CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2013
104.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Edoardo FANUCCI, relatore, rileva che il disegno di legge autorizza la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sottoscritto a Roma il 30 gennaio 2012. Fa presente, in particolare, che formano oggetto dell'Accordo la sezione transfrontaliera Pag. 55della parte comune italo-francese dell'opera e i raccordi con le linee esistenti e che l'Accordo disciplina, inoltre, la costituzione e il funzionamento del promotore pubblico, ente aggiudicatore istituito dalle Parti e destinato ad assumere la qualifica di gestore della sezione transfrontaliera. Sottolinea che, come precisato dall'articolo 1 dell'Accordo quest'ultimo non ha come oggetto l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che invece richiederà l'approvazione di un Protocollo addizionale separato, tenendo conto della partecipazione definitiva dell'Unione europea. Ricorda che il testo in esame è corredato di relazione tecnica e che il disegno di legge di ratifica in esame reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo articolo 3 prevede, inoltre, che con il successivo Protocollo addizionale sarà disciplinato l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune. Fa presente, quindi, che alla copertura degli oneri derivanti da tale Protocollo addizionale si provvederà con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica. Con riferimento agli articoli da 1 a 28 dell'Accordo e all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante realizzazione ed esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, osserva preliminarmente che, in base all'articolo 3 del disegno di legge in esame, l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune sarà disciplinato con un successivo Protocollo addizionale e che, conseguentemente, alla copertura dei relativi oneri si provvederà con apposita legge di autorizzazione alla ratifica. Ritiene che andrebbe confermato che fra tali oneri rientrano anche quelli derivanti dall'applicazione degli articoli 15 e 18 dell'Accordo, che riguardano la realizzazione della sezione transfrontaliera e i connessi interventi di adeguamento, e che non vengono considerati dalla relazione tecnica. Quanto al finanziamento della fase progettuale, rileva che la relazione illustrativa afferma che sono attualmente disponibili risorse per complessivi 2.815 milioni di euro per il periodo 2013-2029. In proposito, fa presente che sarebbe utile acquisire un aggiornamento di tale dato, tenuto conto che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha stabilito una riduzione degli stanziamenti precedentemente disposti con la legge n. 228 del 2012. Ciò premesso, osserva che il provvedimento in esame prevede un obbligo di neutralità finanziaria, a fronte di norme che appaiono suscettibili di determinare effetti di spesa: si fa rifermento, in particolare, alle attività di gestione e di controllo affidate agli organismi di cui l'Accordo prevede l'istituzione, agli articoli da 6 a 9, quali, in particolare, il comitato di sicurezza tecnica e il comitato di sicurezza antisabotaggio e antiterrorismo. Pur ritenendo l'istituzione di detti organismi opportuna alla luce dei più recenti fatti di cronaca, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine ai presumibili costi delle richiamate attività e le relative modalità di finanziamento, dal momento che le relative disposizioni non sono considerate dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione della presente legge «non devono derivare», anziché «non derivano», nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, allo scopo di approfondire le questioni poste dal relatore e di fornire i chiarimenti richiesti, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

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Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Nuovo testo C. 362.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 18 settembre 2013, ha avviato l'esame del provvedimento, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professione dei beni culturali, e ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Segnala che, in data 15 ottobre 2013, il Governo ha provveduto a trasmettere la predetta relazione tecnica. Rileva che, secondo la citata relazione, le attività correlate all'istituzione e all'alimentazione degli elenchi di cui all'articolo 2 del provvedimento possono essere effettuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che sul testo del provvedimento la Commissione possa formulare parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, attraverso la quale viene esplicitamente prevista, al citato articolo 2, una clausola di neutralità finanziaria. Formula, pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 362, recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali;
   preso atto della relazione tecnica depositata dal Governo secondo la quale le attività correlate all'istituzione ed alimentazione degli elenchi di cui all'articolo 2 possono essere effettuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   rilevata l'opportunità di prevedere esplicitamente all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 129-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
Nuovo testo C. 544.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 18 settembre 2013, ha avviato l'esame del provvedimento, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri, e ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione la Pag. 57relazione tecnica relativa al provvedimento in esame.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, allo scopo di consentire al relatore e ai componenti della Commissione di esaminare il contenuto della relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.
Atto n. 30.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame prevede modifiche procedurali in materia di concessione ai comuni dei contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari e che il provvedimento risulta corredato di una clausola di invarianza degli effetti finanziari e di una relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti contributi ai comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari, rileva che appare opportuno acquisire chiarimenti su alcuni profili di carattere finanziario. Al riguardo, osserva che andrebbe in primo luogo chiarito se sia stata operata una valutazione degli oneri connessi alla procedura di determinazione dei contributi spettanti a ciascun ufficio giudiziario sulla base dei rispettivi costi standard. Evidenzia, infatti, che, specialmente in sede di prima attuazione, tale procedura potrebbe assorbire risorse umane, strumentali e finanziarie, rispetto alle quali andrebbe confermata la relativa sostenibilità nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Rileva che andrebbe, inoltre, chiarito se la riduzione della misura dell'acconto, ad invarianza del termine di corresponsione del relativo saldo, possa risultare suscettibile di incidere negativamente sull'equilibrio dei flussi finanziari infrannuali dei comuni interessati, con possibili riflessi negativi sul rispetto della tempistica di pagamento dei debiti di fornitura, da cui potrebbero eventualmente discendere oneri per interessi passivi. Osserva, altresì, che la possibilità che la corresponsione di erogazioni eccedentarie, di carattere straordinario, avvenga effettivamente nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio appare condizionata alla circostanza che tali stanziamenti contemplino una quota di riserva preventivamente definita e accantonata. In assenza di tale accantonamento, non espressamente previsto dalla norma in esame, ritiene non sia chiaro a valere su quali risparmi possa essere assicurata l'assenza di riflessi negativi in caso di eventuali esigenze finanziarie di carattere straordinario. Osserva, infatti, che i risparmi conseguibili mediante l'attuazione della norma in esame appaiono già scontati sugli andamenti tendenziali. In merito ai profili di copertura finanziaria, data la natura degli oneri relativi ad attività rientranti nell'ambito gestionale degli enti locali, rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventuale riformulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, in modo da ricondurla al più ampio aggregato Pag. 58della finanza pubblica, anziché del solo bilancio dello Stato. Tutto ciò considerato, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'eventuale ripristino dell'ammontare della rata di acconto del contributo, da versarsi all'inizio dell'esercizio finanziario, al 70 per cento del contributo complessivamente erogato nell'anno precedente, come già previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 4 maggio 1998. Inoltre, allo scopo di favorire l'attività programmatoria degli enti locali nel cui territorio sono insediati uffici giudiziari, rappresenta l'opportunità che il Governo valuti l'eventuale anticipo al 30 novembre del termine di cui all'articolo 2-bis dello schema di decreto in esame, attualmente fissato al 31 dicembre.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, allo scopo di approfondire le questioni sollevate dal relatore e di fornire i chiarimenti richiesti, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Mauro GUERRA (PD) chiede che, nella prossima seduta, venga fornito dal rappresentante del Governo un quadro complessivo dei crediti degli enti locali, nei confronti dello Stato, per le spese di gestione degli uffici giudiziari, posto che tali dati risultano necessari ai fini di una compiuta valutazione degli effetti del provvedimento in esame sulla finanza locale.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2013 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 15.30.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 1154 e abb.-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono state trasmesse dall'Assemblea ulteriori proposte emendative rispetto a quelle già esaminate dalla Commissione nelle precedenti sedute.
  Ciò premesso, in sostituzione del relatore, con riferimento alle proposte emendative pervenute, ritiene di dover acquisire l'avviso del Governo in merito all'emendamento 9.601 delle Commissioni che, oltre a escludere dal regime agevolativo di cui all'articolo 9 le quote associative versate in favore dei partiti politici, come richiesto in una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione, modifica l'importo delle detrazioni per le erogazioni liberali in danaro in favore degli stessi partiti. Rileva, in particolare, che la proposta emendativa prevede la possibilità di detrarre un importo delle erogazioni liberali pari al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui; al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui. Fa presente, inoltre, come essa innalzi dal 52 al 75 per cento l'importo delle spese detraibili per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica; la detrazione è consentita nei limiti di 750 euro annui, anziché di 500 euro. Segnala che alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 3,75 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione e della relativa copertura. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 10.0600 delle Commissioni, Pag. 59volto a prevedere che la raccolta di fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili sia ritenuta erogazione liberale e sia quindi esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ricorda che nella seduta del 25 settembre 2013 la Commissione bilancio aveva espresso nulla osta su analoga proposta emendativa, Losacco 10.07. Fa presente che la presente proposta emendativa, tuttavia, prevede che siano altresì escluse dal campo di applicazione della predetta imposta le spese per servizi postali connesse a tali iniziative e sostenute al di fuori del periodo della campagna elettorale, senza provvedere alla quantificazione e alla copertura del relativo onere. Al riguardo, rappresenta l'esigenza di sopprimere l'ultimo periodo del predetto articolo aggiuntivo, come previsto dal subemendamento Cozzolino 0.10.0600.1, al fine di escludere dall'agevolazione le spese per i servizi postali. Segnala che il parere sulla proposta emendativa potrebbe, quindi, essere di nulla osta, a condizione che sia approvato il citato subemendamento Cozzolino 0.10.0600.1. Rileva che le proposte emendative Martino 0.8.700.9, 9.602 della Commissione e 14.0600 della Commissione non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sul subemendamento Martino 0.8.700.9, sugli emendamenti 9.601 e 9.602 e sull'articolo aggiuntivo 14.0600; esprime, altresì, nulla osta sull'articolo aggiuntivo 10.0600, a condizione che sia approvato il subemendamento Cozzolino 0.10.0600.1.

  Francesco BOCCIA, presidente, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative 9.601, 9.602, 10.0600, 14.0600 e i subemendamenti 0.8.700.9 e 0.10.0600.1, relativi al disegno di legge C. 1154 e abb.-A Governo, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

NULLA OSTA

  sul subemendamento 0.8.700.9, sugli emendamenti 9.601, 9.602 e sull'articolo aggiuntivo 14.0600;

NULLA OSTA

  sull'articolo aggiuntivo 10.0600, a condizione che sia approvato il subemendamento 0.10.0600.1.

  Si intende conseguentemente revocata la condizione formulata – ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – al comma 2 dell'articolo 14-bis, nel parere reso il 25 settembre 2013.».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.50.