CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 293

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 73/2014: Proroga gestioni commissariali.
C. 2447 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), relatore, dopo aver ricordato che la Commissione ha già avuto modo di esaminare il decreto-legge in titolo nel testo iniziale, in occasione della sua discussione al Senato, esprimendo su di esso parere favorevole, formula un giudizio critico in ordine alle novità introdotte dal Senato, precisando tuttavia che le stesse non investono i profili di competenza della Commissione.
  Evidenzia infatti che il Senato ha ulteriormente differito le proroghe di alcuni commissariamenti, tra l'altro confermando il commissariamento per la chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla legge n. 219 del 1981 in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, ed ha altresì introdotto la proroga di un altro commissariamento, quello relativo alla rimozione del relitto della nave Costa Concordia.
  Ciò premesso, riferisce, più in dettaglio, che l'articolo 1 del decreto-legge proroga il termine di scadenza dell'attività del commissario delegato per l'emergenza derivante dalla vulnerabilità sismica della Galleria Pag. 294Pavoncelli, tratto dell'acquedotto del Sele-Calore. Il testo del Governo prorogava il termine in questione fino al 31 dicembre 2015, mentre il Senato ha esteso la proroga fino al 31 dicembre dell'anno successivo, 2016.
  Come si ricorderà, l'articolo 4 del decreto-legge n. 43 del 2013, ha demandato l'individuazione del soggetto competente al subentro al commissario delegato nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità a un Accordo di programma tra le regioni interessate, da stipulare d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la società Acquedotto Pugliese S.p.A.
  Il medesimo articolo 4 ha previsto che il commissario delegato invii al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della Galleria Pavoncelli.
  A seguito delle modifiche introdotte dal Senato nel decreto in esame, si prevede che il commissario delegato invii il rapporto anzidetto – oltre che al Parlamento e al Ministero – anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Senato ha altresì stabilito che il rapporto in questione dovrà avere ad oggetto anche l'entità dei lavori ancora da eseguire.
  L'articolo 2, nel testo iniziale del Governo, prevedeva che al commissario ad acta nominato dall'articolo 49 della legge n. 83 del 2012 per pervenire alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali previsti dalla legge n. 219 del 1981 nelle aree delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 subentrasse – per il solo completamento del tratto stradale Lioni-Grottaminarda – una apposita struttura temporanea da costituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la quale era previsto come termine di scioglimento quello dell'ultimazione dei lavori o comunque del 31 dicembre 2015.
  Il Senato ha invece confermato il commissario ad acta, prorogandone l'incarico fino al 31 dicembre 2016. Nel contempo il Senato ha prorogato alla stessa data il termine entro il quale il commissario deve, previa ricognizione delle pendenze, provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni competenti – che dovranno essere individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico – e deve presentare ai medesimi ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.
  Il Senato ha previsto, ancora, che il commissario ad acta invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.
  Il Senato ha altresì previsto che il commissario riferisca alle competenti Commissioni parlamentari periodicamente e almeno ogni sei mesi sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
  Per quanto riguarda l'onere finanziario per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del commissario ad acta, il Senato ha confermato il limite di 100 mila euro annui fino al 2016. Al riguardo va detto che la misura prevista dal testo iniziale del Governo – cioè la creazione di una struttura temporanea presso il Ministero – comportava un onere maggiore, vale a dire 150 mila euro annui.
  L'articolo 3 del decreto in esame stabilisce che – in attesa che la regione Campania completi l'affidamento degli impianti di collettamento e depurazione di Pag. 295Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo – siano ulteriormente prorogati sia la validità dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, sia i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima; questo al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi.
  Quanto al termine della nuova proroga, il testo iniziale del Governo lo fissava al 31 luglio 2014, mentre il Senato lo ha esteso al 30 novembre 2014. È confermato che, una volta decorso il termine in questione, gli effetti dell'ordinanza citata dovranno cessare comunque.
  Il Senato ha anche precisato che la realizzazione degli impianti di cui si parla deve avvenire nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti.
  L'ordinanza in questione ha dettato disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticità in atto negli impianti in questione, nominando, tra l'altro, un commissario delegato e prevedendo che questi possa avvalersi per i suoi compiti di società a totale partecipazione pubblica, nonché della collaborazione dell'ISPRA, dell'ARPAC, degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali.
  Anche in questo caso il Senato ha previsto che, al termine dell'incarico, il commissario delegato invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ai Ministeri competenti – quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quello delle infrastrutture e dei trasporti – un rapporto sulle attività svolte e sulla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
  Come negli altri casi, il Senato ha anche previsto che il Commissario riferisca – per la precisione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 citata, nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
  Il Senato ha anche inserito nel decreto-legge un nuovo articolo (3-bis), con il quale si prorogano dal 31 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 sia l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, sia l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.
  In particolare, la prima ordinanza citata ha nominato commissario delegato per le operazioni di rimozione della nave il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone i compiti e i poteri; a sua volta, l'articolo 2 della seconda ordinanza citata ha previsto un Osservatorio di monitoraggio con il compito di verificare l'esatta esecuzione del progetto di rimozione del relitto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale.
  L'Osservatorio in questione prevede la partecipazione di un rappresentante della regione Toscana, con funzioni di Presidente, e di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Toscana, della Provincia di Grosseto, del comune dell'Isola del Giglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISPRA, della Capitaneria di Porto, del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore della Sanità.
  Quanto agli oneri conseguenti alla misura di proroga in questione, il Senato ha disposto che si provveda con le risorse già Pag. 296previste per la copertura finanziaria delle ordinanze citate. Peraltro, per quanto riguarda gli oneri relativi ai rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'Osservatorio, l'ordinanza n. 4023 citata ha previsto che siano integralmente a carico della società Costa Crociere.
  In conclusione, ribadito che le modifiche apportate al testo dal Senato non paiono incidere su aspetti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna.
S. 1518 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Giovanna MARTELLI (PD), relatrice, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione alla Camera, avverte che la Camera ha apportato al testo medesimo ampie modifiche e che la sua relazione si soffermerà in modo particolare su queste ultime.
  Riferisce quindi che il decreto-legge prevede innanzi tutto, all'articolo 1, interventi a favore dei territori emiliani colpiti dagli eventi alluvionali del 2014 e dalle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014. La Camera è innanzitutto intervenuta sull'ambito di applicazione delle misure, vale a dire sui territori cui le stesse si applicano. A seguito delle modifiche, i territori interessati dal provvedimento sono i seguenti: i territori della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; i comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014; i comuni della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013; e i comuni delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012.
  Il Presidente della regione Emilia-Romagna, già nominato Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, viene autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori indicati e gli vengono conferiti i necessari poteri di emergenza. Si consente inoltre al Commissario di avvalersi, per le attività di ricostruzione, oltre che dell'amministrazione regionale e di quelle locali interessate, anche del personale assunto dai comuni – come consentito dall'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 – con contratti di lavoro flessibile per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 2012. Al Commissario viene attribuita la facoltà di delegare le sue funzioni ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali e ai presidenti delle province di Modena e – a seguito delle modifiche disposte dalla Camera – di Bologna.
  Il comma 3-bis, inserito dalla Camera nell'articolo 1, proroga al 2016 la convenzione tra Fintecna e la regione Emilia-Romagna finalizzata a garantire ai territori interessati il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
  Il Presidente della regione Emilia-Romagna, come commissario delegato, è autorizzato a destinare 210 milioni di euro – di cui, secondo quanto precisato dalla Camera, 160 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015 – ai contributi per danni subiti da privati per le alluvioni del gennaio 2014 e per le trombe d'aria del 3 maggio 2013; agli interventi più urgenti connessi al programma Pag. 297di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali; ai contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e lavoro e delle attività; ai contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché ai contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico.
  Il comma 5-bis – parimenti inserito dalla Camera – dispone che alle aziende agricole dei comuni interessati dagli eventi calamitosi anzidetti si applichino, per favorire la ripresa dell'attività produttiva, alcuni dei benefici previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, vale a dire contributi in conto capitale, proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario, esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  Sempre l'articolo 1 affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento.
  Il comma 6-bis, introdotto dalla Camera, dispone che gli interventi di messa in sicurezza idraulica previsti dai commi 5 e 6 devono integrare gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE (cosiddetta «direttiva acque») e 2007/60/CE (cosiddetta «direttiva alluvioni»).
  Spetterà al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in quanto Commissario delegato, stabilire priorità, modalità e percentuali per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività economiche, con particolare riguardo – come precisato dalla Camera – alle imprese agricole, e in generale per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini. Parimenti spetterà al presidente della regione l'individuazione dei requisiti e delle modalità di asseverazione dei danni subiti e l'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata dichiarata inagibile o inabitabile, fermo restando – come è stato precisato dalla Camera – il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
  Il comma 7-bis – introdotto dalla Camera nell'articolo 1 – consente a determinati titolari di mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili di richiedere la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o con intermediari finanziari.
  Il comma 7-ter – ugualmente inserito dalla Camera – prevede, per quanti abbiano presentato domanda per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, la corresponsione, mediante credito di imposta, degli interessi maturati e delle spese dovute a seguito della sospensione dei mutui.
  Il comma 8-bis – anch'esso inserito dalla Camera – esclude per il 2014 dal patto di stabilità interno alcune spese finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio.
  Il comma 9-bis – inserito dalla Camera – riguarda i riflessi, sul livello dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, degli infortuni verificatisi in concomitanza degli eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro. Il comma prevede che di tali infortuni non si tenga conto ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico e ai fini dell'applicazione delle disposizioni che prevedono una riduzione dei premi e contributi assicurativi.
  Il comma 9-ter – inserito dalla Camera – prevede la sospensione di un anno del pagamento dovuto per la restituzione del debito nell'ambito del piano di ammortamento per i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 15 novembre 2013.
  Il comma 9-quater – inserito dalla Camera – prevede che il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmetta al Parlamento una relazione annuale sullo stato Pag. 298di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi delle disposizioni sin qui descritte e sull'utilizzo delle risorse stanziate.
  Il comma 9-quinquies – inserito dalla Camera – proroga di un anno i termini per adibire un immobile ad abitazione principale al fine di beneficiare della riduzione dell'aliquota della tassa di registro e della detrazione sui mutui previste a favore dei contribuenti proprietari di immobili siti nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui al decreto-legge n. 74 del 2012.
  Il comma 9-sexies – inserito dalla Camera – esclude dalla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Irap i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti dai soggetti aventi sede legale o operativa nei comuni interessati dalle disposizioni fin qui viste.
  I commi 9-septies e 9-octies – introdotti dalla Camera – prevedono che gli imprenditori e i lavoratori autonomi che abbiano denunciato danni ad aziende, studi o macchinari, possono ottenere il contributo per la ricostruzione sotto forma del credito di imposta previsto dall'articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2014, oltre che a seguito della verifica dei presupposti da parte delle autorità competenti – come già previsto dalla norma citata, – anche trasmettendo all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito. Nel contempo il termine per usufruire del credito di imposta in questione viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2014. I medesimi commi estendono la possibilità di usufruire del credito di imposta anche alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini dell'acquisizione della certificazione di agibilità sismica.
  L'articolo 1-bis – inserito dalla Camera – consente di impiegare le risorse finanziarie già stanziate per la cassa integrazione guadagni in deroga per le sospensioni dal lavoro dovute agli eventi sismici per finanziare interventi di cassa integrazione guadagni in deroga anche per le sospensioni dal lavoro dovute agli eventi alluvionali nei territori interessati.
  L'articolo 2, ai commi da 1 a 1-quater, reca disposizioni volte ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per il 2014. La Camera ha precisato che nel Fondo devono confluire anche le risorse inutilizzate del Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali pregressi, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per il 2014. Le competenze relative al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali sono trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. Si destinano poi al Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 100 milioni di euro, i proventi per interessi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena sottoscritti dal Governo per circa 4 miliardi.
  L'articolo 2, comma 1-quinquies – introdotto dalla Camera – consente alle regioni di utilizzare le somme iscritte nei loro bilanci provenienti dall'accertamento di economie dopo la completa attuazione dei piani di interventi urgenti finanziati con provvedimenti statali in relazione ad eventi calamitosi verificatisi fino al 2002. Le regioni possono utilizzare queste somme per avviare gli interventi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi per i quali nel 2014 sia stato disposto il rientro nella gestione ordinaria, nonché per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio in conseguenza degli stessi eventi.
  I commi 1-sexies e 1-septies – inseriti dalla Camera – prevedono un cofinanziamento statale per 6 milioni nel 2014 per assicurare l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo, ed in particolare per contribuire alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete di Pag. 299radar meteorologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento.
  Il contributo viene ripartito secondo criteri e modalità che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  In conclusione, ritiene che la Commissione potrebbe confermare il parere espresso in occasione della discussione del provvedimento alla Camera, vale a dire un parere favorevole nel quale, dopo aver ricordato nelle premesse come, oltre a quella dell'Emilia Romagna, sussistano anche altre situazioni di emergenza dichiarata sul territorio nazionale, ed in particolare in Abruzzo, in Lombardia, in Veneto, in Sardegna e nelle Marche, con specifico riferimento a Senigallia, si richiamava l'attenzione della Commissione competente sull'esigenza di assicurare a tutte le situazioni di emergenza la stessa attenzione, nonché sull'esigenza di iniziative legislative che razionalizzino e uniformino le procedure per l'attivazione di interventi nazionali di assistenza alle popolazioni e di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, definendo al meglio il ruolo delle autonomie territoriali per garantire il coordinamento dell'azione del Governo, delle regioni e degli enti locali.

  Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S), premesso che il suo gruppo condivide il provvedimento in esame, fa presente che il presidente della regione Emilia Romagna, in qualità di commissario straordinario, ha escluso da ogni forma di contributo per i danni causati dal terremoto gli edifici classificati in categoria A nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica). Si tratta, a suo avviso, di una discriminazione, anche perché in altri casi, per esempio nel terremoto dell'Aquila, è stato previsto un indennizzo per tutti gli edifici danneggiati.
  Invita pertanto la relatrice a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere che formulerà anche un richiamo all'esigenza di prevedere l'erogazione di contributi anche per gli edifici danneggiati dal sisma classificati nella scheda AeDES in categoria A. Fa presente, al riguardo, che nel corso della discussione del decreto-legge alla Camera, il Governo ha espresso parere favorevole su un ordine del giorno che lo impegna in tal senso: si tratta dell'ordine del giorno Ferraresi n. 9/2365-A/9, sottoscritto anche da lui.
  Invita altresì la relatrice a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere un richiamo alla necessità di adottare misure di fiscalità di vantaggio a favore delle imprese operanti nei territori interessati dagli eventi di cui al decreto-legge in esame, come già avvenuto in passato per altri territori colpiti da simili calamità naturali: in particolare, occorre provvedere all'individuazione delle zone franche urbane previste dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Un ordine del giorno in tal senso è stato da lui presentato nel corso dell'esame del decreto-legge alla Camera (n. 9/02365-A/010) ed è stato respinto.

  Il presidente Renato BALDUZZI, rilevato che entrambe le questioni sollevate dal deputato Dell'Orco esorbitano dalle competenze della Commissione, esprime l'avviso che la prima, avendo un carattere più circoscritto ed essendo comunque indirettamente riconducibile alle predette competenze, potrebbe essere menzionata nel parere, mentre la seconda, riguardando un profilo tributario, è senz'altro estranea alle stesse competenze e dovrebbe quindi, a suo giudizio, essere lasciata fuori.
  Chiede quindi alla relatrice quale sia il suo orientamento al riguardo.

  La deputata Giovanna MARTELLI (PD), relatrice, concordando con il presidente, presenta una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2), la prima delle quali riproduce l'osservazione già formulata dalla Commissione in occasione del parere reso alla competente Commissione della Camera, mentre la seconda riprende la questione posta dal deputato Dell'Orco in relazione agli edifici danneggiati dal terremoto.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X della Camera).
(Esame e rinvio).

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite VII e X della Camera il parere sul decreto-legge in titolo, che reca disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
  Dopo aver sottolineato che, trattandosi di un provvedimento importante, sul quale occorrerà svolgere una adeguata riflessione, svolgerà oggi soltanto la relazione introduttiva, riservandosi di formulare una proposta di parere in una successiva seduta, riferisce che il decreto-legge è composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (articoli 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (articoli 9-11), all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (articoli 12-16), alle norme finanziarie e all'entrata in vigore (articoli 17-18).
  L'articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche operanti senza scopo di lucro esclusivamente nello spettacolo. I contribuenti possono usufruire del credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50 per cento nel 2016. Nel periodo indicato non si applicherà la disciplina ordinariamente prevista per le erogazioni liberali dal Testo unico delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui; ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Sono previste specifiche misure per garantire la pubblicità e la trasparenza delle erogazioni ed è prevista la creazione, all'interno del Ministero dei beni e delle attività culturali, di strutture per favorire la raccolta di fondi.
  L'articolo 2 prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei. A tal fine, innanzitutto, si prevedono varie deroghe alla disciplina del Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti. In particolare, si consente al Direttore generale di progetto, nominato ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente, di aggiudicare l'appalto in deroga alla disciplina sulla verifica dei requisiti, di revocare il responsabile unico del procedimento e di attribuire le relative funzioni ai componenti della segreteria tecnica di progettazione. Inoltre, si prevede l'elevazione della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali e della soglia delle varianti in corso d'opera e l'applicazione di procedure d'urgenza per l'esecuzione dei contratti. Ulteriori misure riguardano il responsabile del procedimento, che può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori e che, con un'attestazione, può sostituire la verifica dei progetti. Inoltre, si prevede che il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto non sia assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza. Al contempo, si prevede la costituzione, presso la Soprintendenza speciale per i Pag. 301beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione.
  Ulteriori disposizioni riguardano i compiti e i poteri del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito del processo di rilancio del sito UNESCO «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata». In particolare, si esplicita che la proposta del Piano strategico per lo sviluppo delle aree a cui si riferisce il piano di gestione del sito UNESCO deve essere redatta dal Direttore generale di progetto e che il Comitato di gestione la approva ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, che reca la disciplina della conferenza di servizi.
  L'articolo 3 prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta.
  L'articolo 4 integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) prevedendo la possibilità, per i competenti uffici territoriali del Ministero e per i comuni, di derogare alla legislazione regionale e ai criteri stabiliti in sede di Conferenza unificata, nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, ove le stesse risultino non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. In particolare, si prevede che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possano negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, «nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva»; si introduce una nuova disciplina per la gestione degli esuberi; si proroga dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti e si specifica che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi; si dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni che alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi; si modifica nuovamente la disciplina per l'individuazione delle fondazioni dotate di forme organizzative speciali; si incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2013; si modifica il nome della «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» in Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, ad attrarre investimenti esteri in Italia. In particolare, si aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta.
  Inoltre, si aumenta da 110 a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico, estesi anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013. Pag. 302
  L'articolo 7 dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato «Grandi Progetti Beni culturali». Il Piano, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.
  Per attuare gli interventi del Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa (5 milioni per il 2014, 30 mln per il 2015, 50 per il 2016). Dal 1o gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002. Quest'ultimo viene novellato, prevedendo che la quota delle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, dal 2014, in misura pari al 3 per cento. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.
  Inoltre, si dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali siano destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali.
  Infine, si prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015.
  L'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a 29 anni, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile. Si tratta di una iniziativa finanziata per il solo 2015 nel limite di 1,5 milioni di euro. A tal fine, Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali devono predisporre elenchi nominativi. La disciplina attuativa sarà definita con un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza unificata. È previsto che la stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani possa essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.
  L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione.
  L'articolo 10, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva delle destinazioni turistiche, concede alle strutture ricettive, per il periodo d'imposta in corso al 1o giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.
  L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, in assenza di oneri per la finanza pubblica. A tal fine si prevede, in primo luogo, l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. In secondo luogo si prevede la convocazione, da parte del Ministero, di apposite conferenze di servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza. Inoltre è prevista la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali ad imprese Pag. 303o altri enti associativi composti in prevalenza da giovani, per la promozione di percorsi pedonali o ciclabili. Infine, si rinvia al 31 ottobre 2014 il decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione, e si demanda al medesimo decreto di stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa.
  L'articolo 12 dispone in materia di termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e interviene sul procedimento per il rilascio della stessa autorizzazione, sopprimendo le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
  Un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'articolo 12 mira a semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi. In particolare, si ampliano le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali e si prevede che alcune operazioni siano libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione).
  Infine, si riduce da 40 a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e si prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine.
  L'articolo 13 interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  L'articolo 14, relativo all'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali, dispone che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Ministero, incluso il Segretario generale, non possa essere superiore a 24. A tal fine, si elimina il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici, fissato in 17. Si dispone, inoltre, la possibilità di riorganizzare temporaneamente gli uffici operanti nelle aree in cui si sono verificati eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza.
  Infine, si estende la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite «trasformazione» di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali – oltre che di «uffici» competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. In tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è previsto un amministratore unico.
  L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga, fino al 31 agosto 2015, delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli aspetti più significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.Pag. 304
  L'articolo 17 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e indica la relativa copertura finanziaria.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S) richiama l'attenzione della Commissione e della relatrice su due disposizioni del provvedimento che, a suo avviso, invadono ambiti materiali riservati alla legislazione delle regioni.
  La prima disposizione cui fa riferimento è l'articolo 9, che prevede il riconoscimento, in favore degli esercizi ricettivi, di un credito d'imposta per le spese per investimenti e attività di sviluppo, tra cui quelle relative a spazi e pubblicità per la promozione e la commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e sulle piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e da agenzie di viaggio. In sostanza, si prevede un credito di imposta a favore degli esercizi ricettivi per le spese da essi sostenute non per l'attività loro propria, che è quella ricettiva, ma per un'attività che è propria invece – anche alla luce della disciplina dell'Unione europea – dei tour operator e delle agenzie di viaggio, ai quali soltanto spetta di promuovere e vendere pacchetti turistici.
  La seconda disposizione cui fa riferimento è l'articolo 11, comma 4, che modifica le disposizioni in materia di guide turistiche introdotte con la legge europea 2013 (n. 97 del 2013), peggiorandole, nel senso di renderle ancor più lesive delle autonomie regionali, le quali in materia di guide turistiche hanno emanato proprie leggi. Infatti l'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 97 ha previsto che l'attività di guida turistica sia soggetta a una specifica abilitazione quando svolta con riferimento a siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico da individuarsi con decreto ministeriale: in sostanza, sulla base di un'errata qualificazione dell'attività di guida turistica, che è stata ricondotta alla direttiva europea «servizi», anziché a quella «professioni», si è introdotta la figura della guida turistica nazionale, che comporterà inevitabilmente un servizio più scadente, in quanto guide nazionali avranno le loro preferenze e conosceranno alcuni siti culturali meglio di altri. Ora il decreto-legge in esame peggiora la situazione per le regioni, prevedendo che il medesimo decreto ministeriale debba anche stabilire i requisiti per ottenere la suddetta abilitazione specifica, nonché il procedimento di rilascio.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) invita i commissari a riflettere sul fatto che alcune specifiche competenze in materia di turismo, vale a dire quelle relative alla promozione del Paese all'estero e quindi all'attrazione di turisti in Italia, devono necessariamente spettare allo Stato, fermo restando che devono per contro restare alle regioni le competenze relative agli aspetti locali del turismo, a cominciare dall'accoglienza dei turisti sui territori. In quest'ottica, il provvedimento in esame contiene misure a suo giudizio importanti e condivisibili, a cominciare da quelle finalizzate al potenziamento dell'ENIT.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente Renato BALDUZZI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Competitività settore agricolo.
S. 1328 Governo.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Dario PARRINI (PD), relatore, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che il disegno di legge in titolo è stato presentato dal Governo Letta il 21 febbraio 2014 come collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2015 e persegue l'obiettivo di accrescere la competitività dei settori agricoli collegati all'Expo 2015 e di rendere più semplice per i consumatori il riconoscimento dei prodotti agro-alimentari italiani.
  In estrema sintesi, il provvedimento introduce un credito di imposta per le Pag. 305aziende che investono in infrastrutture logistiche e distributive all'estero per i prodotti italiani; semplifica i controlli sulle imprese agricole e rafforza il coordinamento delle attività degli organi di vigilanza, vietando la duplicazione degli accertamenti e l'interscambio di dati informatici tra gli organi stessi; incentiva il ricambio generazionale e l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, aiutando le piccole e micro imprese condotte da imprenditori con meno di 40 anni attraverso mutui agevolati per favorire gli investimenti nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli; prevede finanziamenti per l'innovazione tecnologica nel settore primario, per il sostegno all'agricoltura sociale e ai prodotti cosiddetti «a filiera corta»; adegua l'ordinamento nazionale agli orientamenti comunitari in materia di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati.
  Il testo reca anche numerose deleghe legislative al Governo: per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e di pesca; per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; per il riordino dell'assistenza tecnica agli agricoltori; per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati; per il sostegno al settore del riso.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 semplifica i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole, prevedendo, tra l'altro, che gli organi di vigilanza svolgano i controlli in questione tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 e che gli stessi notifichino con verbale anche la regolarità dell'esito del controllo, in modo che gli adempimenti risultati regolari al controllo non possano essere oggetto di contestazioni in ispezioni successive per lo stesso anno. Gli esiti dei controlli devono essere resi immediatamente disponibili alle amministrazioni in via telematica, secondo modalità da definirsi con Accordo in sede di Conferenza unificata. Vengono semplificati alcuni adempimenti in materia di igiene dei prodotti alimentari. Sono semplificati gli adempimenti antincendio per i depositi di prodotti petroliferi con una capienza massima di 5 metri cubi usati nelle imprese agricole. Gli olivicoltori che producono olio per autoconsumo fino ad un dato massimale vengono esonerati dall'obbligo di tenere il fascicolo aziendale.
  L'articolo 2 detta disposizioni in materia di servitù, stabilendo che i proprietari di strade private hanno l'obbligo di consentire il passaggio di tubazioni e l'installazione di contatori per l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete del gas.
  L'articolo 3 riduce da 180 a 60 giorni il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici economici procedenti devono adottare il provvedimento relativo alle istanze concernenti l'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
  L'articolo 4 detta disposizioni in materia di contratti agrari, chiarendo che, ai fini della predisposizione e sottoscrizione degli accordi di affitto di fondi rustici in deroga, si considerano organizzazioni professionali maggiormente rappresentative degli interessi del settore agricolo quelle rappresentate direttamente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'articolo definisce inoltre la figura giuridica del coltivatore diretto, ai fini della individuazione del soggetto che può esercitare il diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Per limitare l'ambito dei soggetti ammessi agli istituti in questione, viene introdotto il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni al momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.
  L'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e di pesca, con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari. Sugli schemi dei decreti è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Pag. 306
  L'articolo 6 detta disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica, limitando gli adempimenti burocratici, snellendo le procedure e consentendo uno sviluppo del settore biologico sulla base di adeguati controlli. A tal fine viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dovrà gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico. Un decreto ministeriale dovrà individuare i modelli per la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione, i registri aziendali. Il Ministero, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, dovrà istituire l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica. Le regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono chiamate ad attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali; viene specificato che «In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzino il SIB».
  L'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'obiettivo di rivedere la spesa, nonché per la riorganizzazione del sistema di consulenza tecnica agli allevatori. Sugli schemi dei decreti è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  L'articolo 8 detta misure per lo sviluppo del made in Italy agroalimentare all'estero, prevedendo un credito d'imposta in favore delle imprese produttrici dei prodotti alimentari di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: l'allegato in questione elenca i prodotti alimentari cui si applica la disciplina in materia di agricoltura e pesca dettata dal Trattato stesso, e più precisamente dall'articolo 38. Il credito di imposta è previsto anche a favore delle piccole e medie imprese che producono prodotti alimentari diversi da quelli elencati nell'allegato di cui si è detto. Il credito – che è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute, fino a 500 mila euro, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo in corso al 31 dicembre 2015 – deve servire alla realizzazione di reti e infrastrutture logistiche e distributive tali da favorire la diffusione all'estero dei prodotti italiani di qualità, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale. È peraltro specificato che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea.
  L'articolo 9 prevede l'introduzione di un marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole è chiamato a promuovere un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo finalizzato alla stipulazione di un accordo per l'introduzione di un marchio di questo tipo, che resta comunque privato e facoltativo. Il marchio, che può consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo.
  L'articolo 10 estende alle imprese agricole che aderiscono a un contratto di rete – vale a dire appartengono a reti di impresa coordinate tra loro con vincoli contrattuali – e che investono in ricerca ed innovazione i finanziamenti agevolati del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Inoltre, le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti a contratti di rete possono accedere prioritariamente alle risorse previste per i piani di sviluppo rurale nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.
  L'articolo 11 prevede disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi Pag. 307di aiuto europei, stabilendo che le pubbliche amministrazioni debbano fornire ai soggetti interessati ad aiuti europei assistenza e informazioni sulla materia e in generale agevolare la fruizione degli aiuti stessi. È previsto inoltre che le pubbliche amministrazioni acquisiscano i dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema SIAN.
  L'articolo 12 conferisce al Governo una delega legislativa per adeguare l'attuale normativa quadro per la gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale e alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Sugli schemi dei decreti è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  L'articolo 13 sostituisce interamente il capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego». In particolare, la nuova disciplina mira a sostenere le micro e piccole imprese a totale o parziale partecipazione giovanile e a favorire il ricambio generazionale. Alle imprese che hanno i requisiti definiti dall'articolo stesso possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, per massimo 10 anni, con i massimali fissati dalle norme europee e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di stato. Sono finanziabili, fino all'ammontare delle risorse stanziate, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 milioni nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  L'articolo 14, al fine di favorire la produzione agricola sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, prevede che gli organismi pubblici gestori di mense, in particolare di quelle scolastiche o ospedaliere, possano introdurre criteri di precedenza nelle gare a vantaggio dei fornitori di prodotti sociali o a filiera corta, nonché di prodotti di agricoltura biologica o comunque a basso impatto ambientale o di prodotti di qualità. Le categorie di prodotti dovranno essere stabilite con apposito decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata. È posto in capo ai comuni il compito di valorizzare la vendita diretta dei prodotti da agricoltura sociale, dei prodotti a chilometri zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti a ridotto impatto ambientale e di qualità.
  Gli articoli 15-22 dettano disposizioni in materia di prodotti italiani derivanti dalla trasformazione del pomodoro.
  In particolare, l'articolo 16 definisce i derivati del pomodoro e li classifica (conserve, pomodori non perlati interi, eccetera), mentre l'articolo 15 stabilisce che i prodotti devono corrispondere alle definizioni indicate dalla legge qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e relativa pubblicità.
  L'articolo 17 prevede che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei derivati del pomodoro e gli ingredienti siano definiti con decreto ministeriale, previo parere in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo esito positivo della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE. I prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto in questione possono essere lavorati nuovamente per ottenere prodotti conformi alle caratteristiche prescritte, previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente.
  L'articolo 18 assoggetta i derivati del pomodoro alle discipline nazionali ed europee in materia di etichettatura e di informazione ai consumatori. Prevede inoltre che i prodotti in questione debbano essere confezionati in modo da assicurare la conservazione ed il mantenimento dei requisiti prescritti dall'emanando decreto ministeriale; e che, se non confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, debbano essere conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.
  L'articolo 19 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi in caso di violazione di quanto previsto dal provvedimento in esame in materia di derivati del pomodoro. Le sanzioni si applicano Pag. 308anche con riferimento alla passata di pomodoro. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole viene individuato quale autorità competente per imporre le sanzioni definite ai commi precedenti.
  L'articolo 20 abroga la legge 10 marzo 1969, n. 96, recante l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428. È abrogato anche l'articolo 6 del decreto del ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005, che prevede le sanzioni per la violazione delle disposizioni del decreto stesso, concernente l'uso della denominazione di vendita «passata di pomodoro».
  L'articolo 21, secondo quanto disposto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C/265 del 4 novembre 2003, prevede la clausola del mutuo riconoscimento, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, Spazio economico europeo) di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.
  L'articolo 22 detta disposizioni finali e transitorie, stabilendo, tra l'altro, che tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa previgente possano essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
  L'articolo 23 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti misure per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura «riso». Sugli schemi dei decreti è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  Osserva quindi che il provvedimento reca, come si è visto, una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo, attraverso la semplificazione dei controlli, dei procedimenti e delle discipline di settore, nonché attraverso la razionalizzazione degli interventi pubblici, e potrebbe essere quindi nel suo insieme ricondotto in modo prevalente alla materia della «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, fermo restando che singole disposizioni sono riconducibili ad altre materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Peraltro, il provvedimento incide anche sulle materie dell'agricoltura, della pesca e del commercio, che sono attribuite dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione alla competenza legislativa residuale delle regioni.
  Evidenzia, in particolare, che l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa vigente in due materie – l'agricoltura e la pesca – che in quanto tali sono dalla Costituzione attribuite alla potestà legislativa residuale delle regioni: sarebbe quindi forse opportuno che l'oggetto della delega stessa fosse precisato, così da far salve le competenze legislative delle regioni; analogo ragionamento potrebbe svolgersi, per la delega di cui all'articolo 7, commi 3 e seguenti, avente ad oggetto il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori.
  Rileva poi che all'articolo 6, comma 2, potrebbe essere prevista l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico; e che al medesimo articolo 6, comma 5, si dovrebbe valutare la congruità del termine – sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge – entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire Pag. 309il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema informativo per il biologico (SIB), anche perché per l'attivazione del SIB il comma 2 non prevede alcun termine, né prevede un provvedimento attuativo.
  Osserva, ancora, che all'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, si potrebbe specificare che sui decreti ministeriali che dovranno stabilire i parametri per la definizione dei prodotti interessati dalla disposizione – cioè quelli per i quali le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere hanno facoltà di prevedere una priorità nella gare per i relativi servizi di fornitura – debba essere acquisita l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata.
  Infine, osserva che all'articolo 14, si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare il comma 2, in modo da assicurare il coinvolgimento delle regioni nell'individuazione delle misure per la promozione della presenza e per la valorizzazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, dei prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, di quelli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e di quelli dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, fermo restando, naturalmente, che tali misure non dovranno tradursi in ostacoli alla concorrenza.

  Il presidente Renato BALDUZZI, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rileva che il provvedimento in esame presenta profili di possibile intersecazione con alcuni dei contenuti di uno o più dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì 13 giugno, i cui testi non sono ancora stati resi noti e dei quali riferisce il comunicato stampa emesso al termine della medesima riunione.
  Ritiene pertanto che la Commissione potrebbe rinviare l'esame del provvedimento in titolo, in attesa di verificare quali siano gli sviluppi dell'esame in sede referente.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) concorda con il presidente, anche in considerazione del fatto che il suo gruppo e – a, quanto gli risulta, anche altri gruppi – sta valutando di chiedere, nella sede della Commissione di merito, della quale personalmente è componente, il differimento del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo, attualmente fissato a venerdì 20 giugno, in modo appunto da valutare le possibili interferenze o sovrapposizioni tra questo provvedimento e quelli adottati dal Consiglio dei ministri nell'ultima riunione.

  Il deputato Dario PARRINI (PD), relatore, concorda con il presidente sull'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento.

  Il presidente Renato BALDUZZI, preso atto che il relatore è d'accordo e che non vi sono obiezioni a che si proceda nel senso anzidetto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 88/2014: Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.
C. 2442 Governo.

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