CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 aprile 2012
640.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 aprile 2012.

Audizione di rappresentanti di CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa), sull'attuale situazione del settore postale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 12.

5-06380 Proietti Cosimi: Mancato annullamento, da parte del prefetto di Roma, dei decreti che autorizzano, nel comune di Arsoli (Roma), l'installazione e l'uso di autovelox, in difformità dalla legge n. 120 del 2010.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), replicando, ritiene assurdo che il Governo giustifichi le modalità attraverso le quali la polizia locale del comune di Arsoli provvede al rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità, nel caso in cui tale rilevamento avvenga con postazione mobile presidiata.
Sottolinea, infatti, come l'articolo 25 della legge n. 120 del 2010, nel disciplinare le modalità di rilevamento delle predette violazioni, non faccia alcuna distinzione in merito alle modalità mediante le quali le violazioni stesse sono rilevate.
Ricorda, inoltre, come lo stesso Ministero dell'interno abbia emanato delle disposizioni attuative della predetta norma di legge, precisando che, qualora lungo il tratto oggetto di controllo siano presenti intersezioni, sia necessaria, subito dopo l'intersezione, la ripetizione del segnale stradale, che avverte della presenza del dispositivo per il rilevamento elettronico della velocità, ad una distanza non inferiore ad un chilometro rispetto al punto in cui tale dispositivo è stato collocato.
A suo avviso, il prefetto è quindi pienamente responsabile della non corretta applicazione della predetta disposizione di legge e delle sanzioni irrogate illegalmente, non potendosi infatti ritenere, come invece affermato nella risposta del Governo, che un eventuale non corretto utilizzo o collocazione delle apparecchiature per il rilevamento elettronico della velocità possa formare oggetto di responsabilità soltanto in capo all'organo di polizia locale e possa produrre solo conseguenze sulla legittimità degli atti di accertamento effettuati per il tramite di tali apparecchiature.
In conclusione, nel ritenere paradossale il fatto che la risposta del Governo ponga tra i presupposti normativi a fondamento del decreto prefettizio il solo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 121 del 2002 e non anche l'articolo 25, della legge n. 120 del 2010, si dichiara insoddisfatto della risposta medesima e preannuncia la presentazione di un nuovo atto di sindacato ispettivo sulla stessa materia.

Silvia VELO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO, presidente e relatore, fa presente che la Commissione Trasporti è chiamata ad esprimere alla VI Commissione il parere sul decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
Osserva che il provvedimento, originariamente composto di 14 articoli, si è arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di ulteriori disposizioni.
Per quanto riguarda le norme che presentano profili di interesse della IX Commissione, segnala gli articoli 3, commi 3, 4 e 4-bis, 4, comma 2, e 8, commi 13 e 14.
L'articolo 3, commi 3 e 4, come modificato dal Senato, differisce dal 7 marzo al 1o giugno 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento

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elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali. La proroga non si estende a quelle amministrazioni che hanno già iniziato a erogare stipendi e pensioni tramite strumenti di pagamento elettronici.
Il comma 4-bis del medesimo articolo 3 è volto a disciplinare la fase transitoria della citata disciplina. In particolare, all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, sono introdotti i commi dal 4-quater al 4-septies, che prevedono la possibilità per soggetti delegati di aprire un conto corrente di base o un libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari dove accreditare gli stipendi o le pensioni in esame, nel caso in cui i beneficiari degli stessi siano impossibilitati per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o delle poste. Il termine previsto per l'apertura del citato conto corrente di base o del libretto di risparmio è il 7 marzo 2012. Al riguardo segnala che appare opportuno indicare la scadenza del 31 maggio 2012, analogamente a quanto prescritto dal successivo comma 4-sexies, posto che il termine del 7 marzo 2012 è già scaduto.
I commi 4-sexies e 4-septies definiscono infatti la normativa applicabile nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti in esame non indichino entro il 31 maggio 2012 il conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane SpA e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al 31 maggio 2012, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Qualora dopo i tre mesi successivi al 31 maggio 2012 il beneficiario non abbia provveduto ad effettuare l'indicazione, le banche, Poste italiane SpA e gli altri prestatori di servizi di pagamento restituiscono le somme all'Ente erogatore; nel corso dei tre mesi successivi al 31 maggio 2012, invece, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza.
L'articolo 4, comma 2, estende alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCA, consentita alle province appartenenti alle regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che disciplina il cosiddetto «federalismo regionale e provinciale». In proposito, ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dispone che, a decorrere dal 2012, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile è «tributo proprio derivato delle province». Queste ultime, a decorrere dal 2011, possono variare l'aliquota - fissata dallo Stato al 12,5 per cento - in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Tale disciplina, tuttavia, risulta applicabile alle sole regioni a statuto ordinario, in quanto tutte le disposizioni contenute nel Capo II del citato decreto legislativo, concernenti l'autonomia di entrata delle province, ivi comprese quelle di cui all'articolo 17, si intendono riferite alle sole province ubicate nelle regioni a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 27 della legge delega n. 42 del 2009. Al fine di escludere tale limitazione, la norma in esame, quindi, estende alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale la possibilità di variare l'aliquota fissata dalla legge dello Stato.
L'articolo 8, comma 13, novella il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di bollo, al fine di assoggettare all'imposta di bollo proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Viene inoltre specificato che l'imposta non è

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dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso). Rileva che il Senato, al successivo comma 14 del medesimo articolo, ha introdotto una integrazione alla nota 3-ter, del citato articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, disponendo che per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1o gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di 1,81 euro, con esclusione della previsione di esenzione per i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5 mila euro prevista dal periodo precedente della nota stessa. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.
Osserva, infine, che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nel provvedimento in oggetto una misura di particolare rilievo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese quale l'estensione della defiscalizzazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 per le società di progetto - costituite ai sensi dell'articolo 156 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - alle concessionarie autostradali, al fine di consentire la realizzazione di nuovi interventi autostradali in assenza di contributi pubblici, come ad esempio quelli relativi al completamento dell'asse viario tirrenico del Corridoio europeo E 80.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere, anche sulla base degli esiti della discussione.

Mario LOVELLI (PD), premesso che la IX Commissione sta esaminando il testo del decreto-legge trasmesso dal Senato e non anche gli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze, in quanto l'esame delle proposte emendative non è stato ancora concluso dalla Commissione di merito, sottolinea come l'emendamento 12.21 del relatore della VI Commissione - al momento in corso di esame - detti nuove modalità per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, destinate al trasporto pubblico locale, per la parte non ancora erogata a Trenitalia, rinviando ai criteri e alle percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e province autonome in una riunione del settembre 2011.
Poiché nella relazione illustrativa del predetto emendamento risulta che la somma non ancora erogata a Trenitalia ammonta a 317 milioni di euro, ritiene che bisognerebbe comprendere nel corso del prosieguo dell'iter legislativo, sulla base di quali criteri sia stata erogata la parte residua dei 425 milioni di euro stanziati ai sensi del citato articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, posto che la IX Commissione ha avuto modo, in numerose occasioni, di affrontare tale argomento nel corso dei propri lavori.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel concordare con le valutazioni del deputato Lovelli, sottolinea come la Commissione a causa dell'adozione da parte del Governo di decreti-legge omnibus venga spesse volte esclusa dalla discussione di materie di propria competenza particolarmente significative - peraltro non prive di effetti sotto il profilo occupazionale e dello sviluppo - che potrebbero essere invece affrontate dalla Commissione stessa con maggiore approfondimento e sulla base di una consolidata esperienza.

Silvia VELO, presidente e relatore, nel sottolineare come ulteriori approfondimenti sui profili evidenziati dal deputato Lovelli possano essere svolti nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea ovvero durante i futuri lavori della Commissione, anche prevedendo, in quest'ultimo caso, eventuali attività conoscitive da concordare nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione stessa, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

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Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) ritiene particolarmente grave il fatto che il Governo nella seduta odierna, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo a sua firma, abbia messo in rilievo la sostanziale disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge n. 120 del 2010. Invita quindi la Commissione ad adottare al più presto idonee iniziative per fare chiarezza su questa questione, anche attraverso un'apposita audizione del Ministro dell'interno.

Silvia VELO, presidente, nel prendere atto delle dichiarazioni del deputato Proietti Cosimi, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni determinazione in merito all'eventuale adozione delle iniziative testé sollecitate.

La seduta termina alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 aprile 2012.

Audizione di rappresentanti di UNRAE (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.