CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 298

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che entrano a far parte della Commissione i deputati Vanessa Camani, Massimiliano Manfredi e Michele Ragosta mentre cessano di farne parte i deputati Alessia Maria Mosca, Luca Pastorino e Pina Picierno.
  Segnala altresì che la deputata Marina Berlinghieri assume le funzioni di rappresentante del gruppo PD in Commissione.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatore, evidenzia che la XIV Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, del decreto-legge n. 90 del 2014, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno e, dunque, in vigore dal 25 giugno.Pag. 299
  Esso è composto da 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente:
   misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23);
   interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28);
   misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37);
   misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54).

  Si limiterà in questa sede a fornire una sintesi del contenuto del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi più dettagliata del testo.
  Il Titolo I reca misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23).
  L'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo).
  L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con misure dirette a favorire la conclusione dell’iter.
  L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione.
  L'articolo 5 reca disposizioni sulle gestione personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.
  L'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.
  L'articolo 8 rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento «fuori ruolo» dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari.
  L'articolo 9 propone una sostanziale riforma della disciplina dei compensi professionali liquidati ad «avvocati pubblici» (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.
  L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2) e nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3). Si interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).
  L'articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali.Pag. 300
  L'articolo 13 dispone che gli incentivi e i compensi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici – contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) – non vengano più corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.
  L'articolo 14 riguarda l'abilitazione scientifica nazionale, che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato.
  L'articolo 15 reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica.
  L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell'intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli.
  L'articolo 17, comma 1, prevede la creazione di un sistema informatico, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di riordino e razionalizzazione degli stessi.
  L'articolo 18, commi 1 e 2, sopprime – con decorrenza 1o ottobre 2014 – tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano. Vengono dunque soppresse le seguenti sedi del TAR: Brescia, Catania, Catanzaro, Latina, Lecce, Parma, Pescara e Salerno.
  L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
  L'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario.
  L'articolo 21 unifica le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 22, dispone in materia di nomine presso le autorità amministrative indipendenti, nonché in materia di personale e di consulenze. L'articolo interviene inoltre sulle competenze del Tar Lazio e reca disposizioni concernenti l'ordinamento della CONSOB.
  L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della legge n. 56 del 2014, in materia di città metropolitane e di province.
  Il Titolo II reca Interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28)
  L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approva entro il 31 ottobre 2014 l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure.
  L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.
  L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.
  L'articolo 27 reca la razionalizzazione e semplificazione di diverse disposizioni vigenti in ambito sanitario, sia in materia di responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria che riguardo alla composizione del Consiglio superiore di sanità.
  L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. Pag. 301
  Il Titolo III reca Misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37).
  L'articolo 29 reca disposizioni sulle c.d. white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati.
  L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015.
  L'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del Testo Unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
  L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la pubblica amministrazione.
  L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.
  L'articolo 34 detta disposizioni riguardanti la contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015.
  L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.
  L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi.
  L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006).
  Il Titolo IV reca Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (Articoli 38-54).
  L'articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.
  L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici – prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni.
  L'articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.
  L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo.
  L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica.
  L'articolo 43 reca norme volte a consentire l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti.
  L'articolo 44 del decreto-legge riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.
  L'articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza Pag. 302abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo).
  L'articolo 46, comma 1, modificando in più parti la legge n. 53 del 1994, reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.
  L'articolo 47 reca disposizioni in tema di digitalizzazione della giustizia.
  L'articolo 48 reca una disposizione in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore:
  L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato.
  L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello.
  L'articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie.
  L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.
  L'articolo 53 dispone la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Erario conseguenti all'attuazione delle disposizioni del capo II volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico.
  L'articolo 54 reca la clausola sull'entrata in vigore del decreto.
  Sottolinea in conclusione l'ampiezza e la complessità del provvedimento, che merita una approfondita riflessione. Il dibattito che seguirà potrà essere l'occasione per invitare la Commissione di merito a riflettere su alcune questioni che investono le competenze della XIV Commissione e che appaiono del tutto assenti dal testo del provvedimento.

  Vega COLONNESE (M5S) ricorda che il M5S ha presentato sul decreto-legge una questione pregiudiziale, che manifesta l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento. Esprime in ogni caso l'interesse per l'analisi delle misure proposte come anche per la proposta di parere che la relatrice sottoporrà alla Commissione.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
Nuovo testo C. 1752 Causi e Misiani.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame in sede consultiva – ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – della proposta di legge di iniziativa parlamentare in materia di prestito vitalizio ipotecario (C. 1752).
  Segnala che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da domani pomeriggio o dal prossimo lunedì e che pertanto la Commissione dovrà esprimersi oggi stesso o al più tardi domani mattina.
  La proposta in esame è costituita da un unico articolo ed intende integrare e modificare il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005. Il comma 12 stabilisce che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito e di intermediari finanziari regolamentati dal Testo Unico Bancario, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo Pag. 303grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.
  In particolare, le modifiche apportate alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario sono volte a rendere tale istituto una forma di finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, tale da consentire al proprietario – di età superiore a 65 anni – di convertire parte del valore dell'immobile in contanti per soddisfare esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare l'abitazione ovvero a ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Gli interessi e le spese relative sono infatti capitalizzati periodicamente sul finanziamento originario e rimborsati alla data di decesso del mutuatario. Allo scadere del debito, gli eredi (nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento), possono estinguere il debito nei confronti dalla banca e liberare l'immobile dall'ipoteca, vendere l'immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, lasciare che la banca mutuataria venda l'immobile per rimborsare il proprio credito. Rispetto agli schemi della cosiddetta nuda proprietà – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offrirebbe al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca. Scopo dell'istituto, così modificato, è di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria e può rispondere al soddisfacimento di esigenze diverse da parte della clientela (esigenze di consumo che comportano spese anche rilevanti, la necessità di integrare il proprio reddito ovvero di avere immediate disponibilità economiche e l'esigenza di supportare i figli nell'acquisto della casa di abitazione, attraverso il versamento del necessario anticipo in contanti).
  Ricorda che la proposta in esame ricalca quanto elaborato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) assieme ad altre associazioni dei consumatori, come evidenziato nell'audizione tenutasi presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera il 13 settembre 2013, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 102 del 2013. Segnalo inoltre che una proposta emendativa di analogo tenore è stata presentata al Senato in occasione della discussione del decreto-legge n. 47 del 2013, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento in esame, come detto l'articolo unico modifica il vigente articolo 11-quaterdecies, comma 12 del decreto-legge n. 203 del 2005, già richiamato, e vi aggiunge i commi da 12-bis a 12-sexies. Ferma restando la formulazione vigente, il nuovo comma 12 dell'articolo unico aggiungerebbe ulteriori eventi che possono dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione, che includono la morte del soggetto finanziato; il trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia; il compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. In tal modo si eviterebbe che, durante il periodo di finanziamento, il mutuatario possa alterare le condizioni iniziali alla base delle quali il finanziamento era stato concesso, nonché il valore dell'immobile in garanzia, potendo ledere il diritto e la capacità del finanziatore a vendere l'immobile.
  Ai sensi del comma 12-bis, si fa salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi che danno luogo al rimborso integrale (di cui al comma 12 nel testo modificato dalla proposta in esame). Su tale quota non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), ai sensi del quale la banca può invocare il ritardato Pag. 304pagamento come causa di risoluzione del contratto quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
  Il comma 12-ter dispone l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine, disciplinate dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data di rimborso del finanziamento.
  Il comma 12-quater disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile e declina alcune regole per il realizzo del credito. In particolare, il prestito vitalizio ipotecario è garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili residenziali (di conseguenza agli stessi si applicano le norme del Testo Unico Bancario in materia di ipoteca, di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7).
  Ove il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che ne comportano l'obbligo di rimborso (di cui al modificato comma 12), il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso.
  Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Si tutela, inoltre, il terzo acquirente dell'immobile disponendo l'inefficacia delle domande giudiziali opponibili alla vendita. Si demanda a un regolamento del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di attuazione relativa alle modalità di offerta del prodotto nonché ai casi di significativa riduzione del valore dell'immobile che possono attivare la richiesta del finanziatore di rimborso integrale del credito.
  Il comma 12-quinquies affida al Ministro dello sviluppo economico il compito di adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, un regolamento nel quale siano stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.
  A tutela dei rapporti contrattuali esistenti, il comma 12-sexies specifica che la nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa norma.
  Ricorda per completezza che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 28 febbraio 2014 la direttiva 2014/17/UE che disciplina i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Detta direttiva non si applica, però, a quei contratti di credito in cui il creditore versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile residenziale e il cui obiettivo primario è quello di facilitare il consumo, ad esempio di prodotti basati su prestito vitalizio ipotecario (equity release) o di altri prodotti specializzati equivalenti; tali contratti di credito hanno infatti caratteristiche specifiche che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva. La valutazione del merito di credito del debitore, ad esempio, non è pertinente, in quanto i pagamenti sono effettuati dal creditore al debitore piuttosto Pag. 305che al contrario. Tale operazione richiederebbe, tra l'altro, informazioni precontrattuali sostanzialmente diverse.
  La direttiva mira a creare un mercato del credito ipotecario esteso a tutta l'Unione e a migliorare la tutela dei consumatori; essa contempla il divieto di pubblicità ingannevole, informazioni più chiare ai consumatori riguardo a condizioni e rischi e il diritto per i mutuatari di ripagare anticipatamente il prestito. I consumatori dovranno fornire informazioni complete sulla propria situazione finanziaria e gli erogatori saranno tenuti a rifiutare il credito qualora non ritengano i richiedenti meritevoli. Gli erogatori o gli intermediari del mutuo potranno operare in tutta l'Unione europea dopo essersi registrati presso le autorità nazionali. La nuova disciplina prevede inoltre la possibilità per il mutuatario di ricevere informazioni comparabili sui prodotti disponibili, che comprendano il costo totale e le conseguenze finanziarie nel lungo periodo previste dal prestito; la garanzia che le condizioni di credito offerte ai mutuatari corrispondano alla loro situazione finanziaria attuale e tengano conto delle loro prospettive e delle possibili regressioni; la facoltà di usufruire di un periodo di riflessione obbligatorio di 7 giorni prima della sottoscrizione del prestito, oppure di 7 giorni per esercitare il diritto di recesso dopo la conclusione del contratto.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non reca alcun profilo problematico in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole e ritiene che si potrebbe concludere già nella seduta odierna l'esame del provvedimento.

  Vega COLONNESE (M5S) evidenzia che presso la Commissione di merito sono state rilevate dal suo gruppo diverse criticità e preannuncia pertanto, in assenza di ulteriori approfondimenti, il parere contrario del suo gruppo sul provvedimento.

  Michele BORDO, presidente, ritiene che la conclusione del provvedimento possa essere posticipata alla seduta di domani mattina.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, si dichiara disponibile ad attendere domattina per la conclusione dell'esame del provvedimento, ma ribadisce l'assenza di questioni rilevanti con riferimento all'ambito di competenza della XIV Commissione.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – del testo unificato della proposte di legge C.303 Fiorio, C.760 Russo, C.903 Bordo, C.1019 Zaccagnini e C.1020 Schullian, approvato in sede referente dalla XIII Commissione lo scorso 26 giugno 2014.
  Ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio il prossimo lunedì 7 luglio e che la nostra Commissione si dovrà quindi esprimere al più tardi domani mattina.
  Il provvedimento si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizio socio-sanitari nelle aree rurali; l'intervento normativo viene riferito alla competenza statale definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lettera m), relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti Pag. 306i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
  L'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale.
  Ai sensi del comma 1 sono tali le attività svolte dall'imprenditore agricolo (di cui all'articolo 2135 del codice civile) volte a realizzare:
   1. l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
   2. servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agriasili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;
   3. prestazioni e servizi terapeutici, anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
   4. iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

  Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a definire i requisiti minimi delle attività indicate (comma 2).
  Il comma 3 qualifica le attività di cui ai nn. 2, 3 e 4 come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del cc.
  Il comma 4 prevede che le attività elencate in precedenza possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo.
  Il comma 5 prevede, inoltre, che l'imprenditore agricolo possa svolgere attività di agricoltura sociale in associazione con:
   le cooperative di cui alla legge n. 381 del 1991;
   le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 (Disciplina dell'impresa sociale);
   le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000, (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
   i soggetti di cui alla articolo 1, comma 5, legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi) e cioè soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

  Il comma 6, infine, prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari. Gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre piani territoriali di sostegno a tali attività.
  L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni provvedono ad un riconoscimento provvisorio. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.
  L'articolo 4 stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale.
  L'articolo 5 dispone che acquisiscono il requisito della ruralità i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale (c.1). Le regioni sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.
  L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno, che si sostanziano nella facoltà:
   per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di Pag. 307inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
   per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche;
   per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
   per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

  Viene, poi, previsto (comma 5) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno; anche per le regioni sono chiamate ad adottare provvedimenti per la concessione di agevolazioni (comma 7).
  Al comma 6 viene stabilito che nei piani regionali di sviluppo rurale vengano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo dell'impresa di agricoltura sociale.
  Infine l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale che avrà il compito di definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumento di assistenza e di formazione); di monitorare lo sviluppo delle stesse attività; di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale; di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale; di definire azioni di comunicazione territoriale.
  L'Osservatorio è composto da: 5 rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente, dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; 2 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla definizione delle modalità organizzative.
  Con riferimento alla normativa europea, ricordo che l'agricoltura sociale non trova allo stato una definizione nell'ambito della legislazione europea, pur essendo un fenomeno ormai diffuso in molti Paesi appartenenti all'Unione europea ed in fase di ulteriore espansione.
  Per queste ragioni, il 12 dicembre 2012 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere chiedendo che la Commissione promuova in tal senso un'iniziativa normativa al fine di rendere più omogeneo il contesto nel quale programmare una governance dell'attività.
  L'agricoltura sociale figura tra le iniziative alle quali destinare le risorse destinate al Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) con la nuova programmazione dei fondi relativa al periodo 2014-2020, pari a circa 10 miliardi e 430 milioni.
  Nell'articolato del provvedimento si opera, all'articolo 2, un rinvio alla normativa comunitaria in merito alla definizione di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione (articolo 2, numeri 18), 19) e 20)), nonché, all'articolo 4, alla facoltà per gli operatori Pag. 308di agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori (OP) in coerenza con il reg. UE n.1308/2013.
  Il testo dell'articolo 4 è stato riformulato nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento per tener conto, come affermato dal viceministro Olivero nella seduta della XIII Commissione del 26 giugno 2014 nel quale sono stati votati gli emendamenti al testo, della nuova normativa europea sulle organizzazioni di produttori e delle norme nazionali di attuazione, che sono in fase di elaborazione.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole.

  Vega COLONNESE (M5S) rileva l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, già manifestato in XIII Commissione. Si riserva in ogni caso di trasmettere alla relatrice alcune osservazioni che auspica possano essere valutate alla fine della predisposizione del parere.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio: Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto.
COM(2014)158 final.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, illustra i contenuti della Comunicazione, che presenta un fortissimo rilievo – sotto il profilo politico e giuridico – per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE e, più in generale, per lo sviluppo del processo di integrazione europea.
  Il documento prospetta infatti un rafforzamento degli strumenti di cui l'Unione dispone per assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali e la piena affermazione dello Stato di diritto negli Stati membri. Si tratta di uno degli obiettivi prioritari della Presidenza italiana richiamato in più occasioni dai rappresentanti del Governo anche in sede di comunicazioni o audizioni svolte presso le Camere.
  L'iniziativa della Commissione risponde alle sollecitazioni da più parti avanzate al fine di eliminare un paradossale disallineamento che si è consolidato negli ultimi due decenni tra il rigore con cui l'Unione valuta il rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali nei Paesi terzi e le forti limitazioni al monitoraggio sulla situazione negli Stati membri.
  Sul piano esterno, i paesi che intendono aderire all'Unione europea, sono tenuti a soddisfare i cosiddetti criteri di Copenaghen, che attengono al rispetto dello stato di diritto e della democrazia; nei testi dei Trattati e degli accordi internazionali stipulati dell'Unione europea con altri Paesi sono inserite quasi sistematicamente clausole di condizionalità che subordinano l'applicazione di norme o regimi di sostegno economico alla tutela dei diritti fondamentali.
  Con riferimento invece ai paesi membri, l'Unione europea dispone di un quadro giuridico di riferimento avanzatissimo, fondato sui Trattati, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sui principi generali elaborati dalla Corte di giustizia; meno avanzati appaiono invece gli strumenti attivabili, di natura preventiva e sanzionatoria, che possono essere attivati per prevenire o combattere eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei singoli Stati membri.
  Gli strumenti a disposizione consistono, in primo luogo, nella complessa e macchinosa Pag. 309procedura di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea: in forza di tale disposizione il Consiglio (deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri), su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea, previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 del TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze). Prima di tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro interessato e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura; il Consiglio europeo può, all'unanimità, constatare una violazione grave e persistente dell'articolo 2 TUE e su tale basi il Consiglio dell'UE può decidere, a maggioranza qualificata, di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei Trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del Governo di tale Stato membro in seno al Consiglio.
  Questa procedura non è stata mai attivata per la portata degli effetti che ne conseguono e per la difficoltà di conseguire le assai elevate maggioranze richieste.
  Il secondo strumento di garanzia consiste nelle procedure di infrazione che la Commissione europea può promuovere nei casi in cui vengano in considerazione violazioni di specifiche disposizioni del diritto dell'Unione. In altri termini, una infrazione può essere contestata solo in presenza di casi individuali e non di carenze «sistemiche» ed endemiche nel rispetto dello stato di diritto in uno Stato membro.
  Un terzo strumento, al momento solo potenziale, è costituito dalla adesione dell'UE alla CEDU, la Convenzione dei diritti dell'uomo stipulata in ambito Consiglio d'Europa, espressamente prevista dal Trattato di Lisbona. I negoziati per l'adesione sono in fase avanzata in attesa del fondamentale parere in cui la Corte di giustizia europea indicherà le condizioni per assicurare la compatibilità tra il sistema di tutela previsto dalla CEDU e quello in ambito UE.
  Dalla partecipazione della stessa Unione europea alla Convenzione conseguirebbe infatti un controllo giurisdizionale aggiuntivo nel settore della tutela dei diritti fondamentali. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo potrebbe sindacare gli atti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, ivi comprese le sentenze della Corte di Giustizia, su istanza di qualunque individuo in presenza di presunte violazioni di diritti fondamentali imputabili all'Unione, tuttavia a condizione che siano già esperite tutte le vie di ricorso interne.
  L'adesione alla Convenzione è oggetto di valutazioni discordanti: a fronte di chi ritiene che la previsione di una giurisdizione aggiuntiva in materia di diritti fondamentali offrirà ulteriori e più estese garanzie, vi è chi teme che possano prodursi incertezze in considerazione degli orientamenti differenti e non necessariamente coincidenti che in materia sono andati maturando rispettivamente nelle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo, che potrebbero tradursi nell'adozione di pronunce discordanti da parte dei due organismi.
  A fronte delle limitazioni dei primi due strumenti sopra richiamati e in attesa della adesione alla CEDU, è stata sostenuta sia in dottrina sia a livello istituzionale l'esigenza di rendere più efficaci le procedure esistenti o di adottare addirittura apposite modifiche dei Trattati.
  La dottrina, in particolare, ha posto l'accento sulla necessità di prevenire e sanzionare le violazioni di carattere sistemico dello Stato di diritto che non si esauriscano in singoli episodi ma che siano reiterate, indebolendo le aspettative della società nei confronti delle Istituzioni al punto di considerarle incapaci di affrontare le infrazioni della legge a causa di corruzione, di mancanza di volontà, di debolezza istituzionale.
  A livello istituzionale si segnala, anzitutto, la proposta, avanzata nel marzo Pag. 3102013 dai ministri degli esteri di Danimarca, Finlandia, Germania e Paese Bassi, di sanzionare lo Stato che non rispetti diritti fondamentali con la sospensione dei fondi corrisposti dall'Unione europea. Su sollecitazioni di tali Paesi, il Consiglio Giustizia e Affari interni del giugno 2013 ha invitato la Commissione a proseguire «il dibattito sull'eventuale necessità e sulla forma di un metodo sistematico e basato sulla collaborazione» per affrontare la situazione.
  Anche il Parlamento europeo è ripetutamente intervenuto sulla materia, da ultimo nel febbraio 2014 con una risoluzione che pone l'accento sulla necessità di monitorare in maniera efficace e vincolante l'osservanza dei «criteri di Copenaghen» da parte degli Stati membri, stabilendo alcuni indicatori, e di consentire l'adozione di sanzioni efficaci, proporzionate ed effettivamente dissuasive in caso di violazioni.
  Accogliendo alcune delle proposte sopra ricordate la Comunicazione in esame prevede misure attivabili nei casi in cui uno Stato membro dovesse adottare misure o tollerare situazioni suscettibili di compromettere sistematicamente l'integrità, la stabilità, il corretto funzionamento delle istituzioni o dei meccanismi di salvaguardia istituiti a livello nazionale per garantire lo Stato di diritto.
  La procedura non si riferisce dunque ai casi individuali di violazione dei diritti fondamentali o errori giudiziari, che – secondo la Commissione – devono continuare ad essere trattati dagli ordinamenti giudiziari nazionali (anche nell'ambito della tutela prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui tutti gli Stati membri già aderiscono). Deve in sostanza trattarsi di violazioni sistemiche suscettibili di minacciare l'ordinamento politico, istituzionale o giuridico di uno Stato membro in quanto tale, la sua struttura costituzionale, la separazione dei poteri, l'indipendenza o l'imparzialità della magistratura, ovvero il suo sistema di controllo giurisdizionale compresa, ove prevista, la giustizia costituzionale – ad esempio in seguito all'adozione di nuove misure oppure di prassi diffuse delle autorità pubbliche e alla mancanza di mezzi di ricorso a livello nazionale; l'attivazione della procedura deve avvenire allorché risulti che i meccanismi nazionali di salvaguardia dello Stato di diritto non sono in grado di affrontare efficacemente tali minacce.
  La procedura delineata nella Comunicazione si basa sui seguenti principi:
   ricerca di una soluzione mediante l'interlocuzione e il dialogo con lo Stato membro interessato. Tale principio è particolarmente importante perché volto a privilegiare l'azione di prevenzione rispetto a quella sanzionatoria. L'interlocuzione con lo Stato interessato offre la possibilità di chiarire eventuali equivoci ed è ispirata alla logica, preziosa nei rapporti interistituzionali, della leale collaborazione;
   garanzia di una valutazione obiettiva approfondita della situazione;
   parità di trattamento degli Stati membri;
   indicazione di rapide azioni concrete per fronteggiare la minaccia sistemica ed evitare il ricorso all'articolo 7 del TUE.

  La procedura si articolerebbe in tre fasi:
   1) valutazione della Commissione, che raccoglie e vaglia tutte le informazioni disponibili, valutando se vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto; ove effettivamente venga riscontrata tale minaccia, la Commissione avvia il dialogo con lo Stato membro trasmettendogli un «parere sullo Stato di diritto», nel quale sono espone e motivate le relative preoccupazioni. Lo Stato interessato ha la possibilità di rispondere ai rilievi formulati. In questa fase si pone il problema di chiarire come verrebbe condotta l'istruttoria, posto che la Commissione europea non sembra disporre delle risorse umane e strumentali per provvedere direttamente alla raccolta dei dati negli singoli Stati. Si può quindi presumere Pag. 311che l'istruttoria si avvarrà dei dati e degli elementi di informazione acquisiti tramite un network di canali di informazione opportunamente selezionati, di cui fanno normalmente parte gli organismi istituzioni nazionali (amministrativi e giurisdizionali), ovvero soggetti non governativi qualificati;
   2) invio da parte della Commissione allo Stato membro interessato, salvo il caso in cui la questione sia già stata risolta, di una «raccomandazione sullo Stato di diritto», invitandolo a porre rimedio entro un determinato termine ai problemi individuati e a comunicarle quali provvedimenti sono stati adottati a tal fine (tale raccomandazione è resa pubblica dalla Commissione);
   3) controllo della Commissione sul seguito che lo Stato membro in questione ha dato alla raccomandazione. In mancanza di seguito soddisfacente entro il termine fissato, la Commissione può attivare uno dei meccanismi previsti dall'articolo 7 del TUE.

  L'intervento prospettato dalla Commissione costituisce un primo tentativo di adeguare gli strumenti a disposizione dell'Unione per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nell'Unione europea. Compito della Camera in generale – e della XIV Commissione in particolare – è quello di valutare, per un verso, l'adeguatezza delle soluzioni prospettate dalla Commissione nel quadro giuridico vigente e di verificare, per altro verso, valutarne con attenzione l'impatto ordinamentale della comunicazione, anche alla luce dei rilievi formulati dal Servizio giuridico del Consiglio dell'UE.
  In via preliminare, va osservato che la Comunicazione in esame non ha, per sua stessa natura, efficacia normativa ma sembrerebbe intesa a procedimentalizzare ed ancorare a criteri predefiniti l'esercizio di competenze che i Trattati già conferiscono alla Commissione. La stessa relazione di accompagnamento afferma espressamente che il nuovo quadro «non si pone in alternativa ai meccanismi dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, bensì li precede e integra».
  Tuttavia il parere espresso, il 27 maggio 2014, dal Servizio giuridico del Consiglio rileva che il meccanismo delineato dalla Commissione non sarebbe conforme al principio di attribuzione di cui all'articolo 5 del TUE (Trattato sull'Unione europea), secondo il quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti, mentre qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri.
  In particolare, secondo il parere, l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea non conferisce alcuna competenza materiale all'Unione, ma, (analogamente alle disposizioni della Carta europea per i diritti fondamentali) si limita ad elencare alcuni valori che dovrebbero essere rispettati dalle Istituzioni dell'Unione e dai suoi Stati membri. Pertanto, una violazione dei valori dell'Unione, tra cui lo Stato di diritto, può essere invocata dalle Istituzioni dell'UE contro uno Stato membro solo quando esse agiscono in una materia per la quale l'Unione ha competenza sulla base di specifiche disposizioni del Trattato.
  Il parere afferma inoltre che l'articolo 2 del TUE non consente ulteriori sviluppi sul piano procedurale rispetto a quanto già esplicitamente previsto dalla medesima disposizione e prospetta una soluzione alternativa, considerata compatibile con i Trattati: gli Stati membri stessi – e non il Consiglio – potrebbero accordarsi su un sistema di monitoraggio del funzionamento dello Stato di diritto al loro interno, che consenta se necessario la partecipazione della Commissione e di altre Istituzioni UE, nonché sulle conseguenze che gli Stati membri stessi dovrebbero impegnarsi a trarre da tale monitoraggio; tale accordo non dovrebbe incidere sulla possibilità per l'Unione di utilizzare i poteri di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea e agli articoli 258, 259 e 260 del TFUE. Pag. 312
  Tale ultima proposta si collocherebbe al di fuori del quadro giuridico dell'UE, essendo affidata allo strumento dell'accordo internazionale, sul modello seguito, ad esempio, con la stipulazione del Fiscal Compact.
  L'esame della Comunicazione da parte delle Camere assume una forte rilevanza sotto due profili: per un verso, esso può fornire utili indicazioni per l'azione che il Governo svolgerà nel corso del prossimo semestre per tradurre le proposte formulate dalla Commissione in strumenti di intervento concreti. Per altro verso, esso può contribuire ad approfondire le complesse implicazioni di ordine giuridico sottese alla querelle tra Consiglio e Commissione europea.
  In considerazione della importanza e conflittualità della materia, appare opportuno svolgere una istruttoria approfondita, valutando lo svolgimento di attività conoscitive insieme alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia che hanno già avviato, in sede primaria, l'esame della Comunicazione lo scorso 24 giugno.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) ritiene che la proposta avanzata dalla Commissione europea nella Comunicazione in esame possa essere definita un pasticcio, peraltro potenzialmente assai pericoloso. Ritiene infatti che il sistema di tutela configurato dagli articoli 2, 5 e 7 del Trattato sull'Unione europea sia già sufficientemente preciso, costituisca un punto di equilibrio faticosamente raggiunto e rischi di essere messo a repentaglio dalle proposte in discussione.
  Basti immaginare, ad esempio, come potrebbe reagire un Paese come il Regno Unito ad un meccanismo che rende sindacabile la giurisdizione interna in tema di tutela dei diritti, senza che peraltro sia chiaro quale sia il soggetto chiamato a sindacare. Si apre così il campo alla propaganda di tutte le lobbies che vogliono mettere in difficoltà i Governi dinnanzi all'opinione pubblica.
  Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sul fatto che i valori di cui all'articolo 2 del Trattato sono oggetto di valutazione e di scelta politica. Attribuire ad una Corte, non eletta dal popolo, il diritto a pronunciarsi su questa materia significa attribuire un potere politico ad un organo non politico, senza legittimazione.
  Si tratterebbe a suo avviso di un intervento politico poco saggio, né vi sono, a suo parere, le condizioni per intervenire sul punto con una modifica dei Trattati.
  Per tali motivi invita i colleghi a procedere con la massima attenzione e cautela, come peraltro suggerito dallo stesso relatore.
  Ricorda infine che lo strumento di intervento in tale ambito esiste già ed è rappresentato dal Consiglio d'Europa, il cui scopo è proprio la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo. Né si può immaginare, d'altra parte, di affiancare l'attività delle due Corti già esistenti – la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo – che sono tra loro incompatibili. Non è opportuno attrarre la materia dei diritti umani all'interno della giurisprudenza relativa ai diritti economici, se non si vuole vedere annullata la sovranità popolare.

  Vega COLONNESE (M5S) si associa all'esigenza di svolgere un approfondimento congiunto con le Commissioni di merito.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, condivide i rilievi e le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Buttiglione e per tale motivo ritiene importante svolgere un adeguato approfondimento della Comunicazione in esame, anche attraverso il lavoro da svolgere insieme con le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.40.

Sulla LI riunione della COSAC svolta ad Atene dal 15 al 17 giugno 2014.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che il 15, 16 e 17 giugno 2014 si è svolta ad Atene la LI riunione dei Presidenti COSAC, alla quale hanno preso parte l'onorevole Tancredi e l'onorevole Berlinghieri.

  Paolo TANCREDI (NCD) presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (vedi allegato).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 15.45.

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