CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2014
267.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 52

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
C. 2125 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tamara BLAZINA (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla III Commissione affari esteri, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. Considerato l'oggetto della cooperazione, ossia la cultura, l'istruzione e lo sport, rileva che appare essere di assoluto interesse per la VII Commissione, che deve esprimere il proprio parere su tale provvedimento. Ricorda altresì che l'Accordo oggetto della ratifica è volto a realizzare un nuovo quadro normativo di riferimento volto a disciplinare ogni forma di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva tra il Governo italiano e quello di Sarajevo, sostituendo il pregresso Accordo culturale firmato a Roma il 3 dicembre 1960, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge n. 1865 del 1962, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia, ereditato in quanto la Bosnia Erzegovina è uno degli Stati successori dell'ex Jugoslavia. Osserva che, come noto, tutti gli accordi già in essere tra l'Italia e l'ex Jugoslavia, dopo la sua dissoluzione nel 1992, si sono dovuti replicare con i diversi Paesi che ne sono nati, tra cui appunto la Bosnia, definitivamente riconosciuta nell'attuale configurazione, nel 1995, con gli accordi di Dayton. Precisa, quindi, che Pag. 53questo è uno dei tanti accordi che in questi anni sono stati ratificati. Fa presente, inoltre, che proprio nel settore della cultura, anche in assenza della ratifica, si è sviluppata una ricca cooperazione che riguarda l'arte, il cinema ed altre attività, in particolare con la città di Sarajevo, considerata una vera capitale della cultura. Ricorda, quindi, in quest'ambito, la recente riapertura della biblioteca nazionale di Sarajevo, completamente bruciata – insieme ai libri in essa contenuti – durante la guerra dei Balcani, alla cui ricostruzione hanno contribuito molti soggetti internazionali, tra cui l'Italia. Osserva, inoltre, che l'accordo in esame si compone di un Preambolo e di 19 articoli. Precisa, in particolare, che l'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, che è quello di promuovere e realizzare le attività che favoriscono la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport, e che l'articolo 2 definisce gli ambiti della collaborazione tra i due Paesi: cultura e arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio artistico e culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione di più ordini e gradi, scambi giovanili e collaborazione in ambito cinematografico e radiotelevisivo. Evidenzia, inoltre, che con l'articolo 3 dell'Accordo le parti si propongono di favorire i rapporti tra Ministeri ed enti e a promuovere le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private per rafforzare le relazioni culturali. Rileva poi che l'articolo 4 impegna i due Paesi a sviluppare la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del cinema e del teatro, mediante scambi di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne, manifestazioni ed eventi. Osserva, inoltre, che l'articolo 5 dell'Accordo tratta della diffusione della conoscenza dei reciproci patrimoni artistici e culturali, attraverso la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei e lo scambio di materiali ed esperti, e che l'articolo 6 favorisce la collaborazione nel campo scolastico e universitario per incrementare gli scambi di informazioni ed esperienze, gli scambi di docenti, esperti e ricercatori e la realizzazione di progetti comuni di ricerca su temi di reciproco interesse. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 7 prevede, sempre in regime di reciprocità, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario per lo svolgimento di studi e ricerche, mentre l'articolo 8 incoraggia il reciproco scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili e l'articolo 9 prevede che le Parti favoriscano il riconoscimento reciproco dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie. Osserva quindi che l'articolo 10 sollecita la cooperazione in campo editoriale, con particolare riguardo alla pubblicazione di opere letterarie, testi scolastici e scientifici, precisando che i due Paesi favoriranno: lo scambio di libri, l'organizzazione di mostre, la cooperazione tra editori e la promozione di contatti tra scrittori e autori. Segnala, altresì, che rilevante appare il disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 10 dell'Accordo, in base ai quali le Parti si impegnano a una comune azione a favore dei diritti umani e della parità tra uomo e donna, mediante attività nel campo della cultura e dell'istruzione. Rileva, poi, che l'articolo 11 favorisce la collaborazione nel settore della stampa, degli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio reciproco di giornalisti e corrispondenti, mentre l'articolo 12 incoraggia la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore e simili. Segnala, altresì, che l'articolo 13 promuove le attività comuni relative alla tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici e archeologici, precisando che la collaborazione riguarderà il campo delle ricerche, degli scavi, nonché della conservazione e del restauro e che i due Paesi concorderanno, inoltre, sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale e di contrastare il traffico illecito di opere d'arte. Evidenzia che l'articolo 14 riguarda il potenziamento della collaborazione in materia sportiva attraverso i contatti tra comitati olimpici nazionali, federazioni, associazioni e altre strutture e che l'articolo 15 prevede che ciascun Paese faciliti la libera circolazione di persone, nonché di materiali e attrezzature, per la realizzazione di programmi previsti dall'Accordo. Pag. 54Segnala, altresì, che l'articolo 16 ribadisce il principio della reciprocità nell'ambito delle attività di collaborazione svolte in base all'Accordo, nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione da ciascun Paese, mentre l'articolo 17 prevede, come per altri analoghi accordi bilaterali, l'istituzione di una Commissione mista per il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali. Precisa poi che la Commissione, che si riunirà alternativamente a Roma e a Sarajevo, nelle rispettive capitali, potrà anche sottoporre alle Parti le modifiche all'Accordo che si rendessero eventualmente necessarie. Osserva, infine, che gli articoli 18 e 19 contengono le clausole finali dell'Accordo, che avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualsiasi momento. Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che questo si compone di quattro articoli. Precisa, quindi, che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del predetto Accordo tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 19 luglio 2004, in materia di cooperazione culturale, di istruzione e di sport, mentre l'articolo 3, comma 1, del medesimo disegno di legge quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 415.440 euro a decorrere dal 2014, oltre a spese di missione pari a 29.480 euro per il 2014 e il 2015, e a 33.200 euro a decorrere dal 2016. Sottolinea che la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Osserva, quindi, che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede una specifica clausola di salvaguardia, a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti per le spese di missione rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, che ne riferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale procede ai necessari adempimenti indicati nel medesimo comma 2. Precisa, quindi, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca l'entrata in vigore del provvedimento. Segnala, infine, che alcuni dei punti sopra indicati, come, ad esempio, la libera circolazione dei beni e delle persone o il riconoscimento dei titoli accademici, si rendono assolutamente necessari, in quanto, attualmente, la Bosnia non è ancora membro dell'Unione europea, ma è nella fase di pre-adesione alla stessa.

  Ilaria CAPUA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Milena SANTERINI (PI), relatore, ricorda che l'importante provvedimento in esame, il cui testo unificato è stato elaborato dalla XII Commissione in sede referente, il 26 giugno scorso, si compone di 19 articoli, che affrontano in maniera organica il contrasto e la cura della ludopatia, che – tra gli altri – coinvolge sempre maggiormente gli studenti e la fascia anziana della popolazione. Osserva che su questo testo la Commissione cultura deve esprimere il proprio parere per i profili di competenza: a questo proposito segnala preliminarmente che la competenza della VII Commissione – nel caso specifico – più che ancorarsi a specifiche disposizioni, sembra permeare trasversalmente tutto il provvedimento, in quanto nello stesso viene espresso come valore culturale, pedagogico ed educativo di Pag. 55fondo la prevenzione ed in genere il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Andando nello specifico delle disposizioni, segnala che l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del provvedimento che sono: la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico – definiti ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento – e dei loro familiari; la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili; la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco. Segnala, quindi, che l'articolo 2 dà una definizione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), i quali sono – in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze. Evidenzia, poi, che l'articolo 3 indica i livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e la relativa certificazione: si prevede intanto che i servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti siano individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Precisa che i medesimi servizi rilasciano poi la certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico. Sottolinea, quindi, che l'articolo 4 reca l'istituzione di un Piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico. Osserva, altresì, che l'articolo 5 impone al Ministero della salute di dedicare una specifica sezione del proprio sito Internet istituzionale alle informazioni sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti di servizi pubblici appartenenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché sugli aspetti legali ed economici relativi alle perdite derivanti dalla ludopatia, ai debiti accumulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno. Segnala, poi, che l'articolo 6, con una drastica disposizione, prescrive che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo, per un periodo di almeno 5 anni. Sottolinea inoltre che l'articolo 7 reca l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale sulla dipendenza del gioco d'azzardo patologico, presieduto dal Ministro della salute e composto da altri 20 membri, uno dei quali è un esperto designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Precisa che l'Osservatorio, tra le varie funzioni, oltre ad effettuare il monitoraggio sul fenomeno, redige un rapporto annuale sull'attività svolta e lo trasmette al Ministro della salute; definisce inoltre, entro sei mesi dalla sua istituzione, linee guida per la promozione e la realizzazione di campagne informative volte alla prevenzione della ludopatia; definisce altresì linee guida per lo svolgimento di corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, rivolto agli esercenti attività commerciali relative ai giochi d'azzardo. Segnala, poi, che, a decorrere dalla costituzione del suddetto Osservatorio, cessa l'attività dell'analogo Osservatorio istituto – presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – dall'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge n. 158 del 2012. Evidenzia che di particolare interesse per la VII Commissione risulta l'articolo 8, concernente l'informazione e l'educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo: questo articolo prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predisponga campagne di informazione e promuova progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Sottolinea che anche il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: Pag. 56ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; a pubblicizzare il sito Internet di cui all'articolo 5, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui al successivo articolo 13. Evidenzia, quindi, che il medesimo articolo 8 prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano inoltre definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP. Osserva poi che tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo. Segnala che il medesimo articolo 8 dispone, infine, che all'interno dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento sia obbligatorio esporre in modo visibile – e nelle vicinanze delle postazioni di gioco – la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP. Precisa quindi che, presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile, sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo. Segnala poi che l'articolo 9 prescrive che al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applichi, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 404 del codice civile, che prevede l'istituto dell'amministrazione di sostegno per le persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Osserva quindi che l'articolo 10 reca una serie di misure di contrasto e di azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili: intanto viene elevata la sanzione amministrativa pecuniaria per il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto, aumentando l'importo della stessa – che attualmente varia da cinquemila a ventimila euro – che viene portato da un minimo di diecimila a un massimo di trentamila euro. Evidenzia che si prevede inoltre, anche al fine di evitare l'uso di tali apparecchi da parte di soggetti minorenni, che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi on line, sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Precisa che si prevede altresì che i dati anagrafici dei giocatori siano registrati attraverso il sistema «tessera sanitaria», il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. Osserva che i dati rilevati dal sistema tessera sanitaria, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini dell'azione di monitoraggio da parte dell'Osservatorio di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame. Precisa che tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Segnala, quindi, che, al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND), di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, è integrato con i dati relativi alla patologia da gioco d'azzardo. Evidenzia che il medesimo articolo 10 prevede altre avvertenze, che devono essere messe a disposizione Pag. 57del giocatore sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia, le quali devono essere stampate su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco. Precisa, quindi, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria – da euro 5.000 a euro 50.000 – il non inserimento di tali avvertenze sugli apparecchi da gioco. Osserva che l'articolo 11 prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee debbano recare delle avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo, mentre l'articolo 12 vieta la propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo, prevedendo – in caso di violazione di tale divieto – la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro e, in caso di reiterazione delle violazioni per tre volte, la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni. Segnala, quindi, che l'articolo 13 prevede incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo e che viene disposto che gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito – disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possano usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico. Evidenzia poi che l'articolo 14 prevede che gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano nei propri locali i suddetti apparecchi per il gioco lecito possano richiedere il rilascio in uso del logo identificativo «no slot», mentre l'articolo 15 prevede una serie di obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo e l'articolo 16 istituisce il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico e il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da GAP. Osserva, inoltre, che l'articolo 17 reca le disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento. Segnala, in particolare, che la stessa è assicurata utilizzando quota parte di un incremento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di intrattenimento idonei per il gioco lecito, al fine di assicurare maggiori entrate per almeno 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Rileva, poi, che l'articolo 18 prevede, in particolare, la garanzia dell'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura», di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
  Segnala, infine, che l'articolo 19 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

  Ilaria CAPUA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.