CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2012
712.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale.
C. 4281 Mattesini.

(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge in titolo. Segnala che al Senato è stata presentata la proposta di legge S. 3108, recante misure per la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e per l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio a tale settore. Il provvedimento è stato assegnato alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente il 9 febbraio 2012: l'esame non risulta ancora iniziato.
  L'articolo 1 della proposta di legge in esame riguarda i requisiti e l'informazione riguardante i «compro oro». In particolare, il comma 1 sottopone le attività di «compro oro» agli stessi requisiti e alle stesse sanzioni di cui alla legge n. 7 del 2000.
  Ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 stabilisce che l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche Pag. 143e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di una forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; di un oggetto sociale che comporti il commercio di oro; dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (ora articoli 25, 26 e 161, comma 3) da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale. Il comma 2 istituisce il «Registro delle attività di compravendita di oro tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, al quale sono tenuti a iscriversi i «compro oro in possesso dei predetti requisiti. Il comma 3, anche per migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), prevede l'aggiornamento della classificazione ATECO con la definizione specifica delle attività oggetto della proposta in esame. Il comma 4 riguarda le esclusioni dall'obbligo del possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Registro, che riguardano coloro che rivendono o acquistano oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, nella forma di attività commerciale occasionale o di attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria e gioielleria.
  L'articolo 2 si occupa della tracciabilità degli oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, ai fini di facilitare le attività di controllo da parte degli organi di polizia e della magistratura in materia di ricettazione e di riciclaggio. A tal fine, il comma 1 prevede l'indicazione, da parte di coloro che commerciano, rivendono o acquistano, anche per la successiva fusione, oggetti preziosi usati, nell'apposito registro (previsto dall'articolo 247 del regio decreto n. 635 del 1940) di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi, dei dati identificativi dei venditori, dei compratori, e dell'operazione di compravendita. I commi 3 e 4 mirano a combattere il riciclaggio estendendo ai « compro oro « le disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e di attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio (comma 3), e prevedendo per i «compro oro» l'applicazione delle norme relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio. In particolare, il comma 3, novellando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2007, intende estendere ai «compro oro» alcuni specifici obblighi antiriciclaggio e, in particolare, l'obbligo di segnalare lo svolgimento di operazioni «sospette», ovvero in rapporto alle quali potrebbero essere compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per effetto delle modifiche proposte, i richiamati obblighi di segnalazione sorgerebbero anche in rapporto all'attività (soggetta a licenza di pubblica sicurezza) per l'esercizio dell'attività di fabbricazione, mediazione e commercio – comprese l'esportazione e l'importazione – riferibili ai metalli preziosi ed agli oggetti recanti pietre preziose, anche usati, non più solo dunque in rapporto ad attività concernenti i soli oggetti preziosi. Inoltre, i suddetti obblighi verrebbero estesi a chi svolge l'attività di detenzione dei già richiamati oggetti e materiali preziosi, ove sia richiesta licenza di pubblica sicurezza. In sostanza, come precisato dalla relazione illustrativa, si intende estendere ai «compro oro» le disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e di attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio. Il successivo comma 4 prevede che i «compro oro» (ovvero i soggetti che commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cedono nella forma di materiale, di rottami Pag. 144d'oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali) applichino, nello svolgimento delle proprie attività, le norme relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, ai sensi degli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011. Il richiamato provvedimento fornisce infatti «indicatori esemplificativi di anomalia», finalizzati ad agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I commi da 5 a 8 istituiscono e regolamentano un portale internet gestito dall'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) contenente una banca dati degli oggetti usati d'oro o con metalli e pietre preziosi. In particolare, il comma 5 stabilisce che l'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere), anche attraverso proprie società specializzate, istituisca, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui alla presente proposta di legge, un portale internet finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti usati d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle Forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio. Il comma 6 obbliga i «compro oro» all'invio alla questura e alla pubblicazione sul predetto portale gestito da Unioncamere, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto, di ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati dalle informazioni richieste per la compilazione del registro di chi fa commercio di cose antiche od usate citato al comma 1, che sarà reso di fatto digitale secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma successivo. Il comma 7 prevede che le modalità di funzionamento del portale sia definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il comma 8 riguarda le fonti di finanziamento del portale istituito dal sistema camerale e dei programmi e strumenti informatici per l'invio telematico delle informazioni alle questure da parte dei «compro oro», individuate nelle risorse di cui all'articolo 90 del codice dell'amministrazione digitale.
  L'articolo 3 della proposta in esame intende applicare il regime IVA di inversione contabile (cd. reverse charge) alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di oro e metalli preziosi rivenduti per la successiva fusione. Alle industrie operanti esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi – senza svolgimento di attività di commercializzazione di gioielli – l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante reverse charge (ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
  L'articolo 4 istituisce presso le Camere di commercio il borsino dell'oro usato, aggiornato quotidianamente e pubblicato sul web. In particolare, il comma 1 dispone l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del borsino dell'oro usato. Con il medesimo decreto sono definite, oltre alle modalità e ai criteri istitutivi del borsino, anche le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e di altri metalli preziosi. La norma individua come finalità del borsino quelle di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria. Il comma 2, a tutela dei consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati venduti ai «compro Pag. 145oro», prevede l'aggiornamento (quotidiano) e la pubblicità del borsino dell'oro usato, a cura delle Camere di commercio, sul portale nazionale e sui portali provinciali internet, oltre che sui quotidiani locali.
  L'articolo 5 introduce misure per la promozione del settore orafo-argentiero, istituendo:
   un Fondo per la promozione del settore e per la riqualificazione delle attività dei «compro oro», volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale (comma 1);
   un Comitato consultivo nazionale con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione del settore orafo-argentiero (comma 2).

  L'articolo 6 reca una norma transitoria volta a stabilire la retroattività della disciplina recata dalla presente proposta di legge riguardo all'iscrizione al Registro di cui all'articolo 1, comma 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge svolgono l'attività di «compro oro» sono tenuti, infatti, a iscriversi nel Registro delle attività di compravendita di oro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che ne determina modalità e criteri di funzionamento.
  L'articolo 7 contiene la norma di copertura relativa all'istituzione del Fondo per la promozione del settore orafo-argentiero e per la riqualificazione delle attività dei «compro oro».
  Concludendo, riterrebbe opportuno procedere ad un breve ciclo di audizioni informali dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria del commercio e dell'artigianato orafo, nonché dei rappresentanti dell'Associazione italiana responsabili antiriciclaggio, ricordando che l'attività dei «compra-oro» è anche all'attenzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia.

  Manuela DAL LAGO, presidente, ritiene senz'altro di accedere alla richiesta della collega che sarà pertanto definita nell'ufficio di presidenza della giornata odierna.

  La seduta termina alle 15.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Manuela DAL LAGO, presidente, comunica, in relazione all'invito rivolto dalla Commissione al Presidente John Elkan e all'amministratore delegato di FIAT Sergio Marchionne a svolgere un'audizione congiuntamente con la omologa Commissione del Senato della Repubblica sulla prospettata revisione del cosiddetto progetto «Fabbrica Italia», che è pervenuta una risposta alla Presidenza; il dottor Marchionne ringrazia il Parlamento dell'attenzione rivolta ai vertici del gruppo e comunica l'impossibilità a breve termine di poter intervenire a causa dei molteplici impegni, anche all'estero. Contemporaneamente, l'a.d. garantisce nel merito di non voler mettere in discussione l'assetto degli stabilimenti italiani e informa sull'intenzione, già prospettata al governo, di investire nello sviluppo di nuovi prodotti non appena la ripresa del mercato europeo lo consentirà, prospettando in conclusione che, appena si verificheranno le condizioni opportune, si renderà disponibile per un'audizione in Parlamento.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 146

  Andrea LULLI (PD), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo.
  L'articolo 1 prevede una delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale. La relazione illustrativa chiarisce che la delega è volta a perseguire gli stessi obiettivi di crescita ed equità già messi in campo attraverso il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto SalvaItalia). La proposta di riforma non si pone quindi come un intervento radicale, volto ad attuare un particolare modello teorico di tax design, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità.
  Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) si intende invece correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011. Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale delle unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie dell'unità immobiliare in luogo del numero dei vani attualmente utilizzato.
  Tra gli obiettivi delineati dal Governo emerge inoltre la certezza del sistema tributario, da perseguire attraverso la definizione dell'abuso del diritto (articolo 5), la revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 8), che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa; la revisione del regime della dichiarazione infedele; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, ovvero di applicare sanzioni amministrative anziché penali. Si intende inoltre attuare una semplificazione sistematica dei regimi fiscali e degli adempimenti «inutilmente complessi» (articolo 7). È quindi previsto il miglior funzionamento del contenzioso attraverso lo snellimento dell'arretrato e l'estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di revocazione nonché il riordino della riscossione delle entrate locali secondo criteri di certezza, efficienza ed efficacia, di competitività e di trasparenza (articolo 10).
  La riforma fiscale è anche orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione nonché al riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures, articolo 4), con l'obiettivo di eliminare distorsioni e rendere più efficiente il sistema economico. A questo fine sono previste misure volte a definire metodologie di stima dell'evasione e di monitoraggio dei risultati della lotta all'evasione stessa (articolo 3), nonché norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6). Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni.
  L'articolo 9 indica quindi i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali. Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente. Si prevede poi che, nella riforma dell'attività di controllo, siano espressamente previsti i metodi di Pag. 147pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia potenziato l'utilizzo della fatturazione elettronica.
  Sottolinea che gli articoli 11 e 12 sono di particolare interesse per la X Commissione. L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa: in particolare, i decreti legislativi devono prevedere l'assimilazione dell'imposizione su tutti i redditi d'impresa commerciale o di lavoro autonomo, da assoggettare a un'imposta unica; devono disporre l'introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; devono introdurre forme di opzionalità per i contribuenti.
  Allo stesso tempo, la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale (articolo 12). In particolare, si prescrive l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi.
  L'attuazione della delega in materia di IVA deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali e l'attuazione del regime del gruppo IVA (articolo 13). Allo stesso tempo, il governo è delegato ad introdurre norme per la revisione delle altre imposte indirette, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari.
   Le misure in materia di tassazione ambientale (articolo 14) sono ritenute necessarie sia sotto il profilo della riduzione delle emissioni nocive che per consentire una migliore distribuzione del carico fiscale, più compatibile con uno sviluppo sostenibile. Al fine di migliorare la qualità del prelievo tributario negli Stati membri, la Commissione europea ha indicato proprio le imposte ambientali, insieme a quelle sui consumi e sulla proprietà, tra gli strumenti in grado di attuare una redistribuzione virtuosa della composizione del prelievo, con impatto positivo sulla crescita (Annual Growth Survey, 2011).
  L'articolo 15 reca la delega al governo in materia di giochi pubblici, nell'ambito della quale sono previste – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro, a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia, sulla base di linee di indirizzo tecnico scientifiche e con il finanziamento di specifici progetti a valere sulle risorse destinate al fabbisogno del servizio sanitario nazionale, nonché sugli introiti derivanti dalle sanzioni.
   L'articolo 16 reca le norme procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega – per i quali è prevista l'espressione dei pareri parlamentari – mentre l'articolo 17 reca la norma di invarianza finanziaria.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Pag. 148

  Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, informa la Commissione di predisposto una nuova proposta di parere favorevole che recepisce una nuova condizione e ulteriori osservazioni volte a recepire le considerazioni svolte dai colleghi nel corso del dibattito.

  Fabio GARAGNANI (PdL) ricorda le considerazioni da lui svolte nella precedente seduta che lamenta non essere state recepite nella nuova proposta di parere illustrata dal relatore. Ribadisce, che a suo giudizio, sarebbe importante inserire un'osservazione volta a sensibilizzare la Commissione di merito sulla necessità che la predisposizione dei prontuari farmaceutici avvenga da parte delle regioni anche sulla base di principi omogenei.

  Manuela DAL LAGO, presidente, ritiene opportuno ricordare che tale questione non è strettamente riconducibile alle materie di competenza della X Commissione. Sottolinea in ogni caso che si tratta di materia rientrante nella sfera, costituzionalmente garantita, delle regioni.

  Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, sottolinea che la prassi della Commissione è nel senso di limitare le indicazioni dei pareri alle materie di stretta attinenza della Commissione, con la finalità di garantire una maggiore efficacia dello strumento del parere; ritiene quindi opportuno così continuare ad operare, anche in questa sede.

  Alberto TORAZZI (LNP) esprime un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore e, pur non condividendo appieno la finalità prevista nell'osservazione di cui alla lettera c), preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo.

  Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore come riformulata.

  Fabio GARAGNANI (PdL) preannuncia, a titolo personale, il voto contrario sulla proposta di parere in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

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