CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2012
718.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

  La seduta comincia alle 12.

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento in esame rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
  In relazione al comma 1 dell'articolo 3, rileva come la limitazione della responsabilità civile per danni ai soli casi di dolo e colpa grave nel caso in cui l'esercente la professione sanitaria si sia attenuto, nello svolgimento della propria attività, a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, appare in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza in quanto per un medesimo fatto un soggetto potrebbe essere penalmente responsabile ma non civilmente rispetto ai danni derivanti dal reato commesso.
  Rileva come il comma 3-bis dell'articolo 7 sia diretto a introdurre nella legge 30 marzo 2001, n. 125 il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo che a chiunque venda bevande alcoliche ai minori di anni diciotto si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro e che se il fatto sia commesso più di una volta si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività.
  Il testo non risulta peraltro coordinato con il primo comma dell'articolo 689 del Pag. 16codice penale, che punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque somministri in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche ad un minore di anni 16, per cui appare necessario introdurre nella nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa la clausola «salvo che il fatto non costituisca reato», risultando in tal modo una disciplina sanzionatoria articolata che prevede la sanzione penale nel caso di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni sedici e la sanzione amministrativa per la vendita ai minori compresi tra gli anni sedici e gli anni diciotto.
  Al fine di meglio coordinare le sanzioni penali ed amministrative sarebbe opportuno introdurre all'articolo 689 del codice penale un comma corrispondente all'illecito amministrativo previsto dal testo in esame nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta.
  Ritiene non sufficientemente determinata la fattispecie di cui al comma 3-ter, capoverso, nel quale si prevede che la fattispecie ivi prevista non si applichi «qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo».
  Osserva come potrebbe non essere conforme alla normativa comunitaria il divieto, peraltro sprovvisto di sanzione, previsto dal comma 3-quater.
  Considera irragionevole la disposizione di cui al comma 10-bis che modifica l'articolo 419 del codice civile prevedendo che nell'ambito del procedimento che porta alla interdizione o inabilitazione il giudice possa disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia, non risultando chiare le ragioni per cui tale disposizione si riferisca unicamente ai soggetti affetti da ludopatia, nonostante che le medesime esigenze potrebbero concretamente sussistere per altri soggetti che possano essere interdetti o inabilitati.

  Mario CAVALLARO (PD), osserva come la giurisprudenza che si è pronunciata sull'articolo 2236 del codice civile in relazione alla responsabilità professionale dei medici, abbia rilevato come le linee guida e le buone pratiche cui si riferisce l'articolo 3, comma 1, del provvedimento possano costituire dei meri parametri di valutazione della colpa e non siano sempre idonee a garantire, anche se osservate, che si sia seguita una procedura corretta. Pur comprendendo la finalità della disposizione, che non è volta a favorire una categoria di professionisti ma piuttosto a creare i presupposti per un risparmio di spesa nel settore della sanità pubblica, ritiene che, a tal fine, sarebbe preferibile interpolare talune disposizioni processuali che possano determinare un effetto deflattivo del processo penale e civile. Dichiara quindi di condividere nel complesso le osservazioni del relatore.

  Manlio CONTENTO (PdL) dopo avere premesso di condividere i rilievi del relatore, osserva come oggi sussista il grave problema, che dovrebbe essere segnalato all'autorità Antitrust, di molte compagnie assicurative che rifiutano la sottoscrizione delle polizze per assicurare il rischio dell'attività professionale del medico. Ritiene quindi opportuno introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti la professione sanitaria, senza quindi ridurre la possibilità delle vittime di errori sanitari di ottenere il risarcimento dei danni civili con la formulazione di orme come quella di cui all'articolo 3, comma 1.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, osserva come nel settore sanitario debba essere considerata prevalente la tutela della vittima degli errori sanitari e quindi, mantenendo ferma la tutela penale, ritiene che si potrebbe prevedere prevedendo che al medico che abbia rispettato le linee guida in caso di colpa lieve non si applichi la sanzione penale, ma comunque sempre il risarcimento del danno ex articolo 2043 del codice civile.

  Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere l'osservazione del relatore, trattandosi di problematiche con forti riflessi sui cittadini.

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  Cinzia CAPANO (PD) condivide il rilievo dell'onorevole Contento circa l'opportunità di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il comportamento delle compagnie assicurative che rifiutano di assicurare il rischio derivante dall'esercizio delle professioni sanitarie.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, formula quindi una proposta di parere con condizioni e un'osservazione (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Incontro con il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 ottobre 2012, a pagina 36, seconda colonna, dopo la ventinovesima riga, inserire il seguente periodo: «In tal modo intende favorire la rapida approvazione del provvedimento, nel testo approvato dal Senato, senza che siano apportate modifiche, ritenendo prevalente l'interesse all'eliminazione dall'ordinamento giuridico della discriminazione tra figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso».

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