CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2013
46.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1139 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Salvatore CAPONE (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1139, di conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2013, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
  Rileva che, com’è noto, il decreto-legge in questione si è reso indispensabile «a causa dell'inosservanza, contestata dalle autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute.» La deliberazione del Consiglio dei ministri segue, in un lasso di tempo peraltro breve, il decreto-legge del 3 dicembre 2012, n. 207, poi convertito dalla legge n. 231 del 24 dicembre 2012.
  Fa presente che il testo in oggetto si compone di tre articoli volti a disciplinare, sia in via generale (articolo 1) sia con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2), il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore. Sottolineare, in via preliminare, come l'esame del decreto-legge consenta di esprimere una valutazione positiva del provvedimento, che modifica finalmente e sostanzialmente la visione e l'approccio sulle questioni in oggetto.Pag. 117
  Come si evince dalla premessa, dove si dà conto delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte, il decreto-legge in esame nasce dall'esigenza di assicurare, mediante la nomina di un'apposita struttura commissariale straordinaria, la continuità produttiva e occupazionale, nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale – ai sensi dell'articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, – la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute.
  Con specifico riferimento all'ILVA, il preambolo del decreto fa riferimento alle risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata.
  Ritiene utile ricordare che si tratta del terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi dieci mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale e occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto. Come già rilevato, infatti, il decreto-legge n. 207 del 2012 ha disciplinato, in via generale, l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in crisi consentendo, alle condizioni ivi indicate, la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti. Tale decreto ha, inoltre, dettato specifiche disposizioni destinate all'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto, che costituisce, appunto, stabilimento di interesse strategico nazionale.
  Osserva, poi, che il decreto-legge n. 129 del 2012, invece, era stato emanato al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto e faceva seguito al protocollo d'intesa stipulato il 26 luglio 2012, che prevede interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Sulle indicazioni ivi contenute o, più precisamente, indicate in sede di conversione in legge, mi soffermerò brevemente alla fine di questa relazione.
  Entrando nel merito del contenuto del decreto-legge in titolo, segnala che l'articolo 1, che si compone di tredici commi, disciplina il commissariamento straordinario delle imprese di cui sopra stabilendo misure concernenti: le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio (comma 1); la procedura di nomina ed eventuale sostituzione o revoca del commissario (comma 1, secondo periodo); la durata del commissariamento, fissandola in 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi (comma 2); i poteri in capo al commissario (comma 3); le garanzie dell'impresa nei confronti della quale è disposto il commissariamento, che si sostanziano principalmente nell'obbligo di informazione sull'andamento della gestione dell'impresa stessa al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'assemblea dei soci (comma 4); il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che deve essere predisposto da un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nominati dal ministro dell'ambiente (comma 5); il piano industriale, che deve essere predisposto dal commissario straordinario secondo una specifica procedura (commi 6 e 7); l'attività del commissario nelle more dell'approvazione del predetto piano industriale (comma 8); la responsabilità del commissario (comma 9); la responsabilità per eventuali diseconomie dei risultati (comma 10); lo svincolo delle somme oggetto di sequestro (comma 11); la disciplina dei proventi Pag. 118derivanti dall'attività di impresa (comma 12); i compensi spettanti al commissario straordinario e al sub commissario (comma 13).
  Evidenzia altresì, come già segnalato, che l'articolo 2 del decreto-legge in esame riguarda specificamente il commissariamento dell'ILVA s.p.a., individuando direttamente (comma 1) la sussistenza dei presupposti del commissariamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge stesso. Il comma 2 sostituisce l'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 207 del 2012, al fine di qualificare come «stabilimenti di interesse strategico nazionale» tutti gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a., e non solo quello di Taranto. Dal sito internet dell'azienda si evince che il gruppo Ilva S.p.A. possiede quindici siti produttivi, di cui sei in Italia. Taranto è lo stabilimento maggiore, ma altre unità produttive sono presenti a Genova, Novi Ligure, Racconigi, Patrica e Marghera (attualmente chiusa).
  Il comma 3 dell'articolo 2, inoltre, reca alcune novelle al comma 3 dell'articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 207 del 2012, specificando in maniera più dettagliata il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e aggiungendo una disposizione secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e finalizzati al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.
  Dall'esame del contenuto del decreto-legge in oggetto rileva come, evidentemente, non vi siano disposizioni volte ad incidere in maniera diretta e specifica sulle competenze della XII Commissione.
  A tale proposito segnala che, nonostante all'origine dell'adozione di tale provvedimento rilevino profili di protezione dell'ambiente e della salute oltre che esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali, esso è stato emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, senza il coinvolgimento del Ministero della salute. Coinvolgimento che viceversa appare auspicabile e necessario, così come ritiene sia urgente una definizione più puntuale e strutturata del ruolo degli enti locali e delle regioni di riferimento, tale da rendere più efficace l'azione del decreto.
  Ritiene che il coinvolgimento a pieno titolo del Ministero della salute risulti essenziale ai fini di una complessiva e precisa valutazione delle ricadute sulla salute che possono derivare dai tempi necessari alle bonifiche, anche attraverso un allentamento dei relativi vincoli di bilancio, nonché per sostenere le Istituzioni territoriali in una più puntuale e corretta informazione ai cittadini sui rischi, e nell'individuazione di risposte mirate. Ricorda come assenza sia stata già rilevata dalla XII Commissione nel corso della XVI legislatura, nel parere espresso alle Commissioni VIII e X in relazione al suddetto decreto-legge n. 129 del 2012 (A.C. 5423), recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.
  Fa presente, quindi, che il presente decreto, pur facendo più volte riferimento alla necessità di tutela della salute, è eminentemente centrato sulle questioni industriali e su quelle ambientali. Non così in sede di conversione in legge del predetto decreto-legge n. 207, dove si fa specifico riferimento alla necessità di una valutazione del danno sanitario e di un Piano sanitario straordinario in favore del territorio della Provincia di Taranto.
  Sottolinea, dunque, che il legame inscindibile, alla base del decreto-legge in oggetto, tra mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale – con conseguente necessità di procedere vista «la straordinaria necessità e urgenza» alla Pag. 119nomina di una struttura commissariale straordinaria –, e la grave sussistenza di pericoli per la salute, rafforza l'esigenza di un coinvolgimento pieno del Ministero della salute. Come opportuna appare l'attivazione di un tavolo tecnico propedeutico ad un monitoraggio della correlazione tra l'inquinamento provocato dall'Ilva e l'incidenza di malattie per l'area salentina e pugliese. Ritiene, infatti, che, sebbene l'inottemperanza dell'AIA riguardi, come è ovvio, l'impianto siderurgico, l'allarme salute coinvolga a pieno titolo le popolazioni tarantine e salentine, come evidenziano i dati epidemiologici e sull'inquinamento ambientale da diossine presentati, nella seduta delle Commissioni Ambiente e Attività produttive dello scorso lunedì 24 giugno, dall'Asl Taranto e dall'Arpa Puglia. Reputa, pertanto, che non sia più rinviabile un'interlocuzione con l'Istituto superiore di sanità, già coinvolto in parte dall'Asl Taranto, finalizzata alla definizione di una più organica strategia per la tutela della salute.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte, di quelle che emergeranno nel corso del dibattito, nonché delle eventuali modifiche che saranno apportate al testo del provvedimento dalle Commissioni di merito, in sede di esame degli emendamenti.

  Andrea CECCONI (M5S), richiamando alcune delle considerazioni svolte dal relatore, ritiene che sia da stigmatizzare il fatto che il decreto-legge in esame sia stato emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, senza alcun coinvolgimento del Ministro della salute nonostante tale provvedimento tragga origine da un'emergenza per ambiente, nonché per la salute e la sicurezza dei cittadini. Come è stato già evidenziato dal relatore, nel testo del provvedimento non viene fatto alcun riferimento alle competenze del Ministro della salute, nemmeno laddove si prevede la nomina di un comitato di tre esperti che devono essere scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute. A questo proposito, rileva altresì l'assenza di criteri di selezione in base ai quali deve essere effettuata la predetta nomina.
  Segnala, peraltro, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi anche nell'ambito della procedura di nomina del commissario e del sub commissario.
  Reputa, pertanto, necessario che la Commissione addivenga all'approvazione di un parere che tenga conto dei rilievi critici formulati.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, fa presente che il dibattito sul provvedimento in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti che saranno eventualmente approvati, potrà proseguire nella seduta di martedì 2 luglio, ricordando che nella stessa seduta la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza alle Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 262 Fucci.