CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
666.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 208

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 8.30.

Sull'ordine dei lavori

  Davide CAPARINI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento C. 4913 e abb.

  La Commissione concorda.

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso».
C. 4913 e C. 4540.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che le sedi del Parco nazionale Gran Paradiso sono attualmente situate a Torino (sede legale) e ad Aosta (sede amministrativa). Il testo della proposta Pag. 209di legge C. 4913 recepisce i risultati del confronto avvenuto all'interno della comunità del Parco che ha prodotto un accordo su una proposta di modifica legislativa che, garantendo le sedi nel territorio dall'area protetta e nel rispetto del principio di rappresentanza di entrambe le regioni interessate, consente la possibilità di definirne, con successivi atti amministrativi, le funzioni e la puntuale ubicazione. L'articolo 1 del menzionato testo provvede alla sostituzione del secondo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002, prevedendo che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del Parco medesimo. Alla stessa finalità, ovvero pervenire alla localizzazione delle sedi entro i confini del Parco, mira la proposta di legge C. 4540.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
C. 4771.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) relatore, riferisce sul provvedimento in esame, volto ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali inutilizzati, correttamente conservati e non scaduti, disciplinandone la raccolta e la distribuzione. Rileva che l'articolo 1 stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Con il medesimo decreto, segnala, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste di medicinali non utilizzati, in confezioni integre e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità e la sicurezza. Rileva che la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA provvede attraverso un apposito regolamento a definire i requisiti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati. Segnala che l'articolo 2 dispone che alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è consentita la distribuzione gratuita di medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale, mentre l'articolo 3 è soppresso e l'articolo 4 fa salva l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazione liberale in favore di enti non commerciali e di ONLUS.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Paola Pelino, illustra il provvedimento in esame, recante misure dirette a promuovere la ripresa del sistema produttivo e a sviluppare la cosiddetta imprenditorialità diffusa. Nel complesso, sottolinea, il provvedimento è volto a configurare un regime speciale di interventi straordinari imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva. Riferisce che l'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge e i soggetti beneficiari; si sancisce che lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili e che gli aiuti concessi ai sensi della presente proposta di legge sono compatibili con il mercato interno UE. Osserva che viene definito un regime speciale di agevolazione e di incentivazione in campo fiscale, contributivo e creditizio, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività d'impresa; beneficiari del regime agevolato sono gli uomini di età inferiore a trentotto anni e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ovvero che, per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, abbiano svolto attività di lavoro non autonomo o siano rimasti disoccupati. Rileva che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità per la creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'accompagnamento di nuove micro imprese giovanili e femminili, nella fase di avvio dell'impresa. Con il medesimo decreto, segnala, sono definiti i criteri per la disciplina della figura del «Business Angel», ossia del soggetto pubblico o privato che investe nell'avviamento e nel sostegno dei progetti di avvio delle nuove micro imprese giovanili e femminili, apportando da 25.000 euro a 250.000 euro quale capitale di rischio nelle imprese. Evidenzia che l'articolo 2 prevede specifiche agevolazioni contributive per i beneficiari del regime agevolato; l'articolo 3 introduce, a favore delle lavoratrici autonome che hanno goduto del congedo di maternità, la facoltà di fruire, in alternativa ai congedi parentali, ulteriori indennità; l'articolo 4 introduce un credito d'imposta in favore dei soggetti ammessi allo specifico regime agevolato summenzionato che avviano una nuova attività d'impresa e che, entro i primi trentasei mesi di esercizio dell'attività, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori dipendenti rientranti nella definizione UE di lavoratore svantaggiato, molto svantaggiato o disabile. Sottolinea che l'articolo 5 prevede, al fine di applicare un regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 10, che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega le norme indicano la previsione di un regime agevolato sia per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'IRAP, sia per quanto attiene all'IVA e alle imposte indirette. Evidenzia che l'articolo 6 reca disposizioni volte a favorire l'accesso al credito delle imprese in oggetto; a tal fine, lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede la concessione di contributi statali per l'abbattimento del costo delle Pag. 211operazioni di finanziamento garantite dai consorzi di garanzia fidi. Rileva che l'articolo 7 prevede una serie di misure volte a sostenere l'autoimprenditorialità femminile; si riconosce, in favore delle donne titolari di reddito d'impresa, una detrazione forfettaria a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nonché il finanziamento, a valere su una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati all'impiego, di progetti di formazione finalizzati a promuovere le azioni positive per la parità uomo donna nell'accesso alle attività di impresa. Osserva che i finanziamenti vengono ripartiti per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'ISTAT, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Segnala che per l'attuazione delle predette finalità il Fondo è ripartito tra le regioni sulla base della compartecipazione di ogni singola regione e tenuto conto della maggiore concentrazione di imprenditoria femminile rilevata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Riferisce che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; in particolare, la norma estende ai titolari, soci e lavoratori dipendenti delle imprese che beneficiano del regime di agevolazioni, l'applicazione delle norme previste specificamente per i componenti dell'impresa familiare. Si sofferma sull'articolo 9, che reca misure volte a promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale; i comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. Rileva che l'articolo 10 identifica le forme imprenditoriali da ammettere al sistema delle agevolazioni previste dalla proposta di legge per i soggetti indicati dall'articolo 1; l'articolo 11 interviene sulla disciplina fiscale prevista per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo; l'articolo 12 apporta una specifica modifica alla delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti; l'articolo 13 interviene in materia di pensione di vecchiaia supplementare.

  Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità che sia previsto nel testo in esame che le iniziative a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile siano raccordate con i piani regionali di formazione e di addestramento finanziati dalle risorse recate dai medesimi fondi richiamati dal testo in esame;

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime perplessità in ordine ai profili della copertura degli oneri recati dal provvedimento. Evidenzia quindi l'esigenza che, in sede di esercizio della delega, il testo in esame sia coordinato con i provvedimenti recentemente approvati in materia di riforma del lavoro e di imprenditoria giovanile. Reputa altresì utile che il Governo possa predisporre un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia. Ritiene inoltre opportuno che sia ridotto il previsto termine di un anno per l'esercizio della delega.

  Il deputato Lido SCARPETTI (PD) segnala che nelle commissioni di merito è emersa l'esigenza che si provveda al coordinamento rilevato dal senatore Vaccari in una fase successiva all'approvazione del provvedimento.

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  Davide CAPARINI, presidente e relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 661 di mercoledì 6 giugno 2012, a pagina 259, prima colonna, seconda riga, la parola: «interessi» si intende sostituita dalla seguente: «interventi».

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