una procedura selettiva. La Camera ha autorizzato una spesa per la finalità in esame solamente a favore degli istituti e dei luoghi della cultura dello Stato, prevedendo che «le regioni e gli enti pubblici territoriali» provvedano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva per il personale.
  L'articolo 9, anch'esso modificato dalla Camera, prevede un credito d'imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e dei servizi connessi.
  L'articolo 10, modificato dalla Camera, prevede a sua volta un credito d'imposta per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento Pag. 160energetico delle strutture ricettive del Paese. La Camera ha anche introdotto un comma 5, che demanda ad un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata, l'aggiornamento degli standard minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche. Il comma 6, anch'esso inserito dalla Camera, interviene sulla disciplina dei distretti turistici, novellando sotto diversi aspetti la disciplina vigente. In particolare, viene ulteriormente differito, al 31 dicembre 2015, il termine entro cui le regioni, d'intesa con Ministero competente, devono delimitare i distretti in questione.
  L'articolo 11, modificato dalla Camera, prevede l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. La Camera – recependo una condizione contenuta nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali – ha previsto che sul piano sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza Stato-regioni. L'articolo prevede anche che il Ministero convochi apposite conferenze di servizi per velocizzare il rilascio degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza; che i soggetti competenti possano concedere in uso gratuito immobili pubblici non utilizzati per promuovere percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari.
  A questo scopo, la Camera ha previsto – introducendo un comma 3-ter – che regioni ed enti locali, d'intesa con i Ministeri competenti, predispongano progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi di cui si è detto. In tal modo la Camera ha recepito una ulteriore condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che aveva rappresentato l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della norma di cui al comma 3.
  Sempre l'articolo 11 rinvia al 31 ottobre 2014 il termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali le guide turistiche possono operare solo se in possesso della speciale abilitazione nazionale.
  La Camera ha introdotto un articolo 11-bis, che favorisce la costituzione di start-up operanti nel settore del turismo.
  L'articolo 12 detta misure per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici.
  L'articolo 13 detta misure per la semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo.
  L'articolo 13-bis – introdotto dalla Camera – prevede la costituzione di un gruppo di lavoro chiamato a trovare risorse da destinare alla promozione del turismo mediante uno specifico intervento.
  L'articolo 14, modificato dalla Camera, interviene sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
  La Camera ha inserito i commi 2-bis e 2-ter, che riguardano il personale addetto ai servizi ausiliari della scuola risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta spending review).
  La Camera ha modificato l'articolo, prevedendo tra l'altro il potenziamento del portale Italia.it e la realizzazione di una Carta del Turista.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni (vedi allegato 2), che sostanzialmente riproduce il parere già approvato in occasione dell'esame del Pag. 161provvedimento alla Camera, salve le modifiche conseguenti ai cambiamenti apportati al testo dalla Camera stessa.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
S. 1519 Governo, approvato dalla Camera.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
S. 1533 Governo, approvato dalla Camera.
(Pareri alla 14a Commissione del Senato).
(Esame congiunto – Parere favorevole sul disegno di legge S. 1519 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge recante S. 1533 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge europea 2013-bis).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), relatore, introduce l'esame dei provvedimenti, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 1519, che reca la legge di delegazione europea 2013 per il secondo semestre, e sul disegno di legge S. 1533, che reca la legge europea bis per il 2013.
  Entrambi i provvedimenti, già approvati dalla Camera, sono stati esaminati dalla Commissione nel corso dell'esame alla Camera stessa e su di essi è stato espresso parere favorevole.
  Preliminarmente va ricordato che i due disegni di legge sono stati adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 29, commi 5 8, della recente legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Per il 2013, il Parlamento ha già approvato sia la legge di delegazione europea (legge n. 96 del 2013), sia la legge europea (legge n. 97 del 2013).
  L'articolo 29, comma 8 citato, prevede però che in caso di necessità, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge delegazione europea con la specificazione «secondo semestre». Nessuna previsione esplicita è contenuta invece nella citata legge in merito alla possibilità di un secondo disegno di legge europea nello stesso anno. In ogni caso, come emerge dalle relazioni di accompagnamento ai due disegni di legge in esame, il Governo ha ritenuto che nell'anno in corso sussistessero le ragioni per adottare sia una legge di delegazione europea per il secondo semestre, sia una seconda legge europea. In particolare, la presentazione di un secondo provvedimento di delegazione europea è motivato dal Governo con il fatto che dopo la presentazione al Parlamento del primo provvedimento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di essere recepite con norme di rango primario e hanno un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al prossimo disegno di legge di delegazione europea, quello per il 2014. Per quanto riguarda invece la legge europea 2013, la scelta di presentare un secondo provvedimento europeo per il 2013 Pag. 162nasce dal fatto che l'obiettivo prioritario del Governo – come spiega la relazione di accompagnamento – è di far sì che l'Italia arrivi nel 2014 al semestre di presidenza dell'Unione europea con il minor numero possibile di infrazioni a proprio carico per mancata attuazione di atti europei.
  Prima di venire al contenuto dei due provvedimenti, è bene ricordare che sugli schemi iniziali dei due disegni di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, che è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.
  In particolare, il 17 ottobre 2013, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione e parere favorevole con una condizione sullo schema del disegno di legge europea bis. La condizione è stata poi recepita dal Governo nel testo finale del disegno di legge presentato al Parlamento.
  Va detto altresì che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge; vale a dire che provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato anche nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. Ma in tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia quando le regioni e province autonome adottano i provvedimenti attuativi di propria competenza.
  Inoltre i predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza Stato-regioni.
  Venendo al contenuto del disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre, questo, nel testo trasmesso dalla Camera al Senato, consta di 9 articoli e di due allegati, i quali elencano, rispettivamente, le direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 1 delega il Governo all'adozione delle norme occorrenti per l'attuazione delle direttive europee elencate nei citati allegati.
  L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di norme recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.
  L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
  L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito.
  L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della disciplina comunitaria relativa ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).
  L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea.Pag. 163
  L'articolo 7 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea.
  L'articolo 8 detta i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della disciplina europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori).
  L'articolo 9 delega il Governo a recepire la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
  Quanto al disegno di legge europea 2013-bis, la Camera ne ha ampliato il contenuto e il provvedimento consta ora di 40 articoli a fronte dei 33 iniziali. Per quanto riguarda i nuovi articoli introdotti dalla Camera, rilevano in particolare, per quel che concerne le competenze della Commissione, gli articoli 14 e 35, di cui si dirà più avanti.
  L'articolo 1 reca norme in materia di assegnazione di borse di studio universitarie per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero.
  L'articolo 2, introdotto dalla Camera, introduce modifiche relative agli elementi costitutivi della ragione sociale sotto cui agisce la società tra avvocati.
  L'articolo 3 interviene in materia di espulsione dello straniero la cui presenza sul territorio non sia regolare, per adeguarle al diritto comunitario.
  L'articolo 4 detta disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica.
  L'articolo 5 reca norme concernenti le imprese di investigazione privata.
  L'articolo 6 riguarda l'assistenza ai destinatari dei servizi oggetto della «direttiva servizi» che siano stati colpiti da discriminazioni e la cooperazione tra autorità nazionali competenti.
  L'articolo 7 reca norme tributarie riguardanti i contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono il proprio reddito in Italia.
  L'articolo 8 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
  L'articolo 9 restringe l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti in Italia.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate quali dazi doganali e IVA all'importazione.
  L'articolo 11 reca norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012, concernente l'infrastruttura di mercato europea.
  L'articolo 12 modifica l'ambito di applicazione territoriale dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
  L'articolo 13 reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alle ipotesi di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro.
  L'articolo 14 – introdotto dalla Camera – modifica la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario. L'articolo, in conseguenza di una procedura di infrazione avviata a livello europeo abroga le norme (del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66) che escludono, per il personale in questione, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero e di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, rinviando la disciplina di questo aspetto alla contrattazione collettiva; e demanda alle regioni e alle province autonome di attuare, prima del termine di decorrenza dell'abrogazione, i necessari processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario.
  L'articolo 15 chiarisce l’àmbito di applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute poste dall'allegato II Pag. 164del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, relative alle navi di grossa stazza.
  L'articolo 16 estende ai dirigenti alcune procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi vigenti per le altre categorie di lavoratori ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare.
  L'articolo 17 introduce disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica – VAS.
  L'articolo 18 detta disposizioni in materia di bevande analcoliche, con riferimento al contenuto minimo di frutta.
  L'articolo 19 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
  L'articolo 20 prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura, per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, di uccelli tutelati debba essere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.
  L'articolo 21 contiene una serie di modifiche alla disciplina nazionale riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati.
  L'articolo 22 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente).
  L'articolo 23 reca disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
  L'articolo 24 reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
  L'articolo 25 modifica la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica se i progettisti possono dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.
  L'articolo 26 consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).
  L'articolo 27 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. REMIT).
  L'articolo 28 riguarda le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane, al fine di liberalizzare maggiormente i distributori self-service.
  L'articolo 29 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva 2000/35/CE che disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.
  L'articolo 30 interviene in materia di responsabilità civile dei magistrati, tra l'altro introducendo la possibilità, per chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni in determinate ipotesi ovvero per diniego di giustizia, di agire non solo contro lo Stato, ma anche contro il soggetto riconosciuto colpevole, per ottenere il risarcimento dei danni.
  L'articolo 31 modifica la norma del codice delle pari opportunità sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e negli altri servizi finanziari, tra l'altro posticipando il termine da cui si applica il divieto di tenere conto del sesso quale fattore di differenziazione Pag. 165nel calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari.
  L'articolo 32 delega il Governo ad adottare nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi.
  L'articolo 33 introduce disposizioni in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni societarie.
  L'articolo 34 provvede, in conseguenza dell'adesione della Croazia all'Unione europea, a integrare con il riferimento alla Croazia alcuni allegati contenuti in decreti attuativi di direttive europee in materia di professioni di medico ed architetto.
  L'articolo 35, introdotto dalla Camera, mira ad assicurare una più efficace applicazione della disciplina europea antifrode di cui al regolamento (UE Euratom) n. 883/2013, ampliando le funzioni del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, al quale viene assegnata anche la funzione di svolgere analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. In particolare, il Nucleo speciale viene incaricato di svolgere anche analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, tra l'altro esercitando i poteri e le facoltà derivanti dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa valutaria e avvalendosi dei dati dell'anagrafe tributaria.
  L'articolo 36 assegna alla Corte dei conti alcune funzioni di verifica e monitoraggio dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 37 detta misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca, consentendo la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca esercitata a fini scientifici, salvo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga il divieto.
  L'articolo 38 detta disposizioni in materia di certificato successorio europeo, individuando nel notaio l'autorità competente al rilascio dello stesso.
  L'articolo 39 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 40 provvede a coprire le minori entrate derivanti dalla introduzione, da parte della Camera, di alcuni nuovi articoli. Lo stesso articolo riduce i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego ad aliquota agevolata in agricoltura.
  In conclusione, presenta proposte di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo (vedi allegati 3 e 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (S. 1519 Governo, approvato dalla Camera) e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge europea 2013-bis (S. 1533 Governo, approvato dalla Camera).

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in considerazione del fatto che, da una parte, il Governo sta valutando la possibilità di avvalersi della cosiddetta «delega fiscale» per introdurre nell'ordinamento disposizioni per la prevenzione e la riabilitazione della ludopatia e, dall'altra parte, che la Commissione bilancio della Camera ha chiesto al Governo la relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, il che comporta un rallentamento anche nell’iter in sede referente.
  Preso quindi atto che non vi sono obiezioni alla sua proposta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.45.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 17 luglio 2014. – Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: Audizione dei professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin.
(Svolgimento e conclusione).

  Renato BALDUZZI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  La professoressa Elena D'ORLANDO e il professor Roberto LOUVIN svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Renato BALDUZZI, presidente, ringrazia i professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin per i loro interventi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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