CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 maggio 2014
228.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 52

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 10.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 18 marzo 2014, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti «Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità».
  Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia oggetto delle proposte di legge, di magistrati, di avvocati, Pag. 53nonché di rappresentanti di associazioni e comitati che operano a supporto delle famiglie e per il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
Audizione di Monica Velletti, magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Roma, rappresentanti del Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche e rappresentanti del Forum delle associazioni familiari.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Monica VELLETTI, magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Roma, Anna Arecchia, Emilia Rosati e Stefania Stefanelli, rappresentanti del Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche, Simone Pillon, Sara Napoleoni e Andrea Sabbadini, rappresentanti del Forum per le associazioni familiari svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Michela MARZANO (PD), Luisa BOSSA (PD) e Francesca BUSINAROLO (M5S).

  Rispondono ai quesiti posti Monica VELLETTI, magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Roma e Simone PILLON, rappresentante del Forum per le associazioni familiari.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e conclude l'audizione.

  La seduta termina alle 11.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro della giustizia Enrico Costa ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.55.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, osserva preliminarmente come l'ordinamento nazionale non conosca una specifica fattispecie penale relativa al delitto di tortura.Pag. 54
  Rileva, tuttavia, come il divieto di tortura possa considerarsi, per così dire, «immanente» nel nostro sistema costituzionale. E ciò si desume non solo dalle disposizioni che vietano ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (articolo 13, comma 4, Cost.) ovvero che stabiliscono che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (articolo 27, comma 3, Cost.) ma, più in generale, dal complesso delle norme costituzionali che pongono l'essere umano ed i suoi diritti fondamentali al centro del sistema. È evidente, dunque, come la privazione, totale o parziale, della libertà non possa mai privare un individuo del diritto al rispetto della propria personalità e dignità e come viga, in capo ai soggetti chiamati a dare esecuzione alla misura restrittiva, il divieto di sottoporre la persona nei cui confronti essa è disposta ad atti di violenza o ad altre forme di coercizione fisica o morale, che non siano strettamente necessari all'attuazione del provvedimento limitativo prescritto.
  Ciò premesso, ricorda come numerosi atti internazionali prevedano che nessuno possa essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti: tra gli altri, la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (ratificata nel 1955), la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ratificata nel 1977), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (la cd. CAT), ratificata dall'Italia nel 1988; lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998.
  La prima definizione di tortura si trova nella Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti del 1975.
  Tuttavia, per quanto concerne gli aspetti tecnico-giuridici relativi all'identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale rileva, in primo luogo, quanto previsto dalla citata Convenzione ONU del 1984 (CAT).
  Nell'articolo 1 della CAT la specificità del reato di tortura è strettamente connessa alla partecipazione agli atti di violenza, nei confronti di quanti sono sottoposti a restrizioni della libertà, di chi è titolare di una funzione pubblica. La tortura è individuata come reato proprio del pubblico ufficiale che trova la sua specifica manifestazione nell'abuso di potere e, quindi, nell'esercizio arbitrario ed illegale di una forza di per sé legittima. Quanto all'elemento soggettivo del reato, sono richiesti al pubblico ufficiale due requisiti: il perseguimento di un particolare scopo, ossia ottenere dalla persona torturata (o da una terza persona) informazioni o una confessione; il dolo, consistente nell’’infliggere intenzionalmente dolore e sofferenze. Questi ultimi elementi di natura oggettiva non debbono, tuttavia, essere di lieve entità: le condotte di violenza o di minaccia per connotare il reato devono cioè aver prodotto sofferenze «forti» a livello fisico e psichico. L'ultima parte della definizione di tortura contenuta nella CAT si prefigge l'obbiettivo di escludere dalle azioni proibite quegli atti che derivano dall'applicazione di sanzioni legittime, quindi previste dalla legge. In questo modo, gli autori della Convenzione hanno voluto proteggere gli Stati dall'essere condannati a livello internazionale per il normale funzionamento del loro ordinamento giudiziario e carcerario.
  Parzialmente diversa è, invece, la definizione di tortura contenuta nello Statuto della Corte penale internazionale. Qui la tortura viene configurata come reato comune caratterizzato da dolo generico: rispetto sia alla definizione della CAT che a quella del 1975 è infatti assente qualsiasi riferimento allo scopo così come l'identificazione dell'autore della tortura come pubblico ufficiale: la vittima del reato non è più, quindi, un soggetto di cui è limitata la libertà da una pubblica autorità bensì Pag. 55ogni persona di cui un'altra, a qualsiasi titolo, «abbia la custodia o il controllo». Occorre, inoltre, sottolineare come, secondo lo Statuto in questione, il reato di tortura sia imprescrittibile, in quanto reato contro l'umanità.
  È importante evidenziare queste differenze definitorie e concettuali perché, come vedremo, alcune delle proposte di legge in esame si ispirano alla definizione contenuta nello Statuto della Corte penale internazionale, mentre altre ricalcano, sia pure con taluni adattamenti, la fattispecie prevista dalla CAT.
  Per completare l’excursus sul quadro normativo sovranazionale non può mancare, infine, il riferimento ad una norma della quale questa Commissione ha più volte avuto modo di occuparsi, da ultimo con riferimento al drammatico problema del sovraffollamento carcerario. Si tratta dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che contempla espressamente la proibizione della tortura. In particolare detto articolo prevede che: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti», distinguendo dunque tre tipi di condotte: la tortura, i trattamenti o le pene inumane, i trattamenti o le pene degradanti.
  In estrema sintesi, la Corte EDU, nella sua giurisprudenza, ha precisato preliminarmente come, per verificare se vi sia stata o meno una violazione dell'articolo 3, occorre che la condotta in questione raggiunga un «livello minimo di gravità» (che va valutata indipendentemente dalla legittimità o meno del trattamento) accertato il quale deve poi essere qualificata e ricondotta in uno dei tre comportanti sopra descritti. Tale livello minimo di gravità va valutato in base ad un insieme di circostanze quali il sesso, l'età lo stato di salute della vittima, la durata del trattamento e le conseguenze fisiche e mentali.
  La Corte ha quindi operato una distinzione in base al grado di sofferenze inflitte: molto gravi e crudeli nella tortura, mentali e fisiche di particolare intensità nel trattamento inumano, atte a provocare umiliazione e angoscia nel trattamento degradante. Ed ha chiarito che la tortura è il trattamento disumano o degradante che causa le sofferenze più intense: ogni atto di tortura è dunque al contempo anche un trattamento disumano e degradante.
  Secondo la Corte, l'articolo 3 della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l'integrità fisica delle persone private della libertà.
  Occorre, inoltre, ricordare i numerosi casi di applicazione dell'articolo 3 in materia di espulsioni, in cui la Corte EDU ha constatato che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'articolo 3 CEDU quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari alla citata disposizione.
  Passando all'esame dell'ordinamento interno, occorre segnalare che il reato di tortura, mancante nel codice penale, è invece presente nel codice penale militare di guerra, applicabile anche ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in tempo di pace. L'articolo 185-bis (introdotto nel 2002) stabilisce che il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
  Il codice penale conosce un consistente catalogo di reati in vario modo riconducibili alla tipologia di maltrattamenti e violenza di cui ci stiamo occupando: si spazia dalle percosse (articolo 581 c.p.) alle lesioni (articolo 582 c.p.), alla violenza privata (articolo 610 c.p.), alle minacce (articolo 612 c.p.), alle ingiurie (articolo 594 c.p.), al sequestro di persona (articolo 605 c.p.), all'arresto illegale (articolo 606 c.p.), alla indebita limitazione di libertà personale (articolo 607 c.p.), all'abuso di autorità contro arrestati o detenuti (articolo 608 c.p.), alle perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (articolo 609 c.p.).Pag. 56
  Questo catalogo, tuttavia, per quanto ampio, non appare esaustivo, come dimostra la complessità, anche tecnico-giuridica, che negli ultimi anni ha caratterizzato il dibattito svoltosi nel nostro Paese sul tema della tortura. Dibattito che ha portato in primo piano la questione della sussistenza di un obbligo giuridico internazionale all'introduzione dello specifico reato di tortura (previsto dall'articolo 4 della CAT).
  Infatti, si tratta di reati in gran parte comuni, mentre la tortura (secondo la configurazione datale dalla CAT) è reato proprio del pubblico ufficiale; di reati che non prevedono la possibile sofferenza mentale; in cui a volte manca il dolo nell'infliggere (intenzionalmente) le sofferenze alla vittima; di reati per lo più procedibili a querela di parte (fatto che espone la vittima a ritorsione) e con termini di prescrizione brevi (anche a causa della lieve entità delle pene).
  Passa, quindi, all'esame delle proposte di legge in titolo.
  La proposta di legge AC 2168, approvata dal Senato, si compone di 6 articolo ed è volta ad introdurre nel codice penale il reato di tortura.
  Il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento si è sostanzialmente concentrato sull'opportunità o meno di una formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU del 1984 e quindi sulla scelta o meno della tortura come reato proprio – del solo pubblico ufficiale – e a dolo specifico. Il testo licenziato dal Senato, in realtà, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU bensì in modo strutturalmente conforme a quello previsto nello Statuto nella Corte penale internazionale.
  Si prevede, infatti, che la tortura sia un reato comune (e non un reato proprio del pubblico ufficiale), caratterizzato dal dolo generico. Entrambi gli elementi contribuiscono a rendere più ampia l'applicazione della fattispecie potendo la tortura essere commessa da chiunque ed a prescindere dallo scopo che il soggetto ha eventualmente perseguito con la sua condotta. La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale costituisce, invece che elemento costitutivo, un'aggravante del delitto di tortura.
  L'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter.
  L'articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 3 a 10 anni chiunque, con violenze e minacce gravi ovvero mediante trattamenti inumani e degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, autorità, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa.
  Il reato comune appare quindi caratterizzato dal dolo generico e, in quanto reato di evento, dalla gravità della tortura (le sofferenze «acute» inflitte alla vittima).
  Dal dibattito al Senato emerge come si sia ritenuto di qualificare le sofferenze cagionate dalla tortura come «acute», traendo questo termine dalla medicina, da quella generale ma anche dalla medicina legale, che ha elaborato il concetto di un'acuta sofferenza come un concetto ristretto e determinabile.
  Diversamente dall'articolo 3 CEDU, che non descrive le modalità della condotta dell'autore del reato, l'articolo 613-bis prevede esplicitamente che la tortura si realizza mediante violenze o minacce gravi (ovvero con trattamenti inumani e degradanti).
  Sotto il profilo tecnico-giuridico, una questione che si potrebbe porre – soprattutto in relazione alle conseguenze sull'entità della sanzione – è quella dell'applicazione della disciplina del concorso materiale di reati o del concorso formale di norme. Occorrerebbe quindi valutare se il delitto di tortura possa concorrere con altri reati ad essa connessi, già previsti dal codice. Andrebbe valutato, in particolare, se tali condotte possano ritenersi assorbite costituendo la necessaria materialità del delitto previsto dal nuovo articolo 613-bis, offendendo tutte lo stesso bene giuridico Pag. 57tutelato da quest'ultimo reato, ossia l'integrità psico-fisica e la personalità della vittima.
  In tale contesto, si potrebbe anche ipotizzare la previsione di una apposita clausola di salvaguardia.
  Ulteriore questione da valutare e approfondire con estrema attenzione riguarda la mancanza di qualsiasi riferimento all'ultima parte della definizione di tortura contenuta nella CAT, secondo la quale, sostanzialmente, il reato non sussiste in relazione agli atti che derivano dall'applicazione di sanzioni legittime, quindi previste dalla legge.
  L'articolo 613-bis contempla specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura.
  La prima, già accennata – derivante dall'opzione del delitto come reato comune – è l'aggravante soggettiva speciale costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato; la pena prevista è la reclusione da 5 a 12 anni.
  A tale proposito si osserva che l'analoga aggravante comune (articolo 61, n. 9, c.p.) comporterebbe il possibile aumento della pena fino a un terzo (teoricamente, quindi, avrebbe potuto portare ad una condanna anche più elevata).
  La seconda, aggravante oggettiva ad effetto comune, consiste nell'aver causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà).
   Le altre circostanze aggravanti riguardano la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione) e della morte invece conseguita come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo).
  Osserva come la pena per l'aggravante della morte come conseguenza non voluta della tortura risulti ben più severa (30 anni) – per il maggior disvalore sociale – rispetto a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale cui la fattispecie potrebbe ricondursi (anche qui il soggetto commette un reato diverso da quello previsto al momento di agire): l'articolo 584 c.p. stabilisce infatti che «chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni».
  L'articolo 1 della p.d.l. 2168 aggiunge, poi, al codice penale l'articolo 613-ter con cui si punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
  Poiché l'istigazione sarà punibile indipendentemente dal fatto che essa non sia accolta oppure che sia accolta ma ad essa non segua alcun reato, si è quindi introdotta una deroga al principio generale di cui all'articolo 115 del codice penale (il quale, comunque, ammette deroghe, purché espressamente previste dalla legge).
  L'articolo 2 è norma procedurale che novella l'articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-bis che introduce il principio dell'inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura.
  L'articolo 3 coordina con l'introduzione del resto di tortura l'articolo 19 del TU immigrazione (D.Lgs 286/1998) vietando, quindi, le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona possa essere sottoposta a tortura. La norma precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni «sistematiche e gravi» dei diritti umani.
  L'articolo 4 della proposta di legge prevede, al comma 1, l'impossibilità di godere delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura.
  L'immunità diplomatica di cui si tratta riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia, e secondariamente il personale diplomatico-consolare Pag. 58eventualmente da accreditare presso l'Italia da parte di uno Stato estero. Il comma 1 esclude il riconoscimento dell'immunità diplomatica qualora tali soggetti siano stati condannati, o siano sottoposti a procedimento penale, in relazione a reati di tortura – e ciò tanto da tribunali nazionali quanto da Corti internazionali.
  In relazione a tale previsione, che costituirebbe norma di rango ordinario, andrebbe valutato se la sua portata determinerebbe un divieto rispetto ad immunità penali costituzionalmente tutelate. Infatti, non solo le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ma anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) nonché gli articoli 10, 11, 87 e soprattutto 117, primo comma, della Costituzione, che conferisce ai trattati natura di norma interposta, disciplinano le immunità delle quali godono gli agenti diplomatici come immunità coperte dal diritto costituzionale.
  Il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.
  Gli articoli 5 e 6 sono relativi, rispettivamente, alla norma di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore del provvedimento.
  Con riferimento alle abbinate proposte di legge C. 276 (Bressa ed altri) e C. 1499 (Marazziti ed altri), l'articolo 1 di entrambe le proposte, di pressoché identica formulazione, prevede l'introduzione degli artt. 613-bis e 613-ter nel codice penale.
  Con il primo (articolo 613-bis c.p.) viene introdotto nell'ordinamento il reato di tortura come reato comune a dolo specifico, punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  La formulazione della norma fa riferimento, in particolare, alla sottoposizione di una persona a tortura con violenza fisica o morale allo scopo di ottenere informazioni ovvero per motivi di discriminazione, così come previsto dall'articolo 1 della Convenzione ONU del 1984 (motivazioni non presenti nel testo approvato dal Senato). Proprio quest'ultimo profilo segna l'unica limitata differenza tra l'articolo 1 della pdl 276 e quello della pdl 1499: mentre la prima precisa che i motivi di discriminazione sono di natura razziale, politica, religiosa o sessuale, la p.d.l. 1499, più ampiamente, fa riferimento a «qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione».
  Rispetto al testo approvato dal Senato manca qualunque riferimento alla condizione di privazione della libertà personale della vittima, alla gravità delle violenze fisiche e morali (come ai trattamenti inumani e degradanti) nonché all'evento prodotto dal reato (le acute sofferenze inflitte).
  Come nel testo-Senato, anche in tal caso l'articolo 613-bis prevede specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura.
  L'articolo 613-ter c.p. chiarisce, invece, l'ambito di applicazione della nuova fattispecie stabilendo che il cittadino italiano o lo straniero autore della tortura è punito secondo la legge italiana.
  L'identico articolo 2 delle proposte di legge prevede l'istituzione di un Fondo per le vittime della tortura presso la Presidenza del Consiglio – la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di bilancio – volto al risarcimento dei danni subiti ed all'erogazione di contributi per la riabilitazione psico-fisica delle vittime. Tale Fondo – la cui gestione è affidata ad una commissione ad hoc (Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura) – in caso di morte della persona torturata, è accessibile agli eredi.
  La proposta di legge C. 189 Pisicchio riproduce il testo approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella XV legislatura, ispirato all'articolo 1 della Convenzione ONU del 1984, ed è volto ad introdurre gli articoli 613-bis e 613-ter nel codice penale.
  Quanto alla configurazione del reato di tortura, si prevede, segnatamente, che è punito con la pena della reclusione da Pag. 59quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. La pena è aumentata se tali condotte sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, ovvero se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima. Nel caso che ne derivi la morte, la pena è raddoppiata.
  Dalla definizione di tortura della CAT quella stabilita dalla proposta di legge C. 189 si differenzia tuttavia parzialmente, in primo luogo sotto il profilo del soggetto attivo del reato. Mentre la prima configura un reato proprio, cioè un reato che può essere commesso esclusivamente da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisce a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito, la seconda, invece, configura un reato comune in quanto il reato può essere commesso da chiunque. Sotto il profilo dell'elemento psicologico viene configurato il dolo specifico.
  La proposta di legge C. 588 (Migliore e altri) introduce, all'articolo 1, il delitto di tortura, configurandolo come reato proprio a dolo specifico, e lo inserisce tra i delitti contro la libertà personale, prevedendo un nuovo articolo 608-bis, in base al quale: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. La pena è raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».
  L'articolo 2 interviene in materia di immunità diplomatica ed estradizione.
  L'articolo 3 prevede la costituzione di un fondo per le vittime dei reati di tortura.
  Anche la proposta di legge C. 979 (Gozi ed altri) prevede l'introduzione nell'ordinamento del reato di tortura qualificandolo come reato proprio sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni. La formulazione dell'illecito appare, infatti, complessivamente modellata sulla fattispecie prevista dalla Convenzione ONU del 1984.
  L'articolo 1 della p.d.l. introduce, infatti, la tortura nel codice penale tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale aggiungendo l'articolo 593-bis, i cui elementi caratterizzanti sono: la commissione del reato solo da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (reato proprio); lo scopo di ottenere informazioni o fare pressioni sulla vittima o di punirla per un atto da essa commesso (o di cui è sospettata) o commesso da un terzo (dolo specifico); il dolore e le sofferenze fisiche e mentali (che la Convenzione precisa come «forti») inflitte alla vittima con qualsiasi atto.
  La stessa pena prevista per la tortura è stabilita dall'articolo 593-bis in capo al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio: che istiga altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a commettere il reato di tortura (anche in tal caso, si fa eccezione alle previsioni dell'articolo 115 c.p., v. ante); che si sottrae volontariamente ad impedire la tortura; che acconsente tacitamente alla tortura.
  Una specifica disposizione prevede una esimente nel caso in cui il fatto costituisca oggetto di obbligo legale (in tal caso, l'autore non è punibile).
  Anche in tal caso, l'illecito conosce specifiche circostanze aggravanti: un aumento Pag. 60di pena fino a un terzo, in caso di lesioni personali (non si distingue tra comuni, gravi o gravissime); un raddoppio di pena, in caso di morte della vittima.
  Infine, come già gli articoli 2 della p.d.l. 276 e della p.d.l. 1499, l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Fondo per il risarcimento delle vittime dei reati di tortura.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che la materia, a causa della sua particolare delicatezza e complessità, richieda un attento approfondimento e lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Fa presente che alcune richieste di audizioni sono già pervenute e che eventuali ulteriori richieste potranno essere presentate entro il termine che sarà fissato nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.