CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Comunico che la deputata Cristina Bargero (PD) è entrata a far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 303 e abbinate.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guido GALPERTI (PD), relatore, illustra il testo unificato della proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante disposizioni riguardanti l'agricoltura sociale, approvato lo scorso 26 giugno in sede referente dalla XIII Commissione Agricoltura.
  Il testo si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale strumento operativo attraverso il quale applicare le politiche del welfare in ambito territoriale, coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini.
  Le esperienze di agricoltura sociale costituiscono una realtà che si è sviluppata e diffusa con risultati significativi e pertanto meritano un pieno riconoscimento da parte dello Stato. L'intervento normativo viene infatti riferito alla competenza statale definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lettera m), relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
  L'articolo 2 introduce la definizione legislativa a livello nazionale dell'agricoltura sociale. Ai sensi del comma 1 sono Pag. 254tali le attività svolte dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:
   l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
   servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agriasili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;
   prestazioni e servizi terapeutici, anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
   iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

  A un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è demandata la definizione dei requisiti minimi delle attività indicate (comma 2). Il comma 3 qualifica le attività di cui alle lettere b), c) e d) come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Il comma 4 prevede che le attività elencate in precedenza possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo. Il comma 5 prevede, inoltre, che l'imprenditore agricolo possa svolgere attività di agricoltura sociale in associazione con le cooperative (di cui alla legge n. 381 del 1991), con le imprese sociali, con le associazioni di promozione sociale; con i soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il comma 6, infine, prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari. Gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre piani territoriali di sostegno a tali attività.
  L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni provvedono ad un riconoscimento provvisorio. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.
  L'articolo 4 stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale.
  L'articolo 5 dispone che acquisiscono il requisito della ruralità i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale. Le regioni sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.
  Particolarmente significative appaiono le misure di sostegno, di cui all'articolo 6, che si sostanziano nella facoltà:
   per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
   per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche;
   per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
   per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

  Viene, poi, previsto (comma 5) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle Pag. 255finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno; anche per le regioni sono chiamate ad adottare provvedimenti per la concessione di agevolazioni (comma 7). Al comma 6 viene stabilito che nei piani regionali di sviluppo rurale siano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo dell'impresa di agricoltura sociale.
  L'articolo 7, infine, istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale che avrà il compito:
   di definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumento di assistenza e di formazione);
   di monitorare lo sviluppo delle stesse attività;
   di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale;
   di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale;
   di definire azioni di comunicazione territoriale.

  Ricorda che l'agricoltura sociale ha già trovato una prima definizione, come specifica area di intervento delle politiche pubbliche, nella programmazione dello sviluppo rurale sia con riferimento al periodo 2007-2013, sia soprattutto con la nuova Politica agricola comune e la nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020, che inseriscono l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e lo sviluppo economico delle aree rurali come obiettivi prioritari delle politiche di sviluppo rurale. Inoltre, i programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 sono già in avanzato stato di elaborazione e prestano una grande attenzione alla tematica dell'agricoltura sociale.
   Ritiene pertanto importante un intervento legislativo che fornisca una definizione puntuale dell'agricoltura sociale, per rispondere ad un'esigenza di coordinamento sia rispetto agli orientamenti dell'Unione europea sia rispetto all'articolata legislazione regionale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato).

  Luigi TARANTO (PD) osserva preliminarmente che l'introduzione di regimi speciali e differenziati che operano al confine della più generale area delle attività economiche impone un supplemento di cautela per evitare operazioni elusive della disciplina. Ritiene che la prima osservazione proposta nel parere confermi il riconoscimento della ruralità con i conseguenti vantaggi fiscali agli edifici in cui saranno allocate le attività di agricoltura sociale, nel generale rispetto degli strumenti urbanistici. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, non risulta chiaro, a suo avviso, se l'attività di agricoltura sociale si esplichi esclusivamente attraverso lo svolgimento di servizi prevalentemente a carattere educativo o se il servizio sociale si fondi anche sulla produzione e sull'allevamento. Giudica pertanto opportuna la seconda osservazione che interviene sulla disciplina del commercio su aree pubbliche, nel cui ambito è stato già riconosciuto un particolare regime di valorizzazione per le produzioni dirette da parte del mondo agricolo. La proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 6 è volta ad evitare una sommatoria di tre regimi a carico dell'attività di programmazione dei comuni: il regime generale del commercio su aree pubbliche, la valorizzazione del commercio su aree pubbliche esercitata da operatori agricoli e, infine, il regime di valorizzazione degli operatori del commercio su aree pubbliche che vendono prodotti agricoli derivanti da attività di agricoltura sociale. Ritiene si debba procedere con ragionevolezza riconoscendo il valore dell'agricoltura sociale ed evitando la creazione di regimi di particolare favore così parcellizzati da essere Pag. 256probabilmente ingestibili da parte delle autorità amministrative.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, ritiene ultronea la prima osservazione che richiama al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici dovuto anche per i fabbricati rurali che, a suo avviso, non necessita di essere ribadito in una disposizione di legge.

  Stefano ALLASIA (LNA), pur dichiarandosi favorevole al contenuto del provvedimento in esame nel suo complesso che affronta la tematica dell'agricoltura sociale, ritiene tuttavia sussistano nel testo alcune criticità. Rileva in particolare come, rispetto al testo iniziale, sia stata eccessivamente estesa la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni; al riguardo sarebbe stato preferibile usare una maggiore cautela soprattutto in relazione alle conseguenze che potrebbero determinarsi sull'utilizzo delle risorse disponibili.
  Dichiara quindi voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

  Marco DA VILLA (M5S), pur condividendo l'impianto complessivo del nuovo testo unificato, ricorda a tale proposito che fra le proposte di legge confluite nel testo unificato c’è anche quella del gruppo del Movimento 5 Stelle, ritiene che nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito sussistano alcuni profili problematici. Condivide, a tale riguardo, le considerazioni già svolte dal collega Allasia, circa l'eccessiva estensione operata dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste nell'articolato in esame.
  Con riferimento al parere predisposto dal relatore, dichiara di non condividere l'osservazione di cui alla lettera b), che prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 6, che disciplina il potere dei comuni di definire le modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche. Al riguardo, ritiene opportuno che tale norma sia mantenuta nel testo.
  Rispetto all'osservazione contenuta alla lettera a) della proposta di parere, ritiene viceversa che essa sia ridondante e non necessaria. Sottolinea infatti come non sia opportuno ribadire in un testo di legge la necessità di rispettare la normativa vigente in materia di strumenti urbanistici.

  Guido GALPERTI, relatore, pur ritenendo condivisibili alcune delle preoccupazioni segnalate dai colleghi, ritiene, a proposito della lettera a) che, in relazione allo specifico dettato dell'articolo 5 della proposta in esame, non sia del tutto superfluo ribadire la necessità dell'osservanza della disciplina urbanistica. In relazione alla osservazione della lettera b) conferma l'opinione di evitare la creazione di regimi parcellizzati di particolare favore. Chiede quindi di mettere ai voti la proposta di parere come originalmente formulata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

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