CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 luglio 2013
49.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 36

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 8.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali.
Nuovo testo C. 67 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore, comunica che la Commissione ambiente ha trasmesso il nuovo testo della proposta di legge C. 67, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. Osserva che il testo, composto da sei articoli, prevede, in particolare, che la Commissione – istituita per la durata della XVII legislatura e composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera – riferisca al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. Rileva che fra i compiti della Commissione, indicati all'articolo 1, vi sono, in particolare: lo Pag. 37svolgimento di indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sulle organizzazioni in esse coinvolte o comunque ad esse collegate, con particolare riferimento a quelle di cui agli articoli 416 e 416-bis del Codice penale; l'individuazione delle specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti; la verifica dell'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale, alle attività di bonifica, e alla gestione dei rifiuti radioattivi; la verifica dell'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque e alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui; la verifica dell'attuazione della normativa specifica in materia. Segnala che l'articolo 1 prevede, inoltre, al comma 2-bis, che alle relazioni e agli atti comunque denominati della Commissione siano garantite idonee forme di pubblicità, anche attraverso internet. A tal fine, la Commissione, inoltre, può organizzare e promuovere conferenze stampa, seminari e altre iniziative di informazione in tema di gestione dei rifiuti o in ordine al mancato o parziale recepimento della disciplina prevista dalle direttive comunitarie, nonché, ai sensi del successivo comma 3-bis, altre forme di condivisione, partecipazione e diffusione delle informazioni raccolte. Evidenzia che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Osserva che la disposizione prevede altresì che con regolamento interno approvato dalla Commissione è stabilito il numero massimo delle suddette collaborazioni. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 6, comma 6, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati. Rileva che tale previsione appare conforme alla prassi adottata già nella XV e nella XVI legislatura – si vedano, tra le altre, le leggi n. 271 del 2006 e n. 6 del 2009 istitutive della Commissione bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Con riferimento ai profili di quantificazione del limite di spesa, segnala altresì che lo stesso non prevede incrementi rispetto a quello previsto nella citata legge n. 6 del 2009 istitutiva della Commissione bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella XVI legislatura. Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
Nuovo testo C. 1139 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2003, recante interventi a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 giugno 2013. In quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando una condizione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione volta a modificare l'articolo Pag. 381, comma 13, prevedendo esplicitamente che tutti i trattamenti economici, nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale, sono per intero a carico dell'impresa. Successivamente, le Commissioni riunite VIII e X hanno apportato talune modifiche ed integrazioni al testo originario del provvedimento, recependo tra l'altro la condizione contenuta nel parere formulato dalla Commissione bilancio. Illustra quindi alcune di tali modifiche che presentano profili di carattere finanziario.
  Riguardo all'articolo 1, comma 1-bis osserva che dal tenore delle disposizioni non emerge con chiarezza se le stesse disciplinino esclusivamente modalità attuative per il commissariamento di cui al comma 1 – che troverebbero peraltro applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – ovvero intendano estendere l'ambito applicativo del comma 1 ad ulteriori fattispecie. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti chiarimenti a tal proposito anche al fine di verificare se l'applicazione della procedura introdotta fornisca adeguate garanzie di non onerosità per la finanza pubblica, tenuto conto che la previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie costituisce una condizione soltanto ai fini del commissariamento di uno specifico ramo d'azienda o stabilimento. In particolare, andrebbe precisato secondo quali modalità procedurali si intenda garantire che l'attività svolta nell'ambito del commissariamento possa effettivamente essere esercitata a valere su risorse e su fonti di finanziamento poste esclusivamente a carico dell'impresa interessata, senza alcun onere per la finanza pubblica. Andrebbe inoltre chiarito se anche in relazione al commissariamento disposto ai sensi del comma 1-bis in esame trovino applicazione le ulteriori disposizioni recate dai commi 2 e seguenti dell'articolo 1, ivi comprese quelle relative all'esonero di responsabilità per il commissario in caso di diseconomie dei risultati. Ritiene inoltre che andrebbe confermata l'effettiva possibilità per l'ISPRA e le agenzie regionali e provinciali di svolgere i compiti previsti utilizzando le risorse già ad esse assegnate a legislazione vigente. In relazione all'articolo 1 comma 10, sull'esclusione di responsabilità per il commissario per le eventuali diseconomie dei risultati, salvo il caso che abbia agito con dolo o colpa grave, ritiene che, prevedendo l'articolo 2236 del Codice civile un esonero da responsabilità per danni, e non per diseconomie dei risultati, andrebbe chiarito se la modifica introdotta sia suscettibile di limitare le ipotesi di esclusione della responsabilità del commissario, con conseguenti possibili oneri della spesa pubblica, ovvero di creare incertezze interpretative in merito all'effettiva estensione della predetta esclusione. In merito all'articolo 2-bis, concernente la soppressione della figura del Garante e attività di informazione e consultazione, rileva che l'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2012, non abrogato dalle disposizioni in esame, reca la copertura finanziaria dell'onere per l'attività del Garante, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La soppressione della figura del Garante dovrebbe quindi comportare un risparmio di 200 mila euro annui per il 2014 ed il 2015, mentre per il 2013 il risparmio andrebbe commisurato al periodo di effettiva durata dell'incarico del Garante nel corso dell'anno. Quanto alle attività di promozione ed informazione, pur in presenza di una clausola di non onerosità, ritiene che potrebbe essere utile acquisire conferma – alla luce dell'esperienza applicativa delle relative disposizioni – dell'effettiva possibilità per le strutture interessate di realizzare tali attività senza oneri aggiuntivi.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, alla luce delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che, poiché il provvedimento sarà esaminato in Assemblea a partire dal prossimo lunedì, la Commissione dovrà Pag. 39esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 4 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.
(COM(2012)629 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o gennaio 2013-30 giugno 2014.
(17426/12).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame degli atti provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 27 giugno 2013.

  Andrea ROMANO, relatore, formula la proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva l'opportunità di richiamare nel parere che i recenti sviluppi, in sede europea, in materia di flessibilità di bilancio risultano coerenti con le comunicazioni rese alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione dell'insediamento del Governo e con gli indirizzi adottati in materia dal Parlamento nella XVI legislatura e richiamati nelle stesse comunicazioni.

  Andrea ROMANO (PD), relatore, concorda con il rappresentante del Governo.

  Francesco CARIELLO (M5S) osserva come occorrerebbe chiarire meglio quali siano gli strumenti finanziari innovativi, cui si fa riferimento nell'ultima delle condizioni apposte alla proposta di parere formulata dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, rileva come, dal tenore letterale della condizione citata dall'onorevole Cariello, appaia chiaro che gli strumenti finanziari innovativi richiamati sarebbero esclusivamente quelli adottati dalla Banca europea degli investimenti e non i cosiddetti derivati.

  Francesco CARIELLO (M5S) ribadisce la necessità di specificare espressamente a quali strumenti finanziari si faccia riferimento.

  Giuseppe DE MITA (SCpI) osserva come il principale elemento di novità, come evidenziato anche nella proposta di parere formulata dal relatore, sia rappresentato dalla decisione annunciata dalla Commissione europea che conferisce maggiore flessibilità ai vincoli di bilancio. Rileva come, a tal fine, non andrebbero computati, ai fini del calcolo dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità e crescita, le spese destinate a finanziare la ricerca o la realizzazione di infrastrutture.

  Andrea ROMANO, relatore, riformula la proposta di parere al fine di tenere conto del dibattito svoltosi (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA nel concordare con la riformulazione proposta dal relatore, richiama le considerazioni svolte dall'onorevole De Mita, sottolineando come, negli atti di indirizzo approvati dalla Commissione nella XVI legislatura, vi sia un espresso richiamo alla necessità di un confronto in sede europea Pag. 40sulla contabilizzazione di talune spese. Ricorda altresì il recente intervento del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta effettuata dal presidente Boccia in merito ad un impegno parlamentare sulla spending review.

  Federico D'INCÀ (M5S) osserva come occorrerebbe svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta di mutualizzare il debito sovrano per la parte eccedente il 60 per cento del prodotto interno lordo, in particolare se ciò possa avvenire o meno nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione europea.

  Francesco BOCCIA, presidente, rileva come la parziale mutualizzazione del debito pubblico rappresenta un obiettivo importante per l'Italia e come ciò non potrà che avvenire nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione europea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda come la questione è oggetto di un delicato dibattito tutt'ora in corso.

  Guido GUIDESI (LNA) ritiene che la proposta del relatore sia da interpretare nel senso che l'eventuale mutualizzazione, ancorché non espressamente richiamata, non potrebbe che avvenire nell'ambito del quadro giuridico definito dai Trattati dell'Unione europea.

  Andrea ROMANO, relatore, rileva come occorra comunque garantire una coerenza ed una cornice organica ad interventi come quello richiamato dall'onorevole D'Incà.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come la mutualizzazione del debito presupporrebbe comunque un accordo in sede europea.

  La Commissione approva la proposta del relatore come riformulata.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

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