CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2012
706.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 104

RISOLUZIONI

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 10.10.

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7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.
7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.
7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00921 Centemero).

  Paola FRASSINETTI, presidente, comunica che è assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00921 Centemero, sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.
  Vertendo su analoga materia alle risoluzioni nn. 7-00864 Zazzera, 7-00867 Antonino Russo e 7-00900 Rivolta, ne propone quindi l'abbinamento.

  La Commissione delibera l'abbinamento della risoluzione n. 7-00921 Centemero alle risoluzioni in discussione.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA sottolinea la delicatezza della materia affrontata nelle risoluzioni in esame, anche alla luce del forte aumento annuo del numero di disabili, che è pari al 4,3 per cento e, in alcune regioni, raggiunge livelli anche più alti, pari all'8 per cento. Le tematiche trattate nelle risoluzioni, che configurano, a suo avviso, problematiche di sistema, devono quindi essere affrontate in termini strategici e con la dovuta sensibilità. Comunica, altresì, che il 25 settembre prossimo si svolgerà un incontro tra rappresentanti del Ministero e le parti sociali, al fine di approfondire le problematiche affrontate nelle risoluzioni ed i criteri richiesti per il conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno. Pur comprendendo la nobile ratio sottesa alle risoluzioni in esame, chiede, pertanto, di rinviare la discussione delle stesse, in attesa degli esiti dell'incontro al quale ha fatto riferimento.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) aderisce alla richiesta formulata dal Governo di attendere gli esiti dell'incontro con i sindacati, previsto per il 25 settembre prossimo.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) prende atto delle difficoltà del Governo nel fornire una soluzione adeguata e definitiva al problema strutturale degli esuberi del personale docente e, pur aderendo alla richiesta formulata dal sottosegretario Rossi Doria di rinvio della discussione delle risoluzioni, auspica che il Governo valuti attentamente le ripercussioni negative della riconversione dei docenti in esubero, sia sulla qualità dell'offerta formativa sia sul personale docente. Segnala, infatti, che, da un lato, gli insegnanti precari di sostegno rivendicano le competenze specifiche acquisite e, dall'altro, i docenti di ruolo in esubero sono di fatto costretti a riconvertirsi in ruoli diversi dal proprio.

  Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) condivide la richiesta di rinvio della discussione delle risoluzioni, formulata dal sottosegretario Rossi Doria, al fine di attendere gli opportuni approfondimenti sul tema. Sottolinea, quindi, l'estrema delicatezza e complessità delle tematiche affrontate nelle risoluzioni, in merito alle quali auspica si possa pervenire ad una soluzione condivisa.

  Elena CENTEMERO (PdL), aderendo alla richiesta formulata dal sottosegretario, illustra la sua risoluzione n. 7-00921.

  Antonino RUSSO (PD), pur aderendo alla richiesta formulata dal sottosegretario, auspica che il Governo affronti l'incontro con le parti sociali tenendo ben presente lo spirito e gli impegni richiesti Pag. 106nelle risoluzioni in esame, predisponendo soluzioni adeguate per l'utilizzo del personale docente in esubero e non pregiudicando né i diritti del personale precario né il diritto degli studenti con disabilità al sostegno da parte di docenti dotati di specifica formazione.

  Paola GOISIS (LNP) evidenzia la complessità della tematica affrontata nelle risoluzioni, evidenziando, altresì, la necessità di fare chiarezza sul numero di studenti che, in ciascuna regione, necessitano di un insegnante di sostegno. Segnala, inoltre, che occorre assicurare a tali studenti il sostegno da parte di docenti dotati di esperienza collaudata e consolidata, che considera di ausilio allo studente con disabilità prima che alla classe. Auspica, quindi, che il Governo si attivi al fine di prevedere misure cautelative nei confronti di tali docenti e, inoltre, si adoperi al fine di modificare il decreto direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012, prevedendo modalità alternative per l'utilizzo del personale in esubero.

  Maria Letizia DE TORRE (PD) aderisce alla richiesta formulata dal sottosegretario di rinvio delle risoluzioni in esame, invitando il Governo ad affrontare le problematiche ivi segnalate svolgendo i necessari approfondimenti. Tiene a precisare che, ferma restando la centralità della salvaguardia dello studente con disabilità, i docenti di sostegno svolgono funzioni di ausilio all'intera classe in cui lo studente con disabilità si inserisce.

  Erica RIVOLTA (LNP), pur concordando con la richiesta di rinvio formulata dal sottosegretario, ricorda che le risoluzioni n. 7-00864 Zazzera e n. 7-00867 Antonino Russo sono state presentate nel mese di maggio e necessitano, quindi, di una rapida approvazione, al fine di dare certezza ai percorsi formativi svolti dai docenti abilitati e di poter supportare al meglio le esigenze degli studenti con disabilità.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, intervenendo per una precisazione, consapevole del fatto che le risoluzioni citate dall'onorevole Rivolta risalgono al mese di maggio e precisando che la richiesta di rinvio non ha alcuna finalità dilatoria, accoglie le sollecitazioni dei membri della Commissione volte a pervenire alla formulazione di una chiara e definita posizione in occasione del citato incontro con i sindacati.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) auspica che l'attesa del termine indicato dal rappresentante del Governo sia da considerarsi ultimo e finale ai fini del buon esito dell'approvazione delle risoluzioni in discussione.

  Paola FRASSINETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 11.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DI CENTA (PdL), relatore, ricorda che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, reca delega al Governo per Pag. 107la riforma del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Osserva che il provvedimento, che si compone di tre articoli, conferisce, all'articolo 1, comma 1, una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Precisa che il Governo potrà apportarvi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introducendo nel predetto codice le necessarie disposizioni di carattere transitorio. Aggiunge che i commi da 2 a 4 definiscono la procedura per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo predisposti ai sensi della delega, prevedendo un meccanismo di doppio parere, in base al quale il Governo, se non intende adeguarsi al parere espresso, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari.
   Ricorda, quindi, che l'articolo 2 richiama, al comma 1, i criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, stabilendo inoltre alcuni princìpi di carattere generale in ordine all'esercizio della delega, consistenti nel riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali e nella revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori. Osserva, in proposito, che il comma 2 stabilisce, inoltre, che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati con l'osservanza di una serie di specifici princìpi e criteri direttivi, fra i quali si segnalano: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti; la revisione dell'apparato sanzionatorio; la qualificazione giuridica dell'istituto della patente di guida a punti; la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche con individuazione di ambiti di competenza diversi. Di particolare rilievo il principio di cui alla lettera c), volto alla introduzione della nuova fattispecie di reato denominata «omicidio stradale», per i casi di omicidio commesso da conducente in stato di ebbrezza, in cui sia stato accertato un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, sanzionato con pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione. Aggiunge che il comma 3 autorizza il Governo ad emanare regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei medesimi principi direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a una serie di materie specificamente indicate, fra le quali: classificazione delle strade; caratteristiche dei veicoli eccezionali; segnaletica stradale; classificazione, destinazione, e caratteristiche costruttive dei veicoli, ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione; misure di tutela dell'utenza debole sulle strade. Evidenzia che il comma 4 reca la clausola di abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie per le quali si prevede l'emanazione dei regolamenti attuativi di cui al comma 3. Il comma 5 autorizza altresì il Governo ad adottare, con regolamento, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di attuazione del Codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 con le modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati ai sensi della delega.
  Ricorda, infine, che l'articolo 3, comma 1, prevede che entro tre anni dalla data di Pag. 108entrata in vigore della legge, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precedentemente sintetizzati. Sottolinea, al riguardo, che il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannunzia il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolineando l'importanza della prevenzione, nonché della formazione e dell'educazione, da affiancare inevitabilmente all'azione sanzionatoria.

  Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le osservazioni formulate dai colleghi, preannunziando, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto. Auspica, quindi, che la riforma della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale sia accompagnata da efficaci campagne informative promosse dalle imprese che esercitano la loro attività nel settore della comunicazione, al fine di assicurarne un'ampia divulgazione. In questo senso, ritiene necessario che il servizio pubblico radiotelevisivo assicurato dalla RAI sia indirizzato in tale direzione.

  Paola GOISIS (LNP) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolineando altresì l'importanza della fattispecie di «omicidio stradale», per la quale auspica l'introduzione della sanzione del ritiro permanente della patente di guida, in aggiunta alla già prevista pena detentiva.

  Paola FRASSINETTI, presidente, sottolinea come non rientrino nelle competenze della Commissione le valutazioni inerenti agli aspetti sanzionatori derivanti dalle fattispecie previste nel provvedimento.

  Ricardo Franco LEVI (PD) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, evidenziando l'importanza dell'adozione di campagne di comunicazione alle quali faceva riferimento l'onorevole Giulietti.

  Manuela DI CENTA (PdL), relatore, condivide le osservazioni concernenti l'importanza dell'azione di educazione e di prevenzione, anche alla luce dei cambiamenti sociali e comportamentali che hanno modificato ed ampliato la platea dei fruitori della strada.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, ricordando che l'educazione alla sicurezza stradale rientra tra le deleghe a lui conferite, evidenzia che sia nella scuola primaria che in quella secondaria sono in corso di svolgimento programmi di educazione stradale. Ricorda, in proposito, l'incontro recentemente svolto tra rappresentanti del Ministero e rappresentanti dell'ACI sulle tematiche connesse all'educazione alla sicurezza stradale.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola FRASSINETTI (PdL), presidente e relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 Santelli, C. 586 Compagnon, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 1565 Mancuso, Pag. 109C. 1589 Livia Turco, C. 2343 Farinone, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 2405 Minardo, C. 2659 Nizzi, C. 2665 Mannucci, C. 4717 Savino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca «Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica». Osserva, in particolare, che l'articolo 1 definisce i principi e le finalità dell'intervento legislativo, che intende promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, condannare gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, proteggendone la salute e il benessere psico-fisico, rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
  Ricorda che l'articolo 2 elenca alcune definizioni di termini utilizzati nel testo. Sottolinea che l'articolo 3 definisce doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione, tra i quali si prevede l'obbligo di identificazione e registrazione nell'anagrafe dei cani e gatti; l'obbligo di denunciare lo smarrimento o il ritrovamento dell'animale; l'obbligo di garantire la salute e il benessere dell'animale; l'obbligo di prevenire attraverso specifiche misure il randagismo e danni o lesioni a persone, animali o cose. Per quanto riguarda specificamente i responsabili di cani, si prevede l'obbligo di utilizzare il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, di portare con sé la museruola, di adottare ogni possibile precauzione per impedire la fuga dell'animale e prevenire l'aggressione di persone o animali, nonché di raccogliere le deiezioni in ambito urbano. Evidenzia inoltre che si sancisce il divieto di allontanare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, o di vendere o cedere a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni. Aggiunge che l'articolo 4 prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con un proprio atto, sulla base degli standard concertati con il Ministero della salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul web, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale. Ai sensi del comma 8 le regioni e le province autonome assicurano lo scambio dei dati delle anagrafi canine e feline regionali. Rileva che l'articolo 5 interviene sulla disciplina del soccorso di animali, con obbligo di segnalare il rinvenimento di animali feriti al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale, ovvero ai numeri del soccorso pubblico di emergenza, ed obbligo, per le regioni, di organizzare un servizio di soccorso, attraverso il Servizio veterinario pubblico, con numero unico di attivazione.
  Osserva che l'articolo 6 disciplina i casi di decesso degli animali di affezione che devono essere segnalati al servizio veterinario pubblico, ai fini della cancellazione dall'anagrafe degli animali d'affezione, e regolamenta le ipotesi di eutanasia degli animali d'affezione, con oneri a carico del proprietario dell'animale, unicamente ad opera di un medico veterinario. L'articolo 7 prevede che le regioni possono adottare iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature, alla valutazione dei dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e alla formulazione di proposte al fine di prevenirle. Aggiunge, altresì, che l'articolo 8 stabilisce che le regioni individuino una specifica struttura organizzativa dei Servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale, competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione. Ricorda, quindi, che l'articolo 9 stabilisce che le morsicature e le aggressioni di cani siano segnalate al servizio veterinario pubblico, il quale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di sospetta pericolosità, definisce le misure di prevenzione e l'eventuale intervento terapeutico comportamentale e farmacologico da adottare. L'articolo 10 disciplina i canili e gattili sanitari, di cui sono responsabili i servizi veterinari pubblici ed i cui requisiti tecnico-strutturali e gestionali sono definiti con decreto del Ministro della salute. Pag. 110Evidenzia, al riguardo, che la disposizione regolamenta altresì i casi di adozione degli animali ricoverati nei canili o gattili non reclamati entro il termine di 20 giorni, nonché il trasferimento nei rifugi degli animali. L'articolo 11 stabilisce invece che i responsabili dei rifugi sono chiamati ad ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la adozione a privati; ad incentivare e favorire la adozione da parte di privati degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni; ad organizzare visite guidate al fine di agevolare l'incontro tra i cittadini e gli animali ospitati in attesa di adozione; a migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con le associazioni riconosciute; a stipulare convenzioni, a norma degli articoli 1, lettera c), e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con il Ministero della giustizia, con il Presidente del Tribunale o con amministrazioni centrali dello Stato, aventi ad oggetto il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000. L'articolo 12 disciplina l'affidamento degli animali d'affezione in caso di morte del proprietario, a cura del curatore testamentario del de cuius, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del Tribunale, mentre l'articolo 13 stabilisce che gli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia, al termine del servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, dando la priorità all'ex conduttore. Osserva, quindi, che l'articolo 14 disciplina i compiti dei comuni in materia, stabilendo, al comma 1, la responsabilità dei sindaci per i cani vaganti ritrovati o catturati sul territorio del comune, nonché per le colonie feline. In particolare, i comuni, singoli o associati, provvedono: al risanamento dei rifugi esistenti; alla costruzione di nuovi rifugi, alla gestione di rifugi, direttamente o tramite convenzioni con associazioni riconosciute o con soggetti privati; ad adottare regolamenti sulla tutela degli animali e per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi; ad attuare piani di controllo delle nascite.
  Ricorda inoltre che l'articolo 15 reca norme in materia di ricovero di animali d'affezione, prevedendo che i comuni, nelle procedure di affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire livelli minimi per la loro tutela e il loro benessere, e non devono basarsi unicamente sulla procedura del massimo ribasso. L'articolo 16 consente alle associazioni animaliste riconosciute, ai responsabili dei rifugi che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per distribuire gratuitamente prodotti alimentari da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline e degli animali d'affezione ospitati presso i rifugi, nonché ai privati cittadini che accudiscono colonie feline, di applicare la legge n. 155 del 2003. L'articolo 17 disciplina invece le attività economiche con animali d'affezione, prevedendo l'autorizzazione del sindaco del comune, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico, e previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che si stabilisce, inoltre, che i titolari delle predette attività devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista e devono dare comunicazione, entro 10 giorni, dell'avvenuta cessazione dell'attività, al servizio veterinario pubblico, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione. La norma specifica che la vigilanza sanitaria sulle strutture che svolgono le attività economiche con animali da affezione è esercitata dal servizio veterinario pubblico. L'articolo 18, comma 1, vincola i titolari di attività economiche con Pag. 111animali d'affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, di dog-sitter e cat-sitter, a tenere un registro annuale di carico e scarico degli animali, vidimato dal servizio veterinario pubblico. L'articolo 19 disciplina le fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione, vietando le fiere aventi ad oggetto esclusivamente animali d'affezione e prevedendo che le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, e prevedendo che le manifestazioni itineranti le quali prevedono la presenza di animali d'affezione possono svolgersi solo previo nulla osta del servizio veterinario pubblico, con esclusione della vendita diretta e indiretta e della cessione a qualunque titolo di animali e con l'assistenza obbligatoria di un medico veterinario libero professionista. Il successivo articolo 20 sancisce il principio che il trasporto degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza e stabilendo il divieto di trasportare animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura non comunicante con l'abitacolo, nonché di condurre al guinzaglio animali d'affezione legandoli a mezzi di locomozione in movimento. L'articolo 21, comma 1, consente a soggetti pubblici o privati di realizzare cimiteri per animali di affezione. Il comma 2 prescrive che i predetti cimiteri siano ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.
  Illustra quindi l'articolo 22, che reca una serie di divieti volti a garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali, tra i quali richiama i divieti di: detenere gli animali in isolamento; lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile; addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività; detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici e collari a punta; tenere cani legati a catena per prolungati periodi di tempo; tenere gatti legati, molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale; importare cani di età inferiore ai tre mesi; somministrare farmaci o sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche del cane al fine di alterarne le prestazioni fisiche (doping); manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip). L'articolo 23, al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità delle persone e degli animali d'affezione, vieta di preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. Il comma 3 prescrive inoltre che le operazioni di derattizzazione e disinfestazione siano effettuate con modalità tali da non nuocere alle persone e agli animali d'affezione. Aggiunge che l'articolo 24 prevede che, qualora il veterinario emetta diagnosi di sospetto avvelenamento di animali d'affezione, sia tenuto a darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico. In tale caso, ai sensi del comma 5, il sindaco territorialmente competente è tenuto a ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell'area in cui si è verificato l'avvelenamento. Rileva che, in tale ipotesi, nel caso di decesso dell'animale, il medico veterinario dispone, in base al comma 2, l'invio delle carcasse e di ogni altro campione utile all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, il quale, a norma dei commi 3 e 4, effettua l'autopsia, nonché le opportune analisi, comunicandone gli esiti al medico veterinario che li ha inviati, al servizio veterinario pubblico e, qualora positivi, all'Autorità giudiziaria e al sindaco. Osserva che l'articolo 25 stabilisce che i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. L'articolo 26 prevede che il servizio veterinario pubblico è tenuto ad erogare le prestazioni medico-veterinarie di cura e terapia, a verificare ed applicare Pag. 112i microchip di identificazione e a svolgere gli interventi di sterilizzazione, a cani e gatti presso i canili e gattili sanitari e ai gatti appartenenti alle colonie feline. L'articolo 27 consente, al comma 1, alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere, con loro risorse, interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, tra le quali il comma 2 indica: la profilassi vaccinale; la profilassi e la cura di malattie zoonotiche; la prevenzione e il controllo delle nascite; l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe; le prestazioni di medicina veterinaria comportamentale in cani di comprovata pericolosità.
  Evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 3 le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti o dal servizio veterinario pubblico, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie. L'articolo 28, comma 1, consente al servizio veterinario pubblico e alle competenti autorità di pubblica sicurezza di avvalersi delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai fini dell'osservanza delle disposizioni della legge. Il comma 2 attribuisce al servizio veterinario pubblico funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito della legge. Ai sensi dell'articolo 29 le associazioni riconosciute hanno diritto ad essere iscritte nei registri o negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Aggiunge che l'articolo 30 stabilisce il potere sostitutivo del Prefetto nel caso di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dal provvedimento. L'articolo 31 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e di tutela e rispetto degli animali, anche tramite specifici accordi fra gli enti locali, le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute in materia. L'articolo 32 prevede che il Ministero della salute trasmetta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 33, comma 1, prevede l'incremento delle pene previste per i reati di uccisione di animali e di maltrattamenti di animali (disciplinati dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, i quali stabiliscono, rispettivamente, la reclusione da quattro mesi a due anni e la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro), qualora tali reati siano commessi da chi esercita abusivamente la professione di medico veterinario. Il comma 2 stabilisce che la pena prevista dall'articolo 544-quinquies, secondo comma, del codice penale, per la fattispecie di promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali – reclusione da uno a tre anni e multa da 50.000 a 160.000, aumentati da un terzo alla metà – si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni che comportino sevizie o maltrattamenti per gli animali. Precisa inoltre che l'articolo 34 integra l'articolo 514 del codice di procedura civile, inserendo nell'elenco delle cose assolutamente impignorabili gli animali d'affezione. L'articolo 35 introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni del provvedimento specificamente indicate. Sottolinea che, nel caso di utilizzo in modo improprio, preparazione, miscelazione e abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detenzione, utilizzo o abbandono di alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce, il comma 19 prevede l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro.Pag. 113
  Osserva, infine, che l'articolo 36 reca alcune norme transitorie per l'applicazione ai canili e gattili sanitari, nonché ai rifugi di nuova realizzazione, dei requisiti tecnico – strutturali e gestionali previsti dall'articolo 10, e per l'adeguamento dei canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 37 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge, ai quali si provvede a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo di cui alla legge n. 281 del 1991. L'articolo 38 dispone l'abrogazione della legge n. 281 del 1991, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. S riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato all'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

  La seduta comincia alle 11.30.

Sull'ordine dei lavori

  Paola FRASSINETTI, presidente, propone di passare immediatamente all'esame della proposta di legge Narducci C. 5309, recante «Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana» e, indi, all'esame della proposta di legge Doc. XXII, n. 32 recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori».

  La Commissione concorda.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.
C. 5309 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 agosto 2012.

  Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), relatore, auspica che l'importante proposta di legge in esame, di cui richiama il contenuto rinviando alla relazione svolta, possa essere tempestivamente approvata dalla Camera, anche attivando il procedimento in sede o legislativa.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) evidenzia, innanzitutto, come la proposta in esame sia nel complesso assolutamente condivisibile, rilevando come tra i firmatari vi siano esponenti di quasi tutti i gruppi parlamentari. Concorda con la proposta del relatore, suggerendo nel contempo due modifiche da apportare al testo in esame. Propone innanzitutto, di sopprimere all'articolo 1 comma 2 l'inciso «che cadrà nel 2021», in quanto data nota che concreta, quindi, un riferimento superfluo. Invita, inoltre, a prevedere che la relazione sulla gestione del Centro Pio Rajna sia trasmessa ad un solo ministro, che poi eventualmente provvederà a comunicarlo anche agli altri colleghi interessati.

  Maria COSCIA (PD) concorda con la proposta del relatore di proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa, condividendo inoltre le osservazioni dell'onorevole Barbieri.

Pag. 114

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) intende rimarcare come non aver sottoscritto la proposta di legge in esame non significa non condividerne lo spirito e le finalità, che potranno ben emergere nel dibattito parlamentare. Osserva, per intanto, come i finanziamenti previsti dalla proposta in esame appaiano ben spesi, occorrendo peraltro un puntuale controllo dello Stato sulla loro effettiva destinazione.

  Paola GOISIS (LNP) esprime perplessità sul fatto che, in un momento di crisi economica nazionale, si prevedano finanziamenti per una causa pur culturalmente rilevante. Ricorda, al riguardo, che ogni giorno si deve assistere al suicidio di imprenditori del Nord Est dell'Italia che non ce la fanno a continuare la loro attività. È necessaria quindi un'attenta riflessione sulla spendita di finanziamenti da parte dello Stato che non si rivelino assolutamente indispensabili. Riterrebbe quindi opportuno procedere ad una pausa di riflessione, anche per consentire al suo gruppo di valutare la proposta di legge in esame più approfonditamente.

  Enzo CARRA (UdCpTP) osserva come il finanziamento previsto appaia proporzionato allo scopo di far continuare l'attività di studio in materia dantesca tutelando, quindi, più in generale, la lingua italiana, così come previsto anche nella Costituzione.

  Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), relatore, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito e accoglie le proposte di modifica avanzate dall'onorevole Barbieri. Chiede, quindi, un breve rinvio dell'esame, affinché il gruppo della Lega Nord possa esperire una più approfondita riflessione sul testo in esame.

  Paola GOISIS (LNP) ringrazia il relatore per aver accolto la sua richiesta.

  Paola FRASSINETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.
Doc. XXII, n. 32.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2012.

  Paola GOISIS (LNP), relatore, ricorda come nella precedente seduta sia stata accolta la richiesta dell'onorevole Barbieri di concedere una pausa di riflessione al gruppo del PdL in ordine al testo in esame. Invita quindi il collega ad intervenire al riguardo.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) intende comunicare che, a seguito di una apposita riunione del gruppo dei deputati della Commissione cultura del PdL, è stato concordato di chiedere l'audizione del ministro Ornaghi e del sottosegretario Peluffo e, quindi, di decidere se proseguire nell'approvazione del presente provvedimento. Evidenzia, fra l'altro, come vi siano oramai tempi ristretti per procedere all'istituzione di un'eventuale Commissione d'inchiesta, considerate le prossime scadenze istituzionali di fine legislatura.

  Paola FRASSINETTI, presidente, ritiene che, stante la presenza del sottosegretario Peluffo, egli possa intervenire già nella seduta odierna a fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Paolo PELUFFO si riserva di sentire il ministro Ornaghi per concordare una linea comune sul provvedimento in esame, essendo entrambi competenti quali soggetti vigilanti la SIAE. Osserva d'altra parte come l'indagine conoscitiva condotta dal Parlamento sia stata fondamentale per potenziare l'attività di vigilanza sulla SIAE. Ricorda, tra l'altro, come fra gli ultimi atti di vigilanza vi sia quello avente ad oggetto i residui passivi dell'ente, nonché la proposizione di modifiche Pag. 115alla bozza di statuto che è stata presentata, sulla base dei rilievi della citata indagine conoscitiva. Evidenzia, poi, come la vigilanza sulla SIAE si eserciterebbe in modo più efficace assoggettando lo stesso ente al controllo della Corte dei conti. Rileva, quindi, che si dovrà tener conto della nuova bozza di proposta di direttiva dell'Unione europea in materia di collecting, anche per valutarvi la conformità dello statuto. Si dichiara, infine, ovviamente disponibile a consegnare tutti gli atti di vigilanza compiuti sotto la sua responsabilità.

  Maria COSCIA (PD) ritiene, a nome del gruppo del PD, che la presente proposta di legge dovrebbe essere subito approvata, conferendo immediatamente il mandato al relatore a riferire in Assemblea. Prende atto delle iniziative assunte dal Governo, pur ribadendo che l'indagine conoscitiva svolta abbia consentito di sviscerare tutte le problematiche indicate dal sottosegretario Peluffo. Non vorrebbe che le continue richieste del collega Barbieri mirassero invece a procrastinare il termine dell'esame del provvedimento in Commissione, proprio al fine di non consentire all'Assemblea di esaminarlo. Ritiene invece che la Commissione cultura non può sottrarsi dall'adempiere al proprio compito di assicurare al Parlamento di discutere il provvedimento in oggetto.

  Enzo CARRA (UdCpTP) ribadisce, a nome del suo gruppo, la richiesta al Governo di rendere nota la propria posizione in ordine alla stato di vigilanza sulla SIAE e alle eventuali prospettive di riforma.

  Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide la richiesta dell'onorevole Coscia, chiedendo quale sia la valutazione del Governo e ricordando che la Rai è stata da tempo, opportunamente assoggettata al controllo della Corte dei conti. Chiede, inoltre, al sottosegretario Peluffo che trasmetta una nota alla Commissione sullo stato dei lavori relativi alla proposta di legge in materia di equo compenso ai giornalisti non professionisti, approvato da tempo dalla Commissione cultura, e ancora pendente al Senato.

  Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 14.25.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro.

(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge in esame, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2012.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

  Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento Zazzera 1.7.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.7, che chiede la soppressione del riferimento alla comunità locale, in quanto non è Pag. 116chiaro che cosa si intenda con tale riferimento.

  Maria Letizia DE TORRE (PD) comprende le preoccupazioni dell'onorevole Zazzera, tuttavia rileva come si debba dare per acquisito cosa si intenda per comunità locale.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.7.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il proprio emendamento 1.10, sostenendo che la libertà di insegnamento va in ogni caso salvaguardata e difesa da interferenze esterne.

  Paola GOISIS (LNP) sottoscrive l'emendamento Zazzera 1.10, preannunciando il voto favorevole.

  Giovanni Battista BACHELET (PD) intende segnalare come anche l'emendamento 1.18 del relatore inserisca nel testo il riferimento alla tutela della libertà all'insegnamento.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.10.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 1.8, osservando come l'aggettivo «costante» sia assolutamente generico, mortificandosi con tale previsione la professionalità dei docenti che potranno subire pressioni dai soggetti esterni alla scuola.

  Rosa DE PASQUALE (PD) stigmatizza la pretestuosità delle osservazioni dell'onorevole Zazzera.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.8.

  Paola GOISIS (LNP), intervenendo sull'emendamento 1.18 del relatore, non comprende perché non si sia approvato il quasi identico emendamento Zazzera 1.10.

  Maria COSCIA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.18 del relatore, fornendo alcuni chiarimenti sul suo contenuto.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.18 del relatore, ciò che sta a dimostrare che il suo emendamento 1.10, di identico tenore, non è stato approvato solo per un pregiudizio.

  La Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, l'emendamento 1.18 del relatore e respinge l'emendamento Zazzera 1.9.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 1.11, raccomandandone l'approvazione.

  Maria Letizia DE TORRE (PD) auspica che la riforma dell'autonomia scolastica possa veramente realizzare l'obbiettivo di fare diventare gli studenti italiani degli adulti cittadini sia del mondo sia della propria terra.

  Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Zazzera 1.11.

  La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zazzera 1.11 e Zazzera 1.12.

  Manuela GHIZZONI, presidente, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 1 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte della Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

  Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Zazzera 2.1, altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pag. 117Zazzera 2.2 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.4. È contrario all'emendamento Zazzera 2.3.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 2.1 stigmatizzando la superficialità del testo in esame, che dimentica di inserire figure importanti del mondo della scuola.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Zazzera 2.1 e approva in linea di principio gli emendamenti Zazzera 2.2 e 2.4 del relatore.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 2.3 raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 2.3.

  Manuela GHIZZONI, presidente, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 2 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte della Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

  Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 3.1 e Zazzera 3.2, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda il suo emendamento 3.12. Invita al ritiro degli emendamenti Goisis 3.9, Zazzera 3.3, Zazzera 3.4, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda i suoi emendamenti 3.13, 3.11 e 3.14, mentre invita al ritiro degli emendamenti Goisis 3.10, Zazzera 3.5, Zazzera 3.6, Zazzera 3.7 e Zazzera 3.8.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.1, raccomandandone l'approvazione, sostenendo che occorre una visione nuova degli organi dell'autonomia della scuola, salvaguardando tuttavia la fondamentale funzione dei docenti e la loro libertà di insegnamento.

  Maria COSCIA (PD) non condivide l'assunto che la componente maggioritaria degli organi dell'autonomia debba essere necessariamente quella dei docenti, poiché negli organi devono essere rappresentati tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel mondo della scuola.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Zazzera 3.1 e Zazzera 3.2 e approva in linea di principio l'emendamento 3.12 del relatore.

  Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 3.9, raccomandandone l'approvazione.

  Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore intende segnalare che l'emendamento Goisis 3.9 si riferisce alla lettera c del comma 1 dell'articolo 3, già ricompreso nel suo emendamento approvato.

  Paola GOISIS (LNP) insiste nell'approvazione del suo emendamento 3.9.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce il parere negativo sull'emendamento Goisis 3.9, che potrebbe portare ad una confusione del consiglio dell'autonomia con il consiglio dei docenti.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Goisis 3.9.

  Maria COSCIA (PD) ricorda come il piano dell'offerta formativa non abbia solo contenuti didattici, ma assuma una valenza Pag. 118più generale nell'interazione della scuola anche con la comunità locale.

  Davide CAVALLOTTO (LNP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Goisis 3.9.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 3.9.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.3 raccomandandone l'approvazione, stigmatizzando il rischio che la nuova scuola diventi una scuola centralizzata.

  Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda come nella scuola in cui ella insegna il regolamento sia stato prima approvato da un «parlamentino» di cento ragazzi, poi dal consiglio d'istituto e dal consiglio dei docenti, di guisa che non vi è proprio il rischio che vi sia una scuola centralizzata.

  Paola GOISIS (LNP) sottoscrive l'emendamento Zazzera 3.3.

  Giovanni Battista BACHELET (PD) segnala che i docenti sono rappresentati in modo paritetico con i genitori nel momento di approvazione dello statuto.

  La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 3.3.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.4, evidenziando il rischio di interferenze di soggetti esterni alla scuola, di modo che è necessario sentire almeno il parere del consiglio dei docenti.

  Paola GOISIS (LNP) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Zazzera 3.4 che sottoscrive.

  Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda che nel consiglio dell'autonomia sono rappresentati anche i docenti.

  Erica RIVOLTA (LNP) precisa che il suo gruppo solleva il problema in ordine alla proporzione numerica della rappresentanza dei docenti.

  La Commissione, quindi, con distinte votazioni respinge l'emendamento Zazzera 3.4 e approva in linea di principio gli emendamenti 3.13 e 3.11 del relatore.

  Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 3.10, raccomandandone l'approvazione.

  Maria COSCIA (PD) segnala che è stato già approvato l'emendamento 3.12 del relatore, di identico tenore.

  Manuela GHIZZONI, presidente, fa presente come rispetto all'emendamento 3.12 del relatore, l'emendamento 3.10 prevede una verifica di legittimità dello statuto, con modalità forse centralistiche.

  Maria COSCIA (PD) osserva come la proposta contenuta nell'emendamento 3.10 non sia praticabile se si affida il controllo al Ministero, anche se l'istanza di controllo appare giusta. Segnale, in proposito, il contenuto dell'emendamento 3.14 del relatore.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA osserva che non è possibile la trasmissione dello statuto al ministero sia per motivi organizzativi, stante l'esistenza di circa 10 mila scuole, sia perché le eventuali illegittimità saranno valutate secondo le disposizioni del codice civile.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva come la risposta del rappresentante del Governo confermi che lo Stato non è in grado di controllare le scuole, se anche il sottosegretario afferma che non possono essere certificati i relativi statuti. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sull'emendamento 3.10.

  Rosa DE PASQUALE (PD) segnala che l'emendamento 3.14 del relatore, ha il fine di assicurare una normativa omogenea sul territorio nazionale.

Pag. 119

  La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Goisis 3.10, Zazzera 3.5 e 3.6.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.7, raccomandandone l'approvazione.

  Paola GOISIS (LNP) sottoscrive l'emendamento Zazzera 3.7.

  Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) osserva come anche i docenti partecipano all'approvazione dello statuto, per cui è strano che il loro lavoro debba poi essere approvato da un altro organo composto da docenti.

  Rosa DE PASQUALE (PD) rileva anch'essa che l'emendamento Zazzera 3.7 appare una contraddizione in termini.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 3.7.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) osserva come l'emendamento 3.14 del relatore annulla il contenuto stesso della proposta di legge. Si chiede quali saranno i soggetti che provvederanno al controllo. Preannuncia quindi il suo voto contrario sull'emendamento 3.14 del relatore.

  Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) osserva che l'emendamento 3.14 del relatore, ribadisce in realtà l'originario contenuto della proposta di legge.

  Rosa DE PASQUALE (PD) sottolinea che il controllo sarà affidato a soggetti istituzionalmente competenti, di guisa che non potrà essere affidato a una società privata.

  Paola GOISIS (LNP) si duole che non sia stato approvato il suo emendamento 3.10 che affidava il controllo di legittimità al ministro.

  La Commissione, approva, quindi, in linea di principio, l'emendamento 3.14 del relatore.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.8, manifestando contrarietà sulla scelta di impedire il dibattito in Assemblea.

  Alessandra SIRAGUSA (PD) osserva che non è possibile che un organo collegiale venga sciolto da uno dei suoi componenti, come previsto dall'emendamento Zazzera 3.8.

  Paola GOISIS (LNP) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Zazzera 3.8.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 3.8.

  Manuela GHIZZONI, presidente, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 3 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte della Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

  Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che è stata presentata una nuova formulazione degli emendamenti del relatore 4.15, 4.16 e 4.21 e l'emendamento del relatore 7.3 (vedi allegato).

  Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, illustra la nuova formulazione dei suoi emendamenti 4.15, e 4.16, ritirando il suo emendamento 4.17, e il suo nuovo emendamento 4.21. Invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 4.1, Goisis 4.14, Zazzera 4.2, Goisis 4.12, Zazzera 4.3, 4.6 e 4.4, Goisis 4.13, Zazzera 4.5, 4.18, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.20, 4.19, nonché dell'articolo aggiuntivo Zazzera 4.01, altrimenti il parere è contrario.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore. Sugli emendamenti 4.15 (nuova formulazione), 4.16 (nuova formulazione) e Pag. 1204.21 del relatore si rimette alla decisione della Commissione.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che l'eventuale approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 4.15 del relatore precluderebbe la votazione degli emendamenti da Goisis 4.12 a Zazzera 4.5.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 4.1, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 4.1.

  Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 4.14, raccomandandone l'approvazione.

  Manuela GHIZZONI, presidente, precisa che la nuova formulazione dell'emendamento del relatore 4.15 soddisfa le esigenze anche della proposta della collega.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 4.14.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 4.2, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zazzera 4.2 e approva in linea di principio l'emendamento 4.15 (nuova formulazione) del relatore, risultando preclusi gli emendamenti Goisis 4.12, Zazzera 4.3, 4.6 e 4.4, Goisis 4.13 e Zazzera 4.5.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle ore 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della Commissioni nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate.

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