CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2013
133.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 188

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa Nota di variazioni, C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
  (Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare i disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, Pag. 189per le parti di propria competenza; l'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione (Bilancio) di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
  Ricorda, peraltro, che la Commissione potrà esaminare anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, segnala che gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva; gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Rammenta che potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione – seguendo le specifiche regole di ammissibilità – anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre, nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è necessario che gli stessi siano ripresentati alla V Commissione, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Fa notare che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità: nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza; tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre quelli respinti, qualora si intenda discuterne nelle successive fasi di esame, dovranno essere ripresentati alla V Commissione. Ricorda che, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente presso la V Commissione.
  Ricorda, inoltre, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dal presidente della Commissione, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.
  Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, informa che la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 5 dicembre 2013: nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è pertanto stabilito che il dibattito di carattere generale si esaurisca nella seduta di domani, mercoledì 4 dicembre, e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sia fissato per la stessa giornata di domani, alle ore 16, con l'intesa che l'esame degli emendamenti e le deliberazioni di competenza della Commissione abbiano luogo nella giornata di giovedì 5 dicembre.

  La Commissione prende atto.

  Teresa BELLANOVA (PD), relatore, osserva che la manovra di bilancio all'esame della Commissione si compone – come previsto in base all'articolata riforma della contabilità pubblica introdotta con la legge n. 196 del 2009 – del disegno di legge di stabilità, presentato annualmente dal Governo alle Camere, che sostituisce il precedente disegno di legge finanziaria, e del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, che illustra le entrate e le spese dello Stato relative al triennio della manovra finanziaria.
  Con riferimento al bilancio di previsione per il 2014 e al bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, fa presente che la XI Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, lo stato Pag. 190di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2). Nel fare rinvio al materiale di natura contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dagli uffici, evidenzia che all'interno dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali «Missioni» riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti: Politiche previdenziali (25), Politiche per il lavoro (26), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) e Fondi da ripartire (33); all'interno di tali voci, peraltro, non si rinvengono elementi di particolare novità rispetto al bilancio previgente. Per quanto riguarda, poi, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le limitate voci di interesse per la XI Commissione segnala, in particolare, i programmi «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati» e «Infortuni sul lavoro».
  Passando, quindi, al disegno di legge di stabilità, composto di un unico articolo, fa notare che i commi da 2 a 4 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS; in particolare, rinviando all'allegato 2, viene determinato l'adeguamento, per l'anno 2014, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS) presso l'INPS, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi della Gestione speciale minatori e del soppresso ENPALS. Evidenzia poi che il comma 76 rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente, osservando che il comma 77 prevede la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1o gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell'INAIL. Rileva che il comma 78, introdotto al Senato, riconosce, dal 1o gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo ISTAT intervenuta nel periodo 2000-2013. Sottolinea che il comma 79, introdotto al Senato, reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro, mentre il comma 80 dispone l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale; in particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Fa notare che i commi 81 e 82, introdotti al Senato, recano disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, prorogando di sei mesi i tempi previsti dalla normativa vigente per il periodo transitorio, sottolineando altresì che il comma 83 prevede, a decorrere dal 2014, l'integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,4 per cento della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato.
  Fa presente che il comma 84, introdotto al Senato, sopprime la riduzione, prevista dalla normativa vigente con decorrenza dal 1o gennaio 2014, dal 4 per cento al 2,6 per cento, della misura dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, mentre il comma 120, introdotto al Senato, istituisce il Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti. Pag. 191Rileva altresì che i commi 122 e 123 recano interventi per il finanziamento, relativamente all'anno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria, mentre il comma 124, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2016 il termine della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in favore di enti non commerciali operanti (in specifici territori) nel settore della sanità privata, stabilendo altresì l'obbligo per gli stessi, dal 1o gennaio 2017, di restituire all'INPS i contributi previdenziali e i premi assicurativi, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo. Fa notare che il comma 125, introdotto al Senato, proroga al 2017 l'agevolazione, consistente nell'erogazione di un trattamento economico pari all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori, con organico superiore a 1.800 unità lavorative, nei settori della sanità privata.
  Osserva, quindi, che i commi 126 e 127 intervengono in materia di lavoratori cosiddetti «esodati»: in primo luogo, si incrementa di 6.000 unità, a decorrere dal 1o gennaio 2014, il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica; inoltre, si introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale a seguito di apposita conferenza di servizi.
  Evidenzia, dunque, che il comma 132 detta norme in favore dei lavori socialmente utili, autorizzando una spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50 mila abitanti, osservando che il comma 135, introdotto al Senato, detta norme volte a potenziare le misure e le iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati: a tale fine si prevede, in primo luogo, che l'incentivo straordinario introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 (per l'assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni) possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione (lettera a)); inoltre, al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa erogare, su richiesta, a soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti del 40 per cento delle somme complessivamente spettanti a titolo di contributi nazionali e comunitari (lettera b)); infine, si prevede che le province, in vista dell'avvio della Youth Guarantee e al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei (lettera c)).
  Sottolinea che il comma 180 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, contributo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013. Fa presente che il comma 215, introdotto al Senato, reca specifiche disposizioni volte al contenimento della spesa del personale della Banca d'Italia, mentre il comma 216, introdotto al Senato, definisce le procedure per il riparto Pag. 192tra le regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico-legali, eseguiti dalle aziende sanitarie locali, sui dipendenti assenti per malattia. Rileva che i commi 222 e 223 prevedono, con riferimento al sisma che ha colpito la città de L'Aquila, la possibilità per i comuni del cratere di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, sottolineando che il comma 271, introdotto al Senato, riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali. Fa notare che il comma 272, introdotto al Senato, riduce di 95 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure per la detassazione dei contratti di produttività, rilevando che il comma 276 concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza: la norma consente che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell'anno 2010.
  Sottolinea che i commi 301-304 recano disposizioni in materia di indennità di vacanza contrattuale (IVC) e di rinnovi contrattuali, prevedendo, in particolare, che per il triennio 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resta fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013.
  Rileva che il comma 305 proroga a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010, facendo presente che, ai sensi del comma 317, per gli enti nazionali pubblici previdenziali e assistenziali, i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 305 sono destinati al conseguimento degli obiettivi di risparmio posti dalle norme vigenti. Evidenzia che il comma 306 prevede che, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, gli onorari professionali previsti in seguito a sentenze favorevoli alle P.A., in favore dei dipendenti che hanno assistito professionalmente le P.A. medesime, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, siano corrisposti nella misura del 75 per cento. Rileva che i commi da 307 a 310 recano disposizioni in materia di assunzioni nella P.A., riducendo le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui le amministrazioni dello stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca) e prevedendo la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza. Sottolinea, quindi, che i commi da 311 a 315 estendono anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti e agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, a decorre dal 2014, la disciplina vigente sul limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione, ragguagliato alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione. Osserva altresì che il comma 316, con una norma di interpretazione autentica, precisa che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario nei giorni festivi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, sia erogata solamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero; sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato al 1o gennaio 2014.
  Evidenzia che il comma 321 detta norme per l'assunzione di cittadini italiani licenziati già dipendenti di basi militari soppresse, mentre il comma 322 reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016; in particolare, la rivalutazione dei trattamenti Pag. 193pensionistici opera nei seguenti termini percentuali: 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 90 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo.
  Fa presente che i commi 323 e 324 modificano la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2014, osservando che il comma 325, modificato al Senato, introduce, per il triennio 2014-2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti: in particolare, il contributo è pari al 6 per cento sugli importi superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS; al 12 per cento sugli importi superiori a 20 volte il trattamento minimo INPS; al 18 per cento sugli importi superiori a 30 volte il trattamento minimo INPS.
  Rileva che il comma 326 reca una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1o gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali. Osserva, inoltre, che il comma 327, introdotto al Senato, prevede che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l'assistenza di familiari invalidi vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni, facendo presente che i commi 376 e 377 sono volti a estendere alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante. Fa presente, peraltro, che il comma 528, introdotto al Senato, riduce di un punto percentuale (dal 28 al 27 per cento), per l'anno 2014, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, mentre il comma 529 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2014, in deroga alla normativa vigente in materia, a prorogare i rapporti convenzionali in essere con collaboratori scolastici attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo.
  Fa presente, in conclusione, che non vi sono particolari elementi da rilevare con riguardo alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA osserva che il Governo si riserva di intervenire a conclusione del dibattito sui provvedimenti in titolo.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 3 dicembre 2013.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».
Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

Pag. 194

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.