CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 179

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Pierdomenico MARTINO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2426 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014 in materia di tutela del patrimonio culturale e rilancio del turismo. Osserva che il provvedimento contiene numerose disposizioni di indubbio rilievo. Segnala il credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (articolo 1), le disposizioni per accelerare il programma straordinario di interventi denominato «Grande Pompei» (articolo 2), le misure di contrasto nei confronti di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale (articolo 4), le disposizioni di sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 5), i benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, ad Pag. 180attrarre investimenti esteri in Italia (articolo 6), il rifinanziamento del «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, nell'ambito del piano nazionale garanzia giovani (articolo 7), il credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive (articolo 10) e la trasformazione dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia SpA (articolo 16).
  Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione Trasporti, sottolinea l'articolo 9. Rileva che tale articolo, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a: impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini previsti dalla disposizione. Per il credito d'imposta è fissato un limite di spesa massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta dal 2015 al 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e parere del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabilite le tipologie di spese che potranno beneficiare del credito d'imposta, il limite massimo per singola voce di spesa, le procedure di ammissione al beneficio, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, e le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo.
  Segnala poi, in quanto d'interesse della Commissione, il comma 1 dell'articolo 11 che prevede l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. Il piano dovrà essere adottato, entro 180 giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero per i beni culturali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. La finalità è il miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia. Evidenzia inoltre che il successivo comma 3 prevede la possibilità della concessione in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, di immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, come case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, con la finalità di realizzare circuiti nazionali di eccellenza nonché promuovere percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo. Al riguardo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di introdurre, nel comma 3 dell'articolo 11, apposite disposizioni riguardanti le procedure di affidamento e di rinnovo della concessione di beni pubblici, anche alla luce dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza Pag. 181e tutela della concorrenza. Andrebbe inoltre valutata, a suo giudizio, l'opportunità di prevedere un maggior coinvolgimento delle Regioni nella disciplina della promozione dei circuiti pedonali, ciclabili e moto turistici, alla luce della ripartizione costituzionale delle competenze che attribuisce alle Regioni stesse competenza residuale, e pertanto esclusiva, in materia di turismo.
  Evidenzia come d'interesse della Commissione anche il comma 3 dell'articolo 12. La disposizione prevede infatti che siano libere (e, dunque, non necessitino di preventiva autorizzazione) alcune operazioni, attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Si tratta in primo luogo della riproduzione di beni culturali attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a fonti luminose, né l'uso di supporti. Si tratterebbe, dunque, di immagini fotografiche acquisite tramite semplici macchine fotografiche o videocamere, smartphone, tablet, purché senza l'uso di flash o treppiedi. Diviene libera e non soggetta a preventiva autorizzazione anche la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite. La divulgazione risulta libera a condizione però che le immagini divulgate non possano essere ulteriormente riprodotte dagli utenti destinatari della divulgazione, se non a bassa risoluzione digitale. Sottolinea che l'effetto della disposizione dovrebbe essere dunque quello di rendere possibile la pubblicazione di immagini fotografiche di beni culturali su blog e social network. Fa presente che, in base alla relazione illustrativa, la ratio della limitazione alla possibilità di riproduzione da parte degli utenti appare associata all'esigenza di escludere un uso, da parte degli utenti, a fine di lucro delle immagini. Ritiene in ogni caso utile un approfondimento al riguardo.
  Alla luce delle indicazioni sopra illustrate, preannuncia la propria intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, nella quale peraltro potranno essere recepiti gli elementi che eventualmente emergeranno dal dibattito.

  Ivan CATALANO (Misto) chiede chiarimenti riguardo alla tipologia di veicoli interessati alle disposizioni recate all'articolo 11, comma 1, relative al piano straordinario per la mobilità turistica, in quanto non risulta possibile trarre dal dettato normativo indicazioni che precisino se siano coinvolti o meno i mezzi che effettuano servizio di trasporto pubblico locale o invece il piano interessi i soli mezzi privati.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dell'esigenza di effettuare i necessari approfondimenti anche in relazione alla predisposizione della proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta che sarà prevista nella giornata di domani.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2433 di conversione del decreto-legge n. 66/2014.
  Ricorda, come è noto, che il provvedimento contiene significative misure di politica economica. Al riguardo ricorda che l'articolo 1 prevede il riconoscimento, per Pag. 182il 2014, di un credito d'imposta di 640 euro annui per i redditi fino a 24.000 euro e decrescente, rispetto a tale importo, per quelli fino a 26.000 euro. Tale misura è espressamente configurata, al comma 1 dell'articolo 1, come anticipazione rispetto all'intervento strutturale che sarà adottato nella legge di stabilità per il 2015. Il credito d'imposta è riconosciuto direttamente in via automatica dai sostituti d'imposta ed è attribuito mensilmente in aggiunta agli emolumenti erogati dallo stesso sostituto d'imposta, a decorrere dalla data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge, vale a dire dal mese di maggio. Ne deriva l'importo di 80 euro mensili con cui la misura è stata comunemente indicata dagli organi di informazione. L'articolo 2 prevede misure di riduzione del cuneo fiscale attraverso la diminuzione delle aliquote IRAP per il periodo d'imposta successivo al 2013. Gli oneri derivanti dalle misure sopra indicate sono coperti, oltre che attraverso riduzioni della spesa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso un incremento delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria dal 20 al 26 per cento (articolo 3) e un incremento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote del capitale di Banca d'Italia, dovuta dai soggetti (principalmente bancari) azionisti dell'Istituto, dal 12 al 26 per cento (articolo 4).
  Rileva che il provvedimento in esame introduce anche misure di trasparenza e contenimento dei costi per la spesa pubblica di beni e servizi, attraverso un maggiore ricorso alle Convenzioni Consip (articolo 8), misure per l'accelerazione del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche (articoli 27-45) e la possibilità di derogare, per interventi urgenti di edilizia scolastica, dai vincoli del patto di stabilità interno (articolo 48).
  Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione Trasporti, segnala che l'articolo 12-bis, introdotto al Senato, prevede che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 siano versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Contestualmente si prevede anche che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento del pagamento. Ricorda, in proposito, che la legge di stabilità 2014 ha previsto, ai commi 732 e 733 dell'articolo unico, misure di definizione del contenzioso pendente al 30 settembre 2013, relativo al pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, mediante il versamento di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute, se il pagamento avviene in un'unica soluzione, o al 60 per cento se il pagamento è rateizzato, fino a un massimo di 6 rate. Le disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 12-bis del provvedimento in esame si riferiscono ai canoni delle concessioni demaniali marittime «dovuti a partire dall'anno 2014». Tale formulazione sembra escludere che la disposizione in esame possa produrre l'effetto di prorogare al 15 settembre 2014 il termine per il pagamento delle somme relative alla definizione agevolata del contenzioso sulle medesime concessioni, prevista dalla legge di stabilità 2014, che ha fissato il termine ultimo, sia per il versamento in unica soluzione, sia per il versamento della prima rata, al 27 aprile 2014. Le disposizioni della legge di stabilità, infatti, come indicato hanno per oggetto la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013. Giudica in ogni caso opportuno da parte del Governo un chiarimento su questo profilo. Osserva che, in questo quadro, il comma 2 del medesimo articolo 12-bis proroga al 15 ottobre 2014 il termine per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime, che era stato individuato dal sopra richiamato comma 732 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014, al 15 maggio 2014.
  L'articolo 18, presente nel testo iniziale del decreto-legge e non modificato dal Senato, sopprime, a decorrere dal 1o giugno 2014, due regimi tariffari postali agevolati. Rammenta che si tratta in primo luogo, del regime agevolato previsto per i candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, ai Consigli Pag. 183delle regioni a statuto ordinario (e in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), ai consigli comunali e provinciali, a Sindaco e Presidente della provincia (ai sensi degli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993). In secondo luogo, si sopprime l'agevolazione per le comunicazioni da parte dei partiti politici relative alla possibilità di destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti stessi, ai sensi della nuova normativa sul finanziamento alla politica (articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge n. 149 del 2013). Per quanto riguarda il periodo precedente al 1o giugno 2014, quindi il periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto (24 aprile 2014) ed il 31 maggio 2014, nel quale si sono svolte le elezioni europee ed amministrative, il comma 1 ha autorizzato il fornitore del servizio postale universale ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e specificamente destinati a tale scopo, l'onere relativo alla fruizione fino al 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.
  Giudica d'interesse per la IX Commissione, pur se non rientranti nel suo diretto ambito di competenza, anche le disposizioni in materia di società partecipate dagli enti locali di cui all'articolo 23 (tra tali società rientrano infatti, in molti casi, anche le aziende del trasporto pubblico locale). Fa presente, infatti, che l'articolo 23 conferisce al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali. Il programma del Commissario straordinario dovrà individuare misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano nello stesso ambito; cessione di rami d'azienda, o anche solo di personale ad altre società, anche a capitale privato, con contestuale trasferimento di attività e servizi. Ricorda che, con una modifica inserita al Senato, si prevede che il programma divenga vincolante per gli enti locali nel disegno di legge di stabilità 2015.
  Osserva che in maniera analoga rileva per la IX Commissione la disposizione di cui all'articolo 25. La norma anticipa dal 6 giugno 2015 al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Ricorda che per le amministrazioni centrali l'obbligo di fatturazione elettronica è operativo dallo scorso 6 giugno. La fatturazione elettronica costituisce, come è noto, uno degli assi portanti dell'Agenda digitale nazionale.
  Segnala infine le misure di riduzione della spesa pubblica, destinate alla copertura finanziaria del provvedimento, d'interesse della IX Commissione. In particolare, la tabella allegata all'articolo 50, comma 1, prevede una riduzione degli acquisti di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 5,6 milioni di euro nel 2014 e di 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. È prevista anche una riduzione per il Ministero dello sviluppo economico di 1,6 milioni di euro nel 2014, di 2,4 milioni di euro nel 2015 e di 2,4 milioni di euro nel 2016. Ricorda, inoltre, che il Senato ha soppresso nella tabella A allegata all'articolo 47, concernente le tipologie di spesa oggetto di riduzione da parte degli enti locali, il riferimento ai contratti di servizio per il trasporto.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto della discussione che si svolgerà in Commissione.

  Nicola BIANCHI (M5S) fa presente che il proprio gruppo nutre forti perplessità Pag. 184sulle disposizioni di cui gli articoli 20, 21 e 23 del provvedimento in esame, che si riserva di articolare anche attraverso la presentazione di una proposta alternativa di parere.

  Roberta OLIARO (SCpI) si riserva di formulare alcune osservazioni sulle concessioni demaniali relative ai porti turistici, in considerazione della specificità di questi ultimi.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

  La seduta termina alle 14.30.