CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2014
161.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 GENNAIO 2014

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 11.45.

DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti della Commissione 2.800, 2.801, 2-bis.800 e 3.800, nonché l'emendamento 7.202 De Lorenzis (parte ammissibile) e i subemendamenti 0.2.800.1, 0.2.800.2, 0.2.800.3, 0.2.800.4 e 0.200-bis.800.1. Segnala che l'emendamento 2.800 della Commissione sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 2, che prevede che una quota del fondo unico di giustizia concorra alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della Regione Campania. Rileva come tale proposta emendativa, analogamente alla condizione formulata nel parere espresso dalla Commissione bilancio, in data 16 gennaio 2014, sul testo del provvedimento, appare superare i profili finanziari problematici dell'articolo 2, comma 5-bis, del provvedimento stesso. Pag. 116Osserva che pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, si può ritenere possa essere revocata la condizione precedentemente formulata con riferimento all'articolo 2, comma 5-bis. Con riferimento all'emendamento 2-bis.800 della Commissione, precisa che esso modifica i commi 2 e 3 dell'articolo 2-bis, recanti disposizioni in merito all'istituzione di una sezione specializzata da istituire presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e all'istituzione del gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate. La citata proposta emendativa specifica che tali strutture sono istituite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso il Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì che lo schema di decreto ministeriale che provvede all'istituzione delle predette strutture, corredato di relazione tecnica, che ne evidenzi la neutralità finanziaria, sia trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Osserva che pertanto, qualora il Governo confermi l'idoneità delle clausole di neutralità finanziaria previste dall'emendamento 2-bis.800, in caso di approvazione dell'emendamento medesimo si può ritenere possa essere revocata la condizione precedentemente formulata con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 2-bis. Con riguardo all'emendamento 3.800 della Commissione, rileva che esso apporta modifiche ai commi 2, 2-ter e 2-quater, dell'articolo 3 recanti disposizioni per l'utilizzo di personale militare delle Forze armate nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio della regione Campania. Rammenta che tale proposta emendativa riproduce la condizione formulata nel parere espresso dalla Commissione bilancio in data 16 gennaio 2014, limitandosi a precisare altresì il concerto del Ministero della difesa nella predisposizione del programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge di stabilità per il 2014. Ritiene quindi che, in caso di approvazione del predetto emendamento, possa essere revocata la condizione precedentemente formulata con riferimento ai commi 2, 2-ter e 2-quater dell'articolo 3. Non ha nulla da osservare, infine, sull'emendamento 2.801 della Commissione e sulla parte ammissibile dell'emendamento De Lorenzis 7.202, identica all'emendamento Furnari 7.201, sul quale la Commissione aveva già espresso nulla osta nella seduta del 16 gennaio scorso. Esprime infine parere contrario sui subemendamenti presentati, in quanto riferiti ad emendamenti ai quali è subordinato il parere favorevole della Commissione sul testo del provvedimento ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel concordare con le valutazioni del relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 2.800, 2-bis.800 e 3.800 e nulla osta sugli emendamenti 2.801 della Commissione e De Lorenzis 7.202, limitatamente alla parte ammissibile. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti 0.2.800.1, 0.2.800.2, 0.2.800.3, 0.2.800.4 e 0.2-bis.800.1.

   Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate e gli emendamenti 2.800, 2.801, 2-bis-800, 3.800 e 7.202 (parte ammissibile),
   preso atto dei chiarimenti del Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti 2.800, 2-bis-800 e 3.800;

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NULLA OSTA

  sugli emendamenti 2.801 e 7.202 (parte ammissibile);

PARERE CONTRARIO

  sui subemendamenti 0.2.800.1, 0.2.800.2, 0.2.800.3, 0.2.800.4 e 0.2-bis.800.1.

  Conseguentemente, devono intendersi revocate le condizioni poste sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 2, comma 5-bis (emendamento 2.706), all'articolo 2-bis, commi 2 e 3 (emendamento 2-bis 700) e all'articolo 3, commi 2, 2-ter e 2-quater (emendamento 3.700), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio 2014. Per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione degli emendamenti 2.800, 2-bis-800 e 3.800 della Commissione».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Stefano BORGHESI (LNA) ritiene che l'emendamento 2.800 della Commissione altro non sia che una mera riproposizione del precedente testo dell'articolo 2, comma 5-bis, del provvedimento, sul quale la Commissione bilancio aveva avuto modo, in una precedente seduta, di formulare i propri rilievi critici. A suo giudizio, infatti, l'attuale formulazione del citato emendamento implica che le somme derivanti dai proventi ottenuti a seguito della confisca dei beni alla criminalità organizzata saranno integralmente destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica in favore esclusivo della regione Campania.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, nel rispondere alle osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, precisa che, conformemente a quanto disposto dall'emendamento 2.800 della Commissione, le risorse da destinare agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nella regione Campania saranno determinate in base ai proventi conseguiti dalla lotta ai cosiddetti reati ambientali, nel rispetto di criteri puntualmente definiti, in tal modo superando anche i rilievi critici in precedenza espressi dalla Commissione bilancio sul testo del provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
C. 342 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Esame emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame – come risultante dalle modifiche e dalle integrazioni approvate dalla Commissione di merito – reca disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risanamento del danno ambientale e che il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento alle disposizioni che possono presentare profili di carattere finanziario, fa presente, relativamente all'articolo 1, che le norme prevedono un rafforzamento del quadro sanzionatorio relativo alle condotte che danneggiano l'ambiente – sanzionate a legislazione vigente a titolo prevalentemente contravvenzionale – inserendo, Pag. 118tra l'altro, nuovi delitti nel codice penale (articolo 1, commi da 1 a 6). Osserva che viene altresì modificata la disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale di cui al decreto legislativo n. 156/2006, in caso di violazioni amministrative e contravvenzioni che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche. In particolare, vengono disciplinate le attività di accertamento, irrogazione di sanzioni e verifica degli adempimenti a carico degli autori degli illeciti, a cui sono tenuti la polizia giudiziaria e gli organi di vigilanza che esercitano, in tal caso, funzioni di polizia giudiziaria (comma 7). Al riguardo, considerato il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che i compiti di accertamento, irrogazione delle sanzioni, vigilanza e controllo, attribuito ai competenti organi, possano essere svolti dai medesimi nel quadro delle risorse già disponibili in base alla vigente normativa.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con le valutazioni del relatore e conferma che le attività di accertamento, irrogazione delle sanzioni, vigilanza e controllo potranno essere svolte a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato 342 e abb-A, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale i compiti di accertamento, irrogazione delle sanzioni, vigilanza e controllo, di cui all'articolo 1, attribuiti ai competenti organi, possono essere svolti dai medesimi nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente
  esprime

   sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge n. 342-A ed abbinate. Con riferimento ai profili di carattere finanziario, di competenza della Commissione, segnala l'emendamento Chiarelli 1.18, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, senza tuttavia specificare la relativa copertura finanziaria. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala altresì l'articolo aggiuntivo Pellegrino 1.02, che è volto a delegare il Governo all'adozione di un decreto legislativo finalizzato al coordinamento delle disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, nonché al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto. Ferma restando la finalità essenzialmente ricognitiva della predetta delega, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 1 della medesima proposta emendativa. Segnala infine che le restanti proposte emendative non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti Pag. 119dal relatore, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato, con modificazioni, dal Senato, dispone la conversione del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante norme urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In merito all'articolo 1, concernente l'abolizione della seconda rata IMU 2013, sulla base di un confronto tra i dati riferiti alla norma in esame e quelli riportati in sede di soppressione dell'obbligo della prima rata IMU 2013 (decreto-legge n. 102/2013), giudica opportuni chiarimenti in merito ai profili di seguito illustrati. In particolare, segnala che la stima del minor gettito della prima rata e della seconda rata IMU 2013 di alcuni immobili è rimasta invariata rispetto alle previsioni indicate nel decreto-legge n. 102 nonostante il provvedimento in esame disponga, per alcune fattispecie, la soppressione dell'obbligo di versamento. Si tratta, in particolare, di abitazioni principali e relative pertinenze, fabbricati rurali e alloggi di cooperative o assegnati da IACP utilizzati come abitazione principale (ai quali sono ascritti effetti pari, rispettivamente, a 2.010,9 mln, a 38,1 mln e a 32,1 mln per ciascuna delle due rate). Sul punto ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica stima il complessivo gettito della «mini IMU» 2013, a carico dei contribuenti, in 440 milioni di euro. Segnala altresì che la stima del minor gettito IMU riferito ai terreni agricoli è ridotta da 315,1 milioni (prima rata) a 80 milioni (seconda rata). In proposito ritiene che andrebbe meglio precisato l'ambito applicativo delle disposizioni in esame – e le relative differenze rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 102 – al fine di chiarire la diversa portata finanziaria delle disposizioni. Segnala da ultimo che l'inclusione nel regime della «mini IMU» degli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado andrebbe coordinata, anche sul piano finanziario, con quanto disposto dal già citato decreto-legge n. 102. In tale sede, infatti, l'articolo 2-bis, nel consentire ai comuni di equiparare ad abitazione principale la predetta tipologia di immobili, ha riconosciuto agli enti locali interessati una somma pari a 18,5 milioni a titolo di compensazione del relativo mancato gettito della seconda rata IMU 2013. Sostiene che andrebbe pertanto chiarito se possano sussistere duplicazioni rispetto a quote di gettito già riconosciute ai Comuni dal decreto-legge n. 102 e ora soggette a versamento a titolo di mini IMU. Giudica inoltre necessarie informazioni relative alla stima del minor gettito IMU per le abitazioni assegnate all'ex coniuge in caso di separazione che, seppur previste dalla norma, non risultano quantificate nella Nota fornita nel corso dell'esame al Senato. Ritiene altresì che ulteriori precisazioni andrebbero fornite in merito al conguaglio del minor gettito riconosciuto dallo Stato in favore dei comuni, il cui versamento è previsto nel 2014. In proposito si dispone che, qualora il conguaglio determinato dal DM e versato dallo Stato all'ente locale risulti superiore all'effettivo mancato gettito IMU 2013, «l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014». Sul punto rileva che per i comuni nei quali il conguaglio attribuito Pag. 120dovesse risultare superiore a quello effettivamente spettante, le maggiori risorse attribuite non sarebbero recuperate dallo Stato, ma rimarrebbero assegnate ai comuni stessi, sia pur con destinazione vincolata alla riduzione dei tributi propri. Tale situazione potrebbe quindi generare una disparità di condizioni tra gli enti non ancorata a differenze di basi imponibili. Osserva inoltre che non è prevista una disciplina e non sono stimati effetti finanziari in relazione all'ipotesi in cui il conguaglio attribuito dovesse risultare inferiore a quello spettante. Giudica tale eventuale ipotesi particolarmente rilevante tenuto conto che la differenza non potrebbe essere compensata con trasferimenti dai comuni destinatari di risorse eccedentarie per quanto indicato al precedente punto. In merito ai predetti profili considera necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto riguarda gli effetti finanziari stimati in relazione alla maggiore anticipazione di tesoreria consentita in favore dei comuni per compensare la minore liquidità dovuta al mancato versamento dell'imposta da parte dei contribuenti, ricorda che la norma stabilisce che gli interessi per la maggiore anticipazione di tesoreria sono a carico dello Stato e sono rimborsati nel limite massimo di 3,7 milioni di euro. Osserva che non sono invece quantificati oneri per interessi in relazione al versamento della prima quota (stimata in circa 1,8 miliardi) corrisposta ai comuni a ristoro del mancato gettito, presumibilmente nel presupposto dell'attribuzione di tali risorse entro il termine prescritto del 20 dicembre 2013 (comma 4). Poiché tale termine è ormai scaduto e tenuto conto che, in caso di mancato completamento della procedura entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo la norma autorizza il pagamento tramite anticipazione di tesoreria, regolata entro 90 giorni dal pagamento ai comuni (comma 10), ritiene che andrebbero acquisite informazioni circa il ricorso o meno a quest'ultima anticipazione. Infatti qualora la stessa sia stata attivata, andrebbe quantificato il relativo onere per interessi, non considerato nella stima della relazione tecnica.
  In merito al pagamento del 40 per cento della differenza IMU a carico dei contribuenti, sostiene che andrebbe chiarito se in sede di quantificazione siano stati considerati gli effetti di minor gettito recati dall'esclusione dell'obbligo di versamento nel caso in cui la somma da versare sia inferiore a 12 euro. Infine, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito al comma 12-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che esclude l'applicazione di sanzioni in caso di ritardato pagamento (comunque entro il 24 gennaio 2014) dell'IMU relativa al 2013, con riferimento a qualunque tipologia di immobile. Per quanto riguarda l'articolo 2, recante disposizioni in materia di acconto imposte, segnala che l'utilizzo per la stima degli effetti di gettito dell'addizionale IRES del relativo modello di micro-simulazione non consente una verifica puntuale della quantificazione effettuata. Inoltre, dalla Nota presentata al Senato non emergono i riferimenti quantitativi che consentano di riconciliare le stime relative all'addizionale IRES con quelle riferite all'incremento della misura dell'acconto IRES. Giudica tali informazioni peraltro necessarie ai fini della verifica delle stime fornite, tenuto conto che le norme operano con riferimento alla medesima platea di contribuenti. Segnala inoltre che la disposizione prevede, nella sostanza, una anticipazione del versamento di imposte da parte dei contribuenti all'Erario. Ritiene che andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo in merito ai profili di classificazione delle relative entrate in base alla disciplina europea; ciò al fine di escludere eventuali effetti sul debito tenuto conto che, in conseguenza dell'incremento disposto, l'acconto raggiungerà il livello del 128,5 per cento. In ordine all'articolo 3, concernente le disposizioni in materia di immobili pubblici, con riferimento alle norme introdotte dal Senato, osserva che non appare chiaro con quali modalità si preveda di ottenere l'invarianza delle entrate attese dal processo di dismissione di immobili. La norma non dispone – infatti – che, nel Pag. 121caso di sospensione di procedure inerenti la dismissione di immobili per i quali sia considerato prioritario mantenere la proprietà in capo allo Stato, siano contestualmente individuati immobili sostitutivi da inserire nel piano di dismissione, al fine di garantire l'invarianza dell'incasso atteso. Sostiene che su tali aspetti andrebbe pertanto acquisito un chiarimento del Governo. Riguardo agli articoli 4-6, recanti disposizioni concernenti la Banca d'Italia, rileva che l'aumento di capitale della Banca d'Italia disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in esame è suscettibile di determinare un incremento dell'ammontare dei dividendi distribuiti ai partecipanti al capitale medesimo: infatti, poiché il capitale passa da 156.000 euro a 7,5 miliardi di euro, l'ammontare massimo dei dividendi che potranno essere distribuiti ai partecipanti passerebbe da 15.600 euro a circa 450 milioni di euro. Tenuto conto della necessità di scomputare dall'utile netto anche le quote destinate a riserva ordinaria e straordinaria (ciascuna delle quali resta fissata nella misura del 20 per cento), il sistema prefigurato appare in grado di ridurre la quota residuale che potrà essere corrisposta allo Stato in una misura che dipende, da un lato, dalla quota di dividendi effettivamente corrisposta ai partecipanti, dall'altro, dall'effettivo ammontare complessivo dell'utile netto che potrà essere conseguito in ciascun anno. Segnala in proposito, secondo quanto già evidenziato nel corso dell'esame al Senato, che il capitolo 2354 «Partecipazione dello stato agli utili di gestione dell'Istituto di emissione» nel bilancio dello Stato per il 2014 risulta ridotto di 750 milioni rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2013. A tale riguardo giudica quindi opportuno che il Governo chiarisca se la predetta riduzione di risorse possa essere in tutto o in parte compensata da un eventuale ridimensionamento dei dividendi effettivamente distribuiti ai partecipanti, tenendo conto che la quota del 6 per cento del capitale è indicata dalla norma come misura massima. Sempre con riferimento agli effetti di gettito che potrebbero derivare dalle disposizioni, con riguardo al comma 6 dell'articolo 6, ritiene che andrebbe chiarita l'effettiva portata delle modifiche introdotte dal Senato, in coordinamento con quelle contenute nell'articolo 1, comma 148, della legge di stabilità 2014, che prevedono l'applicazione di un regime fiscale sostitutivo. In particolare ritiene che occorra precisare se, in applicazione delle predette norme, gli effetti di maggior gettito debbano considerarsi come immediati ovvero restino rinviati al momento delle negoziazione delle quote di capitale. Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni di coordinamento – aliquote di accisa, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica. In merito all'articolo 8, concernente la copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura rinvia alle osservazioni già formulate. Rileva inoltre che, dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, si evince che non tutte le maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 2 sono state utilizzate con finalità di copertura, in quanto eccedenti rispetto agli oneri da coprire; pertanto una quota pari a 2,90 milioni di euro per il 2013 e a 35,35 milioni di euro per il 2014 è stata destinata al miglioramento del saldo netto da finanziare, per quanto tale destinazione non risulti espressamente dal testo del provvedimento. Al riguardo, giudica opportuna una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in considerazione delle numerose richieste di chiarimento formulate dal relatore, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari approfondimenti istruttori.

  Daniele PESCO (M5S) fa presente, a nome del suo gruppo, di non condividere alla radice l'impostazione del provvedimento in esame. In particolare, con riferimento all'articolo 1, recante l'abolizione della seconda rata dell'IMU per il 2013, esprime dubbi in merito alle risorse utilizzate Pag. 122a copertura dell'intervento, nonché all'effettiva entità degli oneri relativi agli interessi connessi al ricorso, da parte dei comuni, alle maggiori anticipazioni di tesoreria. Osserva, altresì, come la misura concernente la cosiddetta «mini IMU» abbia in realtà lo scopo di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica da altra questione, a suo parere ben più rilevante ed ugualmente affrontata nel provvedimento in esame, concernente la rivalutazione del capitale della Banca d'Italia. Rileva che per effetto di tale ultima misura si determinerà infatti, come già evidenziato dal relatore, un minore introito per lo Stato di circa 750 milioni di euro per il 2014, suscettibile peraltro di ripetersi anche con riferimento alle annualità successive. Esprime inoltre perplessità in ordine agli effetti finanziari derivanti, in termini di entrate, dall'applicazione del regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 6, comma 6, sui quali lo stesso relatore ha richiesto chiarimenti. Rileva infine come l'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia si configura, di fatto, come una misura volta a favorire gli azionisti dell'istituto medesimo, i quali avranno così la possibilità di vendere le azioni in proprio possesso a prezzi più elevati. Per il complesso delle ragioni testé evidenziate, esprime pertanto a nome del gruppo M5S parere del tutto contrario sul provvedimento in esame, il quale non sembra tra l'altro corrispondere alle effettive esigenze del Paese nell'attuale momento di grave sofferenza economica.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, fa presente che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica e di una clausola di invarianza (articolo 9), in base alla quale all'attuazione del decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2 e all'articolo 3, comma 1, lettera h), e comma 2, in materia di modalità di controllo nell'esecuzione degli arresti e della detenzione domiciliare, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'efficacia dei meccanismi richiamati dalla relazione tecnica a presidio dell'invarianza finanziaria delle disposizioni. Infatti, pur prendendo atto che l'impiego del braccialetto sarà possibile solo nel caso in cui tale strumento sia nella disponibilità della polizia giudiziaria – previsione questa già presente, limitatamente all'articolo 275-bis, nell'attuale formulazione del codice di procedura penale – secondo quanto testualmente riportato nella relazione illustrativa, «l'intervento normativo implica che si abbia una maggiore disponibilità di apparecchi elettronici». La stessa relazione evidenzia altresì che «per questa ragione, legata a necessità di tipo organizzativo per incrementare la disponibilità di tale tipo di apparecchiature, si prevede che le disposizioni appena richiamate entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del decreto». Giudica pertanto necessario che il Governo fornisca elementi volti a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria in relazione al presumibile numero di persone che saranno sottoposte a procedure di controllo mediante mezzi elettronici in forza delle disposizioni introdotte e all'attuale complessiva dotazione di strumenti nella disponibilità delle Forze di Pag. 123polizia. In merito all'articolo 2, concernente la detenzione e cessione illecita di stupefacenti, osserva che, secondo la relazione tecnica, la modifica dell'articolo 73, comma 5, contribuirà a diminuire il numero dei detenuti per reati di piccolo spaccio presenti negli istituti penitenziari. Considerato che dalla riduzione del numero dei detenuti potrebbero derivare effetti di riduzione della spesa, ritiene che risulterebbe utile precisare se tale diminuzione possa determinare una riduzione degli stanziamenti per l'amministrazione competente ovvero se, a parità di spesa complessiva, le risorse resesi disponibili saranno destinate ad altri utilizzi nell'ambito del medesimo comparto amministrativo. Riguardo alla norma che abroga il divieto di reiterata concessione delle misure dell'affidamento terapeutico, ritiene che andrebbero meglio precisati i profili applicativi della disciplina, al fine di chiarire attraverso quali modalità i ricoveri potranno essere circoscritti – come affermato dalla RT – entro il limite dei posti disponibili presso il Servizio sanitario nazionale, pur in presenza di un numero di condannati da sottoporre a specifici trattamenti superiore a tale limite. Ritiene che andrebbe altresì chiarito quali misure e a valere su quali risorse potranno essere disposte in alternativa al ricovero in caso di posti non disponibili presso il SSN. In ordine all'articolo 3, comma 1, lettera a), concernente il diritto di reclamo dei detenuti, giudica necessarie precisazioni in merito all'effettivo ambito territoriale di competenza del garante regionale o locale dei diritti dei detenuti e in merito alla presenza di tali figure in tutto il territorio. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se l'eventuale necessità di istituire altri garanti locali o regionali possa determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Riguardo all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), concernente l'affidamento in prova al servizio sociale, osserva che, pur rivestendo le norme carattere procedurale, in considerazione di quanto indicato dalla RT, appare opportuno che il Governo confermi che le connesse attività amministrative possano effettivamente essere svolte dai competenti uffici senza dar luogo a maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto all'articolo 4, in materia di aumento delle detrazioni di pena per la liberazione anticipata, non formula osservazioni per i profili finanziari, considerato che dalla riduzione del numero dei detenuti – in applicazione delle norme in esame – potrebbero derivare effetti di risparmio. A tale proposito ritiene sarebbe utile precisare la destinazione dei risparmi potenzialmente derivanti dalle norme, chiarendo in particolare se – ed in quale misura – l'eventuale diminuzione della spesa possa determinare una riduzione degli stanziamenti per l'amministrazione competente ovvero se, a parità di spesa complessiva, le risorse resesi disponibili debbano essere destinate ad altri utilizzi nell'ambito del medesimo settore amministrativo. In merito all'articolo 5, concernente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive minori, non formula osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa gli effetti di riduzione delle detenzioni in carcere determinati dalla norma e circa il carattere residuale dell'esecuzione della pena presso luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Ciò premesso, analogamente a quanto già segnalato per il precedente articolo 4, giudica utile acquisire un chiarimento circa la destinazione dei risparmi potenzialmente derivanti dalla disposizione in esame (riduzione degli stanziamenti per l'amministrazione ovvero destinazione ad altri utilizzi nell'ambito dei compiti istituzionali). Circa l'articolo 6, concernente le modifiche al testo unico in materia di immigrazione, posto che la norma appare finalizzata, da un lato, ad ampliare l'ambito applicativo delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione che consente l'espulsione dello straniero in via alternativa alla detenzione (con possibili effetti di accelerazione della spesa connessi all'aumento del numero di espulsioni), e dall'altro – come evidenziato nella relazione tecnica – appare suscettibile di determinare una razionalizzazione delle relative procedure con effetti di riduzione del periodo medio di permanenza Pag. 124nelle strutture detentive e nei CIE (con possibili paralleli effetti di rallentamento della dinamica della spesa connessa al mantenimento dei soggetti ospitati nelle citate strutture) giudica opportuno, al fine di escludere effetti netti di maggior onere, che il Governo fornisca chiarimenti circa la compensatività finanziaria tra gli effetti sopra evidenziati connessi all'applicazione della norma in esame. Ritiene altresì opportuni ulteriori chiarimenti con riguardo alla portata finanziaria della disposizione che consente al magistrato, qualora lo straniero non sia assistito da un difensore di fiducia, di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio nel caso di ricorso avverso il decreto di espulsione disposto dal questore (comma 1, lettera d), ultimo periodo). In merito all'articolo 7, concernente il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, rileva preliminarmente che la norma istituisce un organismo di garanzia dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale chiamato, tra l'altro, a collaborare con analoghe strutture istituite a livello territoriale nonché con altre figure istituzionali operanti nell'ordinamento in ambiti affini. Il Garante, articolato in tre componenti, ai quali non viene riconosciuta alcun indennità o emolumento, ma il solo diritto al rimborso spese, opera servendosi delle strutture e delle risorse del Ministero della giustizia nonché di un apposito ufficio istituito presso il medesimo dicastero con personale scelto in funzione delle conoscenze acquisite in materia e senza prevedere, come precisato nella RT, l'istituzione di nuovi posti di funzione di livello dirigenziale (commi 1-5). Ciò premesso – pur prendendo atto che il successivo articolo 9 reca una clausola generale di non onerosità riferita all'intero decreto-legge – evidenzia la necessità di chiarimenti in merito ai profili applicativi delle disposizioni in esame al fine di suffragare la previsione di neutralità finanziaria. Si riferisce, tra l'altro, alle modalità di alimentazione dell'ufficio di supporto del Garante con personale già in servizio presso il Ministero della giustizia e al conseguente prevedibile impatto sugli assetti funzionali ed organizzativi del Ministero medesimo. Con riguardo, inoltre, alla disposta assenza di emolumenti per i componenti del Garante nazionale, evidenzia che in alcuni provvedimenti istitutivi di analoghe o simili strutture di garanzia operanti a livello nazionale e territoriale, con molti dei quali il Garante nazionale è chiamato a cooperare, si rinvengono anche disposizioni che, viceversa, riconoscono espressamente forme di indennità connesse all'esercizio della funzione di garanzia svolta. Ritiene che andrebbe quindi esclusa la possibilità di effetti finanziari non previsti dovuti ad eventuali istanze emulative. Infine, in merito all'indicazione della relazione tecnica, secondo la quale agli oneri per le trasferte dei componenti del Garante potrà farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti, non ha osservazioni da formulare nel presupposto dell'effettiva sussistenza di tali risorse nel bilancio del Ministero interessato. In merito all'articolo 8, in materia di agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro che assumono detenuti, osserva preliminarmente, in ordine all'entità delle risorse interessate dalle proroghe in esame, che la relazione tecnica fa riferimento ad un ammontare di spese per agevolazioni fiscali pari a 20,6 milioni di euro, complessivamente riferibili alla legge n. 193 del 2000, mentre il comma 1 richiama esclusivamente le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, pari a 16 milioni di euro per il 2013. Ritiene che andrebbe pertanto precisata l'entità delle risorse da ripartire, con i decreti ministeriali indicati dal testo, per i benefici fiscali finalizzati al reinserimento lavorativo dei detenuti. Osserva inoltre che, per effetto delle norme in esame, vengono rese disponibili nel 2014 risorse stanziate per l'anno 2013. Andrebbero quindi chiariti i profili applicativi delle norme, con particolare riferimento alle modalità con cui saranno garantiti sia il rispetto dei limiti di importo previsti dalla legislazione vigente (e iscritti nei tendenziali) sia la corrispondenza temporale fra oneri e relative disponibilità finanziarie. Nell'ambito di tali chiarimenti, ritiene che andrebbe precisato se sia previsto il ricorso ad una procedura volta a subordinare Pag. 125la fruizione delle agevolazioni al rispetto dei predetti limiti, tenuto conto che la normativa vigente fa invece riferimento al meccanismo automatico della fruizione in compensazione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 241 del 1997.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI (PD) si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, non essendovi obiezioni, rinvia i successivi punti all'ordine del giorno alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 12.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo desinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 66.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.
Atto n. 41.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 44.