CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2013
51.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 9 luglio 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 12.55.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1154 Governo, C. 1161 Rampelli e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2013.

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  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva come, ad avviso del suo gruppo, sia giunto il momento di passare alla pratica dei fatti, lasciando lo spazio al voto ed agli emendamenti che saranno presentati.
  Ricorda come nella precedente seduta il relatore Fiano abbia preannunciato l'intenzione di proporre come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo.
  Ricorda altresì come il medesimo relatore, nella scorsa seduta, è intervenuto per precisare come il capo II del suddetto disegno di legge prevede un'organizzazione interna che «non è fine a se stessa e genericamente imposta a tutti i movimenti politici, bensì costituisce solo la condizione per l'accesso, che resta volontario, alle forme di agevolazione finanziaria previste dal provvedimento stesso».
  Evidenza che, posta così la questione, che tra l'altro era evidente già ad una prima lettura del testo, al Movimento 5 Stelle nella sostanza potrebbe anche andare bene, in virtù del fatto che i finanziamenti pubblici, in primo luogo, non li hanno mai richiesti e soprattutto del fatto che l'obiettivo del suo gruppo è quello di azzerarli completamente.
  Ne deriva, di conseguenza, che l'oggetto della materia non è dunque l'articolo 49 della Costituzione, non è il concetto ambizioso e al tempo stesso scivoloso, della democrazia interna alle organizzazioni politiche, ma un obiettivo ben più modesto che consiste nella realizzazione di un passaggio a livello che, a determinate condizioni, consenta l'accesso ad una qualche forma di finanziamento pubblico.
  In questo senso il suo gruppo concorda con quanto affermato dal collega Bianconi qualche seduta fa, in merito al cenno all'articolo 49 che si fa al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge del Governo e a quella formulazione, a suo avviso singolare, in cui si afferma che l'osservanza del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione «è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge». Ritiene che la parola «anche», in tale contesto, denoti – dopo che per secoli l'Italia ha prima fondato il diritto, grazie ai Romani, e poi ne è stata la patria riconosciuta – il passaggio al diritto «che ammicca ma non dice», che lascia intendere ma non si assume responsabilità di certezza. Ritiene si tratti di norme quasi pirandelliane il cui significato, come in questo caso può essere uno, nessuno e centomila e la cui interpretazione è: così è, se vi pare.
  Rileva che, se si intende parlare semplicemente di condizioni di accesso ad una qualche forma di finanziamento, allora va eliminato ogni riferimento all'articolo 49. Nelle rubriche degli articoli 2 e 4, dopo la parola: «partiti», vanno aggiunte le seguenti: «che vogliono accedere ai finanziamenti pubblici o alle agevolazioni fiscali», perché deve essere chiaro che quelle condizioni e i criteri posti non valgono per tutti, ma solo per alcune forze politiche.
  Richiama poi le considerazioni svolte in precedenza dalla collega Centemero, nella parte in cui ha rilevato come la definizione della forma di finanziamento pubblico debba essere in qualche modo collegata alla forma di governo e alla legge elettorale. Tralasciando il riferimento alla forma di governo, il cui collegamento con il finanziamento pubblico è a suo avviso tesi ardita e singolare, per quanto riguarda la legge elettorale ritiene che quella attuale rechi sicuramente il modello più oneroso per i partiti, perché con un sistema nel quale i candidati sono di fatto nominati, e dunque non hanno bisogno di fare campagna elettorale, tutto l'onere della propaganda si trova in capo ai partiti. Evidenzia che questo è un aspetto che nella proposta di legge del suo gruppo è stato valutato ed è per questo che essa è l'unica a prevedere una forte riduzione degli attuali limiti delle spese elettorali.Pag. 40
  Evidenzia come un altro tema che non viene considerato nel disegno di legge del Governo – e sul quale il presidente Bove ha lanciato una sorta di allarme – è quello dei controlli sulla gestione finanziaria dei partiti e delle eventuali sanzioni. Il problema è duplice: com’è noto la legge n. 96 del 2012 ha introdotto sanzioni prima non previste, anche se va detto che queste sanzioni nel peggiore dei casi riducono l'incasso dei partiti sui rimborsi, ma non sono feroci al punto tale da costringere i partiti a pagare «tirando fuori» risorse che già hanno in cassa, anche a fronte di irregolarità gravissime. Al tempo stesso, le norme sull'analisi dei bilanci sono rimaste sostanzialmente invariate. La Commissione istituita dalla legge n. 96 del 2012 sanziona la mancanza di documenti, ma non ha gli strumenti per accertare se quanto scritto nei documenti contabili corrisponde al vero.
  Ricorda che il disegno di legge del Governo, come detto dallo stesso presidente Bove, lascia invariata la possibilità di verificare la bontà dei documenti contabili, ma ha il grave difetto di togliere le sanzioni introdotte un anno fa. Errore a suo avviso gravissimo perché il problema vero dal quale è dipesa la crisi dei partiti politici e gli scandali – più o meno clamorosi – che hanno coinvolto alcuni tesorieri, non consiste nel tipo di statuto, ma nella legge che consente ai partiti di redigere rendiconti di difficile intelligibilità. Questo è un altro aspetto fondamentale sul quale il suo gruppo si riserva di intervenire in fase emendativa.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), desidera sottolineare come si debba guardare all'Europa non solo quando si tratta di banche o di questioni finanziarie, ma anche quando si toccano altri aspetti, come appunto il finanziamento pubblico ai partiti politici. Si augura, quindi, che il testo che uscirà dalla Commissione guardi alle esperienze degli altri Paesi europei. Osserva, invece, che quanto dispongono molti dei progetti di legge all'esame della Commissione ci porterebbero fuori dall'Europa.
  Anche il disegno di legge del Governo si pone, a suo avviso, in questa direzione. Ricorda come il Presidente del Consiglio, nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno, abbia centrato la sua relazione sulla necessità di connettere l'Italia alle politiche degli altri Paesi europei con un ruolo da protagonista. Invece nella relazione al disegno di legge n. 1154 si citano le esperienze di Paesi extra-europei, quali gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, per ribadire che in quei Paesi i rimborsi sono erogati esclusivamente sulla base delle spese effettivamente sostenute. Cosa inoltre non del tutto vera, perché, ad esempio, in Australia per le elezioni del 2010 è stata erogato una tantum un contributo al di là delle effettive spese elettorali sostenute.
  Ribadisce che si deve guardare alle esperienze delle democrazie europee. Proprio per questo, e non per ragioni dilatorie, il suo gruppo aveva avanzato la richiesta di audizione dei tesorieri di alcuni partiti europei, al fine di offrire alla riflessione della Commissione un punto di vista diverso. Ricorda anche, per sottolineare il carattere non ostruzionistico della richiesta, come il suo gruppo non abbia fatto nessuna difficoltà quando è stato chiesto di rinunciare alle audizioni per questioni di tempo.
  Desidera a questo punto ricordare brevemente come funzionano i vari sistemi europei di finanziamento pubblico ai partiti politici.
  In Francia è in vigore un sistema misto, basato sulla coesistenza tra finanziamento pubblico e privato. Il primo viene in parte assegnato sulla base dei voti ottenuti alle ultime elezioni, in parte in proporzione agli eletti ottenuti in Parlamento. La somma erogata annualmente ai partiti è di circa 80 milioni di euro, cui si aggiungono i rimborsi per le spese elettorali, alcuni dei quali effettuati a piè di lista, altri determinati in modo forfetario. Rimborsi sono stabiliti anche per le campagne presidenziali, per un ammontare di circa 44 milioni Pag. 41di euro. Uguali forme di finanziamento sono previste per le elezioni cantonali, regionali ed europee.
  In Germania esiste un sistema di cofinanziamento, con una parte del contributo che viene assegnato in base ai voti ottenuti nelle competizioni elettorali e una parte che premia invece la capacità dei partiti politici di reperire contributi dai privati. Il finanziamento pubblico ammonta a 150 milioni di euro, cui si sommano i contributi ai gruppi parlamentari.
  In Spagna il finanziamento pubblico si compone di rimborsi delle spese elettorali e di sovvenzioni stabilite per il funzionamento dei partiti politici, per un ammontare complessivo di 44 milioni di euro.
  Osserva che persino nel Regno Unito, dove pure il ruolo svolto dal pubblico è marginale, si finanziano i partiti dell'opposizione e vi è inoltre una consolidata prospettiva di riforma del sistema con un conseguente aumento della contribuzione a favore dei partiti politici e non solo quelli dell'opposizione, soprattutto alla luce dei recenti scandali che hanno riguardato i partiti al Governo.
  Si tratta, quindi, a livello europeo di una prassi legislativa consolidata che tuttavia si accompagna a una disciplina che prevede controlli e fissa limiti, anche con riguardo ai contributi da parte dei privati.
  In Francia le donazioni possono infatti essere effettuate solo da persone fisiche – sono vietate quelle da parte delle persone giuridiche – con un massimo di 7.500 euro pro capite ogni anno.
  In Germania le donazioni ai partiti politici sono trasparenti ed è prevista una disciplina specifica che regolamenta e finanzia la vita delle fondazioni vicine ai partiti.
  In Spagna è previsto un limite di 100.000 euro annui per le donazioni.
  Anche in base a quanto ha esposto fino ad ora, enuncia alcuni principi che devono stare alla base della legge che elaborerà il Parlamento.
  In primo luogo la politica non va fatta per censo: va rispettato il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e tutti i cittadini devono essere messi in condizione di partecipare alla vita politica.
  Bisogna poi tenere sempre a mente che quella che si finanzia è la politica, non il singolo partito e che una democrazia è composta da molti attori. Stabilire che un singolo possa decidere a chi vadano i contributi pubblici rappresenta, a suo parere, una distorsione di questo sistema.
  Permettere inoltre alle persone giuridiche di elargire contributi ai partiti con la possibilità di effettuare detrazioni, rappresenta un regalo per i grandi finanziatori. Questi infatti non solo possono versare e detrarre somme, ma nascondere anche plusvalenze.
  Ritiene che è sbagliato voler risolvere con l'abrogazione del finanziamento pubblico i mali evidenziati dagli scandali registratisi negli ultimi tempi. Rischia di essere un rimedio peggiore del male. Bisogna invece ribaltare il punto di vista ed agire sulla trasparenza e sul controllo di come i partiti spendono i soldi dei contributi pubblici.
  In conclusione, dato che ultimamente qualcuno ha messo in discussione il significato della sigla del suo gruppo, desidera affermare che essere di sinistra significa mettere tutti i cittadini sullo stesso piano e in uguali condizioni.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, replicando al deputato Cozzolino, chiarisce che, quando ha parlato dell'esistenza di un nesso inscindibile, nel disegno di legge del Governo, tra la disciplina dell'organizzazione interna dei partiti, di cui al capo II, e l'accesso alla contribuzione volontaria e indiretta, di cui al capo III, ha inteso sostenere che l'accesso dei partiti alla contribuzione diretta o indiretta deve essere consentito – come prevede il disegno di legge del Governo – ai soli partiti che presentino un'organizzazione interna democratica.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
Emendamenti C. 1139-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
Emendamenti C. 67 ed abb-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
Emendamenti C. 1139-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.600 del Governo e 2.500 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 2.0.500 della Commissione. Quindi, sostituendo il relatore, rileva che né gli emendamenti né l'articolo aggiuntivo presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 15.35.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 19.10.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
Emendamenti C. 1139-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, ricorda che il subemendamento in esame – 0.1.600.1 Crippa e altri – modifica l'emendamento 1.600 del Governo. Quest'ultimo, sostanzialmente integrando l'articolo 1-bis del decreto-legge 2 dicembre 2012, n. 207, prevede che i rapporti di valutazione del danno sanitario previsti dal comma 1 del citato articolo 1-bis – cioè i rapporti di valutazione del danno sanitario nelle aree interessate da stabilimenti la cui attività produttiva abbia prodotto danni per la salute – devono conformarsi ai criteri metodologici stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 1-bis.
  L'emendamento del Governo prevede inoltre che il rapporto di valutazione del danno sanitario non modifica le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale): comma che disciplina appunto il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
  Il subemendamento in esame – 0.1.600.1 Crippa e altri – tende a modificare l'emendamento del Governo per prevedere che il rapporto di valutazione del danno sanitario deve conformarsi ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale citato «esclusivamente quando non sia vigente a livello regionale una normativa in materia di valutazione del danno sanitario». Il subemendamento prevede conseguentemente che la regione possa chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale sulla base della valutazione del danno derivante dalla propria normativa regionale.
  Va detto che – prima che il legislatore statale adottasse la disposizione di cui al citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012 in materia di rapporto di valutazione del danno sanitario – la regione Puglia, con la legge regionale 24 luglio 2012, n. 21, era intervenuta su questa materia prevedendo la redazione di un rapporto di valutazione del danno sanitario nel rispetto dei criteri metodologici successivamente individuati con il regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 24.
  Nel frattempo, con il decreto interministeriale (salute-ambiente) del 24 aprile 2013, sono state adottate – in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 207 – anche le disposizioni statali volte a stabilire i criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario.
  Va detto che la competenza legislativa sulla materia di cui si tratta – quella della valutazione del danno sanitario nelle aree interessate da stabilimenti la cui attività causi rischi per l'ambiente e la salute umana e dei criteri metodologici per la redazione dei relativi rapporti di valutazione – sembra essere statale. Infatti la valutazione del danno sanitario è funzionale ad assicurare il diritto alla salute come diritto soggettivo che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale e va quindi ricondotta alla materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale. Sotto il profilo della tutela risarcitoria del danno, rileva la Pag. 44materia «ordinamento civile e penale», che è anch'essa di legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
  Propone quindi che il comitato esprima parere contrario sul subemendamento 0.1.600.1 Crippa e altri, in quanto di fatto questo riconosce una competenza normativa regionale su una materia – appunto quella della valutazione del danno sanitario – che va considerata di competenza legislativa statale.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 19.15.