CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2012
712.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 181

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 3 ottobre 2012.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 ottobre 2012 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.45.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi, per il parere alla VI Commissione Finanze, reca (articolo 1) una delega al governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale.
  La relazione illustrativa chiarisce che la delega è volta a perseguire gli stessi obiettivi di crescita ed equità già messi in campo attraverso il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto Salva-Italia). La proposta di riforma non si pone quindi come un intervento radicale, volto ad attuare un particolare modello teorico di tax design, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità.
  Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) si intende invece correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento Pag. 182generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011. Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale delle unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie dell'unità immobiliare in luogo del numero dei vani attualmente utilizzato.
  Tra gli obiettivi delineati dal Governo emerge inoltre la certezza del sistema tributario, da perseguire attraverso la definizione dell'abuso del diritto (articolo 5), la revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 8), che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa; la revisione del regime della dichiarazione infedele; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, ovvero di applicare sanzioni amministrative anziché penali. Si intende inoltre attuare una semplificazione sistematica dei regimi fiscali e degli adempimenti «inutilmente complessi» (articolo 7). È quindi previsto il miglior funzionamento del contenzioso attraverso lo snellimento dell'arretrato e l'estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di revocazione nonché il riordino della riscossione delle entrate locali secondo criteri di certezza, efficienza ed efficacia, di competitività e di trasparenza (articolo 10).
  La riforma fiscale è anche orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione nonché al riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures, articolo 4), con l'obiettivo di eliminare distorsioni e rendere più efficiente il sistema economico. A questo fine sono previste misure volte a definire metodologie di stima dell'evasione e di monitoraggio dei risultati della lotta all'evasione stessa (articolo 3), nonché norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6). Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni.
  L'articolo 9 indica quindi i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali. Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente. Si prevede poi che, nella riforma dell'attività di controllo, siano espressamente previsti i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia potenziato l'utilizzo della fatturazione elettronica.
  L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa: in particolare, i decreti legislativi devono prevedere l'assimilazione dell'imposizione su tutti i redditi d'impresa commerciale o di lavoro autonomo, da assoggettare a un'imposta unica; devono disporre l'introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; devono introdurre forme di opzionalità per i contribuenti.
  Allo stesso tempo, la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale (articolo 12). In particolare si prescrive l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire Pag. 183l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi.
  L'attuazione della delega in materia di IVA deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali e l'attuazione del regime del gruppo IVA (articolo 13). Allo stesso tempo, il governo è delegato ad introdurre norme per la revisione delle altre imposte indirette, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari.
  Le misure in materia di tassazione ambientale (articolo 14) sono ritenute necessarie sia sotto il profilo della riduzione delle emissioni nocive che per consentire una migliore distribuzione del carico fiscale, più compatibile con uno sviluppo sostenibile. Al fine di migliorare la qualità del prelievo tributario negli Stati membri, la Commissione europea ha indicato proprio le imposte ambientali, insieme a quelle sui consumi e sulla proprietà, tra gli strumenti in grado di attuare una redistribuzione virtuosa della composizione del prelievo, con impatto positivo sulla crescita (Annual Growth Survey, 2011).
  L'articolo 15 reca la delega al governo in materia di giochi pubblici, nell'ambito della quale sono previste – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro, a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia, sulla base di linee di indirizzo tecnico scientifiche e con il finanziamento di specifici progetti a valere sulle risorse destinate al fabbisogno del servizio sanitario nazionale, nonché sugli introiti derivanti dalle sanzioni.
  L'articolo 16 reca le norme procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega – per i quali è prevista l'espressione dei pareri parlamentari – mentre l'articolo 17 reca la norma di invarianza finanziaria.
  Quanto alla normativa comunitaria, ricordo che le norme dei Trattati europei in materia fiscale prevedono sostanzialmente il divieto di istituire tassazioni discriminatorie, rispetto a quelle applicate sui prodotti nazionali, su prodotti provenienti da altri Stati membri e l'armonizzazione comunitaria dell'IVA, delle imposte di consumo (Accise) e delle altre imposte indirette. L'imposizione diretta non è invece armonizzata e rimane di competenza esclusiva degli Stati membri.
  L'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) prevede che il Consiglio adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. L'articolo 110 prevede poi che nessuno Stato membro possa applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato può applicare ai prodotti degli altri Stati imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. L'articolo 112 esclude le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette dall'obbligo di preventiva approvazione da parte del Consiglio per l'introduzione di misure nazionali di esonero e rimborso all'esportazione negli altri Stati membri, nonché di tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri. Gli articoli da 106 a 109 del TCE disciplinano gli aiuti fiscali alle imprese.

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  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Fucci, ricorda che il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli suddivisi in quattro Capi, procede ad una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio sanitario Nazionale. Tale riassetto presenta carattere di urgenza a seguito del profondo ridimensionamento dell'offerta assistenziale di tipo ospedaliero e, più in generale, della contrazione delle risorse destinate al SSN, derivante dai provvedimenti legislativi degli ultimi anni e, più recentemente, dalle disposizioni del decreto legge n. 95/2012 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.
  Viene quindi operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della governance del personale dipendente del SSN, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica. Vengono inoltre adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario.
  Il capo I (articoli 1-6), contiene norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria.
  L'articolo 1 dispone in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie. La norma in esame procede alla riorganizzazione citata apportando alcune modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992, innovando la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, definita dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale, sulla scorta di quanto, in parte, già delineato dagli Accordi medesimi. Vengono posti alcuni principi qualificanti in tema di riordino delle cure primarie, relativi alla garanzia, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, dell'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché di un'offerta integrata delle prestazioni mediche mediante l'adozione di forme organizzative monoprofessionali e multi professionali, alla facoltà per le aziende sanitarie di adottare forme di finanziamento a budget per le forme organizzative multi professionali, alla previsione dei modi attraverso i quali le aziende sanitarie locali, coerentemente con gli indirizzi regionali e nazionali, individuano gli obbiettivi e concordano i programmi di attività delle nuove forme aggregative. Viene inoltre prevista l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, nonché al Sistema Informativo Nazionale (SIS). L'attuazione delle nuove disposizioni è rimessa alle Regioni – nei limiti delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente – che possono anche attuare processi di mobilità del personale dipendente dalle ASL.
  L'articolo 2 reca modifiche alla legge 120/2007, con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'attività libero professionale intramuraria, fissando al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività libero professionale intramuraria. Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere attivata una infrastruttura di rete per il collegamento telematico, ed entro il 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere corrisposto al competente ente o azienda del SSN. Alla stessa data dovrà essere adottato un programma sperimentale che preveda lo svolgimento Pag. 185dell'attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Dal 28 febbraio 2015 l'intramoenia allargata potrà essere posta a regime, previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte già previsti dalla legge 120/2007. È stata infine prevista la rideterminazione delle tariffe, attraverso la definizione di un tariffario.
  L'articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, stabilendo il principio che, fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile (Responsabilità del prestatore d'opera), nell'accertare la colpa lieve nell'attività dell'esercente delle professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile (Diligenza nell'adempimento) tiene conto, in particolare, dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee-guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Viene poi demandato ad un provvedimento regolamentare, da emanare nel rispetto di alcuni criteri, la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 138/2011 che statuisce il principio dell'obbligo del professionista di stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Viene poi consentito il risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria mediante il rinvio alle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209/2005.
  L'articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico. Vengono disciplinate le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni, tenute ad attingere obbligatoriamente ad un elenco regionale di idonei costituito mediante una selezione effettuata da una commissione di cui è disciplinata la composizione. Vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari e viene stabilita una nuova e specifica disciplina per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice, prevedendo che una commissione individui una terna di candidati idonei tra i quali la scelta viene effettuata dal direttore generale, con l'obbligo di una motivazione analitica qualora si discosti dal criterio del miglior punteggio.
  L'articolo 5 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, e alla ludopatia.
  L'articolo 6 dispone diverse misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere, per semplificare l'applicazione della normativa antincendio delle strutture sanitarie e per accelerare l'utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari.
  Il capo II (articoli 7-9) dispone in tema di riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica. Vengono stabiliti obblighi e divieti relativamente all'acquisto del tabacco da parte dei minorenni, la cui violazione è punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, è posto il divieto di messaggi pubblicitari dei giochi di cui sopra in trasmissioni e mezzi di comunicazione rivolti ai giovani e il divieto di ingresso dei minorenni nelle aree destinate al gioco. Anche in tal caso sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Viene poi contemplato un piano annuale di controlli destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi commerciali in cui sono presenti apparecchi di gioco o attività di scommessa su Pag. 186eventi sportivi e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Particolari obblighi relativi alla certificazione medica e ad idonei controlli, sono poi previsti al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale.
  L'articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande. Al fine di aggiornare la normativa nazionale dedicata ai prodotti per esigenze nutrizionali particolari e di trasferire le relative competenze alle regioni, province autonome e aziende sanitarie locali (ASL), viene attribuito a queste ultime il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento, previo controllo del rispetto della normativa comunitaria e di alcuni requisiti e viene attribuita al Ministro della salute la facoltà di compiere verifiche ispettive. Al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, sono poi stabiliti alcuni obblighi riguardanti il commercio di pesce, di latte crudo e di bevande analcoliche. Si tratta di obblighi informativi sulle caratteristiche e il corretto trattamento del prodotto la cui violazione è punita con sanzione amministrativa. Viene poi elevato al 20 per cento il contenuto minimo di succo di frutta che deve essere presente nelle bevande analcoliche.
  L'articolo 9, al fine di procedere in presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie.
  Il Capo III (articoli 10-13) reca Disposizioni in materia di farmaci e di servizio farmaceutico.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di farmaci. Il comma 1 snellisce alcuni adempimenti finora richiesti per la produzione e l'immissione in commercio dei medicinali. I commi seguenti, intendono invece assicurare, su tutto il territorio nazionale, l'erogazione e l'utilizzo uniforme dei medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo la parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali.
  L'articolo 11 contiene disposizioni finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale nonché disposizioni dirette a favorire, da parte del SSN, l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali.
  L'articolo 12 reca interventi sul procedimento di classificazione dei medicinali erogati dal SSN disponendo che le aziende farmaceutiche possono presentare domande di concedibilità soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso medicinale.
  L'articolo 13 interviene in materia di medicinali omeopatici e di adempimenti riguardanti la macellazione degli animali, al fine di semplificare l'attuazione delle norme. Viene confermato per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, il termine del 31 dicembre 2015 per avviare la procedura di registrazione. Disposizioni particolari vengono poi stabilite per i medicinali veterinari omeopatici e in relazione agli allevamenti animali.
  Il capo IV (articoli 14-16), reca le Norme finali.
  L'articolo 14 dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari. Il comma 1 sopprime e pone in liquidazione la società consortile CO.AN.AN, le cui funzioni saranno trasferite, per quanto di competenza, ai due dicasteri dell'Agricoltura e della Salute. I commi da 2 a 7 provvedono a configurare come ente con personalità giuridica di diritto pubblico l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (INMP), e a dettarne la conseguente disciplina. Le disposizioni citate, al fine di limitare gli oneri per il servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate qualificano l'INMP come ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero della salute e avente quale compito istituzionale la promozione di attività di assistenza, Pag. 187ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà. I commi 8 e 9 dell'articolo pongono fine al contenzioso conseguente all'articolo 52, comma 23, L. 289/2002 (legge finanziaria 2003) ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, stabilendo la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, per il periodo 1o gennaio 2003-21 giugno 2007. I commi 10-12, intervengono sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con disposizioni volte a precisare la procedura per il riconoscimento, la revoca del medesimo e la documentazione a tal fine necessaria. L'articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) e le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute.
  L'articolo 16 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.
  Segnala, per dovuta informazione, che in materia sanitaria pendono due procedure di contenzioso.
  Ricorda infatti che la Commissione europea ha inviato il 26 aprile 2012 una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2011/4185) all'Italia per la non completa applicazione ai medici delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2003/88 relativa all'orario di lavoro. In particolare, la Commissione ritiene che nel caso dei medici l'Italia non applicherebbe completamente le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva sopracitata, in quanto in base all'articolo 41, paragrafo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, i dirigenti che operano nel SSN sono esclusi sia dall'articolo 4 (durata media massima dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali) sia dall'articolo 7 (diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero) del decreto legislativo 66/2003 che ha recepito la direttiva 2003/88.
  Inoltre, la Commissione europea ha inviato il 26 aprile 2012 un parere motivato ex articolo 258 TFUE (procedura di infrazione n. 2009/4686) nei confronti dell'Italia in merito al riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro. In particolare, la Commissione rileva che la disciplina contrattuale interna relativa alla dirigenza medica e veterinaria viola l'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'UE e il regolamento CEE 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della UE. In particolare la Commissione rileva come in base alla normativa italiana sui medici dipendenti pubblici i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di un altro Stato membro dell'UE, prima di essere assegnati all'amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. Le autorità italiane sostengono che l'esperienza professionale potrebbe consolidarsi solo se riferita, negli anni, alle stesse identiche mansioni, requisito che farebbe difetto nel caso in cui parte dell'attività lavorativa fosse spesa all'estero.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.