CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
Emendamenti C. 5603-A Giancarlo Giorgetti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

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DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
C. 5617 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge in titolo si compone di cinque articoli volti a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. L'articolo 1 si compone di 5 commi. Il comma 1 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato «di interesse strategico nazionale» per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Il comma 2 dispone che le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto le misure contenute nel provvedimento di AIA, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. Il comma 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva – rispetto al quadro normativo previgente – fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di proseguire l'attività alle condizioni ivi indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. Il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA nei casi di cui all'articolo 1.
  L'articolo 2 dispone che la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.
  L'articolo 3 si compone di sei commi. Il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1. Il comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA emanato con decreto del ministro dell'ambiente 26 ottobre 2012. Il comma 3 immette la società ILVA s.p.a. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e la autorizza alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2. I commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto.
  Infine, rilevato che non vi sono richieste di intervento, rinvia, come concordato, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
C. 5559, approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Isabella BERTOLINI, presidente, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
C. 5565, approvata dalla 9a Commissione del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.
Nuovo testo C. 5239 Granata.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 5239 Granata, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.
  Rileva che il provvedimento in esame prevede, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), finanziamenti per la promozione della conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA nonché della ricerca in materia di tradizione classica nonché della attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre all'istituzione del Muso nazionale del dramma antico con sede presso il Palazzo greco di Siracusa.
  La disciplina recata dal testo in esame riguarda quindi la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nonché l'organizzazione di attività culturali.
  Ricorda che, con riferimento al riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Relativamente all'ambito dei «beni culturali», l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato – inoltre, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ha previsto la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – mentre il terzo comma dell'articolo 117 ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni.
  Si sofferma sull'articolo 5 che dispone che, con decreto del Ministro per i beni e Pag. 32le attività culturali, sentito il Presidente della regione Sicilia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito il Museo nazionale del dramma antico, presso il Palazzo greco di Siracusa.
  Ricorda, al riguardo, che tra le finalità dell'INDA individuate dal decreto legislativo n. 20 del 1998 rientra quella di «provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa» e che la relazione della Corte dei Conti per gli esercizi 2004-2006 riferisce che «il progetto di istituzione di un museo della Fondazione, da ubicare nello stabile del Palazzo Greco in Siracusa dove è situata la sede amministrativa, è stato perfezionato nel corso del 2004 dopo interventi di riattamento e di sistemazione dell'edificio di proprietà della INDA»; sono poi elencate le varie attività espositive del museo fino al dicembre 2006.
  Rileva altresì che, con riferimento all'attività svolta negli esercizi 2007 e 2008, la Corte dei Conti riferisce che «il ’Museo sul Dramma antico programma annualmente una mostra tematica costruita intorno a un nucleo scelto di volta in volta tra i materiali della Fondazione» e che le immobilizzazioni immateriali si riferiscono, in particolare, «all'allestimento delle mostre e delle manifestazioni museali a Palazzo Greco». I medesimi contenuti sono presenti anche nella relazione della Corte dei Conti relativa agli esercizi 2009 e 2010.
  Segnalata, quindi, l'esigenza che venga chiarito il rapporto tra le previsioni dell'articolo 5 del testo in esame, in cui si prevede l'istituzione del Museo nazionale del dramma antico presso il Palazzo greco di Siracusa, e quelle di cui al decreto legislativo n. 20 del 1998, che stabilisce espressamente che tra le finalità del- l'INDA rientra quella di «provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa».
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.
Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda che il testo unificato in esame reca disposizioni finalizzate a garantire la funzionalità delle scuole di montagna e delle piccole isole, nonché di quelle situate in territori a bassa densità demografica, al fine – indicato nell'articolo 1 – di garantire ai minori il diritto allo studio e l'obbligo di istruzione, nonché di garantire la qualità del sistema scolastico e di salvaguardare la continuità territoriale. Le definizioni delle tre realtà indicate – ai fini di quanto disposto dal testo – sono recate dall'articolo 2. Per «scuole di montagna» si intendono i plessi scolastici siti nei comuni montani che saranno individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tra quelli presenti nei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento di un centro urbano ove siano presenti scuole del medesimo ordine e grado. Per l'emanazione del decreto non è peraltro fissato un termine. Per «scuole delle piccole isole» si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori. Per «scuole dei territori a bassa densità demografica» si intendono i plessi scolastici situati in territori che hanno una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.
  L'articolo 3 dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente destini alle scuole in questione un finanziamento per l'installazione Pag. 33di nuove tecnologie informatiche e telematiche. A tal fine, dispone che, a decorrere dal 2013, è istituito nello stato di previsione del Ministero un fondo con una dotazione di 700.000 euro annui.
  È utile ricordare che l'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006), al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, a decorrere dal 2007, oltre al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato», il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Per la definizione di criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse è intervenuto il decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21, che ha ribadito quanto già indicato dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 44 del 2001, ossia che le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento.
  In materia va ricordato, inoltre, che l'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha previsto l'emanazione con decreto ministeriale di linee guida rivolte al potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale. A sua volta, il rapporto sulla spending review del maggio 2012 ha annunciato l'istituzione del «Fondo di funzionamento dell'autonomia», che includerà tutte le fonti di finanziamento ministeriali.
  L'articolo 4 reca disposizioni di incentivo per la continuità didattica. In particolare, l'articolo dispone che di norma, la durata triennale degli incarichi a tempo determinato relativi a dirigenti, docenti e personale ATA nelle stesse scuole. La «validità degli incarichi» può essere ridotta a 1 o 2 anni se il servizio non è stato prestato in modo continuativo per l'intero anno scolastico o nel caso in cui intervengono, dopo il primo anno, differenti e comprovate esigenze organizzative. Si prevede la precedenza di nomina, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato per i dirigenti, i docenti, e il personale ATA che chiedono di effettuare il servizio nelle scuole di montagna e delle piccole isole e che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nei territori in cui sono situate le stesse scuole. Si prevede, ancora, il riconoscimento, al medesimo personale dirigente, docente e ATA, sia assunto a tempo indeterminato che assunto a tempo determinato, purché non residente, dell'equiparazione ai residenti per il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove prevista. A tal fine, si dispone l'istituzione, a decorrere dal 2013, di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 500.000 euro, destinato a finanziare il concorso delle regioni alle spese di trasporto dei docenti. La ripartizione delle risorse fra le regioni interessate è effettuata in sede di Conferenza unificata. È prevista la valutazione in misura doppia del servizio effettivamente prestato in modo continuativo dai docenti con contratto a tempo determinato assegnati a pluriclassi nelle scuole di cui si parla.
  L'articolo 5 dispone che, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese nelle scuole di cui all'articolo 2, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel territorio nel quale è conferita la supplenza. La supplenza non è prorogabile.
  In conclusione, rilevato che non vi sono richieste di intervento, si riserva di formulare una proposta di parere, dopo aver svolto un approfondimento in relazione, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 4. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.

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