CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2012
722.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 50

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova nei confronti degli irreperibili.
Nuovo testo C. 5019-bis e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angelo CERA (UdCpTP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 5019-bis, recante «Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, cui sono abbinati i progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.
  Il provvedimento, che risulta dallo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019, si compone di 14 articoli, suddivisi in 4 capi.
  Il Capo I, che si compone del solo articolo 1, conferisce una delega al Governo per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie, dettando, al comma 1, i principi e criteri direttivi della delega.
  In particolare, le lettere a) e b) prevedono che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, escluso il reato di atti persecutori (cosiddetto «stalking»), nonché per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto (da 5 giorni a tre anni), la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione o altro luogo di dimora provata, anche per fasce orarie o per giorni della settimana. Pag. 51
  Per i delitti la misura minima della pena detentiva non carceraria è di 15 giorni e quella massima è di quattro anni, mentre per le contravvenzioni tali misure sono fissate nel minimo di 5 giorni e nel massimo di tre anni.
  In base alla lettera c) il giudice potrà prescrivere particolari modalità di controllo, esercitate attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, mentre ai sensi della lettera d) le pene detentive non carcerarie non si applicano qualora la reclusione o l'arresto presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
  Secondo la lettera e) il giudice, nella fase dell'esecuzione della pena, può sostituire le pene detentive non carcerarie con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un'abitazione o un altro luogo di privata dimora idoneo ad assicurare la custodia del condannato.
  Il comma 2 fissa in dodici mesi il termine per l'esercizio della delega. La disposizione disciplina inoltre il procedimento di adozione dei relativi decreti legislativi, i quali sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e quindi sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La disposizione specifica che nella redazione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e che i decreti legislativi debbono contenere le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
  Il comma 3 prevede che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, adottati secondo lo stesso procedimento, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
  Il Capo II, che si compone degli articoli da 2 a 4-ter, introduce nell'ordinamento penale l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Le novelle sono volte a estendere tale istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti, in relazione a reati di minor gravità, al fine di offrire ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo e, al contempo, e di realizzare l'obiettivo di deflazionare i procedimenti penali, prevedendo che l'esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice.
  In particolare, l'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice penale concernenti l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, introducendo i nuovo articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater.
  In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 168-bis prevede che l'istituto si applichi solo in procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva (sola o congiunta a quella pecuniaria) non superiore a 4 anni; la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta dall'imputato.
  Ai sensi dei commi 2 e 3 del nuovo articolo 168-bis la messa alla prova consiste nel lavoro di pubblica utilità ovvero in condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato da svolgere presso lo Stato, enti locali territoriali o altri enti o associazioni non lucrative di utilità sociale, tale comunque da non pregiudicare le esigenze di studio, lavoro famiglia e salute dell'imputato; inoltre il giudice può imporre ulteriori prescrizioni relative ai rapporti col servizio sociale o sanitario, alla dimora o a misure limitative delle libertà personali.
  In base ai commi 4 e 4-bis la messa alla prova non può essere concessa per più di 2 volte, ovvero per più di una volta in caso di reiterazione di reato della stessa indole, né nei casi di abitualità o professionalità del condannato.
  Secondo il comma 2 del nuovo articolo 168-ter al termine della messa alla prova, qualora il comportamento dell'imputato Pag. 52sia valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, salve le sanzioni amministrative accessorie.
  Il nuovo articolo 168-ter prevede invece, nel caso di grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento e delle prescrizioni imposte dal giudice, la revoca della messa alla prova.
  L'articolo 3 reca alcune modifiche al codice di procedura penale connesse con l'introduzione nel codice penale, operata dall'articolo 3, dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova: in particolare, la lettera a) introduce nel codice di rito un nuovo titolo V-bis, costituito dagli articoli da 464-bis a 464-novies.
  Il nuovo articolo 464-bis disciplina le modalità con cui l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo in tale ambito che alla relativa istanza sia allegato un programma di trattamento dell'imputato, elaborata con il competente Ufficio di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nel quale devono essere indicate le modalità di coinvolgimento dell'imputato nel suo processo di reinserimento sociale, le prescrizione attinenti al lavoro di pubblica utilità, quelle comportamentali e gli altri impegni dell'imputato, nonché le condotte volte a promuovere la conciliazione con la persona offesa. Inoltre si prevede la possibilità, per il giudice, di acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie in relazioni alle condizioni di vita dell'imputato.
  Il nuovo articolo 464-ter disciplina il caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia presentata nel corso delle indagini preliminari stabilendo la necessità del consenso da parte del pubblico ministero per poter disporre la sospensione del procedimento.
  Il nuovo articolo 464-quater regola le modalità di adozione del provvedimento di sospensione, che è adottato con ordinanza, ricorribile per Cassazione, sentite le parti nonché la persona offesa. In tale ambito si stabilisce che la sospensione non può essere superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, e non può essere superiore ad un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
  Il nuovo articolo 464-quinquies indica che nell'ordinanza di sospensione devono essere stabiliti i termini entro i quali devono essere adempiuti le prescrizioni e gli obblighi imposti all'imputato, che possono essere modificati successivamente con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero.
  Il nuovo articolo 464-sexies consente al giudice, durante la sospensione, di acquisire, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
  Il nuovo articolo 464-septies, comma 1, prevede che il giudice dichiari con sentenza estinto il reato se, al termine del periodo di sospensione, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo, mentre in caso di esito negativo della prova, il comma 2 prevede che il giudice disponga con ordinanza la ripresa del processo.
  Il nuovo articolo 464-octies disciplina la revoca dell'ordinanza di sospensione, che è disposta con ordinanza ricorribile per Cassazione.
  Il nuovo articolo 464-novies vieta di riproporre la richiesta di messa alla prova nel caso di esito negativo della prova ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento.
  La lettera b) dell'articolo 3 introduce un nuovo articolo 657-bis nel codice di procedura penale, in base al quale, nel caso di revoca della sospensione o di esito negativo della messa alla prova si detrae dalla pena un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, nella misura di un giorno di reclusione o arresto, ovvero di 250 euro di multa o ammenda per ogni tre giorni di prova.
  L'articolo 4 introduce un nuovo articolo 191-bis nell'ambito delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in base al quale le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia, i quali sono responsabili della predisposizione Pag. 53dei programmi di trattamento degli imputati sottoposti alla prova nonché di informare il giudice periodicamente circa l'attività svolta e il comportamento dell'imputato, proponendo eventualmente modifiche ovvero la revoca del provvedimento di sospensione.
  L'articolo 4-bis modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, prevedendo che l'ordinanza di sospensione del procedimento connessa alla prova sia iscritto nel casellario giudiziale.
  L'articolo 4-ter stabilisce che il Ministro della Giustizia riferisca entro 90 giorni alle Commissioni parlamentari competenti circa la necessità di adeguare numericamente e professionalmente la pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, in relazione alle esigenze determinate dalle nuove norme in materia di messa alla prova.
  Il Capo III, che si compone degli articoli da 5 a 9-ter, apporta una serie di modifiche alla disciplina del processo penale, relative alla sospensione del processo per gli imputati irreperibili, sostanzialmente al fine di adeguare la normativa nazionale alle numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative al diritto dell'imputato ad essere presente al proprio processo che hanno censurato l'Italia per la violazione di tale diritto.
  In particolare, l'articolo 5, ai commi 2, 3 e 4, sostituisce gli articoli 420-bis, 420-quater e 420-quinquies del codice di procedura penale.
  Il nuovo articolo 420-bis stabilisce innanzitutto, ai commi da 1 a 3, il principio secondo cui il procedimento prosegue anche in assenza dell'imputato sia libero sia detenuto, all'udienza, se ha questi espressamente rinunciato ad assistervi, se nel corso del procedimento ha dichiarato o eletto domicilio, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare, ha nominato un difensore di fiducia, ha ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza, ovvero se risulti comunque con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
  Tuttavia, ai sensi del comma 4, il giudice rinvia l'udienza se l'imputato fornisce la prova che la sua assenza è dovuta ad incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, ovvero se dimostra che si trovava nell'assoluta impossibilità di compartire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, potendo in tali casi chiedere l'acquisizione di atti e documenti, formulare richiesta di prove o la rinnovazione di prove già assunte.
  Il nuovo articolo 420-quater prevede, qualora l'assenza dell'imputato al processo sia incolpevole, e si versi al di fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, che, il giudice rinvii l'udienza e disponga che l'avviso sia notificato nelle mani dell'imputato. Nel caso in cui tale notifica sia impossibile, il giudice sospende il processo con ordinanza, salva l'ipotesi di possibile pronuncia, già in tale fase, di sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere. Si prevede inoltre la possibilità che, in pendenza della sospensione, il giudice acquisisca, su istanza di parte, le prove non rinviabili
  In base al nuovo articolo 420-quinquies, comma 1, decorso un anno dall'ordinanza di sospensione del processo, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato, per notificargli l'avviso. Ai sensi dei commi 2 e 3, nel caso in cui le ricerche diano esito positivo, l'imputato nomini un difensore di fiducia, ovvero vi sia prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento nei suoi confronti, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione e fissa la data della nuova udienza.
  L'articolo 6 interviene sulla disciplina del dibattimento, sostituendo, al comma 1, l'articolo 489 del codice di procedura penale, che attualmente disciplina le dichiarazioni spontanee dell'imputato già contumace nel procedimento.
  In tale ambito si elimina il riferimento al concetto di contumacia e si prevede che l'imputato nei cui confronti si sia proceduto Pag. 54in assenza nel corso dell'udienza preliminare e il quale provi che la sua assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, oltre a poter chiedere di rendere dichiarazioni spontanee, sia rimesso nei termini per avanzare domanda di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta.
  I commi da 2 a 5 recano ulteriori modifiche puntuali alle norme sull'accompagnamento coattivo dell'imputato, sulla lettura nel corso dell'istruttoria dibattimentale delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, sulle nuove contestazioni del PM in dibattimento e sulla notifica dell'avviso deposito della sentenza, eliminando anche in tal caso i riferimenti all'imputato contumace.
  L'articolo 7 interviene sulla disciplina del codice di procedura penale relativa alle impugnazioni, nel caso di assenza incolpevole dell'imputato al procedimento.
  In particolare, il comma 1 elimina l'automatico decorso, dal giorno della notificazione o della comunicazione dell'avviso di deposito dell'estratto del provvedimento, dei termini per l'impugnazione nei confronti dell'imputato contumace.
  I commi 2 e 3 intervengono sulla normativa dell'appello, prevedendo, qualora si sia proceduto in primo grado quando sussistevano le condizioni per disporre, ai sensi degli articoli 420-ter e 420-quater, la sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, o qualora l'imputato provi che la sua assenza in primo grado sia dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, che sia dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e si disponga il rinvio degli atti al giudice di primo grado.
  Il comma 4 incide sulla normativa del giudizio in Cassazione, prevedendo che anche nel caso di nullità della sentenza per mancata sospensione del processo per assenza incolpevole dell'imputato, la Corte di cassazione disponga la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
  Il comma 5 inserisce nel codice di rito un nuovo articolo 625-ter, ai sensi del quale la persona, assente dal processo, condannata o sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, può chiedere alla Corte di cassazione la rescissione del giudicato, se prova che la sua assenza dal processo è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. In caso di accoglimento la Corte revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
  Il comma 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 175 del codice, prevedendo che l'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione al decreto.
  L'articolo 8 interviene sulla disciplina della prescrizione del reato, prevedendo che il corso della prescrizione sia sospeso anche nel caso in cui il procedimento penale sia sospeso per assenza dell'imputato.
  L'articolo 9 rinvia ad un decreto ministeriale attuativo la determinazione di modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi alle ordinanze di sospensione del processo, al decreto di citazione e alle comunicazioni successive.
  L'articolo 9-bis introduce un nuovo articolo 143-bis nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, ai sensi del quale l'ordinanza di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, ovvero il decreto che dispone il giudizio, sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per essere inseriti nel centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.
  L'articolo 9-ter modifica il testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, prevedendo che nel casellario siano iscritti i procedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento per assenza dell'imputato e che siano eliminate le iscrizioni del procedimento di sospensione, qualora la sospensione stessa sia revocata.
  L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza Pag. 55pubblica e le pubbliche amministrazioni provvedono ai conseguenti compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In generale, rileva come il provvedimento non contenga disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione, proponendo, pertanto, di esprimere su di esso nulla osta.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione dell'obbligo di garantire la presenza di agenzie delle compagnie di assicurazione in tutto il territorio nazionale.
C. 4791 Barbato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BARBATO (IdV), relatore, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge a sua prima firma C. 4791, la quale è volta a introdurre l'obbligo per le imprese assicuratrici di garantire la presenza di loro agenzie in tutto il territorio nazionale.
  A tale proposito rammenta che, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, le imprese di assicurazione sono soggette ad un obbligo a contrarre in materia di copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In particolare, le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
  A questo riguardo sottolinea come i costi delle polizze assicurative per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada stiano subendo da anni una serie di aumenti pressoché continui, che rendono sempre più insostenibile per i cittadini adempiere all'obbligo di disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione su strada dei veicoli a motore.
  Tale dinamica dei prezzi delle polizze delle assicurazioni per la responsabilità civile auto si connette al fenomeno, sempre più preoccupante, soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno, delle frodi assicurative nel settore, che viene addotto dalle compagnie assicurative come giustificazione per i continui incrementi dei costi delle polizze.
  I comportamenti fraudolenti, che si concretano sia attraverso truffe volte ad ottenere indebiti risarcimenti, sia attraverso l'elusione dell'obbligo di assicurazione, oltre ad essere di per sé inaccettabili, in quanto rappresentano un fenomeno criminale, costituiscono un elemento di grave inefficienza del mercato assicurativo e una causa di distorsione della concorrenza. Essi determinano inoltre un rilevante aggravio per il sistema assicurativo, che viene normalmente addossato dalle compagnie ai consumatori, attraverso il meccanismo dei prezzi delle polizze assicurative, oppure su tutti i contribuenti, i quali finanziano attraverso la fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati.
  Ricorda in merito che, proprio al fine di contrastare tale drammatica deriva, la Pag. 56Commissione Finanze, al termine di un'ampia attività istruttoria, durante la quale sono state ascoltate tutte le componenti del settore, con i contributi delle compagnie assicurative, del Governo, dell'ISVAP e delle forze dell'ordine, ha definito, grazie alla volontà convergente di tutti i gruppi politici, un articolato intervento normativo, approvando, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, di cui il primo firmatario della proposta di legge in esame era relatore, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
  Il Governo si è avvalso del lavoro parlamentare svolto nel corso dell'esame in sede referente delle appena ricordate proposte di legge e ha inserito alcune delle norme elaborate dalla Commissione nel decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cosiddetto decreto-legge «liberalizzazioni»). In particolare, il decreto-legge n. 1 è intervenuto sul sistema del risarcimento diretto, sulla dematerializzazione dei contrassegni, sulle sanzioni previste per la falsa attestazione di uno stato di invalidità derivante da incidente stradale, nonché sul sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. In dettaglio, con una modifica al citato articolo 132 del Codice, si prevede che la preventiva ispezione del veicolo o l'installazione della cosiddetta «scatola nera» possano consentire una riduzione delle tariffe. È stata introdotta, inoltre, una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona. È’ stato stabilito quindi l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. Auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi.
  Evidenzia tuttavia come gli interventi normativi finora adottati in materia non abbiano ancora inciso in maniera risolutiva sui costi eccessivi, per i consumatori, delle polizze RC auto, che, secondo stime recenti, continuano a registrare aumenti annui consistenti.
  Occorre dunque assumere ulteriori iniziative per sciogliere il circolo vizioso, a causa del quale l'elevato numero di truffe costituisce giustificazione per una costante lievitazione dei costi delle polizze, a scapito dei consumatori onesti.
  In tale quadro la proposta di legge in esame, nella consapevolezza che non è possibile intervenire direttamente sui prezzi delle polizze attraverso interventi dirigistici che turberebbero le dinamiche del libero mercato e che si porrebbero in contrasto con i principi della normativa comunitaria, intende intervenire su uno degli aspetti fondamentali che determinano le difficoltà del settore delle polizze RC auto e che contribuiscono ad incentivare i fenomeni fraudolenti ed elusivi, costituito dalla tendenza delle compagnie assicurative ad eludere l'obbligo a contrarre gravante su di loro ai sensi del sopra richiamato articolo 132 del Codice delle assicurazioni, riducendo o eliminando, in alcune aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, la presenza fisica delle loro strutture agenziali e liquidative.
  Tale comportamento delle compagnie impedisce infatti ai consumatori residenti in vaste zone del Paese di poter accedere alla copertura assicurativa obbligatoria, ponendo a serio rischio la sicurezza complessiva della circolazione stradale ed introducendo una discriminazione tra cittadini che appare ingiustificata e dannosa sotto tutti i punti di vista.
  Inoltre le misure contenute nell'intervento legislativo intendono contribuire ad allentare la continua dinamica crescente dei prezzi in questo settore, che ha reso in molti casi impossibile ai consumatori meno abbienti di dotarsi di una polizza assicurativa, peggiorando ulteriormente una condizione di vita che per molti è già insostenibile.Pag. 57
  Rileva quindi come la proposta di legge riprenda, in termini normativi, il contenuto della risoluzione n. 8-00201 a sua prima firma, approvata il 26 settembre 2012 dalla Commissione Finanze, relativa al contenimento del costo delle polizze RC auto e per contrastare l'abbandono del mercato assicurativo nelle aree del Mezzogiorno, la quale appunto impegna il Governo, in particolare, a definire interventi che garantiscano la diffusione su tutto il territorio nazionale delle strutture agenziali delle compagnie assicurative, evitando che queste ultime eludano sostanzialmente, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, l'obbligo a contrarre gravante su di esse nel settore delle polizze RC auto, nonché a fornire una compiuta informativa circa l'attuale consistenza della rete agenziale delle singole compagnie assicurative nelle diverse regioni.
  Passando a descrivere il contenuto specifico del provvedimento, l'articolo 1 indica, la comma 1, che scopo dell'intervento legislativo è quello di garantire un più equo «federalismo assicurativo», di contrastare, in particolare nel Meridione, l'uso di veicoli privi della necessaria copertura assicurativa e di conseguire un maggiore gettito fiscale derivante dall'incremento dei servizi assicurativi ai cittadini.
  L'attuazione del principio suddetto è demandata, ai sensi del comma 2, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, nel quale è stabilito in particolare il numero di agenzie che le compagnie assicurative devono garantire in ciascuna regione.
  La norma indica che il predetto numero è determinato tenendo conto:
   a) del volume di affari nei diversi rami per ciascuna impresa assicuratrice;
   b) del portafoglio complessivo per RC auto di ciascuna impresa assicuratrice;
   c) della popolazione residente in ciascuna regione.

  In merito alla formulazione del comma 2 segnala come l'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 abbia previsto la soppressione dell'ISVAP e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il quale ha il compito di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. Appare pertanto necessario adeguare sotto questo profilo il testo della proposta di legge che, essendo stata presentata diversi mesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 95, non poteva evidentemente tenere conto delle modifiche in materia apportate dal predetto decreto-legge.
  Inoltre rileva come la disposizione non specifichi se il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico abbia natura regolamentare.
  L'articolo 2 della proposta di legge attribuisce all'ISVAP il compito di vigilare su quanto previsto dall'articolo 1, potendo comminare in caso di violazione una sanzione amministrativa pecuniaria e in caso di inosservanza reiterata la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.
  In particolare, ai sensi del comma 2, qualora l'ISVAP accerti che un'impresa di assicurazione non garantisce la presenza di agenzie sul territorio nel numero minimo stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, applica una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'importo complessivo dei premi percepiti relativamente ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nell'anno precedente a quello in cui è irrogata la sanzione.
  Con il provvedimento con cui applica la sanzione, l'ISVAP diffida altresì l'impresa di assicurazione ad adeguare la propria struttura territoriale, stabilendo a tale fine un termine non superiore a sei mesi.
  In base al comma 3, qualora l'impresa di assicurazione non adempia alla diffida entro il termine stabilito, l'ISVAP revoca l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività Pag. 58assicurativa nel ramo danni n. 10, riguardante la responsabilità civile autoveicoli terrestri.
  Ove si tratti di impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, operante in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, l'ISVAP adotta nei riguardi di essa un provvedimento di inibizione dell'esercizio delle attività relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
  Secondo il comma 4, qualora l'impresa di assicurazione abbia sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, la sanzione amministrativa pecuniaria, la diffida e il provvedimento di inibizione sono notificati al rappresentante generale dell'impresa o al rappresentante per la gestione dei sinistri.
  Anche in merito alla formulazione dell'articolo 2 segnala l'esigenza di sostituire il riferimento all'ISVAP con quello all'IVASS, alla luce degli interventi in materia operati con il già citato articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012.
  L'articolo 3 dispone che le norme recate dalla legge si applichino a partire da sei mesi dopo la pubblicazione del decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 1, comma 2.
  Auspica quindi che sia possibile giungere in tempi brevi, con la collaborazione del Governo e di tutte le forze politiche presenti in Commissione, all'approvazione della proposta di legge, che costituisce un importante contributo a risolvere una problematica sempre più scottante per i consumatori, già fortemente colpiti dagli effetti negativi della crisi economica in atto.
  In tale contesto ritiene opportuno procedere ad alcune audizioni per approfondire le questioni affrontate dall'intervento legislativo, in particolare ascoltando il Ministro dello sviluppo economico, l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le rappresentanze degli operatori del settore assicurativo, nonché le associazioni di tutela dei consumatori.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 18 ottobre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.