CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2012
716.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 160

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 ottobre 2012.— Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
C. 5465 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, che all'articolo 1 autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai Trasporti. Rammenta che la ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi è stata conseguita con la legge 5 aprile 2012, n. 50, ad eccezione del Protocollo sui trasporti oggetto del presente provvedimento. Segnala che il Protocollo sui trasporti mira al coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto Pag. 161transfrontalieri nell'arco alpino; particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, che permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, nonché la previsione del progressivo passaggio ad una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale. Osserva che nei trasporti pubblici si prevede il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini. Di cruciale importanza ecologica, rileva, è il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino. Precisa che in materia di trasporti stradali, l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino. Ricorda che per l'autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della CE fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). Segnala che in quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all’acquis comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare; il traffico aereo dovrà ridurre il proprio impatto ambientale e acustico; i trasporti pubblici dovranno comunque essere privilegiati per i collegamenti con le stazioni turistiche della regione alpina e si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) auspica che l'attuazione del Protocollo non comprima lo sviluppo dei territori locali, che ritiene essenziale pur nel rispetto della compatibilità e sostenibilità ambientale.

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), relatore, segnala che la compatibilità ambientale è uno dei principi cardine contemplati nel Protocollo in oggetto.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 158/12: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che procede ad una riorganizzazione di fondamentali aspetti del Servizio sanitario nazionale; viene operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della governance del personale dipendente del SSN, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica e sono adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario. Rileva che l'articolo 1 dispone in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie; la norma innova la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali. Evidenzia che vengono posti alcuni principi in tema di riordino delle cure primarie, relativi alla garanzia, nell'ambito Pag. 162dell'organizzazione distrettuale del servizio, dell'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché di un'offerta integrata delle prestazioni mediche mediante l'adozione di forme organizzative monoprofessionali e multiprofessionali, alla previsione dei modi attraverso i quali le aziende sanitarie locali, coerentemente con gli indirizzi regionali e nazionali, individuano gli obbiettivi e concordano i programmi di attività delle nuove forme aggregative. Riferisce che viene prevista l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, nonché al Sistema Informativo Nazionale (SIS). L'attuazione delle nuove disposizioni, osserva, è rimessa alle Regioni. Riferisce che l'articolo 2 reca modifiche alla legge n. 120 del 2007, con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'attività libero professionale intramuraria, fissando al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività libero professionale intramuraria. Sottolinea che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Precisa che entro il 31 marzo 2013 dovrà essere attivata un'infrastruttura di rete per il collegamento telematico, ed entro il 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere tracciabile. Osserva che le autorizzazioni finora concesse per l'attività intramuraria allargata in studi professionali cessano al 30 novembre 2012; l'intramoenia allargata potrà essere posta a regime. Evidenzia che l'articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie; viene demandata ad un provvedimento regolamentare la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie; viene consentito il risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria. Rileva che l'articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico; vengono disciplinate le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni; vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari e viene stabilita una nuova e specifica disciplina per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice. Precisa che l'articolo 5 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, e alla ludopatia; viene prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 6, osserva, dispone misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere. L'articolo 7, precisa, reca disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica. Sottolinea che l'articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande; al fine di aggiornare la normativa nazionale dedicata ai prodotti per esigenze nutrizionali particolari e di trasferire le relative competenze alle regioni, province autonome e aziende sanitarie locali (ASL), viene attribuito a queste ultime il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento. Precisa che, al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, sono stabiliti obblighi informativi sulle caratteristiche e il corretto trattamento del prodotto riguardanti il commercio di pesce, di latte crudo e di bevande analcoliche. Riferisce che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie; l'articolo 10 reca disposizioni in Pag. 163materia di farmaci, semplificando alcuni adempimenti richiesti per la produzione e l'immissione in commercio dei medicinali. Viene assicurata, osserva, su tutto il territorio nazionale, l'erogazione e l'utilizzo uniforme dei medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo la parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali: le disposizioni riproducono l'Accordo del 2010, stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, ma non completamente attuato. Si sofferma sull'articolo 11, che contiene disposizioni finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale nonché disposizioni dirette a favorire, da parte del SSN, l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali. L'articolo 12, rileva, reca interventi sul procedimento di classificazione dei medicinali erogati dal SSN; per i medicinali generici continua a valere la procedura di immissione in commercio precedentemente definita. L'articolo 13, fa notare, interviene in materia di medicinali omeopatici e di adempimenti riguardanti la macellazione degli animali, al fine di semplificare l'attuazione delle norme. Precisa che l'articolo 14 dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari: i commi 10-12, intervengono sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con disposizioni volte a precisare la procedura per il riconoscimento, la revoca del medesimo e la documentazione a tal fine necessaria. Entro il 31 dicembre 2012, osserva, dovrà essere inoltre adottato un decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, in cui saranno stabiliti i criteri di classificazione degli IRCCS non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori quali-quantitativi di carattere scientifico di comprovato valore internazionale. Osserva che l'articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante e le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute. Reputa utile che siano previste modalità di più ampia concertazione con le autonomie regionali in ordine al riordino dell'assistenza territoriale, nonché all'attuazione delle previsioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica, di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri e di medicinali omeopatici.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) apprezza l'osservazione formulata dal relatore e ritiene utile che le considerazioni espresse si traducano in un'apposita condizione da apporre al parere. Ravvisa l'esigenza che siano previste puntuali ed adeguate sanzioni nei confronti delle autonomie territoriali che non ottemperino agli obblighi ed ai vincoli di spesa fissati dalla legge.

  Mario PEPE (PD), presidente, osserva che le eventuali sanzioni a carico delle regioni per i casi di inadempimento dei limiti di spesa fissati dalla legge andrebbero più correttamente fissate nella specifica normativa in materia di spending review.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

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  Mario PEPE (PD), presidente e relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che la Commissione ha già espresso parere alla commissioni riunite I e II della Camera in data 23 maggio 2012. Riferisce che l'articolo 1 definisce il nuovo assetto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione a livello nazionale, il quale si articola nella collaborazione tra la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche-Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. Inoltre prevede la predisposizione di un Piano nazionale anticorruzione. Osserva che l'articolo 2, inserito durante l'esame presso la Camera, destina stanziamenti alla copertura degli oneri di funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Rileva che l'articolo 3 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi, nonché contiene una delega legislativa al Governo per il riordino di tale materia e disposizioni in materia di arbitrato. Evidenzia che gli articoli 4, 5, 7 e 9, inseriti dalla Camera, recano novelle alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Chiarisce che le novelle concernono: gli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative; la motivazione semplificata del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo; il conflitto di interessi; la motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. Rileva che l'articolo 6, inserito dalla Camera, persegue una sorta di censimento delle posizioni dirigenziali attribuite a persone individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione. L'articolo 8, osserva, dispone una serie di modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Evidenzia che l'articolo 10, introdotto dalla Camera, reca delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per definire gli illeciti e le relative sanzioni disciplinari correlati al superamento dei termini previsti per i procedimenti amministrativi. Precisa che l'articolo 11, aggiunto dalla Camera, reca una delega legislativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati sottoposti a controllo pubblico. L'articolo 12, evidenzia, pone una tutela per il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. Sottolinea che l'articolo 13 ricollega all'individuazione di una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso, l'effetto di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. L'articolo 14, precisa, modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture integrando le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore, con riferimento alla sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti per gravi reati. Osserva che l'articolo 15, al comma 1, prescrive l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo in esame nella pubblica amministrazione in senso ampio che comprende, tra l'altro, le regioni, le province, i comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; il comma 2 richiede, agli stessi soggetti, adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni del testo in esame, con particolare riguardo alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, all'adozione del codice di comportamento; il comma 3 richiede analoghi adempimenti attuativi con riferimento agli emanandi decreti legislativi delegati. L'articolo 16, osserva, reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione; l'articolo 17 reca la delega al Governo Pag. 165per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Rileva che l'articolo 18 reca norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato. Fa notare che gli articoli dal 19 al 23 recano modifiche al codice penale, al codice civile, al codice di procedura penale; l'articolo 24 coinvolge l'Autorità anticorruzione nei procedimenti di revoca del segretario comunale o provinciale; l'articolo 25, approvato durante l'esame presso la Camera, novella l'articolo 59 del TUEL prevedendo la sospensione di diritto, da una serie di cariche pubbliche, delle persone nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora. L'articolo 26, evidenzia, reca norme di coordinamento con la nuova fattispecie delittuosa della «induzione indebita a dare o promettere utilità», cosiddetta «concussione per induzione». Ravvisa l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie sia tenuto a vigilare e a definire accordi di indirizzo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle cause ostative alle candidature nelle elezioni.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che le autonomie territoriali non deleghino alla magistratura taluni compiti di controllo su condotte illecite e fattispecie delittuose commesse nell'ambito dello svolgimento dei compiti propri delle pubbliche amministrazioni locali e territoriali. Reputa opportuno, altresì, che le regioni e gli enti locali si dotino di codici etici la cui inosservanza sia fonte di illecito e debitamente sanzionata.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel condividere l'osservazione del relatore, ravvisa l'esigenza di che gli accordi di indirizzo menzionati dal relatore al parere si riferiscano anche alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

  Mario PEPE (PD), presidente e relatore, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 3).

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere i contenuti del provvedimento, dichiara di apprezzare la proposta di parere del relatore ed esprime il suo voto favorevole sulla medesima.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
Parere emendamenti al testo unificato S. 2997 e S. 2794.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustra gli emendamenti in esame, approvati nell'ambito dell'esame del testo unificato S. 2997 ed abb. Riferisce che il testo unificato, su cui la Commissione si è già pronunciata il 7 marzo 2012, reca norme in materia di modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Osserva che le proposte emendative prevedono, in particolare, modifiche puntuali in ordine al parere delle organizzazioni sindacali sulle linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica; alla previsione di requisiti definitori dell'attività di restauro di beni culturali; alla documentazione attestante l'attività svolta; alle modalità di svolgimento ed ai punteggi relativi alla prova di idoneità ed ai titoli di studio. Segnala che è stata accolta la condizione apposta Pag. 166dalla Commissione al menzionato parere del 7 marzo 2012 che richiedeva che i decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, venissero adottati d'intesa con la Conferenza unificata.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il proprio apprezzamento per l'accoglimento della condizione apposta al parere della Commissione dello scorso 7 marzo 2012.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

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